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Legge 28 luglio 2016, n. 154

Deleghe per la semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare - Stralcio - Semplificazioni per iscrizione a consorzi per la raccolta rifiuti, contributo al Conoe e deroghe al regime dei rifiuti per i residui vegetali naturali - Modifiche al Dlgs 152/2006

Parole chiave Parole chiave: Rifiuti | Biomasse / Biocombustibili | Agricoltura / Allevamento | Territorio | Imballaggi | Consorzi | Recupero / Riciclo | Procedure semplificate | Recupero energetico / Incenerimento | Oli

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Parlamento italiano

Legge 28 luglio 2016, n. 154

(Gu 10 agosto 2016 n. 186)

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

promulga

la seguente legge:

Titolo I

Disposizioni in materia di semplificazione e di sicurezza agroalimentare

Articolo 1

Semplificazioni in materia di controlli

(omissis)

2. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: "depositi di prodotti petroliferi" sono inserite le seguenti: "e di olio di oliva".

(omissis)

11. All'articolo 25 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica previo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva Ue 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015".

12. A decorrere dall'anno 2017, i costi delle attività di controllo previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 103 del 5 maggio 2010, sono sostenuti dai destinatari degli incentivi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la quota delle tariffe di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, da riconoscere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le attività di cui al primo periodo del presente comma a decorrere dal 1º gennaio 2017. La quota delle tariffe di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali é definita sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle medesime attività ed è versata dal gestore dei servizi energetici (Gse) Spa all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2

Parità tra i sessi nei consorzi di tutela

(omissis)

Articolo 3

Disposizioni in materia di servitù

1. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori, nonché il passaggio di tubazioni per la trasmissione di energia geotermica. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, il sindaco del Comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza l'esecuzione dei lavori di cui al primo periodo, tenendo in debita considerazione la stagionalità delle colture cui sono destinati i terreni agricoli adiacenti le strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire o limitare gli eventuali danneggiamenti alle coltivazioni. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'obbligo di ripristino della strada nello stato antecedente il lavoro e l'eventuale risarcimento del danno causato dal medesimo lavoro alle coltivazioni e alle attrezzature di produzione.

Articolo 4

Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi

(omissis)

Articolo 5

Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali

(omissis)

Articolo 6

Delega al Governo in materia di società di affiancamento per le terre agricole

(omissis)

Articolo 7

Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche

(omissis)

Articolo 8

Modifica all'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di controversie riguardanti i masi chiusi

(omissis)

Articolo 9

Disposizioni in materia di indennità espropriative giacenti

(omissis)

Articolo 10

Contributo al Conoe

1. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione dell'attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali e animali esausti e al fine di garantire l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (Conoe), di cui all'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di consentire la crescita e lo sviluppo del settore e delle attività imprenditoriali connesse alla gestione di tali rifiuti, a decorrere dall'anno 2017 a decorrere dal 1° luglio 2017 il contributo di cui all'articolo 233, comma 10, lettera d), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 è determinato nelle seguenti misure, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0102/kg;

b) oli vegetali, diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0108/kg;

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0005/kg;

d) oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 233, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): euro 0,0102/kg.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato nazionale ed è versato al Conoe ovvero al sistema alternativo di cui all'articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cadenza trimestrale, a decorrere, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Del contributo è data evidenza riportando nelle fatture di vendita la dicitura: "Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto", anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il Conoe disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

3. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Conoe. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:

a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità eguale o inferiore a cinque litri;

b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità eguale o inferiore a un litro;

c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità eguale o inferiore a 500 grammi;

d) gli oli e i grassi animali e vegetali a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette nonché i prodotti alimentari con questi conservati;

e) gli oli e i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del Codice civile.

