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Normativa Vigente

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Parlamento italiano

Legge 6 aprile 1977, n. 185

(So alla Gu 13 maggio 1977 n. 129)

Ratifica delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969, e adesione alla convenzione istitutiva di un Fondo Internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le convenzioni di cui alle lettere a) e b) e ad aderire alla convenzione di cui alla lettera c):

a) convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969;

b) convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969;

c) convenzione internazionale istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971.

Articolo 2

Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli XI, XV e 40 delle convenzioni stesse.

Articolo 3

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, col Ministro per il tesoro, col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, col Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, col Ministro per la sanità e col Ministro per la marina mercantile ed entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria, secondo i principi direttivi contenuti negli accordi di cui all'articolo 1 della presente legge, per stabilire le norme necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi stessi, con espressa autorizzazione a prevedere come illeciti i singoli fatti costituenti inadempimento alla obbligazione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 13 della convenzione indicata alla lettera c) dell'articolo 1 della presente legge, nonché a punirli con pena pecuniaria amministrativa in misura non eccedente gli importi insoluti che, nei casi più gravi o di reiterazione, potrà essere aumentata fino al triplo.

Articolo 4

I dati che, ai sensi dell'articolo 15 della convenzione del 18 dicembre 1971 di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della presente legge ogni Stato contraente deve fornire al Fondo internazionale istituito dalla convenzione suddetta, sono comunicati all'amministratore del Fondo dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Articolo 5

Alle spese occorrenti per l'adozione delle misure, nonché per il pagamento degli eventuali indennizzi previsti dalla convenzione sull'intervento in alto mare di cui al precedente articolo 1, lettera a), si provvede con l'istituzione di appositi capitoli, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, aventi natura di spesa obbligatoria.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1977

 

Traduzione non ufficiale

N.B. — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

Convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare inquinamento da idrocarburi

 

Gli Stati parti della presente Convenzione, consci della necessità di proteggere gli interessi delle loro popolazioni dalle gravi conseguenze di sinistri marittimi, comportanti il rischio di inquinamento del mare e del litorale da idrocarburi,

Convinti che in tali circostanze per proteggere i detti interessi potrebbe rendersi necessaria l'adozione di eccezionali misure in alto mare e che dette misure non pregiudicherebbero in alcun modo il principio della libertà dell'alto mare,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

1. Gli Stati parti della presente Convenzione possono adottare, in alto mare, le misure che sono necessarie a prevenire, attenuare o eliminare i gravi ed imminenti rischi che possono derivare ai loro litorali o interessi connessi dall'inquinamento delle acque di mare da idrocarburi in seguito ad un sinistro marittimo a o fatti connessi a tale sinistro, che appaiano suscettibili di avere gravi e dannose conseguenze.

2. Tuttavia, nessuna delle misure adottate in base alla presente Convenzione sarà presa nei confronti di navi da guerra od altri bastimenti appartenenti ad uno Stato o da esso gestiti e adibiti esclusivamente, all'epoca del sinistro, ad uso governativo e non commerciale.

Articolo II

Ai fini della presente Convenzione:

1. L'espressione "sinistro marittimo" sta ad indicare una collisione tra navi, un incaglio od altro incidente di navigazione od altro evento a bordo della nave o all'esterno di essa che avrebbe per conseguenza sia danni materiali, che una minaccia immediata di danni materiali per la nave o il suo carico;

2. Il termine "nave" sta ad indicare:

a) qualsiasi tipo di bastimento che viaggi sul mare e

b) qualsiasi apparecchio galleggiante, ad eccezione delle installazioni o di altri dispositivi utilizzati per l'esplorazione del fondo marino, degli oceani e del loro sottosuolo o per lo sfruttamento delle loro risorse;

3. Il termine "idrocarburi" indica il petrolio grezzo, la nafta, il gasolio e l'olio lubrificante.

4. L'espressione "interessi connessi" indica gli interessi di uno Stato rivierasco direttamente lesi o minacciati dall'incidente marittimo e riguardanti in particolare:

a) le attività marittime costiere, portuali o di estuario, ivi comprese le attività di pesca, costituenti un mezzo essenziale di sussistenza per le persone interessate;

b) le attrazioni turistiche della regione considerata;

c) la salute delle popolazioni rivierasche ed il benessere della regione considerata, ivi compresa la conservazione delle risorse biologiche marine, della fauna e della flora;

5. Il termine "Organizzazione" indica l'Organizzazione intergovernativa di consultazione per la navigazione marittima.

Articolo III

Il diritto di uno Stato rivierasco di adottare provvedimenti, in conformità dell'articolo I, viene esercitato alle seguenti condizioni:

a) prima di adottare i provvedimenti, uno Stato rivierasco consulta gli altri Stati interessati del sinistro marittimo, in particolare lo Stato o gli Stati di bandiera;

b) lo Stato rivierasco notifica senza indugio le misure previste alle persone fisiche o giuridiche note allo Stato rivierasco o segnalate ad esso nel corso delle consultazioni come aventi degli interessi che potrebbero verosimilmente essere compromessi o lesi da tali misure. Lo Stato rivierasco prende in considerazione le proposte che dette persone possono sottoporgli;

c) prima di adottare dei provvedimenti lo Stato rivierasco può procedere alla consultazione di esperti indipendenti da scegliere su di una lista che sarà tenuta aggiornata dall'Organizzazione;

d) nei casi di urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati, lo Stato rivierasco può adottare le misure che siano state rese necessarie dall'urgenza senza notifiche o consultazioni preliminari o senza proseguire le consultazioni in corso;

e) lo Stato rivierasco, prima di adottare tali misure e nel corso della loro esecuzione, si adopera nel modo migliore per evitare ogni rischio per le vite umane, nonché ad apportare alle persone in pericolo il più rapidamente possibile, tutto l'aiuto di cui possano avere bisogno, e a non ostacolare ed a facilitare, se del caso, il rimpatrio degli equipaggi delle navi;

f) le misure adottate in applicazione dell'articolo I devono essere notificate senza indugio agli Stati ed alle persone fisiche o giuridiche interessate di cui si sia a conoscenza, nonché al Segretario generale dell'organizzazione.

Articolo IV

1. La lista di esperti di cui all'articolo III della presente Convenzione sarà redatta ed aggiornata a cura dell'Organizzazione e questa dovrà stabilirne disposizioni, ivi compresa la fissazione delle qualifiche necessarie.

2. Gli Stati membri dell'Organizzazione e le Parti della presente Convenzione possono fornire i nominativi necessari per preparare la lista. Gli esperti sono pagati dagli Stati che li interpellano in base ai servizi resi.

Articolo V

1. Le misure adottate dagli Stati rivieraschi in base all'articolo I saranno proporzionate ai danni subiti o minacciati.

2. Tali misure non devono superare quelle ritenute ragionevolmente necessarie per raggiungere gli scopi indicati all'articolo I e cesseranno non appena tali scopi saranno stati raggiunti; esse non devono, ove non sia assolutamente necessario, interferire con i diritti e gli interessi dello Stato di bandiera, di Stati terzi o di qualsiasi altra persona fisica o giuridica interessata.

3. Per valutare se le misure siano proporzionate al danno, si dovrà tener conto:

a) della portata e delle probabilità di danni imminenti, ove tali misure non siano adottate;

b) della probabile efficacia di tali misure; e

c) dell'estensione dei danni che possono essere causati da tali misure.

Articolo VI

Ogni Parte della presente Convenzione che abbia adottato delle misure contrastanti con le disposizioni della presente Convenzione, che abbiano prodotto dei danni a terzi, è tenuta a pagare un indennizzo per i danni causati da misure che vadano al di là di quelle che sono ragionevolmente necessarie per raggiungere gli scopi di cui all'articolo I.

Articolo VII

Salvo esplicita disposizione contraria, nulla nella presente Convenzione potrà modificare un obbligo né pregiudicare un diritto, privilegio o immunità altrimenti previsti, né privare alcuna delle Parti o qualsiasi persona fisica o giuridica interessata di ogni ricorso di cui potrebbe altrimenti disporre.

Articolo VIII

1. Qualsiasi controversia fra le Parti, che sorga dalla possibilità che le misure adottate in base all'articolo I possono essere in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione, o da eventuali risarcimenti da pagarsi in base all'articolo VI, o dall'ammontare di tali indennizzi e che non sia stata definita da negoziati fra le Parti interessate o fra la Parte che ha adottato le misure e le persone fisiche o giuridiche che chiedono il risarcimento, se le Parti non decidono altrimenti, sarà sottoposta, su richiesta di una qualunque delle parti interessate, alla conciliazione o qualora questa non riesca, all'arbitrato, alle condizioni previste dall'Allegato alla presente Convenzione.

2. La Parte che ha adottato le misure non ha il diritto di respingere una richiesta di conciliazione o di arbitrato che sia stata presentata in base al precedente paragrafo, per il solo motivo che i ricorsi davanti ai propri tribunali offerti dalla propria legislazione nazionale non sono stati tutti esauriti.

Articolo IX

1. La presente Convenzione è aperta alla firma sino al 31 dicembre 1970 e resta poi aperta all'adesione.

2. Gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una qualsiasi delle sue istituzioni specializzate o dell'Ente internazionale per l'energia atomica o parti dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, possono divenire parti della presente Convenzione mediante:

a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;

b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o

c) adesione.

Articolo X

1. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento, in buona e debita forma, presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.

2. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione che sia stato depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione nei confronti di tutti gli Stati già parti della Convenzione o dopo l'adempimento di tutte le formalità richieste per l'entrata in vigore dell'emendamento nei riguardi dei detti Stati, si intende applicabile alla Convenzione modificata dall'emendamento.

Articolo XI

1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dalla data in cui i Governi di quindici Stati l'abbiano firmata senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o abbiano depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.

2. Per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi la Convenzione o vi aderisca successivamente, essa entra in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito dell'apposito strumento.

Articolo XII

1. La presente Convenzione può essere denunciata da ogni Parte in qualsiasi momento a partire dalla data in cui la Convenzione sia entrata in vigore nei confronti di tale Stato.

2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.

3. La denuncia prenderà effetto un anno dopo la data del deposito dello strumento presso il Segretario Generale dell'Organizzazione o allo spirare di ogni periodo di tempo più lungo che sia indicato in detto strumento.

Articolo XIII

1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, quando assume la responsabilità dell'amministrazione di un territorio, od ogni Stato parte della presente Convenzione che curi le relazioni internazionali di un territorio, consulterà, il più presto possibile le autorità di tale territorio o adotterà i provvedimenti necessari per estendere ad esso l'applicazione della presente Convenzione e potrà in ogni momento, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione, fare conoscere che tale estensione ha avuto luogo.

2. L'applicazione della presente Convenzione viene estesa al territorio indicato nella notifica a partire dalla data del ricevimento di questa ultima o da ogni altra data che verrà indicata.

3. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, od ogni Parte che abbia fatto una dichiarazione in base al primo paragrafo del presente articolo, potrà in ogni momento successivo alla data in cui e stata così estesa l'applicazione della Convenzione ad un territorio, far conoscere mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione, che la presente Convenzione cessa di applicarsi al territorio indicato nella notifica.

4. La presente Convenzione cessa di applicarsi al territorio indicato nella notifica un anno dopo la data del ricevimento di quest'ultima da parte del Segretario Generale dell'Organizzazione o allo spirare di ogni altro periodo più lungo indicato nella notifica stessa.

Articolo XIV

1. L'Organizzazione potrà indire una Conferenza avente lo scopo di revisionare o emendare la presente Convenzione.

2. L'Organizzazione indirà una Conferenza degli Stati parti della presente Convenzione avente lo scopo di revisionare o emendare la presente Convenzione su domanda di almeno un terzo delle Parti.

Articolo XV

1. La presente Convenzione sarà depositata presso gli Archivi del Segretario Generale dell'Organizzazione.

2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione:

a) informerà tutti gli Stati che abbiano firmato la Convenzione o vi abbiano aderito:

i) di ogni nuova firma o nuovo deposito di uno strumento nonché della data in cui tale firma o tale deposito hanno avuto luogo;

ii) di ogni deposito di uno strumento di denuncia della presente Convenzione e della data in cui detto deposito è avvenuto;

iii) dell'estensione della presente Convenzione ad ogni territorio in base al paragrafo 1 dell'articolo XIII, nonché della cessazione di ogni estensione di cui sopra in base al paragrafo 4 dello stesso articolo, indicando in ogni caso la data in cui abbia a cessare o si preveda la cessazione dell'estensione della presente Convenzione;

b) trasmetterà copie conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati firmatari della Convenzione nonché a tutti gli Stati aderenti.

