Sicurezza sul lavoro

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Dm Interno 16 maggio 1987, n. 246

Prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione

Si riporta il testo vigente e coordinato con tutte le modifiche intervenute nel corso del tempo.

Sono inserite in modo statico (ossia non evidenziabili nel testo) le modifiche apportate dai seguenti provvedimenti:

Dm 15 settembre 2005 (5/10/2005).

Parole chiave Parole chiave: Sicurezza sul lavoro | Linee guida / Norme tecniche | Prevenzione incendi

Versione coordinata con modifiche. Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Ministero dell'interno

Decreto 16 maggio 1987, n. 246

(Gu 27 giugno 2016 n. 148)

Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

Il Ministro dell'interno

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, articoli 1 e 2;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, articolo 2;

Rilevata la necessità di emanare norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione;

Viste le norme elaborate dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

 

Decreta:

Sono approvate le norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione contenute in allegato al presente decreto.

Sono abrogate tutte le disposizioni in vigore non conformi con le presenti norme.

Allegato

Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione

1. Generalità

1.0. Scopo

Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare agli edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m.

Si fa riferimento ai termini e definizioni generali di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).

1.1. Campo di applicazione

Le presenti norme si applicano agli edifici di cui al punto 1.0 di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l'aumento di altezza. Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute nel successivo punto 8.

 

2. Caratteristiche costruttive

2.0. Classificazione

Gli edifici di cui al punto 1 vengono classificati in funzione della loro altezza antincendi secondo quanto indicato nella tabella A.

2.1. Comportamento al fuoco

2.1.0. Resistenza al fuoco delle strutture

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali suddetti nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986).

Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.

 

Tabella A

Tipo di edificio Altezza antincendi Massima superficie del compartimento (m²) Massima superficie (m²) di competenza di ogni scala per piano Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore Caratteristiche "REI" dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra i compartimenti
a da 12 m a 24 m 8000 500 Nessuna prescrizione 60 **
500 Almeno protetto se non sono osservati i requisiti del punto 2.2.1 60
550 Almeno a prova di fumo interno
60
600 A prova di fumo 60
b da oltre 24 m a 32 m 6000 500 Nessuna prescrizione 60 **
500 Almeno a prova di fumo interno se non sono osservati i requisiti del punto 2.2.1 60
550 Almeno a prova di fumo interno 60
600 A prova di fumo 60
c da oltre 32 m a 54 m 5000 500 Almeno a prova di fumo interno 90
d da oltre 54 m a 80 m 4000 500 Almeno a prova di fumo interno con filtro avente camino di ventilazione di d sezione non inferiore a 0,36 m² 90
e oltre 80 m 2000 350 * Almeno a prova di fumo interno con filtro avente camino di ventilazione di sezione non inferiore a 0,36 m² 120
  • Con un minimo di 2 scale per ogni edificio. Sulla copertura dell'edificio deve essere prevista una area per l'atterraggio ed il decollo degli elicotteri di soccorso raggiungibile da ogni scala.

** Solo per gli elementi di suddivisione tra i compartimenti.

 

2.1.1. Reazione al fuoco dei materiali

Per la reazione al fuoco dei materiali, si fa riferimento al decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984).

2.2. Scelta dell'area

2.2.0. Accesso all'area

Gli accessi all'area ove sorgono gli edifici oggetto delle presenti norme devono avere i seguenti requisiti minimi:

— larghezza: 3,50 m;

— altezza libera: 4,00 m;

— raggio di volta: 13,00 m;

— pendenza: non superiore al 10%;

— resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore; passo 4,00 m).

2.2.1. Accostamento autoscale.

Per gli edifici di tipo "a" e "b" deve essere assicurata la possibilità di accostamento delle autoscale dei vigili del fuoco, sviluppate come da schema allegato, almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano.

Qualora tale requisito non sia soddisfatto gli edifici del tipo "a" devono essere dotati almeno di scale protette e gli edifici di tipo "b" almeno di scale a prova di fumo interna (vedi tabella A).

2.3. Compartimentazione

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti anche costituiti da più piani, di superficie non eccedente quella indicata nella tabella A.

Gli elementi costruttivi di suddivisione tra i compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati in tabella A.

2.4. Scale

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala sono quelle previste nella tabella A. Negli edifici di tipo "a", di tipo "b", di tipo "c", la larghezza minima delle scale deve essere di 1.05 m, negli edifici di tipo "d" e di tipo "e" la larghezza minima delle scale deve essere di 1.20 m.

Le rampe devono preferibilmente essere rettilinee; sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.

Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m2. Nel vano di aerazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici.

