Acque

Normativa Vigente

print

Ultima versione disponibile al 30/04/2024

Parlamento italiano

Legge 27 maggio 1999, n. 177

(Gu 18 giugno 1999 n. 141)

Adesione della Repubblica italiana ai protocolli emendativi delle convenzioni del 1969 e del 1971 concernenti, rispettivamente, la responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, con allegato, e l'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei medesimi danni, adottati a Londra il 27 novembre 1992, e loro esecuzione

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire ai Protocolli emendativi delle Convenzioni del 1969 e del 1971 concernenti, rispettivamente, la responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, con allegato, e l'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei medesimi danni, adottati a Londra il 27 novembre 1992.

Articolo 2

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data prevista, rispettivamente, dal paragrafo 4 dell'articolo 13 del Protocollo di emendamento alla Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi del 1969 e dal paragrafo 3 dell'articolo 30 del Protocollo di emendamento alla Convenzione internazionale sull'istituzione di un Fondo per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento del 1971.

Articolo 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1999

 

Traduzione non ufficiale

Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione Internazionale sulla responsabilità civile per i danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi del 1969

 

Le parti del presente Protocollo

Considerando la Convenzione Internazionale sulla Responsabilità Civile per i danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi del 1969 ed il relativo protocollo del 1984,

Prendendo atto del fatto che il Protocollo del 1984 alla Convenzione, che prevede un ambito più ampio ed un maggiore risarcimento, non è entrato in vigore,

Ribadendo che è importante tenere in vigore un sistema internazionale che preveda la responsabilità ed il risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi,

Consapevoli della necessità di garantire quanto prima l'entrata in vigore del contenuto del Protocollo del 1984,

Riconoscendo che sono necessarie disposizioni particolari per introdurre gli emendamenti corrispondenti alla Convenzione Internazionale sulla Creazione di un Fondo di Risarcimento per i Danni dovuti ad Inquinamento da idrocarburi del 1971,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

La Convenzione che è modificata dalle disposizioni del presente Protocollo è la Convenzione Internazionale sulla Responsabilità Civile per Danni dovuti ad Inquinamento da Idrocarburi del 1969, qui di seguito denominata la "Convenzione del 1969 sulla Responsabilità". Per gli Stati Parte al Protocollo del 1976 della Convenzione sulla Responsabilità del 1969, si considererà che tale riferimento comprenda Responsabilità del 1968 emendata da detto Protocollo.

Articolo 2

L'Articolo I della Convenzione sulla Responsabilità del 1969 viene emendato come segue:

1. Il paragrafo I viene sostituito dal testo seguente:

"1. Nave indica ogni nave d'alto mare e ogni imbarcazione marittima di qualunque tipo costruita o adibita al trasporto di grandi quantità di idrocarburi come carico, a condizione che una nave in grado di trasportare idrocarburi ed altri carichi sia considerata tale solo quando trasporta effettivamente grandi quantità di idrocarburi come carico e mentre viaggia per effettuare tale trasporto, a meno che non sia accertato che non vi siano residui di tale carico di idrocarburi in grande quantità a bordo di essa."

2 Il paragrafo 5 viene sostituito dal testo seguente:

"5. Idrocarburi indica ogni olio minerale ad idrocarburi persisterti, quali il greggio, l'olio combustibile, il idrocarburi diesel pesante e l'olio lubrificante, sia che vengano trasportati a bordo di una nave come carico, sia che si trovino nella stiva di tale nave."

3 Il paragrafo 6 viene sostituito dal testo seguente:

"6. Danno dovuto ad inquinamento indica:

(a) perdita o danno provocati al di fuori della nave da contaminazione dovuta alla fuoriuscita o all'emissione di idrocarburi dalla nave, ovunque tali fuoriuscite o emissioni si verifichino, a condizione che il risarcimento per il deterioramento dell'ambiente, diverso dalle perdite di utile dovute a tale deterioramento, si limiti ai costi di ragionevoli misure di ripristino effettivamente intraprese o da intraprendere;

(b) i costi di misure preventive ed ulteriori perdite o danni dovuti a misure preventive."

4 Il paragrafo 8 viene sostituito dal testo seguente:

"8 Incidente indica qualsiasi circostanza, o serie di circostanze aventi la stessa origine, che provocano danni dovuti ad inquinamento o costituiscono una minaccia grave ed imminente di provocare tali danni."

5 Il paragrafo 9 viene sostituito dal testo seguente:

"9 Organizzazione indica l'Organizzazione Marittima Internazionale."

6 Dopo il paragrafo 9 va inserito un nuovo paragrafo, il cui testo è il seguente:

"10 La Convenzione sulla Responsabilità del 1969 indica la Convenzione Internazionale sulla Responsabilità Civile per Danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi del 1969. Per gli Stati Parte al Protocollo del 1976 di detta Convenzione, si riterrà che il termine includa la Convenzione sulla Responsabilità del 1969 emendata da detto Protocollo."

Articolo 3

L'Articolo II della Convenzione sulla Responsabilità del 1969 viene sostituito dal testo seguente:

"La presente Convenzione si applica esclusivamente:

(a) ai danni dovuti ad inquinamento che si verificano:

(i) nel territorio di uno Stato Contraente, ivi compreso il mare territoriale, e

(ii) nella zona economica esclusiva di uno Stato Contraente, istituita in conformità con il diritto internazionale, o, nel caso in cui uno Stato Contraente non abbia istituito tale zona, in un'area che oltrepassi e sia adiacente al mare territoriale di quello Stato, determinata da quello Stato in base al diritto internazionale e che si estende per non oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali viene misurata l'ampiezza del suo mare territoriale;

(b) a misure preventive, ovunque vengano adottate, atte a prevenire o ridurre al minimo tali danni."

Articolo 4

L'Articolo III della Convenzione sulla Responsabilità del 1969 tiene emendato come segue:

1 Il paragrafo 1 viene sostituito dal testo seguente:

"1 Ad eccezione di quanto previsto al paragrafo 2 e 3 del presente articolo, il proprietario di una nave al momento dell'incidente o, nel caso in cui l'incidente consista in una serie di circostanze, al momento della prima di esse, sarà responsabile di ogni danno dovuto ad inquinamento provocato dalla nave a seguito dell'incidente."

2 Il Paragrafo 4 viene sostituito dal testo seguente:

"2 Al proprietario potrà essere chiesto il risarcimento per danni dovuti ad inquinamento solo in conformità con la presente Convenzione. Fermo restando il paragrafo 5 del presente articolo, non si potrà chiedere il risarcimento per danni dovuti ad inquinamento di cui alla presente Convenzione o altro contro:

(a) il personale di servizio o gli agenti del proprietario, ovvero i membri dell'equipaggio;

(b) il pilota o qualsiasi altra persoa che, senza essere membro dell'equipaggio, svolga servizi per la nave;

(c) ogni noleggiatore (in qualunque modo descritto, ivi compresi i noleggiatori di navi non equipaggiate), gestore o operatore della nave;

(d) chiunque svolga operazioni di salvataggio con il consenso del proprietario o dietro istruzioni delle autorità pubbliche competenti;

(e) chiunque adotti misure preventive;

(f) tutto il personale di servizio o gli agenti delle persone di cui ai punti (c) (d) ed (e);

tranne nel caso in cui il danno sia dovuto a loro atti e omissioni personali, commessi con l'intento di provocare tali danni, ovvero con noncuranza e con la consapevolezza della probabilità di provocare tali danni"

Articolo 5

Articolo IV della Convenzione sulla Responsabilità del 1969 viene sostituita con il testo seguente:

"Quando si verifica un incidente che coinvolge due e più navi e ne conseguono danni dovuti ad inquinamento, i proprietari di tutte le navi interessate, tranne nel caso in cui non siano esonerate ai sensi dell'Articolo III, saranno congiuntamente e solidalmente responsabili di tutti i danni che non possono essere ragionevolmente separati."

Articolo 6

L'Articolo V della Convenzione sulla Responsabilità del 1969 viene emendato come segue:

1 Il paragrafo 1 viene sostituito dal testo che segue:

"1 Il proprietario di una nave sarà autorizzato a limitare la sua responsabilità di cui alla presente Convenzione relativamente a ciascun incidente per un importo aggregato calcolato come segue:

(a) 3 milioni di unità di conto per una nave che non superi le 5.000 unità di tonnellaggio;

(b) per une nave di tonnellaggio superiore a quello indicato, per ogni unità addizionale di tonnellaggio, 420 unità di conto, oltre all'importo di cui al punto (a);

ma a condizione che tale importo aggregato non superi in ogni caso i 59,7 milioni di unità di conto."

2 Il paragrafo 2 viene sostituito dal testo seguente:

"2 Il proprietario non sarà autorizzato a limitare la sua responsabilità di cui alla presente Convenzione se è dimostrato che il danno dovuto ad inquinamento è conseguenza di un suo atto o omissione personale, commessi con l'intento di provocare tale danno, ovvero con noncuranza e con la consapevolezza della probabilità di provocare danni."