Articolo XVI

Non appena la presente Convenzione sarà entrata in vigore, il Segretario Generale dell'Organizzazione ne trasmetterà il testo al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo XVII

La presente Convenzione viene redatta in un unico esemplare in lingua francese ed inglese entrambi i testi facenti ugualmente fede. Verranno inoltre approntate traduzioni ufficiali nelle lingue rossa e spagnola che verranno depositate con l'originale firmato.

In Fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1969.

Capitolo I

Conciliazione

Allegato

Articolo 1

A meno che le Parti interessate non convengano altrimenti, la procedura di conciliazione viene stabilita in conformità alle disposizioni del presente capitolo.

Articolo 2

1. Su richiesta di una delle Parti ad un'altra Parte, in applicazione dell'articolo VIII della Convenzione, viene costituita una Commissione di conciliazione.

2. L'istanza di conciliazione prodotta da una Parte deve contenere l'oggetto della richiesta e altresì tutti i documenti a sostegno di quanto esposto.

3. Qualora sia insorto un procedimento di conciliazione fra due Parti, ogni altra Parte i cui cittadini o beni siano stati danneggiati dalle misure previste, o che, nella propria qualità di Stato rivierasco, abbia adottato misure analoghe, può intervenire nel procedimento di conciliazione avvisandone per iscritto le Parti impegnate in detto procedimento, a meno che una di esse non vi si opponga.

Articolo 3

1. La Commissione di conciliazione si compone di tre membri: un membro nominato dallo Stato rivierasco che ha adottato le misure di intervento, un membro nominato dallo Stato i cui cittadini o beni siano stati danneggiati dalle predette misure, ed un terzo membro, designato di comune accordo dagli altri due, che assume la presidenza della Commissione.

2. Questi conciliatori sono scelti da una lista di persone, redatta in precedenza in base alla procedura fissata al seguente articolo 4.

3. Se entro un termine di 60 giorni a partire dalla data del ricevimento della domanda di conciliazione, la Parte alla quale questa è indirizzata non ha notificato all'altra Parte nella controversia la designazione del conciliatore che è tenuta ad effettuare, o se, entro un termine di 30 giorni a partire dalla nomina del secondo membro della Commissione designato dalle Parti, i due primi conciliatori non sono riusciti a nominare di comune accordo il Presidente della Commissione, il Segretario Generale dell'Organizzazione provvede, su richiesta della Parte più diligente ed entro un termine di 30 giorni alle nomine necessarie. I membri della Commissione così designati sono scelti dalla lista prevista al paragrafo precedente.

4. In nessun caso il Presidente della Commissione deve avere od avere avuto la nazionalità di una delle Parti che hanno promosso il procedimento, qualunque sia il sistema adottato per la sua designazione.

Articolo 4

1. La lista di cui al precedente articolo 3 è costituita da persone qualificate, designate dalle Parti e viene aggiornata dall'Organizzazione. Ogni Parte può designare quattro persone da includere nella lista che possono anche non essere necessariamente suoi concittadini. Le designazioni vengono fatte per periodi di sei anni rinnovabili.

2. In caso di decesso o di dimissioni di una persona che figuri sulla lista, la Parte che ha nominato la detta persona può designare un sostituto per il periodo restante del mandato.

Articolo 5

1. Salvo diverso accordo fra le Parti, la Commissione di conciliazione fissa il proprio regolamento interno e, in ogni caso le procedure devono essere quelle del contraddittorio. Per quanto attiene all'inchiesta, la Commissione, a meno che non decida altrimenti all'unanimità, si uniforma alle disposizioni contenute nel Titolo III della Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 per la composizione pacifica delle controversie internazionali.

2. Le Parti sono rappresentate presso la Commissione di conciliazione da agenti aventi il compito di servire da intermediari fra le Parti, inoltre, farsi assistere da consiglieri e da esperti da lei nominati a tale scopo e chiedere che venga ascoltata ogni persona la cui testimonianza possa apparirle utile.

3. La Commissione ha la facoltà di chiedere spiegazioni ai consiglieri ed esperti delle Parti, nonché a chiunque essa ritenga utile convocare con il benestare del proprio Governo.

Articolo 6

A meno che le Parti non convengano altrimenti, le decisioni della Commissione di conciliazione sono adottate con la maggioranza dei voti e la Commissione non può pronunciarsi circa il merito della controversia se tutti i membri non sono presenti.

Articolo 7

Le Parti devono facilitare i lavori della Commissione di conciliazione; a tal fine, conformemente alla loro legislazione e facendo uso dei mezzi di cui dispongono le Parti:

a) sono tenute a fornire alla Commissione tutti i documenti ed informazioni utili;

b) sono tenute a porre la Commissione in grado di entrare nel loro territorio per ascoltare i testimoni o agli esperti e per compiere sopralluoghi.

Articolo 8

La Commissione di conciliazione ha il compito di chiarire i termini delle controversie, di raccogliere a tal fine ogni informazione utile, mediante indagini o altrimenti, e di sforzarsi di conciliare le Parti. Dopo aver studiato la questione, essa notifica alle Parti la raccomandazione che le appare appropriata e fissa loro un termine non superiore ai 90 giorni per manifestare la loro accettazione o il loro rigetto della detta raccomandazione.

Articolo 9

La raccomandazione deve essere motivata. Qualora essa non rifletta totalmente o in parte l'opinione unanime della Commissione, ogni conciliatore ha il diritto di far conoscere separatamente la propria opinione.

Articolo 10

Si riterrà la conciliazione fallita se 90 giorni dopo la notifica della raccomandazione alle Parti, nessuna di loro ha notificato all'altra Parte la propria accettazione della raccomandazione. La conciliazione si riterrà del pari fallita, qualora la Commissione non abbia potuto essere costituita nei termini previsti al terzo paragrafo del precedente art. 3, o salvo accordo contrario delle Parti se la Commissione non ha espresso la propria raccomandazione entro il termine di un anno a partire dalla data della designazione del Presidente della Commissione.

Articolo 11

1. Ciascun membro della Commissione riceve degli onorari il cui ammontare è fissato di comune accordo dalle Parti che vi contribuiranno in parti uguali.

2. Le spese generali causate dal funzionamento della Commissione sono ripartite nello stesso modo.

Articolo 12

Le Parti della controversia possono in ogni momento del procedimento di conciliazione decidere di comune accordo di ricorrere ad un'altra procedura per definire la controversia.

Capitolo II

Arbitrato

Articolo 13

1. A meno che le Parti non decidano altrimenti, la procedura di arbitrato viene condotta conformemente alle disposizioni del precedente Capitolo.

2. In caso di fallimento della conciliazione, la richiesta di arbitrato deve essere presentata entro 180 giorni che seguono tale fallimento.

Articolo 14

Il tribunale arbitrale si compone di tre membri: un arbitro nominato dallo Stato rivierasco che ha adottato le misure di intervento, un arbitro nominato dallo Stato cui appartengono le persone o i beni danneggiati da tali misure, ed un altro arbitro che assume la presidenza del tribunale, designato di comune accordo dagli altri due.

Articolo 15

1. Se, allo spirare di un termine di 60 giorni a partire dalla designazione del secondo arbitro, il Presidente del tribunale non è stato ancora designato, il Segretario Generale dell'Organizzazione, su richiesta della Parte più diligente, procede, entro un nuovo termine di 60 giorni, alla sua designazione, scegliendo il Presidente da una lista di persone qualificate, redatta in precedenza alle condizioni previste dal precedente art. 4. Tale lista è separata sia dalla lista di esperti prevista all'articolo IV della Convenzione che dalla lista di conciliatori prevista al precedente art. 4, la stessa persona può tuttavia figurare sia nella lista dei conciliatori che in quella degli arbitri. Una persona che avesse agito in qualità di conciliatore in una controversia non potrebbe tuttavia essere scelta quale arbitro per la stessa questione.

2. Se entro un termine di 60 giorni a partire dalla data di ricevimento della richiesta, una delle Parti non ha proceduto alla designazione di un membro del tribunale che è tenuta a compiere, l'altra Parte può informare direttamente il Segretario Generale dell'Organizzazione che provvede alla designazione del Presidente del tribunale entro un termine di 60 giorni scegliendo dalla Vista di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Il Presidente del Tribunale, dal momento della sua designazione, chiede alla Parte che non ha nominato l'arbitro di provvedere a nominarlo nella stessa forma e alle stesse condizioni.

Ove esso non provveda alla designazione che le è in tal modo richiesta, il Presidente del Tribunale chiede al Segretario Generale dell'Organizzazione di provvedere a tale designazione nella forma e alle condizioni previste al paragrafo precedente.

4. Il Presidente del Tribunale, qualora venga designato in base alle disposizioni del presente articolo, non deve avere od avere avuto la nazionalità di una delle Parti, a meno che non vi sia il consenso dell'altra Parte o delle altre Parti.

5. In caso di decesso o di assenza di un arbitro che doveva essere nominato da una Parte, questa designa il suo sostituto entro un termine di 60 giorni a partire dalla data del decesso o dell'assenza.

In caso di mancata nomina da parte della predetta Parte, il procedimento verrà proseguito con gli arbitri restanti. In caso di decesso o di assenza del Presidente del Tribunale, il suo sostituto è designato alle condizioni previste al precedente art. 14 o, in mancanza di accordo fra i membri del tribunale nei 60 giorni che seguono il decesso o l'assenza, alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 16

Ove sia stato iniziato un procedimento tra le due Parti, ogni altra Parte i cui cittadini o beni siano stati danneggiati dalle misure considerate, o che, nella sua qualità di Stato rivierasco abbia adottato delle misure analoghe, può partecipare al procedimento di arbitrato avvertendo per iscritto le Parti che hanno promosso detto procedimento, a meno che una di esse non vi si opponga.

Articolo 17

Ogni tribunale arbitrale, costituito ai sensi del presente allegato, fissa le proprie norme di procedura.

Articolo 18

1. Le decisioni del tribunale, sia relative alla procedura che al luogo delle sue riunioni, sono adottate con la maggioranza dei voti dei suoi membri, e l'assenza o l'astensione di uno dei membri del tribunale della cui designazione le Parti erano responsabili, non sarà di ostacolo alla possibilità di raggiungere una decisione da parte del Tribunale. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è decisivo.

2. Le Parti facilitano i lavori del tribunale; a tal fine, conformemente alla loro legislazione e facendo uso dei mezzi di cui dispongono, le Parti:

a) forniscono al tribunale tutti i documenti e le informazioni utili;

b) pongono il tribunale in grado di entrare nel loro territorio per ascoltare i testimoni o gli esperti.

3. L'assenza o la mancata comparizione in giudizio di una Parte non è di ostacolo al procedimento.

Articolo 19

1. La sentenza del tribunale sarà motivata. Essa sarà definitiva e inappellabile. Le Parti dovranno uniformarvisi senza indugio.

2. Ogni controversia che potrebbe sorgere fra le Parti circa l'interpretazione o l'esecuzione della sentenza può essere sottoposta dalla Parte più diligente al giudizio del tribunale che l'ha pronunziata o, ove quest'ultimo non possa essere investito, verrà sottoposto al giudizio di un altro tribunale costituito a tale scopo allo stesso modo del primo.

 

Traduzione non ufficiale

N.B. — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi

 

Gli Stati parti della presente Convenzione,

Consci dei rischi di inquinamento che derivano dal trasporto marittimo internazionale di idrocarburi alla rinfusa,

Convinti della necessità di garantire un equo indennizzo alle persone che subiscono i danni causati dall'inquinamento derivante dalla fuga e dallo scarico di idrocarburi dalle navi,

Desiderosi di adottare norme e procedure uniformi sul piano internazionale per definire le responsabilità e garantire in tali occasioni un equo indennizzo,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Ai sensi della presente Convenzione:

1. Per "Nave" s'intende ogni imbarcazione o apparecchio galleggiante, di qualsiasi natura che viaggi per mare e che trasporti effettivamente quale carico degli idrocarburi alla rinfusa.