Il tipo e il numero delle scale sono stabilite in funzione della superficie lorda di ogni piano e del tipo di edificio (vedi tabella A).

2.5. Ascensori

Il vano di corsa dell'ascensore deve avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano scala (vedi tabella A) e deve essere conforme alle specifiche disposizioni vigenti.

2.6. Comunicazioni

Per le comunicazioni con le aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate con le relative normative.

Sono consentite le comunicazioni tra scale, ascensori e locali cantinati pertinenti le abitazioni dell'edificio secondo quanto indicato nella tabella B.

 

Tabella B

Tipo di edificio Tipo di comunicazione
a Diretta
b Tramite disimpegno con pareti REI 60 e porte REI 60
c Tramite filtro a prova di fumo con pareti REI 60 e porte REI 60
d, e Accesso diretto esclusivamente da spazio scoperto

 

2.7. Scale, androni e passaggi comuni — reazioni al fuoco dei materiali

Le scale ed i gradini per gli androni e passaggi comuni devono essere realizzati con materiali di classe 0.

Sono ammessi materiali di rivestimento di classe 1, per androni e passaggi comuni e, limitatamente agli edifici di tipo "a" e di tipo "b", anche per i rivestimenti delle scale e gradini.

Non sono soggetti a tali prescrizioni le scale e i passaggi ubicati all'interno della stessa unità immobiliare.

 

3. Aree a rischio specifico

Per le aree a rischio specifico pertinenti gli edifici (autorimesse, locali di esposizione o vendita, depositi di materiali combustibili, ecc.) valgono le disposizioni in vigore.

4. Impianti di produzione di calore

Per gli impianti di produzione di calore devono essere osservate le norme vigenti oltre a quanto indicato nella tabella C.

 

Tabella C

 

5. Impianti elettrici

Devono essere realizzati in conformità della legge 1° marzo 1968, n. 186.

Negli edifici di tipo "c", "d", "e", deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza, che deve garantire un'affidabile illuminazione e la segnalazione delle vie di esodo.

Esso deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento.

 

6. Impiego gas combustibili

Le condutture principali dei gas combustibili devono essere esterne al fabbricato ed a vista.

Sono ammessi attraversamenti di locali purché le tubazioni siano poste in guaina metallica aperta alle due estremità comunicante con l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto al diametro della tubazione interna.

 

7. Impianti antincendi

Gli edifici di tipo "b", "c", "d", "e", devono essere dotati di reti idranti conformi a quanto di seguito riportato.

La rete idranti deve essere costituita da almeno una colonna montante in ciascun vano scala dell'edificio; da essa deve essere derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, almeno un idrante con attacco 45 UNI 804 a disposizione per eventuale collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo.

Il naspo deve essere corredato di tubazione semirigida con diametro minimo di 25 mm e di lunghezza idonea ad assicurare l'intervento in tutte le aree del piano medesimo.

Tale naspo deve essere installato nel locale filtro, qualora la scala sia a prova di fumo interna.

Al piede di ogni colonna montante deve essere installato un idoneo attacco di mandata per autopompa.

L'impianto deve essere dimensionato per garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e, nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di 2.

L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione, ai 3 idranti idraulicamente più sforiti, di 120 l/min cad., con una pressione residua al bocchello di bar 1,5 per un tempo di almeno 60 min.

Qualora l'acquedotto non garantisca le condizioni di cui al punto precedente dovrà essere installata idonea riserva idrica; questa può essere ubicata a qualsiasi piano e deve essere alimentata da acquedotto pubblico e/o da altre fonti.

Tale riserva deve essere mantenuta costantemente piena.

Le elettropompe di alimentazione della rete antincendio devono essere collegate all'alimentazione elettrica dell'edificio tramite linea propria non utilizzata per altre utenze.

Negli edifici di tipo "d", "e", i gruppi di pompaggio della rete antincendio devono essere costituiti da due pompe, una di riserva all'altra, alimentate da fonti di energia indipendenti (ad esempio elettropompa e motopompa). L'avviamento dei gruppi di pompaggio deve essere automatico.

Le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete devono essere protette dal gelo, da urti e dal fuoco. Le colonne montanti possono correre, a giorno o incassate, nei vani scale oppure in appositi alloggiamenti resistenti al fuoco REI 60.

 

8. Norme transitorie

Negli edifici esistenti, entro cinque anni della data di entrata in vigore delle presenti norme, devono essere attuate le seguenti prescrizioni.

8.0. Comunicazioni

Negli edifici di tipo "b", "c", "d", "e", sono ammesse le comunicazioni di cui al secondo comma del punto 2.6 attraverso porte RE 30, anche senza disimpegno, filtro a prova di fumo o accesso diretto da spazio scoperto.

