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Dpr 23 agosto 1982, n. 777

Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari - Attuazione della direttiva 76/893/Cee

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Presidente della Repubblica

Decreto 23 agosto 1982, n. 777

(Gu 28 ottobre 1982 n. 298)

Attuazione della direttiva (Cee) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 76/893 del 23 novembre 1976, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Considerato che in data 30 aprile 1982, ai termini dell'articolo 1, legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982;

Emana il seguente decreto:

Articolo 1

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle contenute all'articolo 11, legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 8, legge 26 febbraio 1963, n. 441, limitatamente alla parte riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari.1

Le norme del presente decreto non si applicano:

a) agli impianti fissi che servono per la distribuzione dell'acqua;

b) agli oggetti di antiquariato o ad altri oggetti artistici manifestamente non destinati ad uso alimentare;

c) ai materiali e agli oggetti posti a contatto con gli alimenti da consumare personalmente dall'utilizzatore.

Per i materiali di ricopertura o di rivestimento che fanno parte degli alimenti e possono essere consumati con i medesimi, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Articolo 2

(abrogato)

È vietato produrre, detenere per vendere, porre in commercio od usare materiali ed oggetti che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con l'acqua destinata al consumo umano, che, per composizione o cessione di componenti:

a) rendano nocive le sostanze alimentari o pericolose alla salute pubblica;

b) possano modificare sfavorevolmente le proprietà organolettiche degli alimenti.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai materiali ed oggetti che possano venire a contatto con le sostanze alimentari o con l'acqua durante la lavorazione o preparazione delle stesse.

I contravventori alle disposizioni di cui alla lettera a) del primo comma sono puniti con l'arresto fino ad 1 anno e con l'ammenda da Lire 250.000 a Lire 5.000.000; i contravventori alle disposizioni di cui alla lettera b) del primo comma sono puniti con l'arresto sino a 3 mesi o con l'ammenda da Lire 3.000.000 (tre milioni) a Lire 5.000.000 (cinque milioni).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni di cui alla lettera a) del primo comma sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni; i contravventori alle disposizioni di cui alla lettera b) del primo comma sono puniti con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni.

Articolo 2-bis

1. È vietato produrre, detenere per vendere, porre in commercio o usare materiali e oggetti che allo stato di prodotti finiti siano destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con l'acqua destinata al consumo umano, che siano:

a) di piombo, di zinco o di leghe contenenti più del 10 per cento di piombo;

b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per cento;

c) rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'1 per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria;

d) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi più di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale.

2. Le prescrizioni di composizione e di cessione di cui al comma 1 si applicano fino a quando i materiali non vengano diversamente disciplinati con i decreti ministeriali di cui al primo comma dell'articolo 3.

3. I contravventori alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con l'arresto fino a 1 anno e con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni.2

Articolo 3

Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti a venire a contatto con le sostanze alimentari: i componenti consentiti nella loro produzione, i loro requisiti di purezza e, ove occorrano, le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbano essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati, nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

Per i materiali e gli oggetti di materie plastiche, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta e carbone, di vetro e di acciaio inossidabile, valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 31 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980 e 25 giugno 1981.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai precedenti commi.

I materiali elencati alle lettere da a) ad e) dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, devono corrispondere alle prescrizioni di composizione e cessione in esse contenute fino a che non vengano diversamente disciplinati con i decreti ministeriali di cui al primo comma.

I contravventori alle disposizioni contenute nei decreti ministeriali di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione penale prevista dall'articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.3

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli, o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quando stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni.4

Articolo 4

I materiali e gli oggetti, disciplinati dal presente decreto, non ancora entrati in contatto con i prodotti alimentari, devono essere posti in commercio con le indicazioni e le modalità previste con i decreti del Ministro della sanità 2 dicembre 1980 e 25 giugno 1981.

Il Ministro della sanità può apportare le necessarie variazioni ai decreti di cui al precedente comma.

I contravventori alle disposizioni contenute nei decreti ministeriali di cui ai precedenti commi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 500.000 (cinquecentomila) a Lire 5.000.000 (cinque milioni).

1. I materiali e gli oggetti non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari, devono riportare, all'atto della loro immissione in commercio, le seguenti indicazioni:

a) la dicitura "per alimenti" ovvero "può venire a contatto con gli alimenti" oppure una menzione specifica circa il loro uso, quale "macchina per caffè", "bottiglia per vino", "cucchiaio per minestra" oppure il simbolo di cui all'allegato 2;

b) le condizioni particolari che devono essere osservate al momento del loro impiego, qualora tali indicazioni si rendano necessarie;

c) il nome e la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del trasformatore o di un venditore stabilito nella Comunità.

c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale, oppure il marchio depositato, del fabbricante o del trasformatore o di un venditore stabilito nella Comunità.

2. Le indicazioni previste al comma 1 devono essere riportate in modo ben visibile, chiaramente leggibile ed indelebile:

a) al momento della vendita al consumatore finale: sui materiali e sugli oggetti o sugli imballaggi oppure sulle etichette appostevi oppure sui cartellini, chiaramente visibili ai clienti, posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti; le indicazioni di cui alla lettera c) del comma 1 possono essere apposte sui cartellini solo nel caso in cui, per motivi tecnici di fabbricazione o di commercializzazione, tali indicazioni non possano essere apposte sui materiali e gli oggetti o mediante applicazione di etichetta;

b) nelle fasi di commercializzazione diversa dalla vendita al consumatore finale: sui documenti di accompagnamento, oppure sulle etichette o sugli imballaggi, oppure sui materiali e sugli oggetti stessi.