2. Per "Persona" s'intende qualsiasi persona fisica o persona giuridica di diritto pubblico o privato, ivi compreso uno Stato e gli enti politici nei quali si suddivide.

3. Per "Proprietario" s'intende la persona o le persone al nome della quale o delle quali la nave è immatricolata o, in mancanza di immatricolazione, la persona o le persone proprietarie della nave. Tuttavia, nel caso di navi di proprietà di uno Stato e gestite da una società che, in tale Stato sia registrata come gestore di dette navi, con il termine di "proprietario" s'intende detta compagnia.

4. Con l'espressione "Stato di immatricolazione della nave" s'intende per le navi immatricolate, lo Stato nel quale la nave è immatricolata, e per le navi non immatricolate lo Stato di bandiera della nave.

5. Per "Idrocarburi" s'intendono tutti gli idrocarburi stabili in particolare il petrolio greggio, la nafta, la nafta pesante per i motori diesel, l'olio lubrificante e l'olio di balena, sia che siano trasportati a bordo di una nave quale carico che nei depositi di combustibile di tale nave.

6. Per "Danno da inquinamento o s'intende qualsiasi perdita o danno all'esterno della nave che trasporta idrocarburi causati da inquinamento che risulti da una fuga o dallo scarico di idrocarburi ovunque tale fuga o scarico avvengano, ed include il costo delle misure preventive ed ogni ulteriore perdita o danno prodotto dalle dette misure preventive.

7. Per "Misure preventive" s'intendono tutte le ragionevoli misure adottate da qualsiasi persona a seguito di un incidente allo scopo di prevenire o limitare l'inquinamento.

8. Per "Incidente" s'intende qualsiasi fatto od insieme di fatti che abbiano la stessa origine e da cui risulti un inquinamento.

9. Per "Organizzazione" s'intende l'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima.

Articolo II

La presente Convenzione si applica esclusivamente ai danni da inquinamento avvenuti sul territorio, ivi compreso il mare territoriale di uno Stato ed alle misure preventive destinate ad evitare od a ridurre tali danni.

Articolo III

1. Colui che al momento di un incidente, o se l'incidente consiste in una successione di fatti, al momento in cui si è verificato il primo fatto della serie è proprietario della nave, è responsabile di ogni danno da inquinamento che risulti da una fuga o scarico di idrocarburi dalla propria nave in seguito all'incidente, tranne che nei casi previsti dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Il proprietario non è responsabile qualora provi che il danno da inquinamento:

a) risulti da un atto di guerra, da ostilità, da una guerra civile, da una insurrezione, o da un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile ed ineluttabile, o

b) risulti interamente dal fatto che un terzo abbia deliberatamente agito o mancato di agire nell'intento di causare un danno, o

c) risulti interamente dalla negligenza o da altra azione pregiudizievole di un governo od altra autorità responsabile della manutenzione di segnali luminosi o di altri mezzi di aiuto alla navigazione nell'esercizio di tale funzione.

3. Se il proprietario riesce a provare che il danno da inquinamento risulta interamente o in parte, sia dal fatto che la persona che lo ha subito ha agito o mancato di agire nell'intento di causare un danno, sia dalla negligenza di tale personale, il proprietario può venire esonerato completamente o in parte dalla propria responsabilità verso la detta persona.

4. Le richieste di riparazione dei danni da inquinamento potranno essere formulate contro il proprietario soltanto in base alla presente Convenzione. Nessuna richiesta di indennizzo, sia essa basata o meno sulla presente Convenzione, potrà essere formulata contro gli impiegati o gli agenti del proprietario.

5. Nessuna disposizione della presente Convenzione può pregiudicare il diritto del proprietario di ricorrere contro terzi.

Articolo IV

Ove siano avvenuti fughe o scarichi di idrocarburi da due o più navi e ne risulti un danno da inquinamento, i proprietari di tutte le navi interessate sono, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo III, responsabili in solido per la totalità del danno che non può essere ragionevolmente ripartito.

Articolo V

1. Il proprietario di una nave ha, ai sensi della presente Convenzione, il diritto di limitare la propria responsabilità, per ogni incidente, ad un ammontare totale di 2.000 franchi per tonnellata di stazza della nave. Tuttavia questo ammontare totale non può in alcun caso superare i 210 milioni di franchi.

2. Se l'incidente è causato da colpa personale del proprietario, quest'ultimo non ha il diritto di valersi della limitazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Per potersi avvalere della limitazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo, il proprietario deve costituire un fondo per la somma totale che rappresenta il limite della sua responsabilità presso il tribunale od ogni altra autorità competente di uno qualsiasi degli Stati contraenti ove sia stata promossa un'azione in base all'articolo IX. Tale fondo può essere costituito sia mediante il deposito della somma che non la presentazione di una garanzia bancaria o di ogni altra garanzia accettabile, ammessa dalla legge dello Stato contraente sul territorio del quale il fondo è costituito e ritenuta soddisfacente dal tribunale o da ogni altra autorità competente.

4. La distribuzione del fondo tra i creditori si effettua proporzionalmente all'ammontare dei crediti ammessi.

5. Se, prima della distribuzione del fondo, il proprietario, un suo agente o mandatario, od ogni altra persona che gli fornisca l'assicurazione o altra garanzia finanziaria ha, in seguito all'incidente, versato un indennizzo per il danno da inquinamento, tale persona subentra, per l'ammontare pagato, nei diritti che la persona indennizzata avrebbe avuto ai sensi della presente Convenzione.

6. Il diritto di surrogazione previsto al paragrafo 5 del presente articolo può essere esercitato da una persona diversa da quelle menzionate in detto paragrafo per quanto riguarda ogni somma che tale persona abbia versato per riparare il danno causato dall'inquinamento, purché tale surrogazione sia autorizzata dalla legislazione nazionale applicabile.

7. Allorché il proprietario od ogni altra persona provi che potrebbe essere costretto a pagare in data successiva in tutto o in parte una somma per la quale avrebbe goduto di una surrogazione in base ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo se l'indennità fosse stata versata prima della distribuzione del fondo, il tribunale od altra autorità competente dello Stato ove il fondo è costituito può ordinare che venga riservata provvisoriamente una somma sufficiente per permettere all'interessato di fare valere ulteriormente i propri diritti sul fondo.

8. Se ragionevoli, le spese incorse ed i sacrifici consentiti volontariamente dal proprietario al fine di evitare o di ridurre l'inquinamento gli conferiscono dei diritti equivalenti a quelli degli altri creditori sul fondo.

9. Il franco, di cui al presente articolo, è un'unità costituita da sessantacinque milligrammi e mezzo di oro al titolo di novecento millesimi di fino. L'ammontare di cui al paragrafo 1 del presente articolo sarà convertito nella moneta nazionale dello Stato nel quale deve essere costituito il fondo; la conversione verrà effettuata in base al valore ufficiale di tale moneta rispetto all'unità definita precedentemente alla data della costituzione del fondo.

10. Ai fini del presente articolo per stazza della nave si intende la stazza netta, aumentata del volume che, a motivo dello spazio occupato dall'apparato motore, è stato dedotto dalla stazza lorda per determinare la stazza netta. Ove si tratti di una nave che non può essere stazzata conformemente alle norme usuali di stazzatura, la stazza è ritenuta uguale al 40 per cento del peso, espresso in tonnellate di 2.240 libbre, degli idrocarburi che la nave è in grado di trasportare.

11. L'assicuratore od ogni altra persona che presti la garanzia finanziaria può costituire un fondo in conformità del presente articolo, alle stesse condizioni e con gli stessi effetti che se il fondo fosse stato costituito dal proprietario. Un tale fondo può essere costituito anche in caso di colpa personale del proprietario, ma la costituzione in tal caso non pregiudica i diritti delle vittime nei confronti del proprietario della nave.

Articolo VI

1. Quando, dopo l'incidente, il proprietario ha costituito un fondo in applicazione dell'articolo V ed ha il diritto di limitare la propria responsabilità,

a) nessun diritto ad un indennizzo per danni da inquinamento che risultino dall'incidente può essere esercitato sugli altri beni del proprietario,

b) il tribunale o le altre autorità competenti di ogni Stato contraente ordinano la liberazione della nave o di ogni altro bene appartenente al proprietario che siano state sequestrati a seguito di una richiesta di risarcimento per i danni da inquinamento causati dallo stesso incidente, ed agisce allo stesso modo nei confronti di ogni cauzione od altra garanzia depositata allo scopo di evitare tali sequestri.

2. Le disposizioni precedenti tuttavia si applicano soltanto se il richiedente può rivolgersi al tribunale che controlla il fondo e se il fondo può effettivamente essere utilizzato per soddisfare la sua richiesta.

Articolo VII

1. Il proprietario di una nave immatricolata in uno Stato contraente e che trasporti più di 2.000 tonnellate di idrocarburi alla rinfusa come carico è tenuto a fornire una assicurazione od altra garanzia finanziaria, quale una garanzia bancaria o un certificato rilasciato da un fondo internazionale di indennizzo, dell'ammontare fissato secondo i limiti di responsabilità previsti all'articolo V, paragrafo 1, per coprire la propria responsabilità per i danni da inquinamento conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Un certificato che attesti che un'assicurazione o garanzia finanziaria è in corso di validità conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, viene rilasciato per ogni nave. Esso viene rilasciato o autenticato dall'autorità competente dello Stato di immatricolazione dopo accertamento che la nave soddisfa le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Il certificato deve essere conforme al modello unito in allegato e contenere le seguenti informazioni:

a) nome della nave e porto di immatricolazione;

b) nome del proprietario e luogo ove egli ha la principale sede di affari;

c) tipo di garanzia;

d) nome e luogo della principale sede dell'assicuratore o di altra persona che conceda la garanzia e, ove occorra, luogo della sede presso la quale l'assicurazione o la garanzia è stata stipulata o concessa;

e) periodo di validità del certificato che non dovrà superare quello dell'assicurazione o della garanzia.

3. Il certificato viene redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato che lo rilascia.

Se la lingua utilizzata non è né l'inglese né il francese il testo dovrà essere tradotto in una di tali lingue.

4. Il certificato deve trovarsi a bordo della nave ed una copia deve essere depositata presso il servizio che tiene il registro di immatricolazione della nave.

5. Un'assicurazione o altra garanzia finanziaria che possano decadere, per un motivo diverso dallo spirare del termine di validità indicato nel certificato in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, prima dello spirare di un termine di tre mesi a partire dal giorno in cui ne sia stato dato preavviso all'autorità di cui al paragrafo 4 del presente articolo, non sono conformi alle disposizioni del presente articolo, a meno che il certificato non sia stato restituito a questa autorità o un nuovo certificato valido non sia stato rilasciato prima della scadenza di detto termine. Le disposizioni che precedono si applicano del pari ad ogni modifica dell'assicurazione o della garanzia finanziaria che abbia per effetto di renderla tale da non soddisfare più le disposizioni del presente articolo.

6. Lo Stato di immatricolazione determina le condizioni del rilascio e della validità del certificato, fatte salve le disposizioni del presente articolo.

7. I certificati rilasciati o autenticati sotto la responsabilità di uno Stato contraente sono riconosciuti dagli altri Stati contraenti a tutti i fini della presente Convenzione e sono considerati da detti Stati come aventi lo stesso valore dei certificati rilasciati e autenticati da loro stessi. Uno Stato contraente può in ogni momento richiedere allo Stato di immatricolazione di procedere ad uno scambio di opinioni ove ritenga che l'assicuratore o il garante indicato nel certificato non sia finanziariamente in grado di far fronte agli obblighi imposti dalla Convenzione.

8. Ogni richiesta di riparazione per danni dovuti all'inquinamento può essere formulata direttamente nei confronti dell'assicuratore o della persona la quale fornisca la garanzia finanziaria che copre la responsabilità del proprietario per i danni da inquinamento. In tal caso, il convenuto può, vi sia stata o meno una colpa personale del proprietario, invocare i limiti di responsabilità previsti dall'articolo V, paragrafo 1. Il convenuto può inoltre avvalersi dei mezzi di difesa di cui il proprietario si potrebbe servire, ad eccezione di quelli che derivano dal fallimento o dalla messa in liquidazione del proprietario. Il convenuto può inoltre avvalersi del fatto che i danni da inquinamento risultano da colpa intenzionale del proprietario stesso ma non può avvalersi di qualsiasi altro mezzo di difesa che avrebbe potuto invocare nel caso di una azione del proprietario nei suoi riguardi. Il convenuto può in ogni caso obbligare il proprietario a intervenire nel processo.