8.1. Illuminazione di sicurezza

Negli edifici di tipo "c", "d", "e", deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza in conformità con quanto specificato al punto 5.

8.2. Impianti antincendio

Negli edifici di tipo "c", "d", "e", devono essere installati impianti antincendio fissi conformi al punto 7.

Restano tuttavia validi di impianti già installati a condizione che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche di cui al punto 7.

 

9. Deroghe

Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme, potrà essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

9. – Deroghe

Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme potrà essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

9-bis. – Gestione della sicurezza antincendio

9-bis.1 — Definizioni:

Ai fini del presente decreto, si definisce:

Evac (Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza): impianto destinato principalmente a diffondere informazioni vocali per la salvaguardia della vita durante un’emergenza;

Gsa (Gestione della Sicurezza Antincendio): insieme delle misure di tipo organizzativo — gestionale finalizzate all’esercizio dell’attività in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza, attraverso l'adozione di una struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e procedure; essa si attua attraverso l’adozione di misure antincendio preventive e di pianificazione dell’emergenza;

Misure antincendio preventive: misure tecnico — gestionali, integrative di quelle già previste nelle norme di sicurezza allegate al Dm 16 maggio 1987, n. 246, che completano la strategia antincendio da adottare per l’attività, al fine di diminuire il rischio incendio;

L.P.: Livello di prestazione;

h: altezza antincendi dell’edificio, di cui al Dm 30 novembre 1983.

 

9-bis.2— Attribuzione dei L.P.:

Ai fini del presente decreto, i L.P. devono essere attribuiti secondo lo schema di seguito indicato:

— L.P. 0 — per edifici di tipo a) ( altezza antincendi da 12 m a 24 m);

— L.P. 1 — per edifici di tipo b) e c) ( altezza antincendi oltre 24 m a 54 m);

— L.P. 2 — per edifici di tipo d) ( altezza antincendi oltre 54 m fino a 80);

— L.P. 3 — per edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80 m);

Per gli edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, qualora siano presenti attività ricomprese in allegato I al Dpr 151/2011, e comunicanti con l’edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali1 , dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.

 

9-bis. 3 — Misure gestionali in funzione dei L.P.

Ai fini del presente decreto, il responsabile dell’attività deve adottare quanto previsto dal corrispondente livello di prestazione:

9-bis.3.1 — L.P.0 (12 m ≤ h < 24 m)

 

Compiti e funzioni

Responsabile dell'attività

• identifica le misure standard da attuare in caso d'incendio; (come sotto dettagliata)
• fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d'incendio;
• espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché  le istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d'incendio;
• mantiene in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione;

 

Occupanti

In condizioni ordinarie:
• osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo;
• non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva;
•In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nel foglio informativo;

Misure da attuare in caso d'incendio (Nota 0)

Le misure standard da attuare in caso d'incendio consistono nell'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere:
• istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per  consentire un efficace soccorso;
• azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
• istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;
• divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al Dm 15 settembre 2005;

Nota 0: In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo ed esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d'esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.

Tabella 0: Misure gestionali per il livello di prestazione 0

 

9-bis.3.2 — L.P.1 (24 m < h ≤ 54 m)

Compiti e funzioni
Responsabile
dell'attività
Organizza la Gsa attraverso:
• predisposizione e verifica periodica della pianificazione d’emergenza; (come sotto dettagliata)
• informazione agli occupanti su procedure di emergenza da adottare in caso d’incendio e sulle misure antincendio preventive che essi devono osservare;
• mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli;
• esposizione di foglio informativo e cartellonistica riportante divieti e
precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante istruzioni per garantire l’esodo in caso
d’incendio; tali istruzioni saranno redatte in lingua italiana ed eventualmente, su esplicita richiesta dell'assemblea dei Condomini o qualora l'Amministratore lo ritenga opportuno, potranno essere redatte anche in altre lingue fermo restando l’utilizzo di cartellonistica di sicurezza conforme alla normativa vigente;
• verifica, per le aree comuni, dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;
• adozione delle misure antincendio preventive. (come sotto dettagliato)
Occupanti In condizioni ordinarie, osservano le disposizioni della Gsa, in particolare:
• osservano le misure antincendio preventive, predisposte dal Responsabile dell'attività;
• non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva;
In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nella pianificazione di emergenza,
in particolare:
• attuano le procedure di allarme e comunicazioni;
• attuano l’evacuazione secondo le procedure della pianificazione di
emergenza;
Misure antincendio
preventive (Nota 1)
Le misure antincendio previste consistono in:
• corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, delle sostanze infiammabili liquide e gassose;
• mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombre e sicuramente fruibili;
• corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra compartimenti;
• riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, divieto di fumo in aree ove sia vietato, divieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate, ...);
• gestione dei lavori di manutenzione, e valutazione delle sorgenti di rischio
aggiuntive, in particolare: operazioni pericolose (es. lavori a caldo, …), temporanea disattivazione impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità di compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, infiammabili);
• valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento termico e acustico e agli impianti;
Pianificazione
dell'emergenza (Nota 2)