3 Il paragrafo 3 viene sostituito dal testo seguente:

"3 Al fine di usufruire del beneficio della limitazione previsto al paragrafo 1 del presente articolo, il proprietario costituirà un fondo per la somma totale corrispondente al limite della sua responsabilità presso il Tribunale o altra autorità competente di ciascuno degli Stati Contraenti in cui si intenta causa, come previsto all'articolo IX o, se non si intenta alcuna causa, presso qualsiasi Tribunale o altra autorità competente in ciascuno degli Stati Contraenti in cui può essere intentata causa, ai sensi dell'articolo IX. Il fondo può essere costituito depositando la somma o producendo una garanzia bancaria o altra garanzia, accettabile ai sensi della legislazione dello Stato Contraente in cui viene costituito il fondo, e considerata adeguata dal Tribunale o da altra autorità competente."

4 Il paragrafo 9 viene sostituito con il testo seguente:

"9 (a) L'unità di conto di cui al paragrafo 1 del presente articolo è il Diritto Speciale di Prelievo definito dal fondo Monetario Internazionale. Gli importi di cui al paragrafo 1 saranno convertiti in valuta nazionale sulla base del valore di di tale divisa con riferimento al Diritto Speciale di Prelievo della data di costituzione del fondo di cui al paragrafo 3. Il valore della divisa nazionale in termini di Diritto Speciale di Prelievo, di uno Stato Contraente membro del Fondo Monetario internazionale sarà calcolato in conformità con il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario Internazionale in vigore alla data in questione per le sue operazioni e transazioni. Il valore della divisa nazionale, in termini di Diritto Speciale di Prelievo, di uno Stato Contraente che non sia membro del Fondo Monetario Internazionale, sarà calcolato in un modo determinato da quello Stato.

9(b) Ciò nonostante, uno Stato Contraente che non è membro del Fondo Monetario Internazionale e la cui legislazione non consente l'applicazione delle disposizione del paragrafo 9(a) può, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione, ovvero in qualunque momento successivo, dichiarare che l'unità di conto di cui al paragrafo 9(a) sarà pari a 15 franchi d'oro. Il franco d'oro di cui al presente paragrafo corrisponde a sessantacinque milligrammi e mezzo d'oro di finezza millesimale novecento. La conversione del franco d'oro nella valuta nazionale avverrà in conformità con la legge delle Stato interessato.

9(c) Il calcolo di cui all'ultima frase del paragrafo 9(a) e la conversione di cui al paragrafo 9(b) saranno effettuati in modo da esprimere nella valuta nazionale dello Stato Contraente, per quanto possibile, lo stesso valore reale degli importi di cui al paragrafo 1 che risulterebbero dall'applicazione delle prime tre frasi del paragrafo 9(a). Gli Stati Contraenti comunicheranno al depositario il metodo di calcolo previsto al paragrafo 9(2), ovvero il risultato della conversione del paragrafo 9(b), a seconda dei casi, al momento del deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione ed ogni qualvolta ci sia una modifica nell'uno o nell'altra."

5 Il paragrafo viene sostituito dal testo seguente:

"10 Ai fini del presente articolo, il tonnellaggio lordo della nave sarà calcolato in conformità con le norme per la misurazione del tonnellaggio di cui all'Allegato I della Convenzione Internazionale sulla Misurazione del Tonnellaggio delle Navi del 1969."

6 La seconda frase del paragrafo 11 viene sostituita con il testo seguente:

"Tale fondo può essere istituito anche se, ai sensi delle disposizioni del paragrafo 2, il proprietario non è autorizzato a limitare la sua responsabilità, ma la sua costituzione, in tal caso, non pregiudicherà i diritti del querelante nei confronti del proprietario."

Articolo 7

L'articolo VII della Convenzione sulla Responsabilità del 1969 viene emendata come segue:

1 Le prime due frasi del paragrafo 2 vengono sostituite con il testo seguente:

"Dopo che le autorità competenti di uno Stato Contraente avranno appurato che le disposizioni del paragrafo 1 sono state osservate, a ciascuna nave verrà rilasciato un certificato in cui si attesta che l'assicurazione e le altre garanzie finanziarie sono in vigore, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione. Per quanto riguarda le navi registrate in uno Stato Contraente, tale certificato sarà rilasciato o convalidato dalle autorità competenti dello Stato in cui è registrata la nave; per quanto riguarda le navi non registrate in uno Stato Contraente, esso potrà essere rilasciato o convalidato dalle autorità competenti di un qualunque Stato Contraente."

2 Il paragrafo 4 viene sostituito con testo seguente:

"4 Il certificato si troverà a bordo della nave ed una sua copia sarà depositata presso le autorità in possesso della documentazione relativa alla registrazione della nave o, nel caso in cui la nave non sia stata registrata in uno Stato Contraente, presso le autorità dello Stato che rilascia o convalida il certificato."

3 La prima frase del paragrafo 7 viene sostituita con il testo seguente:

"I certificati rilasciati o convalidati sotto l'autorità di uno Stato Contraente in conformità con il paragrafo 2 saranno accettati da altri Stati Contraenti ai fini della presente Convenzione e saranno considerati in vigore come i certificati rilasciati o convalidati da altri Stati Contraenti, anche se rilasciati o convalidati per una nave che non è stata registrata in uno Stato Contraente."

4 Nella seconda frase del paragrafo 7 le parole "presso lo Stato in cui è stata registrata la nave" vengono sostituite con le parole"presso lo Stato che rilascia o convalida."

5 La seconda frase del paragrafo 8 viene sostituita con il testo seguente: "In tal caso il convenuto, anche se il proprietario non è autorizzato a limitare la propria responsabilità ai sensi dell'articolo V, paragrafo 2, può avvalersi dei limiti di responsabilità previsti dall'articolo V, paragrafo 1."

Articolo 8

L'articolo IX della Convenzione sulla Responsabilità del 1969 viene emendata come segue:

Il paragrafo 1 viene sostituito con il testo seguente:

"1 Nel caso in cui un incidente abbia provocato danni dovuti ad inquinamento nel territorio di uno o più stati Contraenti, ivi compreso il mare territoriale o un'area di cui all'articolo II, ovvero siano stati adottati provvedimenti atti a prevenire o ridurre al minimo i danni dovuti ad inquinamento in tale territorio, ivi compresi il mare territoriale o la suddetta area, le istanze di risarcimento possono essere presentate solo presso i Tribunali di quello o quegli Stati Contraenti. Al convenuto sarà data ragionevole comunicazione di tali istanze."

Articolo 9

Dopo l'articolo XII della Convenzione sulla Responsabilità dal 1969 vengono inseriti i due nuovi articoli seguenti:

"Articolo XII-bis

Disposizioni transitorie

Le seguenti disposizioni transitorie si applicheranno nel caso di uno Stato che, al momento dell'incidente, è Parte sia alla presente Convenzione che alla Convenzione sulla Responsabilità del 1969:

(a) quando un incidente ha provocato danni dovuti ad inquinamento che rientrano nell'ambito della presente Convenzione, si riterrà che sia stata assunta la responsabilità di cui alla presente Convenzione se, e nella misura in cui, tale responsabilità derivi anche dalla Convenzione sulla Responsabilità del 1969;

(b) quando un incidente ha provocato danni dovuti ad inquinamento che rientrano nell'ambito della presente Convenzione, e lo Stato è Parte sia alla presente Convenzione che alla Convenzione Internazionale sull'Istituzione di un Fondo Internazionale per il Risarcimento dei danni dovuti ad Inquinamento da idrocarburi del 1971, la responsabilità che dovrà ancore essere assunta dopo l'applicazione del punto (a) del presente articolo, in base alla presente Convenzione insorgerà solo nella misura in cui quel danno dovuto ad inquinamento non sia stato risarcito dopo l'applicazione di detta Convenzione del 1971;

(c) nell'applicazione dell'articolo III, paragrafo 4, della presente Convenzione, si riterrà che l'espressione "la presente Convenzione" si riferisca alla presente Convenzione o alla Convenzione sulla responsabilità del 1969, a seconde del caso;

(d) nell'applicazione dell'articolo V, paragrafo 3, della presente Convenzione, al totale del fondo da costituire sarà sottratto l'importo per il quale si ritiene che sia stata assunta la responsabilità, di cui al punto (a) del presente articolo.

Articolo XIII-ter

Clausole finali

Le clausole finali della presente Convenzione saranno gli articoli da 12 a 18 del protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione sulla Responsabilità del 1969. I riferimenti della presente Convenzione agli Stati Contraenti saranno intesi come riferimenti agli Stati Contraenti di quel Protocollo."

Articolo 10

Il modello di certificato allegato alla Convenzione sulla Responsabilità del 1969 viene sostituito con il modello allegato al presente Protocollo.

Articolo 11

1 Per Parti al presente Protocollo, la Convenzione sulla Responsabilità del 1969 ed il presente Protocollo saranno letti ed interpretati insieme come un unico strumento.