9. Ogni fondo costituito da un'assicurazione o altra garanzia finanziaria in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo è disponibile solo per il pagamento degli indennizzi dovuti in base alla presente Convenzione.

10. Uno Stato contraente non autorizza una nave sottoposta alle disposizioni del presente articolo e battente la propria bandiera a commerciare se tale nave non è fornita di un certificato rilasciato in applicazione del paragrafo 2 o 12 del presente articolo.

11. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, ogni Stato contraente provvede affinché, in base alla propria legislazione nazionale, una assicurazione o altra garanzia finanziaria rispondente alle esigenze del paragrafo 1 del presente articolo coprano ogni nave, qualunque ne sia il luogo d'immatricolazione, che entri nei suoi porti o che li lasci o che arrivi ad una stazione terminale situata al largo delle coste nel proprio mare territoriale o che ne parta quando essa trasporti effettivamente come carico più di 2.000 tonnellate di idrocarburi alla rinfusa.

12. Alle navi di proprietà dello Stato che non sono coperte da un'assicurazione o da altra garanzia finanziaria le pertinenti disposizioni del presente articolo non si applicano. Tali navi devono tuttavia essere munite di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato di immatricolazione che attesti che la nave è di proprietà di tale Stato e che la sua responsabilità è coperta nell'ambito dei limiti previsti dall'articolo V, paragrafo 1. Tale certificato dovrà essere conforme per quanto possibile al modello prescritto al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo VIII

I diritti ad un risarcimento che sono previsti dalla presente Convenzione si estinguono in mancanza di un'azione giudiziaria che sia intentata in applicazione delle disposizioni in essa contenute nel termine di tre anni a partire dalla data in cui si è verificato il danno. Tuttavia, nessuna azione può essere intentata dopo un termine di sei anni, a partire dalla data in cui si è verificato l'incidente che ha causato il danno. Quando tale incidente si sia verificato in tempi diversi, il termine di sei anni decorrerà dalla data in cui l'incidente si è prodotto per la prima volta.

Articolo IX

1. Quando un incidente ha causato un danno da inquinamento sul territorio, ivi compreso il mare territoriale, di uno o più Stati contraenti, o delle misure preventive sono state adottate per prevenire o attenuare ogni danno da inquinamento su tali territori, ivi compreso il mare territoriale, la domanda di risarcimento potrà essere presentata solo davanti ai tribunali di tale o tali Stati contraenti. Il convenuto deve essere informato, entro un termine ragionevole, della presentazione di tali domande.

2. Ogni Stato contraente provvederà a che i propri tribunali abbiano competenza per conoscere tali azioni in materia di risarcimento.

3. Dopo la costituzione del fondo in conformità delle disposizioni dell'articolo V, i tribunali dello Stato ove è costituito il fondo stesso sono i soli competenti a pronunciarsi su tutte le questioni di ripartizione e distribuzione del fondo.

Articolo X

1. Ogni sentenza pronunciata da un tribunale competente in base all'articolo IX, che sia diventata esecutiva nello Stato d'origine ove non possa più essere oggetto di ricorso ordinario, è riconosciuta in ogni altro Stato contraente a meno che:

a) la sentenza sia stata ottenuta con la frode;

b) il convenuto non sia stato avvertito entro un termine ragionevole e posto in grado di presentare la propria difesa.

2. Ogni sentenza riconosciuta in base al primo paragrafo del presente articolo sarà esecutiva in ogni Stato contraente non appena saranno state espletate tutte le formalità richieste in detto Stato.

Tali formalità non permetteranno tuttavia il riesame nel merito della questione.

Articolo XI

1. Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano alle navi da guerra ed alle altre navi appartenenti ad uno Stato o gestite da esso e adibite, nel periodo considerato, esclusivamente ad un servizio di Stato non commerciale.

2. Per quanto concerne le navi che appartengono ad uno Stato contraente e che sono utilizzate per scopi commerciali, ogni Stato può essere perseguito dinanzi agli organi giurisdizionali di cui all'articolo IX e deve rinunciare a tutti i mezzi di difesa di cui si potrebbe valere nella sua qualità di Stato sovrano.

Articolo XII

La presente Convenzione prevale su tutte le convenzioni internazionali che, alla data in cui essa è aperta alla firma, siano in vigore o aperte alla firma, alla ratifica o all'adesione, solo nella misura in cui tali convenzioni dovessero essere in contrasto con essa; tuttavia la presente disposizione non pregiudica gli obblighi degli Stati contraenti nei confronti di Stati non contraenti derivanti da tali convenzioni.

Articolo XIII

1. La presente Convenzione resta aperta alla firma sino al 31 dicembre 1970 e resta successivamente aperta all'adesione.

2. Gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di uno qualsiasi dei suoi enti specializzati o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, o parti dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia possono divenire parti della presente Convenzione mediante:

a) la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;

b) la firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione;

c) l'adesione.

Articolo XIV

1. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento in buona e debita forma presso il Segretario generale dell'Organizzazione.

2. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione nei confronti di tutti gli Stati contraenti della Convenzione, o dopo l'adempimento di tutte le formalità richieste per l'entrata in vigore dell'emendamento nei confronti di detti Stati contraenti, sarà ritenuto riferito alla Convenzione modificata dall'emendamento.

Articolo XV

1. La presente Convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data in cui i governi di otto Stati, di cui cinque rappresentino Stati che abbiano almeno un milione di tonnellate di stazza lorda in navi-cisterna ciascuno, l'abbiano firmata senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o abbiano depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratifichino, accettino, approvino la Convenzione, o vi aderiscano successivamente, questa entra in vigore novanta giorni dopo il deposito del relativo strumento da parte di tale Stato.

Articolo XVI

1. La presente Convenzione può essere denunciata da uno qualsiasi degli Stati dopo l'entrata in vigore nei suoi confronti.

2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario generale dell'Organizzazione.

3. La denuncia prende effetto un anno dopo la data del deposito dello strumento presso il Segretario generale dell'Organizzazione o allo spirare di ogni periodo più lungo che potrà essere specificato nello strumento stesso.

Articolo XVII

1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, quando assume la responsabilità dell'amministrazione di un territorio, od ogni Stato contraente incaricato di curare le relazioni internazionali di un territorio, consulta al più presto possibile le autorità competenti di tale territorio o adotta ogni altra misura del caso per estendere ad esso l'applicazione della presente Convenzione e, in ogni momento, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione, rende noto che una tale estensione ha avuto luogo.

2. L'applicazione della presente Convenzione è estesa al territorio indicato nella notifica a partire dalla data di ricevimento di questa o da ogni altra data che venga indicata.

3. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, od ogni Stato contraente che abbia fatto una dichiarazione in base al primo paragrafo del presente articolo può in ogni momento, dopo la data in cui l'applicazione della Convenzione è stata in tal modo estesa ad un territorio, far conoscere, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione, che la presente Convenzione cessa di applicarsi al territorio indicato nella notifica.

4. La presente Convenzione cessa di applicarsi al territorio indicato nella notifica un anno dopo la data del suo ricevimento da parte del Segretario generale dell'Organizzazione o allo spirare di ogni altro periodo più lungo specificato nella notifica.

Articolo XVIII

1. L'Organizzazione può indire una Conferenza che abbia per scopo la revisione o la modifica della presente Convenzione.

2. L'Organizzazione convoca una conferenza degli Stati contraenti aventi per oggetto la revisione o la modifica della presente Convenzione su richiesta di almeno un terzo degli Stati contraenti.

Articolo XIX

1. La presente Convenzione sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione.

2. Il Segretario generale dell'Organizzazione:

a) informa tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o che vi hanno aderito:

i) di ogni nuova firma o deposito di un nuovo strumento e della data in cui tale firma o deposito sono avvenuti;

ii) di ogni deposito di strumento di denuncia della presente Convenzione e della data in cui tale deposito è avvenuto;

iii) dell'estensione della presente Convenzione ad ogni territorio in base al paragrafo 1 dell'articolo XVII e della cessazione di ogni estensione suddetta in base al paragrafo 4 dello stesso articolo, indicando in ogni caso la data in cui l'estensione della presente Convenzione ha preso o prenderà fine;

b) trasmette copie conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati firmatari e a tutti gli Stati aderenti.

Articolo XX

Non appena la presente Convenzione entra in vigore il Segretario generale dell'Organizzazione ne trasmette il testo al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo XXI

La presente Convenzione viene redatta in un solo esemplare nelle lingue inglese e francese i due testi facenti ugualmente fede. Vengono approntate delle traduzioni ufficiali nelle lingue russa e spagnola che sono depositate con l'originale firmato.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Bruxelles, il ventinove novembre 1969.

(Seguono le firme).

Allegato

Certificato di assicurazione o altra garanzia finanziaria relativa alla responsabilità civile per i danni imputabili all'inquinamento da idrocarburi

Certificato

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Traduzione non ufficiale

N.B. — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

 

Convenzione internazionale sull'istituzione di un fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi

Disposizioni generali

(destinata a completare la Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi)

Gli Stati parti della presente Convenzione, essendo parti della Convenzione Internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969,

Consci dei rischi di inquinamento causati dal trasporto internazionale di idrocarburi alla rinfusa,

Convinti della necessità di assicurare un equo risarcimento alle persone che hanno subito dei danni risultanti da un inquinamento dovuto a fughe o a scarico di idrocarburi dalle navi,

Considerando che la Convenzione internazionale del 29 novembre 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi costituisce un notevole progresso per il raggiungimento di tale scopo, in quanto crea un regime di risarcimento per tali danni negli Stati contraenti, come per i costi delle misure preventive, che siano adottate sul territorio di tali Stati o al di fuori di tale territorio, per evitare o limitare tali danni,

Considerando tuttavia che tale regime, pur imponendo al proprietario della nave un obbligo finanziario supplementare, non accorda in tutti i casi un risarcimento soddisfacente alle vittime di danni causati da inquinamento da idrocarburi,

Considerando inoltre che le conseguenze economiche dei danni da inquinamento risultanti da fughe o da scarichi di idrocarburi trasportati alla rinfusa per mare non dovrebbero essere sopportate esclusivamente dai proprietari delle navi, ma dovrebbero essere sopportate in parte da coloro che hanno interessi finanziari nel trasporto degli idrocarburi,

Convinti della necessità di istituire un sistema di risarcimento che completi quello della Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, al fine di assicurare un risarcimento soddisfacente alle vittime dei danni da inquinamento e allo scopo di esonerare al tempo stesso il proprietario della nave dall'obbligo finanziario supplementare che gli viene imposto dalla detta Convenzione,

Prendendo atto della risoluzione sulla istituzione di un fondo internazionale di risarcimento per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata il 29 novembre 1969 dalla Conferenza giuridica internazionale sui danni imputabili all'inquinamento delle acque marine,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1

Ai sensi della presente Convenzione,

1. Per "Convenzione sulla responsabilità" si intende la Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969.

2. I termini "nave", "persona", "proprietario", "idrocarburi", "danno da inquinamento", "misura preventiva" "evento" e "Organizzazione", sono interpretati conformemente all'articolo 1 della Convenzione sulla responsabilità, restando tuttavia inteso che ogni volta che tali termini si riferiscono alla nozione di idrocarburi con il termine "idrocarburi" si intendono esclusivamente gli idrocarburi minerali stabili.

3. Per "idrocarburi che danno luogo a contributi" si intendono il "petrolio greggio" e la "nafta", la cui definizione viene precisata nei seguenti sottoparagrafi a) e b):

a) "petrolio greggio" significa ogni miscela liquida di idrocarburi proveniente dal sottosuolo sia allo stato naturale, che sottoposto a trattamenti per permetterne il trasporto. Tale definizione comprende i petroli greggi liberati da alcuni distillati (a volte definiti come "greggi predistillati") e quelli ai quali sono stati aggiunti alcuni distillati (a volte conosciuti sotto il nome di greggi "fluidificati" o "ricostituiti");

b) "nafta" indica, i distillati pesanti o i residui del petrolio greggio o le miscele di tali prodotti destinati ad essere utilizzati come carburanti per la produzione di calore o di energia, di una qualità equivalente alla "descrizione applicabile al combustibile numero quattro (indicazione D. 396-69) dell'"American Society for testing and materials" o più pesante di tale combustibile.

