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Decisione Consiglio Ue 2004/246/Ce

Autorizzazione agli Stati membri alla firma o alla ratifica del protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi

Ultima versione disponibile al 30/04/2024

Consiglio dell'Unione europea

Decisione 2 marzo 2004, n. 2004/246/Ce

(Guue 16 marzo 2004 n. L 78)

Decisione che autorizza gli Stati membri a firmare o ratificare, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, o ad aderirvi e che autorizza Austria e Lussemburgo, nell'interesse della Comunità europea, ad aderire agli strumenti di riferimento

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

vista l'approvazione del Parlamento europeo 1 ,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni provocati da inquinamento da idrocarburi (in appresso "il protocollo per il fondo complementare") è finalizzato a garantire risarcimenti adeguati, rapidi ed efficaci alle persone che subiscono un danno causato da inquinamento da idrocarburi provocato da petroliere. Aumentando sensibilmente i massimali di risarcimento previsti dall'attuale meccanismo internazionale, il protocollo per il fondo complementare colma una delle principali carenze della regolamentazione internazionale in materia di responsabilità in caso di inquinamento da idrocarburi.

(2) Gli articoli 7 e 8 del protocollo per il fondo complementare incidono sulla normativa comunitaria nei settori disciplinati dal regolamento (Ce) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 2 .

(3) La Comunità ha competenza esclusiva in relazione agli articoli 7 e 8 del protocollo, nella misura in cui questi articoli incidono sulle norme stabilite dal regolamento (Ce) n. 44/2001. Gli Stati membri conservano le loro competenze nelle materie disciplinate dal protocollo che non incidono sul diritto comunitario.

(4) Conformemente al protocollo per il fondo complementare, solo gli Stati sovrani possono esserne parte;

pertanto, la Comunità non può ratificare il protocollo o aderirvi né potrà farlo nel futuro immediato.

(5) Il Consiglio dovrebbe quindi, a titolo eccezionale, autorizzare gli Stati membri a firmare e concludere il protocollo per il fondo complementare nell'interesse della Comunità, alle condizioni stabilite nella presente decisione.

(6) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (Ce) n. 44/2001 e partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(7) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione.

(8) Solo le parti contraenti degli strumenti di riferimento possono diventare parti contraenti del protocollo per il fondo complementare. Austria e Lussemburgo non sono attualmente parti di questi strumenti di riferimento. Considerando che gli strumenti di riferimento contengono disposizioni che incidono sul regolamento (Ce) n. 44/2001, Austria e Lussemburgo dovrebbero essere autorizzati ad aderire a detti strumenti.

(9) È essenziale che gli Stati membri, ad eccezione dell'Austria e del Lussemburgo, firmino o ratifichino il protocollo, nei limiti del possibile, prima della fine del giugno 2004. La scelta di firmare e ratificare in seguito il protocollo o di firmare senza riserve riguardo alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione è lasciata agli Stati membri.

(10) La situazione è diversa in quanto questi due Stati membri non potranno diventare parti contraenti del protocollo per il fondo complementare finché non avranno aderito agli strumenti di riferimento. Per questo motivo, Austria e Lussemburgo dovrebbero, nei limiti del possibile, aderire agli strumenti di riferimento e al protocollo per il fondo complementare entro il 31 dicembre 2005 3 ,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati a firmare o ratificare, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni provocati da inquinamento da idrocarburi (il "protocollo per il fondo complementare"), o ad aderirvi, alle condizioni specificate nei seguenti articoli.

2. Inoltre, l'Austria e il Lussemburgo sono autorizzati ad aderire agli strumenti di riferimento.

3. Il testo del protocollo per il fondo complementare figura all'allegato I alla presente decisione. Il testo degli "strumenti di riferimento" figura agli allegati II e III alla presente decisione.

4. Ai fini della presente decisione, l'espressione "strumenti di riferimento" indica il protocollo del 1992 che modifica la convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile in caso di danni da inquinamento da idrocarburi e il protocollo del 1992 che modifica la convenzione internazionale del 1971 che istituisce un fondo per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi.

5. Nella presente decisione, per "Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri, eccettuata la Danimarca.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per esprimere simultaneamente il loro consenso a essere vincolati, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, dal protocollo relativo al fondo complementare entro un termine ragionevole e, se possibile, anteriormente al 30 giugno 2004, ad eccezione dell'Austria e del Lussemburgo, che esprimono il loro consenso a essere vincolati dal protocollo alle condizioni stabilite nel paragrafo 3 del presente articolo.

2. Gli Stati membri procedono in sede di Consiglio a uno scambio di informazioni con la Commissione, anteriormente al 30 aprile 2004, sulla data alla quale ritengono che le loro procedure interne saranno espletate.

3. L'Austria e il Lussemburgo adottano le misure necessarie per esprimere il loro consenso a essere vincolati dagli strumenti di riferimento e dal protocollo per il fondo complementare, nei limiti del possibile, anteriormente al 31 dicembre 2005.

Articolo 3

Nel firmare o ratificare gli strumenti di cui all'articolo 1, o nell'aderirvi, gli Stati membri informano per iscritto il segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale che la firma, ratifica o adesione è avvenuta ai sensi della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri si adoperano con tempestività affinché il protocollo per il fondo complementare e gli strumenti di riferimento siano modificati per consentire alla Comunità di divenirne parte contraente.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 2 marzo 2004.

Note ufficiali

1.

Parere reso il 12 febbraio 200.

2.

Gu L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

3.

Cfr. la dichiarazione della Commissione.

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