Imballaggi

Normativa Vigente

print

Ultima versione disponibile al 19/04/2024

Ministero della salute

Decreto 18 aprile 2007, n. 76

(Gu 20 giugno 2007 n. 141)

Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e degli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti

Il Ministro della Salute

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il regolamento (Ce) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/Cee e 89/109/Cee;

Ritenuto di dover procedere alla definizione di una disciplina specifica per gli imballaggi, recipienti ed utensili di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 13 ottobre 2005;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 12 dicembre 2005 ai sensi della direttiva 98/34/Ce;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 marzo 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 27 marzo 2007;

Adotta

il seguente regolamento:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il regolamento disciplina i materiali e gli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti.

2. Il regolamento non si applica ai materiali ed agli oggetti di alluminio ricoperto, purchè lo strato a diretto contatto con gli alimenti esplichi effetto barriera.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) alluminio: il metallo il cui tenore minimo di alluminio è pari al 99,0%, espresso come massa;

2) lega di alluminio: il prodotto ottenuto dall'unione per fusione di due o più metalli, ove l'alluminio è presente in percentuale maggiore rispetto agli altri metalli;

3) alluminio ricoperto: il prodotto definito ai punti 1 o 2 ove lo strato a contatto diretto con gli alimenti è costituito da altro materiale.

Articolo 3

Requisiti di purezza

1. L'alluminio destinato alla produzione di materiali ed oggetti di cui all'articolo 1 deve rispondere ai requisiti di purezza indicati nell'allegato I al regolamento.

Articolo 4

Caratteristiche di composizione dei materiali ed oggetti

1. I materiali e gli oggetti di cui all'articolo 1, comma 1, devono rispondere alle caratteristiche di composizione riportate negli allegati I, II e III del regolamento.

2. Nella produzione delle vaschette di alluminio e delle loro coperture è consentito l'impiego, secondo buona tecnica industriale, quali coadiuvanti tecnologici, di olii vegetali o minerali del tipo alimentare e/o conformi alla Farmacopea europea.

Articolo 5

Condizioni d'uso

1. I materiali e gli oggetti disciplinati dal presente regolamento possono essere impiegati alle seguenti condizioni:

a) contatto breve: tempi inferiori alle 24 ore in qualunque condizione di temperatura;

b) contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura refrigerata;

c) contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti riportati nell'allegato IV del regolamento.

Articolo 6

Etichettatura

1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (Ce) n. 1935/2004 in materia di etichettatura, i materiali e gli oggetti disciplinati dal presente regolamento devono riportare in etichetta una o più istruzioni indicanti:

a) non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati;

b) destinato al contatto con alimenti a temperature refrigerate;

c) destinato al contatto con alimenti a temperature non refrigerate per tempi non superiori alle 24 ore;

d) destinato al contatto con gli alimenti di cui all'allegato IV a temperature ambiente anche per tempi superiori alle 24 ore

2. I materiali ed oggetti di leghe di alluminio possono riportare in etichetta la seguente dicitura "alluminio".

Articolo 7

Controlli

1. L'idoneità a venire a contatto con gli alimenti dei materiali ed oggetti di alluminio e di leghe di alluminio deve essere accertata con la verifica della composizione di cui gli allegati I, II e III.

Articolo 8

Obblighi dei produttori

1. Le imprese che producono i materiali e gli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio sono tenute a controllarne la rispondenza al presente regolamento e a dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari

2. Ogni partita deve essere corredata da una dichiarazione del produttore attestante che i materiali ed oggetti di cui al comma 1 sono conformi alle norme vigenti

3. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 2, la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata da un laboratorio pubblico di analisi.

Articolo 9

Obblighi degli utilizzatori

1. L'utilizzazione, in sede industriale e commerciale, dei materiali e degli oggetti disciplinati dal regolamento è subordinata all'accertamento della loro conformità alle norme vigenti nonchè della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati

2. L'impresa deve essere pertanto fornita della dichiarazione di conformità di cui all'articolo precedente ed essere sempre in grado di consentire all'autorità sanitaria di identificare il fornitore o il produttore del materiale e/o dell'oggetto impiegato.

Articolo 10

Mutuo riconoscimento

1. Le disposizioni di cui al regolamento non si applicano ai materiali ed oggetti legalmente prodotti e/o commercializzati in uno Stato dell'Unione europea, in Turchia e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico.

 

Allegato I

(Articolo 3, comma 1)
Metallo Tenore massimo % (espresso come massa)
Ferro + Silicio 1,0
Rame 0,10 (se Cr e/o Mn ≥ 0,05)
Altri metalli (ad es. Cr, Mg, Mn, Ni, Zn) 0,1 (ciascuno)

Allegato II

(Articolo 4, comma 1)
Caratteristiche di composizione dei materiali e degli oggetti di leghe di alluminio ottenuti mediante trasformazione plastica
Metallo Tenore massimo espresso come massa (%)
Cromo 0,35
Ferro 2,0
Magnesio(*) 11,0
Manganese 4,0
Nichel 3,0
Rame 0,6
Silicio 13,5
Titanio 0,3
Zinco 0,25
Zirconio 0,30
Altri metalli(**) 0,15

(*) Le leghe contenenti più del 5% di magnesio non devono essere utilizzate per la produzione di parti resistenti a pressione per applicazioni nella cottura a pressione

(**) Per alcuni metalli (ad esempio l'argento) il contenuto massimo è pari a 0,05 %.

Allegato III

(Articolo 4, comma 1)
Caratteristiche di composizione dei materiali e degli oggetti di leghe di alluminio ottenuti per fusione
Metallo Tenore massimo espresso come massa (%)
Antimonio 0,20
Cromo 0,35
Ferro 2,0
Magnesio(*) 11,0
Manganese 4,0
Nichel 3,0
Rame(**) 0,6
Silicio 13,5
Stagno 0,10
Stronzio 0,2
Titanio 0,3
Zinco 0,25
Zirconio 0,3
Altri metalli(***) 0,15 come totale

(*) Le leghe contenenti più del 5% di magnesio non devono essere utilizzate per la produzione di parti resistenti a pressione per applicazioni nella cottura a pressione

(**) Nella produzione di oggetti destinati al contatto breve, quali caffettiere e piastre, il contenuto di rame può arrivare fino al 6%

(***) Per alcuni metalli (ad esempio l'argento) il contenuto massimo è pari a 0,05 %.

Allegato IV

(Articolo 5, comma 1, lettera c)
Elenco dei prodotti alimentari che possono essere impiegati a contatto con materiali ed oggetti di alluminio e leghe di alluminio per tempi superiori alle 24 ore a temperatura ambiente

Prodotti di cacao e cioccolato, definiti al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178

Caffè

Spezie ed erbe infusionali

Zucchero

Cereali e prodotti derivati

Paste alimentari non fresche

Prodotti della panetteria

Legumi secchi e prodotti derivati

Frutta secca

Funghi secchi

Ortaggi essiccati

Prodotti della confetteria

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598