La pianificazione dell'emergenza può essere limitata all'informazione agli occupanti sui
comportamenti da tenere. Tali informazioni potranno essere trasmesse anche semplicemente con avvisi in bacheca, ove presente, o secondo le modalità ritenute più
opportune.
Essa deve riguardare:
• istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;
• informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul posto
• azioni da effettuarsi per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;
• istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;
• divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al Dm 15 settembre 2005;
• Ove presente l’impianto rivelazione automatica o manuale dell’incendio, dovranno essere previste apposite istruzioni di impiego e attivazione dell’allarme.

Nota 1: Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, per le aree indicate al punto 3 del Dm 16 maggio 1987 n. 246, individuate quali luoghi di lavoro;
Nota 2: In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo ed esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d’esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.

Tabella 1: Misure gestionali per il livello di prestazione I

 

9-bis.3.3 — L.P. 2 (54m < h ≤ 80)

Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività Come per il livello di prestazione 1 ed in aggiunta:
• Prevede l’installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio
con indicatori di tipo ottico ed acustico, realizzato a regola d’arte;
Occupanti Come per il livello di prestazione 1
Misure antincendio preventive

Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 1 ed in aggiunta i seguenti:
• impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico;

Pianificazione
dell’emergenza
• In aggiunta a quanto previsto per il livello di prestazione 1, la pianificazione dell'emergenza deve contenere le procedure di attivazione e diffusione dell’allarme

Tabella 2: Misure gestionali per il livello di prestazione 2

9-bis.3.4 — L.P. 3 (oltre 80 m)

 

Compiti e funzioni
Responsabile
dell'attività
Come per il livello di prestazione 2 ed in aggiunta:
• predispone centro di gestione dell'emergenza conforme a quanto sotto dettagliato;
• designa il Responsabile della GSA;
• designa il Coordinatore dell’emergenza (soggetto in possesso di attestato di idoneità tecnica a seguito di frequenza di corso di rischio elevato ex D.M. 10 marzo 1998);
• prevede l’installazione di un impianto EVAC a regola d’arte;
Responsabile della GSA
(Nota 3)
Pianifica e organizza le attività della GSA, di seguito indicate:
• predispone le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive;
• aggiorna la pianificazione dell’emergenza;
• effettua il controllo periodico delle misure di prevenzione adottate
• fornisce al Coordinatore dell’emergenza le necessarie informazioni e procedure da adottare previste nella pianificazione dell’emergenza;
• segnala al Responsabile dell'attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio;
Coordinatore
dell’emergenza
Sovrintende all’attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di
evacuazione previste e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori.
• se presente in posto, collabora alla gestione dell’emergenza presso il centro di gestione dell'emergenza;
• se non presente in posto, deve essere immediatamente reperibile secondo le procedure di pianificazione di emergenza
Occupanti Come per il livello di prestazione 2
Misure antincendio
preventive
Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 2 ed in aggiunta i seguenti:
• centro di gestione dell'emergenza;
• Sistema EVAC realizzato a regola d’arte;
Pianificazione
emergenza
• In aggiunta a quanto previsto per il LP2, la pianificazione dell'emergenza deve
contenere le procedure di attivazione del centro di gestione dell’emergenza;
Centro di gestione
dell'emergenza
Il centro di gestione dell’emergenza è un locale utilizzato per il coordinamento delle
operazioni da effettuarsi in condizioni di emergenza e può essere realizzato in locale
anche ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, ...).
Il centro di gestione dell'emergenza deve essere fornito almeno di:
• informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici...);
• centrale gestione sistema Evac;
• centrale di controllo degli impianti rilevanti ai fini antincendio, ove presenti;
Il centro di gestione dell'emergenza deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza.
Nota 3: Il responsabile della Gsa può coincidere anche con il Responsabile dell'attività

Tabella 3: Misure gestionali per il livello di prestazione 3

Note ufficiali

1.

Per attività pertinenti e funzionali all’edificio si intendono, ad esempio, impianti produzione calore, autorimesse, gruppi elettrogeni ecc…

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