4. Per "franco" si intende l'unità di cui al paragrafo 9 dell'articolo V della Convenzione sulla responsabilità.

5. "Stazza della nave" si intende conformemente al paragrafo 10 dell'articolo V della Convenzione sulla responsabilità.

6. "Tonnellate" nel caso di idrocarburi, significa tonnellata metrica.

7. "Garante" significa ogni persona che fornisca una assicurazione od altra garanzia finanziaria per coprire la responsabilità del proprietario della nave in base al paragrafo 1 dell'articolo VII della Convenzione sulla responsabilità.

8. Per "impianto terminale" si intende ogni area di stoccaggio di idrocarburi alla rinfusa che permetta di ricevere idrocarburi trasportati per via marittima, ivi compreso ogni impianto situato al largo e collegato con detta area.

9. Quando un evento consiste in una successione di fatti, si ritiene che abbia avuto luogo alla data in cui si è verificato il primo di tali fatti.

Articolo 2

1. Viene costituito, dalla presente Convenzione, un "Fondo internazionale di risarcimento per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi", qui appresso indicato "Il Fondo". Viene creato per gli scopi seguenti:

a) assicurare il risarcimento per i danni da inquinamento nella misura in cui la protezione che deriva dalla Convenzione sulla responsabilità sia insufficiente;

b) esonerare il proprietario della nave dall'obbligo finanziario supplementare che gli impone la Convenzione sulla responsabilità, detto esonero restando soggetto alle condizioni che mirano a garantire il rispetto delle Convenzioni sulla sicurezza marittima ed altre Convenzione;

c) raggiungere gli obiettivi connessi previsti dalla presente Convenzione.

2. In ogni Stato contraente, il Fondo viene riconosciuto come persona giuridica che può, in base alla legge di tale Stato assicurare diritti ed obblighi ed essere parte in ogni procedimento iniziato avanti i tribunali di detto Stato. Ogni Stato contraente deve riconoscere l'Amministratore del Fondo (qui appresso denominato "l'Amministratore" come il rappresentante legale del Fondo).

Articolo 3

La presente Convenzione si applica:

1) per quanto attiene al risarcimento di cui all'articolo 4, ai soli danni da inquinamento che si sono verificati sul territorio di uno Stato contraente, ivi compreso il suo mare territoriale, nonché alle misure di sicurezza destinate a prevenire o a limitare tali danni;

2) per quanto attiene alla assunzione dell'onere finanziario dei proprietari di navi e dei loro garanti, prevista all'articolo 5, ai soli danni da inquinamento causati sul territorio di uno Stato parte della Convenzione sulla responsabilità, ivi compreso il suo mare territoriale, da una nave immatricolata in uno Stato contraente o battente bandiera di tale Stato, nonché alle misure di sicurezza destinate a prevenire o a limitare tali danni.

 

Risarcimento e assunzione dell'onere finanziario

Articolo 4

1. Per adempiere alle funzioni di cui al paragrafo 1 a) dell'articolo 2, il Fondo è tenuto a risarcire chiunque abbia subito un danno da inquinamento se tale persona non è stata in grado di ottenere un equo risarcimento dei danni in base alla Convenzione sulla responsabilità per uno dei seguenti motivi:

a) la Convenzione sulla responsabilità non prevede alcuna responsabilità per i danni in questione;

b) il proprietario responsabile ai sensi della Convenzione sulla responsabilità è incapace, per motivi finanziari, di adempiere completamente ai suoi obblighi ed ogni garanzia finanziaria che abbia potuto essere sottoscritta in applicazione dell'articolo VII della detta Convenzione non copre i danni in questione e non è sufficiente a soddisfare le richieste di risarcimento di tali danni. Il proprietario è considerato incapace, per motivi finanziari, ad adempiere ai suoi obblighi e la garanzia è ritenuta insufficiente, se la vittima del danno da inquinamento, dopo aver preso tutte le ragionevoli misure al fine di esercitare i ricorsi consentiti, non ha potuto ottenere integralmente l'ammontare delle indennità che gli sono dovute ai sensi della Convenzione sulla responsabilità;

c) i danni eccedono la responsabilità del proprietario, limitata ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo V della Convenzione sulla responsabilità o ai sensi di ogni altra Convenzione aperta alla firma, alla ratifica o all'adesione, alla data della presente Convenzione.

Ai fini del presente articolo le spese sostenute e i sacrifici affrontati volontariamente dal proprietario per evitare o ridurre un inquinamento sono considerati, se ragionevoli, come danni da inquinamento.

2. Il Fondo è esonerato da ogni obbligo ai sensi del precedente paragrafo nei casi seguenti:

a) se esso prova che il danno da inquinamento risulta da un atto di guerra, di ostilità, di una guerra civile o di insurrezione o è imputabile a fughe o scarichi di idrocarburi provenienti da una nave da guerra o da altra nave appartenente ad uno Stato o gestita da tale Stato e adibita esclusivamente, al momento dell'evento ad un servizio di Stato non commerciale, o

b) se il richiedente non può provare che il danno è imputabile ad un evento che coinvolge uno o più navi.

3. Se il Fondo prova che il danno da inquinamento risulta totalmente o in parte, sia dal fatto che la persona che l'ha subito ha agito o mancato di agire con l'intenzione di causare un danno, sia dalla negligenza di tale persona, il Fondo può essere esonerato totalmente o in parte dal proprio obbligo di risarcire la detta persona tranne per quanto attiene alle misure preventive di cui al paragrafo 1. Il Fondo e', in ogni modo, esonerato nella misura in cui il proprietario ha potuto esserlo ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo III della Convenzione sulla responsabilità.

4. a) Salvo quanto disposto altrimenti dal sottoparagrafo, b), l'ammontare totale dei risarcimenti che il Fondo deve versare per un determinato evento in base al presente articolo è limitato in modo che la somma di tale ammontare e dell'ammontare degli indennizzi effettivamente versati, in base alla Convenzione sulla responsabilità, per risarcire i danni da inquinamento verificatisi sul territorio degli Stati contraenti, ivi compresa ogni assunzione di obbligo finanziario di cui il Fondo dovrà far beneficiare il proprietario in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 5, della presente Convenzione non ecceda i 450 milioni di franchi.

b) L'ammontare totale dei risarcimenti che il Fondo deve versare in base al presente articolo per danni da inquinamento risultante da un fenomeno naturale a carattere eccezionale, inevitabile o irresistibile, non può superare i 450 milioni di franchi.

5. Se l'ammontare delle richieste contro il Fondo supera l'ammontare totale delle indennità che il Fondo deve versare in base al paragrafo 4, l'ammontare disponibile in base alla Convenzione sulla responsabilità ed alla presente Convenzione è ripartito proporzionalmente fra i richiedenti sulla base dei crediti riconosciuti.

6. L'Assemblea del Fondo (qui appresso indicata "L'Assemblea") può decidere, tenuto conto dell'esperienza acquisita nel corso di eventi precedenti ed in particolare dell'ammontare dei danni che ne sono risultati nonché delle fluttuazioni monetarie, di modificare l'ammontare di 450 milioni di franchi, previsto ai sottoparagrafi a) e b) del paragrafo 4, con la riserva tuttavia che tale ammontare non sia in alcun caso superiore a 900 milioni di franchi o inferiore a 450 milioni di franchi. L'ammontare riveduto sarà applicabile agli eventi sopraggiunti successivamente alla data in cui è stata presa la decisione che modifica l'ammontare iniziale.

7. A richiesta di uno Stato contraente, il Fondo mette i propri servigi a disposizione di tale Stato nella misura in cui essi sono necessari per aiutarlo a disporre rapidamente del personale, del materiale e dei servizi di cui ha bisogno per adottare misure intese a prevenire o a limitare un danno da inquinamento risultante da un evento per il quale il Fondo può essere chiamato a versare risarcimenti in base alla presente Convenzione.

8. Il Fondo può, alle condizioni che dovranno essere precisate nel regolamento interno, accordare facilitazioni di pagamento per permettere l'adozione di misure preventive contro i danni da inquinamento risultante da un evento per il quale il Fondo può essere chiamato a versare indennità in base alla presente Convenzione.

Articolo 5

1. Per adempiere alle funzioni previste dal paragrafo 1 b) dell'articolo 2, il Fondo è tenuto ad accollarsi gli obblighi del proprietario e del suo garante. Tale obbligo non esiste che per la parte dell'ammontare totale della responsabilità, ai sensi della Convenzione sulla responsabilità, che:

a) supera 1.500 franchi per tonnellate di stazza della nave o i 125 milioni di franchi, ove quest'ultimo ammontare sia inferiore, e

b) non supera i 2.000 franchi per tonnellata di stazza della detta nave o i 210 milioni di franchi, ove quest'ultimo ammontare sia inferiore, a condizione tuttavia che il Fondo sia esonerato da ogni obbligo ai sensi del presente paragrafo se i danni da inquinamento risultano da colpa del proprietario stesso.

2. L'Assemblea può decidere che il Fondo assumerà, nelle condizioni che saranno determinate dal regolamento interno, gli obblighi di un garante nei confronti delle navi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3, per quanto attiene alla parte di responsabilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Tuttavia, il Fondo non assume detti obblighi che su domanda del proprietario e a condizione che questi sottoscriva una assicurazione sufficiente od altra garanzia finanziaria che copre la sua responsabilità sino a concorrenza di 1.500 franchi per tonnellata di stazza della nave o di 125 milioni di franchi, se quest'ultimo ammontare è inferiore. Ove il Fondo assuma tali obblighi si ritiene che il proprietario, in ciascuno degli Stati contraenti, abbia adempiuto alle disposizioni dell'articolo VII della Convenzione sulla responsabilità per quanto attiene alla parte della responsabilità summenzionata.

3. Il Fondo può essere esonerato, in tutto o in parte, dagli obblighi che gli incombono verso il proprietario e il suo garante in base ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ove provi che, per colpa personale del proprietario:

a) la nave da cui provengono gli idrocarburi che hanno causato il danno da inquinamento non ha osservato le disposizioni di cui:

i) alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque del mare da idrocarburi, adottata nel 1954 e modificata nel 1962, o

ii) alla Convenzione internazionale del 1960 per la salvaguardia della vita umana in mare, o

iii) alla Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico, o

iv) le regole internazionali del 1960 per prevenire le collisioni in mare; o

v) gli emendamenti alle Convenzioni di cui sopra che saranno stati dichiarati importanti ai sensi dell'articolo XVI, paragrafo 5) della Convenzione di cui all'alinea i) dell'articolo IX, paragrafo e), della Convenzione di cui all'alinea ii) e dell'articolo 29, paragrafi 3) d) o 4)

d) della Convenzione di cui all'alinea iii), a condizione tuttavia che tali emendamenti siano stati in vigore da almeno dodici mesi al giorno dell'evento; e

b) l'incidente o il danno sia dovuto in tutto in parte al fatto che le dette disposizioni non sono state osservate.

Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili, sia che lo Stato nel quale la nave è immatricolata o di cui batte bandiera sia o meno parte dello Strumento in causa.

4. Quando una nuova Convenzione diretta a sostituire in tutto o in parte uno degli strumenti previsti al paragrafo 3 sia entrata in vigore, l'Assemblea può decidere, almeno con sei mesi di anticipo, la data in cui la nuova convenzione sostituirà, in tutto o in parte, lo strumento che vi è previsto, ai fini del paragrafo 3. Tuttavia, ogni Stato parte della presente Convenzione può, prima di tale data, inviare all'Amministratore una dichiarazione in base alla quale tale Stato non riconosce detta sostituzione. In tal caso, la decisione dell'Assemblea sarà senza efficacia nei confronti di ogni nave immatricolata in tale Stato o battente la bandiera di tale Stato al momento dell'evento. Ogni Stato può, in data successiva, revocare tale dichiarazione, che in ogni caso cessa di avere efficacia quando lo Stato diviene parte di una nuova Convenzione.

5. Se una nave osserva le disposizioni di un emendamento di uno degli strumenti di cui al paragrafo 3, o quelle di una nuova Convenzione, quando tale emendamento o tale convenzione siano destinati a sostituire in tutto o in parte tale strumento, si ritiene che la nave abbia osservato, per l'applicazione del paragrafo 3, le disposizioni di tale strumento.