2 Gli articoli da I a XII-ter, compreso il modello del certificato, della Convenzione sulla Responsabilità del 1969, emendata dal presente Protocollo, sarà nota come Convenzione Internazionale sulla Responsabilità Civile per i Danni Dovuti ad Inquinamento da Idrocarburi del 1992 (Convenzione sulla Responsabilità del l992).

Clausole finali

Articolo 12

Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1 Il presente Protocollo sarà aperto alla firma a Londra dal 15 gennaio 1993 al 14 gennaio 1994 per tutti gli Stati.

2 Fermo restando il paragrafo 4, ogni Stato può diventare Parte al presente articolo tramite:

(a) firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione seguiti da ratifica, accettazione o approvazione, oppure

(b) adesione

3 La ratifica, accettazione approvazione o adesione avverranno tramite deposito del relativo strumento formale presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.

4 Ciascuno Stato Contraente alla Convenzione Internazionale sull'Istituzione di un Fondo Internazionale per il Risarcimento dei Danni dovuti ad Inquinamento da Idrocarburi del 1971, qui di seguito denominata Convenzione sul Fondo del 1971, può ratificare, approvare, accettare o aderire al presente Protocollo solo nel caso in cui contemporaneamente ratifichi, accetti, approvi o aderisca al Protocollo del 1992 di emendamento a tale Convenzione, a meno che non denunci la Convenzione del Fondo del 1971, con effetto alla data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore per quello Stato.

5 Uno Stato che è Parte al presente Protocollo ma non alla Convenzione sulla Responsabilità del 1969 sarà vincolato dalle disposizioni della Convenzione sulla Responsabilità del 1969 emendata dal presente Protocollo nei confronti degli altri Stati Parte di esso, ma non sarà vincolato dalle disposizioni della Convenzione sulla Responsabilità del 1969 nei confronti degli Stati Parte di esso.

6 Si riterrà che qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento della Convenzione sulla responsabilità del 1969 emendata dal presente Protocollo si applichi alla Convenzione in tal modo emendata e modificata da tale emendamento.

Articolo 13

Entrata in vigore

1 Il presente protocollo entrerà in vigore dopo 12 mesi dalla data in cui 10 Stati, ivi compresi quattro Stati aventi ciascuno una capacità di serbatoio non inferiore a un milione di unità di tonnellaggio lordo abbiano depositato gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.

2 Tuttavia, ogni Stato Contraente alla Convenzione sul Fondo del 1971, al momento del deposito del suo strumento di ratifica accettazione, approvazione o adesione rispetto al presente Protocollo può dichiarare che tale strumento si considererà privo di efficacia ai fini del presente articolo fino alla fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 31 del Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione del Fondo del 1971. Uno Stato che non sia uno Stato Contraente alla Convenzione sul Fondo del 1971, ma che deposita uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo al Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione sul Fondo del 1971 può anche rilasciare contemporaneamente una dichiarazione in conformità con il presente paragrafo.

3 Ogni Stato che abbia formulato una dichiarazione in conformità con il paragrafo precedente può ritirarla in qualsiasi momento per mezzo di una notifica al Segretario Generale dell'Organizzazione. Ogni rinuncia entrerà in vigore alla data di ricezione della notifica, a condizione che lo Stato abbia depositato per quella data il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativi al presente Protocollo.

4 Per ogni Stato che ratifica, accetta, approva o aderisce ad esso dopo che sono state soddisfatte le condizioni per l'entrata in vigore di cui al paragrafo 1, il presente Protocollo entrerà in vigore 12 mesi dopo la data di deposito del relativo strumento da parte di tale Stato.

Articolo 14

Revisione ed emendamento

1 L'Organizzazione può convocare una Conferenza allo scopo di rivedere o emendare la Convenzione sulla Responsabilità del 1992.

2 L'Organizzazione convocherà una conferenza degli Stati Contraenti allo scopo di rivedere o emendare la Convenzione sulla Responsabilità del 1992 su richiesta di non meno di un terzo degli Stati Contraenti.

Articolo 15

Emendamento ai limiti

1 Su richiesta di almeno un quarto degli Stati Contraenti, le proposte di emendamento ai limiti di responsabilità enunciati all'articolo V, paragrafo 1 della Convenzione sulla Responsabilità del 1969, emendata con il presente Protocollo, sarà diffusa dal Segretario Generale a tutti i Membri dell'Organizzazione ed a tutti gli Stati Contraenti.

2 Ogni emendamento proposto e diffuso come descritto precedentemente sarà sottoposto all'esame del Comitato Affari Giuridici dell'Organizzazione almeno sei mesi dopo la data di divulgazione.

3 Tutti gli Stati Contraenti alla Convenzione sulla Responsabilità del 1969, emendata dal presente Protocollo, che siano più o meno Membri dell'Organizzazione, avranno diritto a partecipare ai lavori del Comitato Affari Giuridici per esaminare ed adottare gli emendamenti.

4 Gli emendamenti saranno adottati a maggioranza di due terzi degli Stati Contraenti presenti e votanti in seno al Comitato Affari Giuridici, esteso come previsto al paragrafo 3, a condizioni che al momento della votazione, siano presenti almeno metà degli Stati Contraenti.

5 Nell'esaminare una proposta di emendamento ai limiti il Comitato Affari Giuridici terrà conto dell'esperienza degli incidenti, ed in particolare dell'importo del danno da essi provocato, delle modifiche ai valori monetari e dell'effetto degli emendamenti proposti sul costo dell'assicurazione. Il Comitato prenderà altresì in considerazione il rapporto, fra i limiti di cui all'articolo V, paragrafo 1, della Convenzione sulla Responsabilità del 1969, emendata dal presente Protocollo, e quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione Internazionale sull'Istituzione di un Fondo Internazionale per il Risarcimento dei Danni dovuti ad Inquinamento da Idrocarburi del 1992.

6 (a) Nessun emendamento ai limiti di responsabilità di cui al presente articolo potrà essere esaminato prima del 15 gennaio 1998, né meno di cinque anni dalla data di entrata in vigore di un emendamento precedente, di cui al presente articolo. Nessun emendamento di cui al presente articolo sarà esaminato prima che il presente Protocollo sia entrato in vigore.

(b) Nessun limite può essere incrementato in modo da superare un importo che corrisponda al limite enunciato alla Convenzione sulla Responsabilità del 1969, emendato dal presente Protocollo, incrementato del 6% annuo, calcolato su base composta del 15 gennaio 1993.

(c) Nessun limite può essere incrementato in modo che superi un importo che corrisponde al limite enunciato nella Convenzione sulla Responsabilità del 1969 emendata dal presente Protocollo, moltiplicato per tre.

7 Ogni emendamento adottato in conformità con il paragrafo 4 sarà reso noto dall'Organizzazione e a tutti gli Stati Contraenti. L'emendamento si riterrà accettato alla fine di un periodo di 18 mesi dalla data di notifica, a meno che entro quel lasso di tempo, non meno di un quarto degli Stati che erano Stati Contraenti al momento dell'adozione dell'emendamento da parte del Comitato Affari Giuridici non comunichi all'Organizzazione di non accettare l'emendamento, nel qual caso l'emendamento verrà respinto e non avrà effetto.

8 Un emendamento ritenuto accettato in conformità con il paragrafo 7 entrerà in vigore 18 mesi dopo la sua accettazione.

9 Tutti gli Stati Contraenti saranno vincolati dall'emendamento, a meno che non denuncino il presente Protocollo, in conformità con l'articolo 16 paragrafi 1 e 2, almeno sei mesi prima che l'emendamento entri in vigore. Tale denuncia avrà effetto quando l'emendamento entrerà in vigore.

10 Nel caso in cui un emendamento sia stato adottato dal Comitato Affari Giuridici, ma non è ancora scaduto il periodo di 18 mesi valido perché possa essere accettato, uno Stato che diventa Stato Contraente in qual periodo sarà vincolato dall'emendamento, qualora esso entri in vigore. Uno Stato che diventa Stato Contraente successivamente a tale periodo, sarà vincolato da un emendamento che è stato accettato in conformità con il paragrafo 7. Nei casi di cui al presente paragrafo, uno Stato è vincolato da un emendamento quando esso entra in vigore, ovvero quando il presente Protocollo entra in vigore per quello Stato, se tale data è successiva.

Articolo 16

Denuncia

1 Il presente protocollo può essere denunciato da una qualsiasi delle Parti in qualunque momento successivo alla data in cui entra in vigore per quella Parte.

2 La denuncia sarà effettuata con il deposito di uno strumento presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.

3 Una denuncia avrà effetto dopo 12 mesi, ovvero dopo un periodo più lungo, eventualmente specificato nello strumento di denuncia, dal deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.

4 Fra le parti al presente Protocollo, la denuncia di una di esse della Convenzione sulla Responsabilità del 1969, in conformità con l'articolo XVI, non sarà interpretata in alcun modo come denuncia della Convenzione sulla Responsabilità del 1969 emendata dal presente Protocollo.

