Energia

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Dm Politiche agricole 22 giugno 2017

Incentivi per gli impianti di produzione di energia elettrica a biomassa - Fissazione dei costi di certificazione per la tracciabilità di filiera delle biomasse destinate alla produzione elettrica per il coefficiente moltiplicativo del k 1,8 dei Certificati verdi

Ultima versione disponibile al 14/11/2024

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Decreto 22 giugno 2017

(Gu 9 settembre 2017 n. 211)

Costi di certificazione per la tracciabilità di filiera delle biomasse destinate alla produzione elettrica per il coefficiente moltiplicativo del k 1,8 dei certificati verdi

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

di concerto con

Il Ministro dello sviluppo economico

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, "Attuazione della direttiva 96/92/Ce recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2001/77/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 "sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 dicembre 2007, recante "Approvazione delle procedure per la qualificazione di impianti a fonti rinnovabili e di impianti a idrogeno, Celle a combustibile e di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento ai fini del rilascio dei Certificati verdi";

Visto l'articolo 2, commi da 143 a 154 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che dispone le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 dicembre 2008, recante modalità per l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili tramite il meccanismo dei Certificati verdi di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e al decreto legislativo n. 387 del 2003, redatto in attuazione dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";

Visto il decreto 2 marzo 2010 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico che, ai sensi dell'articolo 1, comma 382-septies, della citata legge n. 296 del 2006, stabilisce le modalità con cui garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della biomassa e del biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, nell'ambito di intese di filiera, filiera corta o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce.";

Visto l'articolo 19 del decreto 6 luglio 2012, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che dispone la conversione Certificati verdi in incentivo;

Visto il comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che stabilisce che gli oneri sostenuti dal Gestore dei servizi energetici — Gse Spa (nel seguito Gse) per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso, con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW;

Visto il decreto 24 dicembre 2014 del Ministro dello sviluppo economico che approva le tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gse, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto l'articolo 1, comma 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, che stabilisce che, a partire dal 2017, i costi delle attività di controllo previste dal predetto decreto 2 marzo 2010 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono sostenuti dai destinatari degli incentivi;

Visto il succitato comma, che dispone, altresì, che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, stabilisca per decreto la quota delle tariffe, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che il Gse deve riconoscere al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per lo svolgimento di predette attività;

Vista la relazione presentata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il 21 novembre 2016, con la descrizione dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle attività di Certificazione (ivi compreso l'implementazione di un portale informatico ad hoc) che è stata quantificata in € 200.000/anno;

Ritenuto, nel corso dell'interlocuzione tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero dello sviluppo economico, che la medesima proposta rispetti i criteri di rispondenza ai costi, alla programmazione e alle previsioni di sviluppo delle medesime attività, così come richiesto dal succitato articolo 1, comma 12, della legge 28 luglio 2016, n. 154;

Considerato che i costi operativi annuali delle predette attività, stimati in circa 200.000 €, pesano sui ricavi relativi all'applicazione nel 2015 dei corrispettivi di cui al decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per un ammontare complessivo pari allo 0,22% e costituiscono all'incirca il 2% dei ricavi derivanti dall'applicazione dei succitati corrispettivi ai soli beneficiari dei meccanismi di incentivazione e di sostegno, che producono energia elettrica da biomassa, biogas e bioliquidi;

Considerato che i costi operativi annuali delle predette attività hanno un peso relativo e di così bassa entità da trovare remunerazione diretta tramite i ricavi del Gse derivanti dall'applicazione dei corrispettivi posti attualmente a carico dei produttori di energia elettrica da biomassa, biogas e bioliquidi, senza che vi sia necessità di istituire un corrispettivo aggiuntivo in capo ai soli beneficiari dei controlli di cui al succitato decreto 2 marzo 2010;

Considerato che, qualora il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali riscontri un incremento delle attività e, conseguentemente, dei costi associati allo svolgimento di tali verifiche, sarà necessario valutare l'opportunità dell'istituzione di una tariffa aggiuntiva, a carico dei produttori di energia elettrica che chiedano l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al decreto 2 marzo 2010;

Considerati i commi 2 e 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che stabiliscono che le tariffe di cui al decreto ministeriale 24 dicembre 2014 sono valide per un triennio e che saranno nuovamente definite a partire dal 2018 da un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sulla base di una proposta presentata dal Gse;

Vista la delibera n. 163/2013/R/com che dispone gli obblighi di separazione contabile (unbundling) e i relativi obblighi di comunicazione in capo al Gse;

Decreta:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce l'entità e le modalità di versamento della quota delle tariffe di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, da riconoscere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a copertura dei costi delle attività di controllo che esso svolge, nel rispetto del decreto del 2 marzo 2010 e s.m.i..

Articolo 2

Definizione dell'importo da versare

1. La quota di cui all'articolo 1 è posta pari al 2.5% dei ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi in quota energia, (c€/kWh), versati dai produttori di energia elettrica da biomassa, biogas e bioliquidi al Gestore dei servizi energetici (Gse) ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 dicembre 2014, cosi come risultanti dall'ultimo bilancio Gse approvato, e dai conti annuali separati inviati all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ai sensi della deliberazione n. 163/2013/R/com e s.m.i.. L'ammontare annuale del versamento di cui all'articolo 1 non può eccedere l'importo complessivo di € 200.000 annui.

Articolo 3

Modalità di versamento e rendicontazione

1. A decorrere dal 2017, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Gse versa all'entrata del bilancio dello Stato la quota di cui all'articolo 2, che sarà riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. In conformità a uno schema definito di concerto con il Gse, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette annualmente al Gse:

a) entro il 31 maggio di ciascun anno, l'esito di ciascuna verifica di cui all'articolo 4 del decreto 2 marzo 2010;

b) entro il 30 ottobre di ciascun anno, una relazione contenente la rendicontazione complessiva delle verifiche svolte.

Articolo 4

Monitoraggio

1. Qualora intervengano modifiche al quadro normativo inerenti le attività di controllo di cui al presente decreto o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rilevi un incremento dei costi nello svolgimento di tali attività, la quota di cui all'articolo 2 è sostituita da specifico corrispettivo a carico dei produttori sottoposti ai controlli di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2010, proposto dal Gse e approvato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo quanto disposto dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 22 giugno 2017.

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