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Dm Interno 14 febbraio 2020
Norme tecniche di prevenzione incendi - Aggiornamento delle regole tecniche verticali (Rtv) del Dm 3 agosto 2015
N.d.R.: Si segnala che in tema di norme per la prevenzione degli incendi nelle autorimesse si è verificata la seguente sequenza normativa di modifica delle regole stabilite dal Dm 3 agosto 2015: Dm 21 febbraio 2017 (in vigore dal 2 aprile 2017), Dm 14 febbraio 2020 (in vigore dal 5 aprile 2020) e, da ultimo, Dm 15 maggio 2020 (in vigore dal 19 novembre 2020).
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Ministero dell'interno
Decreto 14 febbraio 2020
(Gu 6 marzo 2020 n. 57)
Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi
Il Ministro dell'interno
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 15, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 concernente il "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, recante "Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 giugno 2016, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 23 giugno 2016;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 2016, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2017, recante "Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2017;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 24 agosto 2017;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 23 novembre 2018, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 — modifiche al decreto 3 agosto 2015", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 281 del 3 dicembre 2018;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 2019, recante "Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 23 aprile 2019;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2019, recante "Modifiche all'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015", pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 31 ottobre 2019;
Ritenuto necessario aggiornare le regole tecniche verticali individuate ai capitoli V.4, V.5, V.6, V.7 e V.8 della sezione V dell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015 per allinearle alle modifiche introdotte dal decreto del Ministro dell'interno del 18 ottobre 2019;
Ravvisata l'opportunità di sostituire integralmente i summenzionati capitoli V.4, V.5, V.6, V.7 e V.8 della sezione V dell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015, per favorire una più immediata lettura del testo;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Decreta:
Articolo 1
Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015
1. È approvato l'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente le modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, relativamente alla sezione V — Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:
V.4: uffici;
V.5: attività ricettive turistico — alberghiere;
V.6: autorimesse;
V.7: attività scolastiche;
V.8: attività commerciali.
2. I capitoli V.4 uffici, V.5 attività ricettive turistico — alberghiere, V.6 autorimesse, V.7 attività scolastiche, V.8 attività commerciali contenuti nell'allegato A al presente decreto, sostituiscono integralmente i corrispondenti capitoli dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.
Articolo 2
Norme finali
1. Per le attività di cui all'articolo 1 relative ad uffici, attività ricettive turistico-alberghiere, autorimesse, attività scolastiche e commerciali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già state progettate sulla base delle regole tecniche verticali introdotte con i provvedimenti richiamati in premessa, ovvero alle stesse già conformi, il presente decreto non comporta adeguamenti.
2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2020 Il Ministro dell'interno: Lamorgese
Allegato1
Note redazionali
Si segnala che in tema di norme per la prevenzione degli incendi nelle autorimesse si è verificata la seguente sequenza normativa di modifica delle regole stabilite dal Dm 3 agosto 2015: Dm 21 febbraio 2017 (in vigore dal 2 aprile 2017), Dm 14 febbraio 2020 (in vigore dal 5 aprile 2020) e, da ultimo, Dm 15 maggio 2020 (in vigore dal 19 novembre 2020).