5 La denuncia del Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione sul Fondo del 1971 da parte di uno Stato che resta Parte alla Convenzione sul Fondo del 1971 sarà considerato una denuncia del presente Protocollo. Tale denuncia avrà effetto alla data in cui avrà effetto la denuncia del Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione sul Fondo del 1971, in conformità con l'articolo 34 di quel Protocollo.

Articolo 17

Depositario

1 Il presente Protocollo e tutti gli emendamenti accettati ai sensi dell'articolo 15 saranno depositati presso il Segretario

generale dell'organizzazione.

2 Il Segretario Generale dell'Organizzazione:

(a) informerà tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito circa:

(i) ogni nuova firma o deposito di uno strumento, insieme con la relativa data;

(ii) ogni dichiarazione e notifica di cui all'articolo 13 ed ogni dichiarazione e comunicazione di cui all'articolo V, paragrafo 9, della Convenzione sulla Responsabilità del 1992;

(iii) la data di entrata in vigore del presente Protocollo;

(iv) qualunque proposta di emendamento ai limiti di responsabilità avanzata in conformità con l'articolo 15, paragrafo 1;

(v) qualunque emendamento adottato in conformità con l'articolo 15, paragrafo 4;

(vi) qualunque emendamento considerato accettato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 7, insieme con la data in cui tale emendamento entrerà in vigore, in conformità con i paragrafi 8 e 9 di quell'articolo;

(vii) il deposito di qualunque strumento di denuncia del presente Protocollo, insieme con la data del deposito e quella in cui ha effetto;

(viii) qualunque denuncia considerata avanzata in base all'articolo 16, paragrafo 5;

(ix) qualunque comunicazione prevista da uno qualunque degli articoli del presente Protocollo;

(b) trasmetterà copie autenticate del presente Protocollo a tutti gli Stati Firmatari ed a tutti gli Stati che aderiscono al presente Protocollo.

3 Non appena il presente Protocollo entrerà in vigore, il testo verrà trasmesso dal Segretario Generale dell'Organizzazione al Segretario delle Nazioni Unite, che lo registrerà e lo pubblicherà, in conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 18

Lingue

Il presente Protocollo consta di un unico originale nella lingua araba, cinese inglese, francese, russa e spagnola, ogni testo facente egualmente fede.

Fatto a Londra il ventisette novembre mille novecento novantadue.

In fede di che i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Protocollo.

Allegato

Certificato di assicurazione o altra garanzia finanziaria relativa alla responsabilità civile per danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi

 

Rilasciato in conformità con le disposizioni dell'articolo VII della Convenzione Internazionale sulla Responsabilità civile per i Danni dovuti ad Inquinamento da Idrocarburi del 1992.

 

Nome della nave Numero distintivo delle lettere

Porto di registrazione

Nome ed indirizzo del proprietario

 

Si certifica che, a nome della nave sopra citata, è in vigore una polizza di assicurazione o altra garanzia finanziaria conforme al disposto dell'articolo VII della Convenzione Internazionale sulla Responsabilità Civile per Danni dovuti ad Inquinamento da Idrocarburi del 1992.

Tipo di garanzia ....................................................

Durata della garanzia................................................

Nome e indirizzo degli Assicuratori e/o Garanti

Nome.................................................................

Indirizzo ...........................................................

Il presente certificato è valido fino al.............................

Rilasciato o convalidato dal Governo di ............................. .....................................................................

(Designazione dello Stato per esteso)

A......................

(Luogo)

Il ...................

(Data)

Firma e qualifica dell'ufficiale che rilascia o convalida

 

Nota esplicativa:

1. Qualora lo si desideri, nella designazione dello Stato si può comprendere il riferimento all'autorità pubblica competente del paese in cui viene rilasciato il certificato.

2. Nel caso in cui l'importo totale della garanzia sia stata fornita da una o più fonti, deve essere indicato l'importo di ciascuno di esse.

3. Nel caso in cui la garanzia venga fornita in varie forme, queste devono essere elencate.

4. La dizione "Durata della garanzia" deve stipulare la data in cui tale garanzia ha effetto.

Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione Internazionale sull'istituzione di un fondo Internazionale per il risarcimento dei danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi, 1971

 

Le Parti al presente Protocollo

Considerando la Convenzione Internazionale sull'Istituzione di un Fondo Internazionale per il Risarcimento dei danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi del 1971 ed il relativo Protocollo del 1984,

Prendendo atto del fatto che il Protocollo del 1984 alla Convenzione, che prevede un ambito più ampio ed un maggiore risarcimento, non è entrato in vigore,

Ribadendo che è importante mantenere un sistema internazionale di responsabilità e risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi,

Consapevoli della necessità di garantire quanto prima l'entrata in vigore del contenuto del Protocollo del 1984,

Riconoscendo che gli Stati Parte dovrebbero adoperarsi affinché la Convenzione emendata coesista con e sia di integrazione alla Convenzione originale per un periodo transitorio,

Convinti che le conseguenze economiche dei danni dovuti ad inquinamento derivanti dal trasporto via di grandi quantità di idrocarburi dovrebbero continuare ad essere ripartite fra i proprietari delle navi e coloro che hanno interessi finanziari nel carico di idrocarburi,

Tenendo presente l'adozione del Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione Internazionale sulla Responsabilità Civile per i Danni dovuti ad Inquinamento da Idrocarburi del 1969,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

La Convenzione che è modificata dalle disposizioni del presente Protocollo è la Convenzione Internazionale sull'Istituzione di un Fondo Internazionale per il Risarcimento dei Danni dovuti ad Inquinamento da Idrocarburi del 1971, qui di seguito denominata la "Convenzione sul Fondo del 1971". Per gli Stati Parte al Protocollo del 1976 della Convenzione sul Fondo del 1971, si riterrà che tale riferimento comprenda la Convenzione sul Fondo del 1971 emendata da detto Protocollo.

Articolo 2

L'articolo 1 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendata come segue:

1 Il paragrafo 1 viene sostituito dal testo seguente:

"1 Convenzione sulla Responsabilità del 1992 indica la Convenzione internazionale sulla Responsabilità Civile per i danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi del 1992."

2 Dopo il paragrafo 1 viene inserito il seguente nuovo paragrafo:

"1-bis Convenzione sul Fondo del 1971 indica la Convenzione Internazionale sull'Istituzione di un Fondo Internazionale per il Risarcimento dei Danni dovuti ad Inquinamento da Idrocarburi del 1971. Per gli Stati Parte al Protocollo del 1976 a tale Convenzione, si riterrà che il termine includa la Convenzione sul Fondo del 1971 emendata da detto Protocollo."

3 Il paragrafo 2 viene sostituito dal testo seguente:

"2 Nave, Persona, Proprietario, Idrocarburi, Danno dovuto ad Inquinamento, Misure preventive, Incidente hanno il significato indicato all'articolo I della Convenzione sulla Responsabilità del 1992."

4 Il paragrafo 4 viene sostituito dal testo seguente:

"4 Unità di conto ha lo stesso significato di quello indicato all'articolo V paragrafo 9, della Convenzione sulla Responsabilità del 1992."

5 Il paragrafo 5 viene sostituito dal testo seguente:

"5 Tonnellaggio della nave ha lo stesso significato di quello indicato all'articolo V, paragrafo 10, della Convenzione sulla Responsabilità del 1992."

6 Il paragrafo 7 viene sostituito dal testo seguente:

"7 Garante indica chiunque fornisca un'assicurazione o altra garanzia finanziaria a copertura della responsabilità di un proprietario, in conformità con il paragrafo 1 dell'articolo VII della Convenzione sulla Responsabilità del 1992."

Articolo 3

l'articolo II della Convenzione sul Fondo del 1971 viene sostituito dal testo seguente:

Il paragrafo 1 viene sostituito dal testo seguente:

"1 Viene istituito un fondo internazionale di risarcimento per danni dovuti ad inquinamento, chiamato "Fondo Internazionale di Risarcimento per i Danni dovuti ad Inquinamento da Idrocarburi del 1992" qui di seguito denominato "il Fondo", con i seguenti obiettivi:

(a) fornire un risarcimento per i danni dovuti ad inquinamento, nella misura in cui la protezione accordata dalla Convenzione sulla Responsabilità del 1992 è inadeguata;

(b) dare effetto ai relativi obiettivi, enunciati nella presente Convenzione."

Articolo 4

L'articolo III della convenzione sul Fondo del 1971 viene sostituito con il testo seguente:

"La presente Convenzione si applicherà esclusivamente:

(a) ai danni dovuti ad inquinamento che si verificano:

(i) nel territorio di uno Stato Contraente, ivi compreso il mare territoriale e

(ii) nella zona economica esclusiva di uno Stato Contraente, istituita in conformità con il diritto internazionale o, nel caso in cui uno Stato Contraente non abbia istituito tale zona, in un'area che oltrepassi e sia adiacente al mare territoriale di quello Stato, determinata da quello Stato in base al diritto internazionale e che si estende per non oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali viene misurata l'ampiezza del suo mare territoriale;

(b) a misure preventive ovunque vengano adottate, atte a prevenire o ridurre al minimo tali danni."