6. Quando il Fondo, agendo in qualità di garante, in base al paragrafo 2, ha versato delle indennità per danni da inquinamento in conformità delle disposizioni della Convenzione sulla responsabilità, esso è in diritto di ricorrere contro il proprietario nella misura in cui il Fondo stesso sarebbe stato, in base al paragrafo 3, esonerato dai suoi obblighi di indenizzare il proprietario in base al paragrafo 1.

7. Se ragionevoli, le spese sostenute e i sacrifici affrontati volontariamente dal proprietario per evitare o ridurre un inquinamento, sono ritenuti ai fini del presente articolo come danni coperti dalla responsabilità del proprietario.

Articolo 6

1. I diritti all'indennizzo previsti dall'articolo 4 e all'assunzione degli oneri finanziari di cui all'articolo 5 si prescrivono in mancanza di azione intentata in applicazione delle disposizioni di tali articoli, o di notifica fatta conformemente al paragrafo 6 dell'articolo 7, nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato il danno. Tuttavia, nessuna azione giudiziaria può essere intentata dopo sei anni a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento che ha cagionato il danno.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo precedente, il diritto del proprietario o del suo garante di presentare al Fondo una domanda di accollo degli oneri finanziari conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 5, non decade in alcun caso prima dello spirare di un termine di sei mesi a partire dalla data in cui il proprietario o il suo garante è venuto a conoscenza di una azione intrapresa contro di lui in base alla Convenzione sulla responsabilità.

Articolo 7

1. Subordinatamente alle disposizioni che seguono, non può essere intentata una azione di indennizzo contro il Fondo in base all'articolo 4, o ai fini dell'assunzione di oneri finanziari in base all'articolo 5 se non che davanti ai tribunali competenti ai sensi dell'articolo IX della Convenzione sulla responsabilità, per le azioni contro il proprietario che è responsabile dei danni da inquinamento risultanti dall'evento in questione o che ne sarebbe stato responsabile in mancanza delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo III della Convenzione sulla responsabilità.

2. Ogni Stato contraente rende i propri tribunali competenti per ogni azione contro il Fondo di cui al paragrafo 1.

3. Ove un'azione per il risarcimento di un danno da inquinamento sia intentata avanti un tribunale competente, ai sensi dell'articolo IX della Convenzione sulla responsabilità, contro il proprietario di una nave o contro il suo garante, il tribunale investito della questione è il solo competente a conoscere di ogni domanda di risarcimento dello stesso danno o di assunzione di oneri finanziari che si riferisce ad essa introdotta contro il Fondo conformemente all'articolo 4 o 5 della presente Convenzione. Tuttavia, se un'azione di risarcimento di un danno da inquinamento viene intentata in base alla Convenzione sulla responsabilità avanti un tribunale di uno Stato che è parte della Convenzione sulla responsabilità senza essere nello stesso tempo parte della presente Convenzione, ogni azione contro il Fondo di cui all'articolo 4 o al paragrafo 1 dell'articolo 5 della presente Convenzione può, a scelta del richiedente, essere intentata sia davanti il tribunale competente dello Stato in cui si trova la sede principale del Fondo, sia davanti ogni tribunale di uno Stato Parte di questa Convenzione che sia competente in base all'articolo IX della Convenzione sulla responsabilità.

4. Ogni Stato contraente è tenuto ad adottare tutte le disposizioni necessarie perché il Fondo possa intervenire quale parte in ogni procedimento giudiziario intrapreso, conformemente all'articolo IX della Convenzione sulla responsabilità, avanti il tribunale competente di tale Stato, contro il proprietario di una nave o il suo garante.

5. Salvo disposizioni contrarie del paragrafo 6, il Fondo non è vincolato da alcuna sentenza o altre decisioni resa in seguito ad un procedimento giudiziario, né da alcuna composizione amichevole di cui non sia stato parte.

6. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, se un'azione di risarcimento di danni da inquinamento è stata intentata avanti un tribunale competente di uno Stato contraente contro un proprietario o il suo garante, ai sensi della Convenzione sulla responsabilità, la legge nazionale dello Stato in questione deve permettere ad ogni parte del procedimento di notificare tale azione al Fondo.

Se tale notifica è stata fatta secondo le modalità prescritte dalla legge dello Stato in cui si trova il tribunale investito, lasciando al Fondo un termine sufficiente per poter intervenire utilmente come parte del procedimento, ogni sentenza resa dal tribunale in tale procedimento e che sia divenuta definitiva ed esecutiva nello Stato in cui è stata pronunciata è opponibile al Fondo, anche se quest'ultimo non è intervenuto nel procedimento, nel senso che esso non ha il diritto di contestare i motivi e il dispositivo della sentenza.

Articolo 8

Fatta salva ogni decisione relativa alla ripartizione di cui al paragrafo 5 dell'articolo 4, ogni sentenza resa contro il Fondo da un tribunale competente in base ai paragrafi 1 e 3 dell'articolo 7, e che, nello Stato d'origine, è divenuta esecutiva e non può più formare oggetto di ricorso ordinario, è riconosciuta esecutiva in ogni Stato contraente alle condizioni previste dall'articolo X della Convenzione sulla responsabilità.

Articolo 9

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, il Fondo acquista per surrogazione, nei confronti di ogni somma da esso versata, conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 4, della presente Convenzione, in risarcimento dei danni da inquinamento, tutti i diritti che, in base alla Convenzione sulla responsabilità, sarebbero devoluti alla persona così indennizzata e che la stessa avrebbe potuto far valere contro il proprietario o il suo garante.

2. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i diritti di ricorso o di surrogazione del Fondo contro persone diverse da quelle previste ai paragrafi precedenti. In ogni ipotesi il Fondo gode del diritto di surrogazione nei confronti di tali persone, diritto che non potrebbe essere minore di quello di cui dispone l'assicuratore della persona indennizzata od assunta in carico.

3. Fatti salvi gli altri eventuali diritti di surrogazione o di ricorso contro il Fondo, uno Stato contraente o un organismo di tale Stato che abbia versato, in base alla propria legge nazionale, degli indennizzi per danni da inquinamento, è surrogato nei diritti che la persona indennizzata avrebbe avuto in base alla presente Convenzione.

 

Contributi

Articolo 10

1. I contributi al Fondo sono versati, per quanto concerne ciascuno degli Stati contraenti, da ogni persona che, nel corso dell'anno solare di cui al paragrafo 1 dell'articolo 11, per quanto riguarda i contributi iniziali, ed al paragrafo 2 a) o b) dell'articolo 12, per quanto riguarda i contributi annuali, abbia ricevuto in totale dei quantitativi superiori alle 150.000 tonnellate:

a) di idrocarburi soggetti a contributo trasportati per mare sino a destinazione in porti o in impianti terminali situati sul territorio di tale Stato, e

b) di idrocarburi soggetti a contributo trasportati per mare e scaricati in un porto o in un impianto terminale di uno Stato non contraente, in ogni impianto situato sul territorio di uno Stato contraente, restando inteso che gli idrocarburi soggetti a contributo non sono tenuti in conto, in base al presente sottoparagrafo, che dal momento del loro primo ricevimento nello Stato contraente dopo il loro scarico nello Stato non contraente.

2. a) Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, quando l'ammontare totale dei quantitativi di idrocarburi soggetti a contributo che sono stati ricevuti nel corso di un anno solare da una persona sul territorio di uno Stato contraente e dei quantitativi di idrocarburi soggetti a contributo che sono stati ricevuti nel corso dello stesso anno su tale territorio ad uno o più persone associate, superi le 150.000 tonnellate, tale persona è tenuta a versare dei contributi calcolati in funzione dei quantitativi di idrocarburi effettivamente ricevuti da detta persona, nonostante il fatto che tali quantitativi non superino le 150.000 tonnellate.

b) Per "Persona associata" si intende ogni filiale o entità sotto controllo comune. La legge nazionale dello Stato interessato determina le persone che rientrano in questa definizione.

Articolo 11

1. Per ciò che concerne ciascuno degli Stati contraenti, l'ammontare dei contributi iniziali che deve versare ciascuna delle persone di cui all'articolo 10, è calcolato sulla base di una somma fissa per tonnellata di idrocarburi soggetti a contributo, e da essa ricevuti nel corso dell'anno solare che precede quello in cui la presente Convenzione è entrata in vigore nei confronti di tale Stato.

2. L'ammontare di cui al paragrafo 1 è determinato dall'Assemblea nei due mesi successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione. In tale occasione, l'Assemblea deve, per quanto possibile, fissare tale ammontare in modo che il totale dei contributi iniziali sia uguale a 75 milioni di franchi se tali contributi corrispondono al 90 per cento dei quantitativi di idrocarburi soggetti a contributo trasportati nel mondo via mare.

3. I contributi iniziali sono versati, per quanto riguarda ciascuno degli Stati contraenti, nei tre mesi che seguono l'entrata in vigore della Convenzione nei confronti di tale Stato.

Articolo 12

1. Per determinare, ove se ne dia il caso, l'ammontare dei contributi annuali dovuti da ogni persona di cui all'articolo 10, l'Assemblea fissa per ogni anno solare, tenendo conto della necessità di disporre di sufficienti liquidi, un preventivo presentato sotto forma di bilancio, nel modo seguente:

i) Spese

a) costi e spese previsti per l'amministrazione del Fondo nel corso dell'anno considerato e a copertura di ogni deficit risultante dalle operazioni degli anni precedenti;

b) versamenti che il Fondo dovrà verosimilmente effettuare nel corso dell'anno considerato per liquidare gli indennizzi dovuti in applicazione degli articoli 4 e 5, quando l'ammontare totale delle somme versate, ivi compreso il rimborso dei prestiti contratti anteriormente dal Fondo per assolvere i suoi obblighi, non superi i 15 milioni di franchi per evento.

c) versamenti che il Fondo dovrà verosimilmente effettuare nel corso dell'anno considerato per liquidare le somme dovute in applicazione degli articoli 4 e 5, ivi compreso il rimborso dei prestiti contratti anteriormente dal Fondo per assolvere i suoi obblighi, quando l'ammontare totale degli indennizzi supera i 15 milioni di franchi per evento.

ii) Proventi

a) Eccedente risultante dalle operazioni degli anni precedenti, ivi compresi gli interessi che potrebbero essere riscossi.

b) Contributi iniziali dovuti nel corso dell'anno.

c) Contributi annuali che potranno essere necessari per equilibrare il bilancio.

d) Ogni altro provento.

2. L'ammontare del contributo annuale per ogni persona di cui all'articolo 10 è fissato dall'Assemblea. Tale ammontare è calcolato per quanto attiene a ciascuno degli Stati contraenti:

a) nella misura in cui il contributo è destinato a liquidare la somma di cui al paragrafo 1 i), sottoparagrafo a) e b), in base ad una somma fissa per tonnellata di idrocarburi soggetti a contributo e ricevuti in uno Stato contraente da tale persona nel corso del

precedente anno solare, e

b) nella misura in cui il contributo è destinato a liquidare le somme di cui al paragrafo 1 i) sottoparagrafo c) del presente articolo, in base ad una somma fissa per tonnellata di idrocarburi soggetti a contributo e ricevuti da tale persona nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui si è verificato l'evento considerato, se tale Stato è parte della Convenzione alla data in cui si è verificato l'evento.

3. Le somme di cui al precedente paragrafo 2 sono calcolate dividendo il totale dei contributi da versare per il totale dei quantitativi di idrocarburi soggetti a contributi che sono stati ricevuti, nel corso dell'anno considerato, nell'insieme degli Stati contraenti.

4. L'Assemblea fissa la percentuale del contributo annuo che è pagabile immediatamente in contanti, nonché la data del versamento. Il resto è pagabile su disposizione dell'Amministratore.

5. Nei casi e nelle condizioni che saranno fissati dal regolamento interno, l'Amministratore del Fondo è autorizzato a chiedere ad un contribuente di fornire una garanzia finanziaria per le somme di cui è debitore.

6. Ogni richiesta di versamento in base al paragrafo 4 è formulata presso ogni contribuente ed il suo contributo è determinato proporzionalmente in funzione della somma totale da raccogliere.

Articolo 13

1. L'ammontare di ogni contributo arretrato di cui all'articolo 12 viene accresciuto di un interesse il cui tasso è fissato dall'Assemblea per ogni anno solare, restando inteso che, a seconda delle circostanze, possono essere fissati tassi diversi.