3. Le indicazioni previste al comma 1, lett. a), non sono obbligatorie per i materiali e per gli oggetti che, per la loro stessa natura, sono chiaramente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

4. Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono riservate ai materiali e agli oggetti conformi ai criteri di fabbricazione e di commercializzazione di cui all'articolo 2, primo comma, nonché a quelli indicati nel comma 2 dell'articolo 3.

5. I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari devono essere accompagnati, nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale, da una dichiarazione che attesti la conformità alle norme loro applicabili rilasciata dal produttore.

6. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 5, la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata da un laboratorio pubblico di analisi.

7. Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 vanno riportate in lingua italiana a meno che l'informazione dell'acquirente non sia altrimenti garantita.

8. Le indicazioni di cui al comma 7 possono essere riportate, oltre che in lingua italiana, anche in altre lingue.

8-bis. Il comma 5 non si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica o di pellicola di cellulosa rigenerata quando sono manifestamente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

9. I contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire tremilioni a lire quindicimilioni.5

Articolo 5

Il Ministro della sanità, sentita la commissione prevista dall'articolo 21, legge 30 aprile 1962, n. 283, determina, con propri decreti, i metodi ufficiali di analisi dei materiali ed oggetti di cui al presente decreto nonché particolari metodiche relative al prelievo dei campioni.

Articolo 5-bis

1. L'utilizzazione in sede industriale o commerciale dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari è subordinata all'accertamento della loro conformità alle norme del presente decreto nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati.

2. L'impresa deve essere fornita della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, ed essere sempre in grado di consentire ai competenti organi di controllo di identificare il fornitore o il produttore dei materiali o degli oggetti impiegati.

3. I contravventori agli obblighi di cui al comma 2 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni.6

Articolo 5-ter

(abrogato)

1. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può essere autorizzato nel territorio italiano l'uso di una sostanza non prevista negli elenchi positivi delle sostanze autorizzate dalle Comunità europee, a condizione che sia accertato che, in condizioni di impiego normale e prevedibile, i materiali e gli oggetti fabbricati con la sostanza medesima non cedano ai prodotti alimentari costituenti in quantità tale da rappresentare un pericolo per la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o una alterazione dei loro caratteri organolettici.

2. L'autorizzazione ha durata biennale.

3. Ai materiali e agli oggetti fabbricati con la sostanza autorizzata ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni del presente decreto in materia di controlli e di etichettatura. I materiali e gli oggetti così fabbricati non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari devono altresì riportare, all'atto della loro immissione in commercio, le indicazioni specifiche prescritte nell'autorizzazione.

4. Il Ministro della sanità, entro due mesi dalla data di decorrenza, comunica agli altri Stati membri e alla Commissione delle Comunità europee il testo di ogni autorizzazione rilasciata, e può chiedere, prima della scadenza del biennio di validità dell'autorizzazione, alla Commissione delle Comunità europee la iscrizione della sostanza medesima nell'elenco di quelle di cui è consentito l'impiego.

Articolo 6

Fermo restando il divieto di cui al precedente articolo 2 di cui all'articolo 3 del regolamento (Ce) n. 1935/2004, la produzione di materiali ed oggetti destinati all'esportazione con caratteristiche difformi da quelle stabilite con i decreti ministeriali di cui all'articolo 3 è subordinata all'obbligo della comunicazione preventiva all'autorità sanitaria competente in base agli ordinamenti regionali.

I contravventori dell'obbligo previsto dal precedente comma sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 1.000.000 a Lire 5.000.000.7

Articolo 7

(abrogato)

Per l'adeguamento ai nuovi oneri di etichettatura previsti nei decreti del Ministro della sanità 2 dicembre 1980 e 25 giugno 1981, cui devono uniformarsi tutti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, sono concessi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 8

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato I

Materie plastiche, compresi vernici e rivestimenti

Cellulosa rigenerata

Elastromeri e gomma naturale

Carte e cartoni

Ceramiche

Vetro

Metalli e leghe

Legno, compreso il sughero

Prodotti tessili

Cere di paraffina e cere microcristalline

Allegato II

Note redazionali

1.

In base a quanto stabilito dall'articolo 15 del Dlgs 30 gennaio 2001, n. 94 "Attuazione delle direttive 1999/2/Ce e 1993/3/Ce concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti" (So alla Gu 4 aprile 2001 n. 79), le disposizioni del presente decreto "si applicano ai materiali utilizzati per contenere i prodotti alimentari sottoposti a radiazioni ionizzanti, anche dopo l'effettuazione del trattamento stesso".

2.

Le violazioni previste come reato dal presente decreto sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'articolo 1 del Dlgs 30 dicembre 1999, n. 507 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205" (So alla Gu 31 dicembre 1999 n. 306).

3.

Si veda il Dm 18 aprile 2007, n. 76.

4.

Le violazioni previste come reato dal presente decreto sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'articolo 1 del Dlgs 30 dicembre 1999, n. 507 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205" (So alla Gu 31 dicembre 1999 n. 306).

5.

Le violazioni previste come reato dal presente decreto sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'articolo 1 del Dlgs 30 dicembre 1999, n. 507 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205" (So alla Gu 31 dicembre 1999 n. 306).

6.

Le violazioni previste come reato dal presente decreto sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'articolo 1 del Dlgs 30 dicembre 1999, n. 507 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205" (So alla Gu 31 dicembre 1999 n. 306).

7.

Le violazioni previste come reato dal presente decreto sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'articolo 1 del Dlgs 30 dicembre 1999, n. 507 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205" (So alla Gu 31 dicembre 1999 n. 306).

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