Articolo 5

Il titolo degli articolo da 4 a 9 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendato cancellando le parole "e indennizzo".

Articolo 6

L'articolo 4 della Convenzione sul Fondo dei 1971 viene emendato come segue:

1 Al paragrafo 1, i cinque riferimenti alla "Convenzione sulla Responsabilità" vengono sostituiti da riferimenti alla "Convenzione sulla Responsabilità del 1992".

2) Il paragrafo 3 viene sostituito con il testo seguente:

"3 Qualora il Fondo dimostri che il danno dovuto ad inquinamento è conseguenza in tutto o in parte di un atto o omissione perpetrati, con l'intento di provocare il danno dalla persona che ha subito il danno, ovvero di negligenza di tale persona, il Fondo può essere esentato in tutto o in parte dall'obbligo di versare il risarcimento a tale persona. Il Fondo, in ogni caso, sarà esentato nella misura in cui il proprietario della nave può essere stato esentato ai sensi dell'articolo III, paragrafo 3, della Convenzione sulla Responsabilità. Tuttavia, l'esonero del Fondo non si applicherà alle misure preventive."

3 Il paragrafo 4 viene sostituito dal testo seguente:

"4(a) Tranne nei casi in cui diversamente previsto ai punti (b) e (c) del presente paragrafo, l'importo aggregato del risarcimento che il Fondo è autorizzato a corrispondere per ogni incidente ai sensi del presente articolo sarà tale per cui la somma totale di quell'importo e l'importo del risarcimento effettivamente corrisposto in base alla Convenzione sulla Responsabilità del 1992 per danni dovuti ad inquinamento, e che rientrano nell'ambito dell'applicazione della presente Convenzione, come definito dell'articolo 3, non sia superiore ai 135 milioni di unità di conto.

(b) Tranne nei casi in cui diversamente previsto al punto (c), l'importo aggregato del risarcimento che il Fondo è autorizzato a corrispondere ai sensi del presente articolo per i danni dovuti ad inquinamento provocati da un fenomeno naturale di natura eccezionale, inevitabile ed irresistibile, non sarà superiore ai 135 milioni di unità di conto.

(c) L'importo massimo del risarcimento di cui ai punti (a) e (b) sarà pari a 200 milioni di unità di conto per ogni incidente verificatosi in un periodo in cui ci siano tre Parti alla presente Convenzione per le quali la quantità combinata di idrocarburi che danno luogo a contributi ricevuta da soggetti nei territori di tali Parti, durante l'anno solare precedente, era pari a o superiore ai 600 milioni di tonnellate.

(d) Eventuali interessi maturati sul fondo istituito in conformità con l'articolo V, paragrafo 3, della Convenzione sulla Responsabilità del 1992 non saranno presi in considerazione per il computo dell'importo massimo di risarcimento che il Fondo e' autorizzato a corrispondere ai sensi del Presente articolo.

(e) Gli importi di cui al presente articolo saranno convertiti in valuta nazionale sulla base del valore di tale valuta con riferimento al Diritto Speciale di Prelievo relativo alla data della decisione dell'Assemblea del Fondo sulla prima data di versamento dei risarcimento."

4 Il paragrafo 5 viene sostituito dal testo seguente:

"5 Nei casi in cui l'importo delle istanze nei confronti del Fondo superi l'importo aggregato del risarcimento che può essere corrisposto ai sensi del paragrafo 4, l'importo disponibile sarà ripartito in modo tale che la proporzione fra ogni istanza e l'importo del risarcimento effettivamente ottenuto dal richiedente in base alla presente Convenzione sia uguale per tutti i richiedenti."

5 Il paragrafo 6 viene sostituito dal testo seguente:

"6 L'Assemblea del Fondo può decidere che, in casi eccezionali, il risarcimento di cui alla presente Convenzione possa essere corrisposto anche se il proprietario della nave non aveva istituito il fondo di cui all'articolo V, paragrafo 3, della Convenzione sulla Responsabilità del 1992. In tal caso si applicherà pertanto il Paragrafo 4 (e) del presente articolo."

Articolo 7

L'articolo 5 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene cancellato.

Articolo 8

L'articolo 6 del Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendata come segue:

1 Al paragrafo 1 vengono cancellati il numero del paragrafo e le parole "o l'indennizzo di cui all'articolo 5".

2 Il paragrafo 2 viene cancellato.

Articolo 9

L'articolo 7 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendato come segue:

1 Ai paragrafi 1, 3, 4 e 6 i sette riferimenti alla Convenzione sulla Responsabilità" vengono sostituiti con riferimenti alla "Convenzione sulla Responsabilità del 1992".

2 Al paragrafo 1 le parole "o indennizzo di cui all'articolo 5" vengono cancellate.

3 Alla prima frase del paragrafo 3, le parole "o indennizzo e "o 5" vengono cancellate.

4 Alla seconda frase del paragrafo 3 le parole "o ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1" vengono cancellate.

Articolo 10

Nell'articolo 8 della Convenzione sul Fondo del 1971 il riferimento alla "Convenzione sulla Responsabilità" viene sostituito con il riferimento alla "Convenzione sulla Responsabilità del 1992".

Articolo 11

L'articolo 9 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendato come segue:

1. Il paragrafo 1 viene sostituito dal testo seguente:

"1 Per quanto riguarda gli importi per il risarcimento dei danni dovuti ad inquinamento corrisposto dal Fondo in base all'articolo 4, paragrafo 1, della presente Convenzione, il Fondo acquisterà per surroga i diritti di cui la persona in tal modo risarcita può godere ai sensi della Convenzione sulla Responsabilità del 1992 nei confronti del proprietario o del suo garante."

2 Al paragrafo 2 le parole "o indennizzo" vengono cancellate.

Articolo 12

L 'articolo 10 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendato come segue:

La frase di apertura del paragrafo 1 viene sostituita con il testo seguente:

"I contributi annuali al Fondo saranno corrisposti per ogni Stato Contraente da chiunque, nell'anno solare di cui all'articolo 12, paragrafo 2(a) o (b), abbia ricevuto in totale quantità superiori alle 150.000 tonnellate."

Articolo 13

L'articolo 11 della Convenzione sul Fondo viene cancellato.

Articolo 14

L'articolo 12 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendato come segue:

1 Alla frase di apertura del paragrafo 1, le parole "per ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 10 vengono cancellate.

2 Al paragrafo 1 (i), punti (b) e (c), le parole "o 5" vengono cancellate e le parole "15 milioni di franchi" vengono sostituite con le parole "quattro milioni di unità di conto:".

3 Il punto 1 (ii)(b) viene cancellato.

4 Al paragrafo 1 (ii), il punto (c) diventa (b) ed il punto (d) diventa (c).

5 La frase di apertura del paragrafo 2 viene sostituita con il testo seguente:

"L'Assemblea deciderà l'importo totale dei contributi da riscuotere. In base a tale decisione il Direttore, per ciascuno Stato Contraente, calcolerà l'importo del contributo annuo per ogni soggetto di cui all'articolo 10:".

6 Il paragrafo 4 viene sostituito con il testo seguente:

"4 Il contributo annuo dovrà essere corrisposto alla data stabilita nel Regolamento Interno del Fondo. L'Assemblea potrà decidere una data di pagamento diversa."

7 li paragrafo 5 viene sostituito dal testo seguente:

"5 L'Assemblea, alle condizioni che saranno enunciate nei Regolamenti Finanziari del Fondo, potrà decidere di effettuare trasferimenti fra i fondi ricevuti in base all'articolo 12.2(a) ed i fondi ricevuti in base all'articolo 12.2(b)."

Il paragrafo 6 viene cancellato.

Articolo 15

L'articolo 13 della Convenzione del Fondo del 1971 viene emendata come segue:

1 Il paragrafo 1 viene sostituito con il testo seguente

"1 L'importo di tutti i contributi dovuti in base all'articolo 12 e in arretrato frutteranno interessi ad un tasso che sarà stabilito in conformità con i Regolamenti Interni del Fondo, restando inteso che possano essere fissati tassi diversi in circostanze diverse."

2 Al paragrafo 3 le parole "Articoli 10 e 11" vengono sostituite con le parole "Articoli 10 e 12" e le parole "per un periodo superiore a tre mesi" vengono cancellate.

Articolo 16

All'articolo 15 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene aggiunto un nuovo paragrafo 4:

"4 Nel caso in cui uno Stato Contraente non esegua il suo dovere di presentare al Direttore la comunicazione di cui al paragrafo 2 e ciò comporti una perdita finanziaria per il Fondo, quello Stato Contraente sarà tenuto a risarcire al Fondo tale perdita. L'Assemblea, previo parere del Direttore, deciderà se tale risarcimento dovrà essere corrisposto da quello Stato Contraente."

Articolo 17

L'articolo 16 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene sostituita con il testo seguente:.

"Il Fondo disporrà di un'Assemblea e di un Segretariato con a capo un Direttore."