2. Ogni Stato contraente vigila a dare le disposizioni necessarie perché venga soddisfatto l'obbligo di contribuire al Fondo, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione per gli idrocarburi ricevuti sul suo territorio; esso adotta tutte le misure legislative del caso, ivi comprese le sanzioni che ritiene necessarie, perché tale obbligo sia efficacemente soddisfatto, con la riserva che tali misure non interessino che le persone che sono tenute a contribuire al Fondo.

3. Se una persona che è tenuta, in base alle disposizioni degli articoli 10 e 11, a versare dei contributi, non adempie i propri obblighi per quanto attiene alla totalità o ad una parte di tale contributo ed il ritardo nel pagamento supera i tre mesi, l'Amministratore adotterà, a nome del Fondo, tutte le misure del caso nei confronti di tale persona allo scopo di ottenere il ricupero delle somme dovute. Tuttavia, se il contribuente inadempiente è palesemente insolvibile o se le circostanze lo giustificano, l'Assemblea può, su raccomandazione dell'Amministratore, decidere di rinunciare ad ogni azione contro il contribuente.

Articolo 14

1. Ogni Stato contraente può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, nonché in ogni momento successivo, dichiarare di assumere esso stesso gli obblighi che incombono, ai sensi della presente Convenzione, ad ogni persona tenuta a contribuire al Fondo, in base al paragrafo 1 dell'articolo 10, per gli idrocarburi che essa ha ricevuto sul territorio di tale Stato. Una tale dichiarazione viene fatta per iscritto e deve precisare gli obblighi che vengono assunti.

2. Se la dichiarazione di cui al paragrafo 1 è fatta prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all'articolo 40, essa va indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione che la comunica all'Amministratore dopo l'entrata in vigore della Convenzione.

3. Ogni dichiarazione fatta, in conformità del paragrafo 1, dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, va indirizzata all'Amministratore.

4. Ogni Stato che abbia fatto la dichiarazione prevista dalle disposizioni del presente articolo può revocarla riservandosi di inviare una notifica scritta all'Amministratore. La notifica ha efficacia tre mesi dopo la data del suo ricevimento.

5. Ogni Stato vincolato da una dichiarazione fatta in conformità del presente articolo è tenuto, in ogni procedimento giudiziario intentato avanti un tribunale competente e relativo al rispetto dell'obbligo definito in tale dichiarazione, a rinunciare all'immunità giurisdizionale che avrebbe potuto invocare.

Articolo 15

1. Ogni Stato contraente si accerta che ogni persona che riceve, sul suo territorio, idrocarburi soggetti a contributo in quantità tali da essere tenuta a contribuire al Fondo, sia iscritta in un elenco redatto e tenuto aggiornato dall'Amministratore in conformità delle disposizioni seguenti;

2. Ai fini previsti dal paragrafo 1, ogni Stato contraente comunica per iscritto all'Amministratore, alla data che sarà fissata nel regolamento interno, il nome e l'indirizzo di ogni persona che è tenuta, per quanto riguarda tale Stato, a contribuire al Fondo conformemente all'articolo 10, unitamente alle indicazioni sui quantitativi di idrocarburi soggetti a contributo che sono stati ricevuti da queste persone nel corso del precedente anno solare.

3. L'elenco fa fede sino a prova contraria per stabilire quali siano, in un dato momento, le persone tenute, in base al paragrafo 1 dell'articolo 10, a contribuire al Fondo e per determinare, ove occorra, i quantitativi di idrocarburi in base ai quali viene fissato l'ammontare dei contributi di ciascuna di tali persone.

 

Organizzazione e amministrazione

Articolo 16

Il Fondo è costituito da un'Assemblea, un Segretariato diretto da un Amministratore e, in conformità delle disposizioni dell'articolo 21, da un Comitato esecutivo.

 

Assemblea

Articolo 17

L'Assemblea è composta da tutti gli Stati contraenti.

Articolo 18

Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 26, le funzioni dell'Assemblea sono le seguenti:

1) di eleggere, nel corso di ogni sessione ordinaria, un presidente e due vice-presidenti che restano in carica sino alla seguente sessione ordinaria;

2) di fissare il proprio regolamento interno, per quanto non sarà stato previsto espressamente dalla presente Convenzione;

3) di adottare il regolamento interno del Fondo, necessario al suo buon funzionamento;

4) di nominare l'Amministratore, di emanare le norme per le nomine degli altri membri del personale necessari e di fissare le condizioni di impiego dell'Amministratore e degli altri membri del personale;

5) di preparare il bilancio annuale e di fissare i contributi annui;

6) di nominare i revisori dei conti e di approvare i conti del Fondo;

7) di approvare la liquidazione delle richieste di risarcimento indirizzate al Fondo, di pronunziarsi sulla ripartizione, fra i richiedenti, dell'ammontare disponibile a titolo di risarcimento dei danni in conformità del paragrafo 5, dell'articolo 4, e di fissare le condizioni alle quali possono essere effettuati dei versamenti provvisori affinché le vittime dei danni da inquinamento siano indennizzate il più rapidamente possibile;

8) di eleggere, fra i membri dell'Assemblea, coloro che faranno parte del Comitato esecutivo, conformemente agli articoli 21, 22 e 23;

9) di istituire tutti gli organi sussidiari, permanenti o temporanei, che ritiene necessari;

10) di determinare fra gli Stati che non sono parti della Convenzione e fra le organizzazioni intergovernative o internazionali non governative, quelli che saranno autorizzati a partecipare, senza diritto di voto, alle sessioni dell'Assemblea, del Comitato esecutivo e degli organi sussidiari;

11) di dare all'Amministratore, al Comitato esecutivo e agli organi sussidiari tutte le istruzioni relative alla gestione del Fondo;

12) di approvare i rapporti e di controllare le attività del Comitato esecutivo;

13) di vigilare sulla buona applicazione delle disposizioni della Convenzione e delle sue decisioni;

14) di adempiere ad ogni altra funzione di sua competenza ai sensi della presente Convenzione o che sia necessaria al buon funzionamento del Fondo.

Articolo 19

1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria, ogni anno, su convocazione dell'Amministratore. Tuttavia, ove l'Assemblea abbia delegato al Comitato esecutivo le funzioni previste al paragrafo 5 dell'articolo 18, essa non terrà sessione ordinaria che ogni due anni.

2. L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione dell'Amministratore a richiesta del Comitato esecutivo o di almeno un terzo dei membri dell'Assemblea. Essa può anche essere convocata per iniziativa dell'Amministratore, previa consultazione con il Presidente dell'Assemblea. I membri sono informati di tali sessioni dall'Amministratore, almeno trenta giorni prima.

Articolo 20

La maggioranza dei membri dell'Assemblea costituisce il quorum richiesto per le sue riunioni.

 

Comitato esecutivo

Articolo 21

Il Comitato esecutivo deve essere costituito nel corso della prima sessione ordinaria dell'Assemblea successiva alla data in cui quindici Stati sono parti della presente Convenzione.

Articolo 22

1. Il Comitato esecutivo è composto da un terzo dei membri dell'Assemblea, e tale cifra non deve tuttavia essere inferiore a sette, né superiore a quindici. Quando il numero dei membri dell'Assemblea non è divisibile per tre, il terzo viene calcolato prendendo la cifra immediatamente superiore, che sia divisibile per tre.

2. Nel corso dell'elezione dei membri del Comitato esecutivo, l'Assemblea:

a) cerca di assicurare un'equa ripartizione geografica dei seggi del Comitato in base ad una soddisfacente rappresentanza degli Stati parti della Convenzione che sono particolarmente esposti ai rischi di inquinamento da idrocarburi e degli Stati parti della Convenzione che possiedono importanti flotte di petroliere;

b) elegge la metà dei membri del Comitato o, se il totale dei membri da eleggere è un numero dispari, un numero equivalente alla metà del numero totale dei membri meno uno fra gli Stati parti della Convenzione sul territorio dei quali sono stati ricevuti, nel corso del precedente anno solare; i maggiori quantitativi di idrocarburi che devono essere presi in considerazione ai sensi dell'articolo 10. Tuttavia, il numero degli Stati eleggibili ai sensi del presente sottoparagrafo viene limitato nel modo indicato nella seguente tabella:

 

Numero totale dei membri del Comitato Numero di Stati eleggibili in base al sottoparagrafo b) Numero di Stati da eleggere in base al al sottoparagrafo b)
7 5 3
8 6 4
9 6 4
10 8 5
11 8 5
12 9 6
13 9 6
14 11 7
15 11 7

 

3. Un membro dell'Assemblea che è eleggibile ma che non viene eletto in base alle disposizioni del sottoparagrafo b), non sarà eleggibile agli altri seggi del Comitato esecutivo.

Articolo 23

1. I membri del Comitato esecutivo restano in carica sino alla chiusura della sessione ordinaria successiva dell'Assemblea.

2. Nessuno Stato membro dell'Assemblea può essere eletto al Comitato esecutivo per più di due mandati consecutivi, ad eccezione dei casi in cui ciò può rivelarsi necessario per adempiere le disposizioni dell'articolo 22.

Articolo 24

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta l'anno previo preavviso di trenta giorni, su convocazione dell'Amministratore che agisce di propria iniziativa o a richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri. Esso si riunisce in ogni luogo che ritiene conveniente.

Articolo 25

Almeno due terzi dei membri del Comitato esecutivo costituiscono il quorum richiesto per le sue riunioni.

Articolo 26

1. Le funzioni del Comitato esecutivo sono le seguenti:

a) eleggere il suo Presidente ed adottare il proprio regolamento interno, per le materie che non sono oggetto di particolari disposizioni della Convenzione, e

b) assumere ed esercitare in luogo dell'Assemblea le seguenti funzioni:

i) emanare norme per la nomina del personale necessario, diverso dall'Amministratore, e fissare le condizioni di impiego di detto personale;

ii) approvare la liquidazione delle domande di risarcimento presentate al Fondo e adottare a tale scopo tutte le altre misure necessarie previste dal paragrafo 7 dell'articolo 18;

iii) dare all'Amministratore tutte le istruzioni relative all'Amministrazione del Fondo e vigilare sulla buona applicazione, da parte dell'Amministratore, della Convenzione, delle decisioni dell'Assemblea e delle decisioni proprie del Comitato;

c) adempiere ogni altra funzione che viene ad esso affidata dall'Assemblea.

2. Il Comitato esecutivo redige e pubblica ogni anno un rapporto sulle attività del Fondo nel corso del precedente anno solare.

Articolo 27

I membri dell'Assemblea che non sono membri del Comitato esecutivo hanno il diritto di assistere alle riunioni di questo ultimo in qualità di osservatori.

 

Segretariato

Articolo 28

1. Il Segretariato comprende l'Amministratore e il personale necessario all'amministrazione del Fondo.

2. L'Amministratore è il rappresentante legale del Fondo.

Articolo 29

1. L'Amministratore è il più alto funzionario del Fondo. Subordinatamente alle istruzioni che gli vengono date dall'Assemblea e dal Comitato esecutivo, egli adempie le funzioni che gli sono affidate ai sensi della presente Convenzione e del regolamento interno nonché quelle che gli sono attribuite dall'Assemblea e dal Comitato esecutivo.

2. Ha il compito, in particolare:

a) di nominare il personale necessario all'amministrazione;

b) di adottare ogni misura utile alla buona gestione dei beni del Fondo;

c) di riscuotere i contributi dovuti in base alla presente Convenzione, osservando in particolare le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 13;

d) di ricorrere ai servizi di esperti legali, finanziari o altri, nella misura in cui la loro assistenza è necessaria per il regolamento delle domande introdotte contro il Fondo o all'esercizio di altre funzioni di quest'ultimo;

e) adottare tutte le misure per sistemare le domande di risarcimento presentate al Fondo, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento interno, ivi compresa la sistemazione finale delle domande di risarcimento senza la previa approvazione dell'Assemblea o del Comitato esecutivo ove il regolamento interno lo preveda;

f) di redigere e di presentare all'Assemblea o al Comitato esecutivo, a seconda dei casi, i rapporti finanziari e le previsioni di bilancio per ogni anno solare;

g) assistere il Comitato esecutivo nella preparazione del rapporto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 26;

h) elaborare, riunire e portare a conoscenza i documenti, le comunicazioni, gli ordini del giorno, i rendiconti e le informazioni richiesti per i lavori dell'Assemblea, del Comitato esecutivo e dei suoi organi sussidiari.