4. La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Conoe, che provvede ai sensi dell'articolo 233, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica ai sensi dell'articolo 233, comma 10, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 11

Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135 del Codice civile, quando vi siano obbligate, aderiscono ai consorzi e ai sistemi di raccolta previsti dalla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale alle quali aderiscono, la cui iscrizione è efficace nei riguardi di tutti gli associati. L'iscrizione effettuata dall'articolazione territoriale ha effetto retroattivo e si considera efficace sin dal momento di insorgenza dell'obbligo a carico della singola impresa. Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e i sistemi di raccolta procedono all'adeguamento dei propri statuti e regolamenti, prevedendo le modalità per l'attribuzione delle quote di partecipazione delle articolazioni territoriali iscritte, in funzione della percentuale di settore rappresentata.

2. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai consorzi di cui agli articoli 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette alla relativa contribuzione. Tale disposizione si applica con efficacia retroattiva.

3. Il comma 1 dell'articolo 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000".

Articolo 12

Esercizio dell'attività di manutenzione del verde

1. L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:

a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1, lettera b).

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13

Costituzione di cauzioni verso lo Stato o altri enti pubblici

(omissis)

Articolo 14

Disposizioni per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agroalimentari

(omissis)

Titolo II

Disposizioni per la razionalizzazione e per il contenimento della spesa pubblica

Articolo 15

Delega al Governo per il riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale

(omissis)

Articolo 16

Istituzione della Banca delle terre agricole

(omissis)

Titolo III

Disposizioni per la competitività e lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari

Articolo 17

Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare

(omissis)

Articolo 18

Assunzione congiunta di lavoratori

(omissis)

Articolo 19

Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei

(omissis)

Articolo 20

Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura

(omissis)

Articolo 21

Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati

(omissis)

Articolo 22

Disposizioni per lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta, dell'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale

(omissis)

Titolo IV

Disposizioni relative a singoli settori produttivi

Capo I

Disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro

Articolo 23

Ambito di applicazione

(omissis)

Articolo 24

Definizione dei prodotti

(omissis)

Articolo 25

Requisiti dei prodotti

(omissis)

Articolo 26

Etichettatura e confezionamento

(omissis)

Articolo 27

Sanzioni

(omissis)

Articolo 28

Abrogazioni

(omissis)

Articolo 29

Clausola di mutuo riconoscimento

(omissis)

Articolo 30

Disposizioni transitorie e finali del presente Capo

(omissis)

Capo II

Disposizioni in materia di sostegno al settore del riso

Articolo 31

Delega al Governo per il sostegno al settore del riso

(omissis)

Articolo 32

Tracciabilità del prodotto e del processo produttivo nel settore del riso

(omissis)

Capo III

Disposizioni in materia di produzione del burro

Articolo 33

Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico del burro

 

(omissis)

Capo IV

Disposizioni in materia di apicoltura

Articolo 34

Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici

(omissis)

Capo V

Disposizioni in materia di produzione della birra artigianale

Articolo 35

Denominazione di birra artigianale

(omissis)

Articolo 36

Filiera del luppolo

(omissis)

Capo VI

Disposizioni in materia di fungo cardoncello e di prodotti derivati

Articolo 37

Denominazione di fungo cardoncello e di prodotti derivati

(omissis)

Capo VII

Disposizioni in materia di fauna selvatica

Articolo 38

Modifiche all'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221

1. All'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "ad eccezione delle" sono inserite le seguenti: "aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, delle zone di cui alla lettera e) del comma 8 dell'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992,";

b) al comma 2, dopo la parola: "controllo" sono inserite le seguenti: "; il divieto non si applica alle aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alle zone di cui alla lettera e) del comma 8 dell'articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992, alle aziende faunistico-venatorie e alle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate di cui al comma 1 del presente articolo".

Capo VIII

Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura

Articolo 39

Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura

(omissis)

Articolo 40

Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(omissis)

Titolo V

Disposizioni in materia di rifiuti agricoli

Articolo 41

Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di esclusione dalla gestione dei rifiuti

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente:

"f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana".

Titolo VI

Disposizioni finali

Articolo 42

Copertura finanziaria dei decreti legislativi

(omissis)

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 2016

Annesso

(Articolo 39, comma 1, lettera c))

"Allegato I

Punti assegnati in caso di infrazioni gravi

(omissis)

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