Articolo 18

L'articolo 18 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendata come segue:

1 Nella frase di apertura dell'articolo le parole "ferme restando le disposizioni dell'articolo 26" vengono cancellate.

2 Il paragrafo 8 viene cancellato.

3 Il paragrafo 9 viene sostituito con il testo seguente:

"9 per istituire un qualunque ente sussidiario temporaneo o permanente, che potrà essere considerato necessario, definire il suo mandato e conferirgli il potere necessario a svolgere le funzioni ad esso affidate; al momento della nomina dei membri di tale ente, l'Assemblea cercherà di garantire un'equa distribuzione geografica dei membri, per far sì che gli Stati Contraenti che versano le quantità maggiori di idrocarburi che danno luogo a contributi siano rappresentati adeguatamente; le Norme Procedurali dell'Assemblea possono essere applicate, mutatis mutandis, ai lavori di tale ente sussidiario;"

4 Al paragrafo 10, le parole il "Comitato Esecutivo" vengono cancellate.

5 Al paragrafo 11, le parole il "Comitato Esecutivo" vengono cancellate.

6 Il paragrafo 12 viene cancellato.

Articolo 19

L'articolo 19 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendato come segue:

1 Il paragrafo 1 viene sostituito dal testo seguente:

"1 L'Assemblea terrà sessioni regolari una volta l'anno, su convocazione del Direttore."

2 Al paragrafo 2, le parole "del Comitato Esecutivo" vengono cancellate.

Articolo 20

Gli Articoli da 21 a 27 della Convenzione sul Fondo del 1971 ed i rispettivi titoli vengono cancellati.

Articolo 21

L'articolo 29 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendata come segue:

1 Il paragrafo 1 viene sostituito con il testo seguente:

"1 Il Direttore sarà il primo funzionario amministrativo del Fondo. Ferme restando le istruzioni impartitegli dall'Assemblea, svolgerà le funzioni che gli vengono assegnate dalla presente Convenzione, dai Regolamenti Interni del Fondo e dall'Assemblea."

2 Al paragrafo 2(e) vengono cancellate le parole "o il Comitato Esecutivo".

3 Al paragrafo 20(f) vengono cancellate le parole "o al Comitato Esecutivo", a seconda dei casi".

4 Il paragrafo 2(g) viene sostituito dal testo seguente:

"(g) di preparare, di concerto con il Presidente dell'Assemblea, e pubblicare una relazione delle attività del Fondo relative all'anno

solare precedente;"

5 Al paragrafo 2(h) le parole "il Comitato Esecutivo" vengono cancellate.

Articolo 22

All'articolo 31, paragrafo 1, della Convenzione sul Fondo del 1971, vengono cancellate le parole "Comitato esecutivo e".

Articolo 23

L'articolo 32 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendata come segue:

1 Nella frase di apertura vengono cancellate le parole "ed il Comitato esecutivo".

2 Al punto (b) vengono cancellate le parole "ed il Comitato Esecutivo".

Articolo 24

L'articolo 33 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendato come segue:

1 Il paragrafo 1 viene cancellato.

2 Al paragrafo 2 viene cancellato il numero del paragrafo.

3 Il punto(c) viene sostituito dal testo seguente:

"(c) l'istituzione di organi sussidiari, di cui all'articolo 18, paragrafo 9, e questioni relative a tale istituzione."

Articolo 25

L'articolo 35 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene sostituito, con il testo seguente:

"Le istanze di risarcimento, di cui all'articolo 4, per incidenti verificatisi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione non possono essere sottoposte al Fondo prima del cento ventesimo giorno successivo a tale data."

Articolo 26

Dopo l'articolo 36 della Convenzione sul Fondo del 1971 vengono inseriti quattro nuovi articoli come segue:

"Articolo 36-bis

Nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della presente Convenzione e la data in cui avranno effetto le denunce previste all'articolo 31 del Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione sul Fondo del 1971, qui di seguito denominato periodo transitorio, si applicheranno le seguenti disposizioni transitorie:

a) Nell'applicazione del paragrafo 1(a) dell'articolo 2 della presente Convenzione, il riferimento alla Convenzione sulla Responsabilità dei 1992 comprenderà il riferimento alla Convenzione Internazionale sulla Responsabilità Civile per Danni dovuti ad Inquinamento da Idrocarburi del 1969, nella sua versione originale, ovvero con gli emendamenti di cui al relativo Protocollo del 1976 (nel presente articolo, "la Convenzione sulla Responsabilità del 1969"), come pure il riferimento alla Convenzione sul Fondo del 1971.

(b) Nel caso in cui un incidente abbia provocato danni dovuti ad inquinamento che rientrano nell'ambito della presente Convenzione, il Fondo risarcirà ogni soggetto colpito da danni dovuti ad inquinamento solo se, e nella misura in cui, tali soggetti non abbiano potuto ricevere pieno ed adeguato risarcimento per il danno, come previsto dalla Convenzione sulla Responsabilità del 1969, dalla Convenzione sul Fondo del 1971 e dalla Convenzione sulla Responsabilità del 1992; tuttavia, per quanto riguarda i danni dovuti ad inquinamento che rientrano nell'ambito della presente Convenzione e relativi ad una Parte alla presente Convenzione, ma non alla Convenzione sul Fondo del 1971, il Fondo risarcisce ogni soggetto colpito da danni dovuti ad inquinamento solo se, e nella misura in cui, tali soggetti non avrebbero potuto ricevere pieno ed adeguato risarcimento qualora lo Stato fosse stato parte a ciascuna delle Convenzioni sopra menzionate.

(c) Nell'applicazione dell'articolo 4 della presente Convenzione, l'importo da prendere in considerazione per stabilire l'importo aggregato del risarcimento che il Fondo dovrà corrispondere comprenderà anche l'eventuale importo del risarcimento effettivamente versato in base alla Convenzione sulla Responsabilità del 1969, e quello del risarcimento effettivamente versato o considerato come versato in base della Convenzione sul Fondo del 1971.

(d) Il paragrafo 1 dell'articolo 9 della presente Convenzione si applicherà altresì ai diritti di cui alla Convenzione sulla Responsabilità del 1969.

Articolo 36-ter

1 Fermo restando il paragrafo 4 del presente articolo, l'importo aggregato dei contributi annui erogabili relativamente agli idrocarburi che danno luogo a contributi ricevuti da un singolo Stato Contraente in un anno solare non sarà superiore al 27,5% dell'importo totale dei contributi annui relativi a quell'anno solare, in conformità con il Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione sul Fondo del 1971.

2 Se, applicando delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12, risulterà che l'importo aggregato dei contributi erogabili da parte dei contribuenti in un singolo Stato Contraente relativamente ad un certo anno solare è superiore al 27,5% del totale dei contributi annui, i contributi erogabili da parte di tutti i contribuenti in quello Stato saranno ridotti pro rata, in modo tale che i contributi aggregati corrispondano al 27,5% del totale dei contributi annui versati al Fondo relativamente a quell'anno.

3 Nel caso in cui i contributi erogabili da parte di soggetti in un determinato Stato Contraente vengano ridotti in base al paragrafo 2 del presenti articolo, i contributi erogabili da parte di soggetti in tutti gli altri Stati Contraenti saranno aumentati pro rata, al fine di garantire che l'importo totale dei contributi erogabili da parte di tutti i soggetti che partecipano al Fondo nell'anno solare in questione sia pari all'importo totale dei contributi fissato dall'Assemblea.

4 Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo saranno valide fino a quando la quantità totale di idrocarburi che danno luogo a contributi ricevuti da tutti gli Stati Contraenti in un anno solare sarà pari a 750 milioni di tonnellate, ovvero fino a quando sarà trascorso un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore di detto Protocollo del 1992, se anteriore.

Articolo 36-quater

Ferme restando le disposizioni della presente Convenzione, le disposizioni seguenti si applicheranno all'amministrazione del Fondo nel periodo in cui saranno in vigore sia la Convenzione sul Fondo del 1971 che la presente Convenzione:

(a) Il Segretariato del Fondo, istituito con la Convenzione sul Fondo del 1971 (qui di seguito denominato "il Fondo del 1971"), ed il suo Direttore, potranno anche fungere da Segretariato e Direttore del Fondo.

(b) Nel caso in cui, in conformità con il punto (a), il Segretariato ed il Direttore del Fondo del 1971 svolgeranno anche le funzioni di Segretariato e Direttore del Fondo, in caso di conflitto di interessi fra il Fondo del 1971 ed il Fondo, il Fondo sarà rappresentato dal presidente dell'Assemblea del Fondo.

(c) Il Direttore ed il personale e gli esperti da lui nominati e che espleteranno le proprie mansioni ai sensi della presente Convenzione e della Convenzione sul Fondo del 1971, non violeranno le disposizioni dell'articolo 30 della presente Convenzione, nella misura in cui assolveranno i loro doveri in conformità con il presente articolo.