Articolo 30

Nello svolgimento dei loro compiti, l'Amministratore come il personale nominato e gli esperti designati da lui non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcuna autorità estranea al Fondo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali. Ogni Stato contraente si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni dell'Amministratore nonché del personale designato e degli esperti designati da quest'ultimo e a non cercare di influenzarli nello svolgimento dei loro compiti.

 

Finanze

Articolo 31

1. Ogni Stato parte della Convenzione prende a suo carico le rimunerazioni, le spese di viaggio e le altre spese della sua delegazione all'Assemblea e dei suoi rappresentanti in seno al Comitato esecutivo ed in seno agli organi sussidiari.

2. Ogni altra spesa sostenuta per il funzionamento del Fondo è a carico di quest'ultimo.

 

Voto

Articolo 32

Il voto in seno all'Assemblea e al Comitato esecutivo è regolato dalle seguenti disposizioni:

a) ogni membro dispone di un voto;

b) salvo disposizioni contrarie dell'articolo 33, le decisioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo sono adottate a maggioranza dai membri presenti e votanti;

c) quando sia richiesta una maggioranza dei tre quarti o dei due terzi, varia la maggioranza dei tre quarti o dei due terzi dei membri presenti;

d) ai fini del presente articolo, l'espressione "membri presenti "significa "membri presenti alla seduta al momento della votazione", la frase "membri presenti e votanti" indica i "membri presenti ed esprimenti un voto affermativo o negativo "I membri che si astengono sono considerati come non votanti.

Articolo 33

1. Le seguenti decisioni dell'Assemblea esigono una maggioranza dei tre quarti:

a) l'aumento dell'ammontare massimo dell'indennizzo a carico del Fondo, conformemente alle disposizioni del paragrafo 6 dello articolo 4;

b) ogni decisione presa in conformità delle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 5, relativa alla sostituzione degli strumenti di cui al paragrafo in questione;

c) l'attribuzione al Comitato esecutivo delle funzioni previste al paragrafo 5 dell'articolo 18.

2. Le seguenti decisioni dell'Assemblea esigono una maggioranza dei due terzi:

a) ogni decisione, adottata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 13, di rinunziare ad un'azione in giudizio contro un contribuente;

b) la nomina dell'Amministratore conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 18;

c) la creazione di organi sussidiari conformemente al paragrafo 9 dell'articolo 18.

Articolo 34

1. Il Fondo, i suoi averi, i redditi, ivi compresi i contributi e gli altri beni sono esenti da ogni imposta diretta in tutti gli Stati contraenti.

2. Quando il Fondo effettua importanti acquisti di beni mobili o immobili o fa eseguire prestazioni di importanti servizi, necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali e il cui prezzo comprende diritti indiretti o tasse sulla vendita, i governi degli Stati membri adottano, tutte le volte che è loro possibile, disposizioni opportune per l'esonero o il rimborso dell'ammontare di tali diritti e tasse.

3. Non si accorda alcun esonero per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che non costituiscono che la semplice remunerazione di servizi di pubblica utilità.

4. Il Fondo è esentato da ogni diritto doganale, tasse e altre imposte relative ad oggetti importati o esportati da esso o a suo nome per proprio uso ufficiale. Gli oggetti così importati non potranno essere alienati né a titolo oneroso né a titolo gratuito sul territorio del paese nel quale saranno stati introdotti, a meno che ciò non avvenga a condizioni con cordate dal governo di tale paese.

5. Le persone che contribuiscono al Fondo, nonché le vittime ed i proprietari di navi che ricevono dei versamenti dal Fondo restano sottoposti alla legislazione fiscale dello Stato in cui sono imponibili, senza che la presente Convenzione conferisca loro esenzione o altro vantaggio fiscale.

6. Le informazioni relative a ciascun contribuente fornite ai fini della presente Convenzione non sono divulgate al di fuori del Fondo, a meno che ciò non sia assolutamente necessario per permettere al Fondo di adempiere le proprie funzioni, in particolare in quanto attore o convenuto in giudizio.

7. Indipendentemente dal loro attuale o futuro regolamento interno in materia di controllo dei cambi o di trasferimento di capitali, gli Stati contraenti autorizzano, senza alcuna restrizione, i trasferimenti e i versamenti dei contributi al Fondo nonché delle indennità pagate dal Fondo.

Articolo 35

1. Il Fondo non incorre in alcun obbligo in base agli articoli 4 e 5 per eventi che si verifichino entro un termine di centoventi giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. Le domande di risarcimento di cui all'articolo 4 e le domande di assunzione di oneri finanziari di cui all'articolo 5 che derivano da eventi sopraggiunti oltre i centoventi giorni e, non oltre i duecentoquaranta giorni, dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione non possono essere presentate al Fondo prima dello spirare di un termine di duecentoquaranta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo 36

Il Segretario generale dell'Organizzazione convoca l'Assemblea per la sua prima sessione. Tale sessione si tiene appena possibile dopo l'entrata in vigore della Convenzione e, in ogni caso, entro un termine di 30 giorni, a decorrere dalla data di detta entrata in vigore.

 

Disposizioni finali

Articolo 37

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati che hanno firmato la Convenzione sulla responsabilità o che vi aderiscono e a tutti gli Stati rappresentati alla Conferenza del 1971 sulla creazione di un Fondo internazionale di risarcimento per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi. La Convenzione resta aperta alla firma sino al 31 dicembre 1972.

2. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 4, la presente Convenzione viene ratificata, accettata o approvata dagli Stati che l'hanno firmata.

3. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 4, gli Stati che non hanno firmato la presente Convenzione, possono aderirvi.

4. Soltanto gli Stati che hanno ratificato, accettato o approvato la Convenzione sulla responsabilità o vi hanno aderito, possono ratificare, accettare o approvare, la presente Convenzione o aderirvi.

Articolo 38

1. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento in buona e debita forma presso il Segretario generale dell'Organizzazione.

2. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione nei confronti di tutti gli Stati contraenti della Convenzione o dopo l'adempimento di tutte le misure richieste per l'entrata in vigore dell'emendamento nei confronti dei detti Stati, è ritenuto applicarsi alla Convenzione modificata dall'emendamento.

Articolo 39

Prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Stato deve, all'atto del deposito di uno strumento di cui al paragrafo 1 dell'articolo 38, e successivamente ogni anno nella data indicata dal Segretario generale dell'Organizzazione, comunicare al Segretario generale dell'Organizzazione il nome e l'indirizzo delle persone che, per tale Stato, sarebbero tenute a contribuire al Fondo, in applicazione dell'articolo 10, unitamente alle informazioni sui quantitativi di idrocarburi soggetti a contributi che sono stati ricevuti sul territorio di tale Stato da tali persone nel corso del precedente anno solare.

Articolo 40

1. La presente Convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) almeno otto Stati hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione, e

b) il Segretario generale dell'Organizzazione è stato informato, conformemente all'articolo 39, che le persone che sarebbero tenute, in tali Stati, a contribuire al Fondo in applicazione dell'articolo 10, hanno ricevuto, nel corso del precedente anno solare, almeno 750 milioni di tonnellate di idrocarburi soggetti a contributi.

2. Tuttavia, la presente Convenzione non può entrare in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione sulla responsabilità.

3. Per ciascuno degli Stati che ratifichino, accettino, approvino la Convenzione o che vi aderiscano successivamente, essa entra in vigore novanta giorni dopo la data del deposito dello Strumento appropriato da parte di tale Stato.

Articolo 41

1. La presente Convenzione può essere denunciata da uno qualsiasi degli Stati contraenti in ogni momento a decorrere dalla data in cui la Convenzione entra in vigore nei confronti di tale Stato.

2. La denuncia avviene mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.

3. La denuncia ha efficacia un anno dopo la data del deposito dello strumento presso il Segretario generale dell'Organizzazione o allo spirare di ogni periodo più lungo che potrebbe essere specificato in tale strumento.

4. Ogni denuncia della Convenzione sulla responsabilità civile costituisce una denuncia alla presente Convenzione. Essa ha efficacia alla stessa data in cui ha efficacia la denuncia della Convenzione sulla responsabilità civile in conformità del paragrafo 3 dell'articolo XVI di quest'ultima Convenzione.

5. Malgrado ogni denuncia fatta da uno Stato contraente conformemente al presente articolo, le disposizioni della presente Convenzione sull'obbligo di versare un contributo in base all'articolo 10 per un evento verificatosi alle condizioni previste dal paragrafo 2 b) dell'articolo 12, prima che la denuncia abbia efficacia, continuano a venire applicate.

Articolo 42

1. Ogni Stato contraente può, entro un termine di novanta giorni dopo il deposito di uno strumento di denuncia che comporterà, a suo avviso un considerevole aumento del livello dei contributi degli altri Stati contraenti, chiedere all'Amministratore di indire l'Assemblea in sessione straordinaria. L'Amministratore convoca l'Assemblea entro un termine di sessanta giorni dopo il ricevimento della domanda.

2. L'Amministratore può, di sua iniziativa, indire l'Assemblea in sessione straordinaria entro un termine di sessanta giorni dopo il deposito di uno strumento di denuncia ove ritenga che tale denuncia comporti, a suo avviso, un notevole aumento del livello dei contributi degli altri Stati contraenti.

3. Se nel corso di una sessione straordinaria tenuta in conformità del paragrafo 1 o 2, l'Assemblea decide che la denuncia comporterà un notevole aumento del livello dei contributi per gli altri Stati contraenti, ciascuno di tali Stati può, non oltre centoventi giorni prima della data in cui la denuncia ha efficacia, denunciare la presente Convenzione. Tale denuncia acquista efficacia alla stessa data.

Articolo 43

1. La presente Convenzione cessa di avere vigore quando il numero degli Stati contraenti diventa inferiore a tre.

2. Gli Stati contraenti che sono vincolati dalla presente Convenzione alla vigilia del giorno in cui essa cessa di essere in vigore, adottano tutte le misure necessarie perché il Fondo possa esercitare le funzioni previste dall'articolo 44 e, soltanto a tale fine, restano vincolati dalla presente Convenzione.

Articolo 44

1. Nel caso in cui la presente Convenzione cessasse di avere vigore, il Fondo:

a) dovrà assumersi gli obblighi relativi ad ogni evento verificatosi prima che la Convenzione abbia cessato di avere vigore;

b) potrà esercitare i propri diritti in materia di ricupero dei contributi nella misura in cui questi ultimi sono necessari per permettergli di adempiere gli obblighi previsti al sottoparagrafo a), ivi comprese le spese amministrative che dovrà sostenere a tale scopo.

2. L'Assemblea adotterà ogni misura necessaria in vista della liquidazione del Fondo, ivi compresa un'equa ripartizione delle somme e dei beni che sono all'attivo del Fondo, tra le persone che hanno versato dei contributi.

3. Ai fini del presente articolo, il Fondo rimane una persona giuridica.

Articolo 45

1. L'Organizzazione può indire una Conferenza avente per oggetto la revisione o l'emendamento della presente Convenzione.

2. L'Organizzazione indice una Conferenza degli Stati contraenti avente per oggetto la revisione o l'emendamento della presente Convenzione a richiesta di almeno un terzo degli Stati contraenti della presente Convenzione.

Articolo 46

1. La presente Convenzione sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione.

2. Il Segretario generale dell'Organizzazione:

a) informa tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o che vi hanno aderito:

i) di ogni nuova firma o deposito di un nuovo strumento e della data in cui sono avvenuti tale firma o detto deposito;

ii) della data di entrata in vigore della Convenzione;

iii) di ogni denuncia della Convenzione e della data in cui tale denuncia ha efficacia;

b) trasmette copie conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati firmatari della presente Convenzione nonché a tutti gli Stati che vi aderiscono.

Articolo 47

A decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretario generale dell'Organizzazione ne trasmette copia conforme al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione in conformità dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 48

La presente Convenzione viene redatta in un solo esemplare nelle lingue francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede. Il Segretariato dell'Organizzazione ne farà fare traduzione ufficiale nelle lingue russa e spagnola che vengono depositate con l'originale sul quale sono apposte le firme.

In fede di che i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Bruxelles, il diciotto dicembre millenovecentosettantuno.

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