(d) L'Assemblea del Fondo cercherà di non adottare decisioni incompatibili con quelle adottate dall'Assemblea del Fondo del 1971. Nel caso in cui dovessero insorgere divergenze di opinione su questioni amministrative comuni, l'Assemblea del Fondo cercherà di pervenire ad un accordo con l'Assemblea del Fondo del 1971, in uno spirito di reciproca collaborazione e tenendo presenti gli obiettivi comuni delle due organizzazioni.

(e) Il Fondo potrà succedere nei diritti, doveri e beni del Fondo del 1971, qualora l'Assemblea del Fondo del 1971 decida in tal senso, in conformità con l'articolo 44, paragrafo 2, della Convenzione del Fondo del 1971.

(f) Il Fondo rimborserà al Fondo del 1971 tutti i costi e le spese per servizi: amministrativi svolti dal Fondo del 1971 per conto del Fondo.

Articolo 36-quinquies

Clausole finali

Le clausole finali della presente Convenzione saranno gli articoli da 28 a 39 del Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione sul Fondo dei 1971. Nella presente Convenzione, i riferimenti agli Stati Contraenti saranno interpretati come riferimenti agli Stati Contraenti di quel Protocollo."

Articolo 27

1 La Convenzione sul Fondo del 1971 ed il presente Protocollo sono, fra le Parti al presente Protocollo, letti ed interpretati insieme come unico strumento.

2 Gli articoli da 1 a 36-quinquies della Convenzione sul Fondo del 1971, emendata dal presente Protocollo, saranno noti come Convenzione Internazionale sull'Istituzione di un Fondo Internazionale di Risarcimento per Danni dovuti ad Inquinamento da idrocarburi, 1992 (la Convenzione sul Fondo del 1992).

Clausole finali

Articolo 28

Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

1 Il presente Protocollo sarà aperto alla firma degli Stati che hanno firmato la Convenzione sulla Responsabilità del 1992 a Londra da 15 gennaio 1993 al 14 gennaio 1994.

2 Fermo restando il paragrafo 4, il presente Protocollo sarà ratificato accettato o approvato dagli Stati che lo hanno firmato.

3 Fermo restando il paragrafo 4, il presente Protocollo è aperto all'adesione degli Stati che non lo hanno firmato.

4 Il presente Protocollo può essere ratificato, accettato, approvato o vi possono aderire solo gli Stati che hanno ratificato, accettato, approvato o aderito alla Convenzione sulla Responsabilità del 1992.

5 La ratifica, accettazione, approvazione o adesione avverranno tramite deposito di uno strumento formale avente tale effetto presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.

6 Uno Stato che è Parte al presente Protocollo, ma non è Parte alla Convenzione sul Fondo dei 1971, sarà vincolato dalle disposizioni della Convenzione sul Fondo del 1971, emendate dal presente Protocollo, nei confronti delle altre Parti ad esso, ma non sarà vincolato dalle disposizioni della Convenzione sul Fondo del 1971 nei confronti delle Parti alla sola Convenzione.

7 Si riterrà che qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla Convenzione sul Fondo del 1971 emendata dal presente Protocollo si applichi alla Convenzione in tal modo emendata e modificata da tale emendamento.

Articolo 29

Informazioni sugli idrocarburi che danno luogo a contributi

1 Prima che il presente Protocollo entri in vigore per uno Stato, quello Stato al momento del deposito di uno strumento, di cui all'articolo 28, paragrafo 5, e successivamente ogni anno in una data fissata dal Segretario Generale dell'Organizzazione, comunicherà a quest'ultimo il nome e l'indirizzo di coloro che, per quello Stato, dovrebbero contribuire al Fondo, in conformità con l'articolo 10 della Convenzione sul Fondo del 1971, emendata dal presente Protocollo, nonché i dati sulle relative quantità di idrocarburi che danno luogo a contributi da essi ricevute nel territorio di quello Stato nell'anno solare precedente.

2 Durante il periodo transitorio il Direttore, per le Parti, comunicherà ogni anno al Segretario Generale dell'Organizzazione i dati relativi alle quantità di idrocarburi che danno luogo a contributi ricevute da coloro che dovranno contribuire al Fondo, in conformità con l'articolo 10 della Convenzione sul Fondo del 1971, emendata dal presente Protocollo.

Articolo 30

Entrata in vigore

1 Il presente Protocollo entrerà in vigore 12 mesi dopo la data in cui saranno state soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) almeno otto Stati avranno depositato gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione, e

(b) il Segretario generale dell'Organizzazione, in conformità con l'articolo 29, avrà ricevuto l'informazione che coloro che dovrebbero contribuire in base all'articolo 10 della Convenzione sul Fondo del 1971, emendata dal presente Protocollo, nell'anno solare precedente hanno ricevuto una quantità totale di almeno 450 milioni di tonnellate di idrocarburi che danno luogo a contributi.

2 Tuttavia, il presente Protocollo non entrerà in vigore prima che sia entrata in vigore la Convenzione sulla Responsabilità del 1992.

3 Per tutti gli Stati che ratificano, accettano, approvano o aderiscono al presente Protocollo dopo che le condizioni per l'entrata in vigore, di cui al paragrafo 1, saranno state soddisfatte, il Protocollo entrerà in vigore 12 mesi dopo la data in cui essi avranno depositato il relativo strumento.

4 Al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente Protocollo, ogni Stato potrà dichiarare che tale strumento non avrà effetto ai fini del presente articolo fino alla scadenza del periodo di sei mesi, di cui all'articolo 31.

5 Ogni stato che abbia formulato una dichiarazione ai sensi del paragrafo precedente potrà ritirarla in qualsiasi momento per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione. Ogni ritiro avrà effetto alla data di ricezione della notifica, e si riterrà che ogni Stato che ritira la propria dichiarazione abbia depositato in quella data il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente Protocollo.

6 Si riterrà che ogni Stato che ha espresso una dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione sulla Responsabilità del 1969 abbia altresì espresso una dichiarazione ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo. Si riterrà che il ritiro di una dichiarazione ai sensi di detto articolo 13, paragrafo 2, sia valido anche ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.

Articolo 31

Denuncia delle Convenzione del 1969 e del 1971

Fermo restando l'articolo 30, entro i sei mesi successivi alla data in cui saranno state soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) almeno otto Stati saranno diventati Parte al presente Protocollo o avranno depositato gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione, fermo restando l'articolo 30, paragrafo 4, o meno; e

(b) il Segretario generale dell'Organizzazione, in conformità con l'articolo 29, avrà ricevuto l'informazione che coloro che dovrebbero contribuire in base all'articolo 10 della Convenzione sul Fondo dei 1971, emendata dal presente Protocollo, nell'anno solare precedente hanno ricevuto una quantità totale di almeno 750 milioni di tonnellate di idrocarburi che danno luogo a contributi,

tutte le Parti al presente Protocollo e tutti gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, fermo restando l'articolo 30, paragrafo 4, o meno, se saranno Parti ad esso denunceranno la Convenzione sul Fondo del 1971 e la Convenzione sulla Responsabilità del 1969, con effetto 12 mesi dopo la scadenza del summenzionato periodo di sei mesi.

Articolo 32

Revisione ed emendamento

1 L'Organizzazione può convocare una Conferenza allo scopo di rivedere o emendare la Convenzione sul Fondo del 1992.

2 L'Organizzazione convocherà una conferenza degli Stati Contraenti allo scopo di rivedere o emendare la Convenzione sul Fondo del 1992, su richiesta di non meno di un terzo di tutti gli Stati Contraenti.

Articolo 33

Emendamento ai limiti di risarcimento

1 Su richiesta di almeno un quarto degli Stati Contraenti, tutte le proposte di emendamento ai limiti degli importi relativi al risarcimento enunciati all'articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione sul Fondo del 1971, emendata dal presente Protocollo, saranno divulgate dal Segretario Generale a tutti i Membri dell'Organizzazione ed a tutti gli Stati Contraenti.

2 Ogni emendamento proposto e divulgato come descritto precedentemente sarà sottoposto all'esame del Comitato Affari Giuridici dell'Organizzazione almeno sei mesi dopo la data di divulgazione.

3 Tutti gli Stati Contraenti alla Convenzione sul Fondo del 1971, emendata dal presente Protocollo, che siano o meno membri dell'Organizzazione, avranno diritto a partecipare ai lavori del Comitato Affari Giuridici per esaminare e adottare gli emendamenti.

4 Gli emendamenti saranno adottati a maggioranza di due terzi degli Stati Contraenti presenti e votanti in seno al Comitato Affari giuridici, ampliato come previsto al paragrafo 3, a condizione che, al momento della votazione, siano presenti almeno metà degli Stati Contraenti.

5 Nell'esaminare una proposta di emendamento ai limiti, il Comitato Affari Giuridici terrà conto dell'esperienza degli incidenti, ed in particolare dell'importo del danno da essi provocato e delle modifiche ai valori monetari. Il Comitato prenderà altresì in considerazione il rapporto fra i limiti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione sul Fondo del 1971, emendato dal presente Protocollo, e quelli di cui all'articolo V, paragrafo 1, della Convenzione Internazionale sulla Responsabilità Civile per Danni dovuti ad inquinamento da Idrocarburi del 1992.

6 (a) Nessun emendamento ai limiti di responsabilità di cui al presente articolo potrà essere esaminato prima del 15 gennaio 1998, né prima di cinque anni dalla data di entrata in vigore di un emendamento precedente, come previsto dal presente articolo. Nessun emendamento di cui al presente articolo sarà esaminato prima che il presente Protocollo sia entrato in vigore.

(b) Nessun limite può essere incrementato in modo tale da superare un importo che corrisponda al limite enunciato nella Convenzione sulla Responsabilità del 1971, emendato dal presente Protocollo, incrementato dal 6% annuo, calcolato su base composta a partire dal 15 gennaio 1993.

(c) Nessun limite può essere incrementato in modo tale che superi un importo che corrisponde al limite enunciato nella Convenzione sulla Responsabilità del 1969 emendata dal presente Protocollo, moltiplicato per tre.

7 Ogni emendamento adottato in conformità con il paragrafo 4 sarà reso noto dall'organizzazione a tutti gli Stati Contraenti. L'emendamento si riterrà accettato alla fine di un periodo di 18 mesi dalla data di notifica, a meno che, entro quel lasso di tempo, non meno di un quarto degli Stati che erano Stati Contraenti al momento dell'adozione dell'emendamento da parte del Comitato Affari Giuridici non comunichi all'Organizzazione di non accettare l'emendamento, nel qual caso l'emendamento verrà respinto e non avrà effetto.

8 Un emendamento ritenuto accettato in conformità con il paragrafo 7 entrerà in vigore 18 mesi dopo la sua accettazione.

9 Tutti gli Stati Contraenti saranno vincolati dall'emendamento, a meno che non denuncino il presente Protocollo, in conformità con l'articolo 34, paragrafi 1 e 2, almeno sei mesi prima che l'emendamento entri in vigore. Tale denuncia avrà effetto quando l'emendamento entrerà in vigore.

10 Nel caso in cui un emendamento sia stato adottato dal Comitato Affari Giuridici, ma non sia ancora scaduto il periodo di 18 mesi valido perché possa essere accettato, uno Stato che diventa Stato Contraente in qual periodo sarà vincolato dall'emendamento, qualora esso entri in vigore. Uno Stato che diventa Stato Contraente successivamente a tale periodo sarà vincolato da un emendamento che è stato accettato in conformità con il paragrafo 7. Nei casi previsti dal presente paragrafo, uno Stato; sarà vincolato da un emendamento quando esso entra in vigore, ovvero il presente Protocollo entrerà in vigore per quello Stato, se tale data è successiva.

Articolo 34

Denuncia

1 Il presente Protocollo può essere denunciato da una qualsiasi delle Parti in qualunque momento successivo alla data in cui entra in vigore per quella Parte.

2 La denuncia sarà effettuata con il deposito di uno strumento presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.

3 Una denuncia avrà effetto dopo 12 mesi, ovvero dopo un periodo più lungo, eventualmente specificato nello strumento di denuncia, dal deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.

4 La denuncia della Convenzione sulla Responsabilità del 1992 sarà interpretata come denuncia del Presente Protocollo. Tale denuncia avrà effetto della data in cui avrà effetto la denuncia del Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione sulla Responsabilità del 1969, in conformità con l'articolo 16 di detto Protocollo.

5 Si riterrà che gli Stati Contraenti del presente Protocollo che non hanno denunciato la Convenzione sul Fondo del 1971 e la Convenzione sulla Responsabilità del 1969, come richiesta dall'articolo 31, abbiano denunciato il presente Protocollo; la denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la scadenza del periodo di sei mesi di cui a detto articolo. A partire dalla data in cui avranno effetto le denunce di cui all'articolo 31, si riterrà che le parti al presente Protocollo che depositano uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla Convenzione sulla Responsabilità del 1969 abbiano denunciato il presente Protocollo, con effetto dalla data in cui tale strumento ha effetto.

6 Fra le Parti al presente Protocollo, la denuncia di una di esse della Convenzione sul Fondo del 1971, in conformità con il relativo articolo 41, non sarà interpretata in alcun modo come denuncia della Convenzione sul Fondo del 1971, emendata dal presente Protocollo.

7 Nonostante l'eventuale denuncia del presente Protocollo da parte di una Parte, in conformità con il Presente articolo, continueranno ad applicarsi le disposizioni del presente Protocollo relative agli obblighi a versare i contributi, di cui all'articolo 10 della Convenzione sul Fondo del 1971, emendata dal presente Protocollo, relative ad un incidente di cui all'articolo 12, paragrafo 2(b), di quella Convenzione emendata, che si sia verificato prima che abbia effetto la denuncia.

Articolo 35

Sessioni straordinarie dell'Assemblea

1 Ciascuno Stato Contraente, entro 90 giorni dal deposito di uno strumento di denuncia che, a suo parere, comporterà un significativo aumento del livello dei contributi per i rimanenti Stati contraenti, chiederà al Direttore di convocare una sessione straordinaria dell'Assemblea. Il Direttore convocherà una riunione dell'Assemblea entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.

2 Il Direttore, di sua iniziativa, può convocare una sessione straordinaria dell'Assemblea entro 60 giorni dal deposito di qualsiasi strumento di denuncia nel caso in cui ritenga che tale denuncia comporterà un significativo aumento del livello dei contributi dei rimanenti Stati contraenti.

3 Qualora l'Assemblea nel corso di una riunione straordinaria convocata ai sensi dei paragrafi 1 o 2, decida che la denuncia comporterà un significativo aumento del livello di contributi per i rimanenti Stati Membri, ciascuno di tali Stati, entro 120 giorni prima che abbia effetto la denuncia, può denunciare il presente Protocollo, con effetto dalla stessa data.

Articolo 36

Sospensione

1 Il presente Protocollo cesserà di essere in vigore il giorno in cui il numero di Stati Contraenti sarà inferiore a tre.

2 Gli Stati che saranno vincolati dal presente Protocollo il giorno prima della data in cui cesserà di essere in vigore consentiranno al Fondo di esercitare le proprie mansioni, descritte all'articolo 37 del presente Protocollo e, solo a tal fine, resteranno vincolati dal presente Protocollo.

Articolo 37

Scioglimento del Fondo

1 Nel caso in cui il presente Protocollo cesserà di essere in vigore, il Fondo, ciò nondimeno

(a) espleterà i suoi doveri relativi a qualsiasi incidente si sia verificato prima che il Protocollo cessi di essere in vigore, potrà esercitare i suoi diritti per quanto riguarda i contributi nella misura in cui questi siano necessari per far fronte agli obblighi di cui al punto (a), comprese le spese per l'amministrazione del Fondo necessarie a tal fine.

2 L'Assemblea adotterà tutti i provvedimenti necessari a completare lo scioglimento del Fondo, ivi compresa la distribuzione equa di tutti i beni rimasti fra coloro che hanno contribuito allo stesso.

3 Ai fini dei presente articolo il Fondo resterà una persona giuridica.

Articolo 38

Depositario

1. Il presente Protocollo e tutti gli emendamenti accettati ai sensi dell'articolo 33 saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.

2 Il Segretario Generale dell'Organizzazione:

(a) informerà tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito circa:

(i) ogni nuova firma o deposito di uno strumento, insieme con la relativa data;

(ii) ogni dichiarazione e notifica di cui all'articolo 30 ivi comprese le dichiarazioni ed i ritiri fatti in base a detto articolo;

(iii) la data di entrata in vigore del presente Protocollo;

(iv) la data entro la quale si richiede di effettuare le denunce di cui all'articolo 31;

(v) qualunque proposta di emendamento ai limiti di responsabilità avanzata in conformità con l'articolo 33, paragrafo 1;

(vi) qualunque emendamento adottato in conformità con l'articolo 33, paragrafo 4;

(vii) qualunque emendamento considerato accettato ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 7, insieme con la data in cui tale emendamento entrerà in vigore in conformità con i paragrafi 8 e 9 di quell'articolo;

(viii) il deposito di qualunque strumento di denuncia del presente Protocollo, insieme con la data del deposito e quella in cui ha effetto;

(ix) qualunque denuncia considerata avanzata in base all'articolo 34, paragrafo 5;

(x) qualunque comunicazione prevista da uno qualunque degli articoli del presente Protocollo;

(b) trasmetterà copie autenticate del presente Protocollo a tutti gli Stati Firmatari ed a tutti gli Stati che aderiscono al presente Protocollo.

Non appena il presente Protocollo entrerà in vigore, il testo verrà trasmesso dal Segretario Generale dell'Organizzazione al Segretariato delle Nazioni Unite, che lo registrerà e lo pubblicherà, in conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 39

Lingue

il Presente Protocollo consta di un unico originale nelle lingue araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, ogni testo facente ugualmente fede.

Fatto a Londra il ventisette novembre mille novecento novantadue.

In fede di che i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598