Sicurezza sul lavoro

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Dm Interno 19 marzo 2015

Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie pubbliche e private - Modifica al decreto 18 settembre 2002

N.d.R.: Il Dm 20 febbraio 2020 ha disposto la proroga delle scadenze previste dal presente Dm 19 marzo 2015

Parole chiave Parole chiave: Sicurezza sul lavoro | Sanità / Igiene | Linee guida / Norme tecniche | Prevenzione incendi

Versione coordinata con modifiche. Ultima versione disponibile al 23/04/2024

Ministero dell'interno

Decreto 19 marzo 2015

(Gu 25 marzo 2015 n. 70)

Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002

Il Ministro dell'interno

di concerto con

il Ministro della salute

e

il Ministro dell'economia e delle finanze

 

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", che all'articolo 6, commi 2 e 2-bis, inerenti disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e prevenzione incendi nelle strutture sanitarie nonché di ospedali psichiatrici giudiziari, prevede l'emanazione di un apposito decreto interministeriale per l'aggiornamento della normativa tecnica antincendio relativa alle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante "Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151";

Ritenuto di dover modificare ed aggiornare le vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie pubbliche e private sulla base dei criteri e principi direttivi contenuti nel citato articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, con la legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista l'intesa di ripartizione delle risorse finalizzate all'adeguamento della normativa antincendio (Rep. Atti n. 38/Csr) che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha sancito nella seduta del 7 febbraio 2013;

Vista la delibera Cipe n. 16 dell'8 marzo 2013 con la quale vengono ripartiti, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i fondi destinati all'adeguamento a norma degli impianti antincendio delle strutture sanitarie;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/Ce, come modificata dalla direttiva n. 98/48/Ce;

Decreta:

Articolo 1

Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002

1. I titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 sono integralmente sostituiti rispettivamente dagli allegati I e II che costituiscono parte integrante del presente decreto

2. È approvato l'allegato III che costituisce parte integrante del presente decreto e che integra il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introducendo il titolo V.

Articolo 2

Applicazione delle disposizioni di cui all'allegato I 1

1. Le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni ivi previste, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, così come modificato dall'allegato I al presente decreto, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicate:

a)  Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui al presente comma individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, richiedono al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, di seguito denominato Comando, la valutazione del progetto, di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, relativo al completo adeguamento dell'attività.

b)  Entro il medesimo termine previsto alla lettera a), gli enti e i privati responsabili delle strutture, di cui al presente comma, presentano al Comando la segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, di seguito denominata segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 17.1, comma 2, esclusa lettera e); punto 17.2.4; punto 17.3.1, comma 2; punto 17.4.1, comma 1; punto 17.5, commi 1 e 7; punto 18.2; punto 19.1, punto 19.2; punto 20; punto 21 e punto 22. La segnalazione certificata deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'allegato III al presente decreto, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione. Per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza e per la relativa attuazione, deve essere individuato dal titolare dell'attività un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011 e deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'allegato III al presente decreto.

c)  Entro tre anni dal termine previsto alla lettera a), gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui al presente comma presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 13.3; punto 14; punto 15.2, comma 1, lettere f), g), h); punto 15.4; punto 17.1, comma 1, comma 2, lettera e); punto 17.2.1; punto 17.2.2; punto 17.2.3; punto 17.2.5; punto 17.3.1, comma 1; punto 17.3.2; punto 18.5. La segnalazione certificata deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui alla lettera b) finalizzato all'adeguamento antincendio, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione; a tal fine deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce delle ulteriori misure di prevenzione incendi adottate in questa fase.

d)  Entro sei anni dal termine previsto alla lettera a), gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui al presente comma presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 15.5.1, commi 1, 3, 7; punto 15.5.2; punto 15.6; punto 17.4, escluso il comma 1 del punto 17.4.1; punto 17.5 esclusi i commi 1 e 7, punto 18.1; punto 18.3; punto 18.4; punto 19.3. La segnalazione certificata di inizio attività deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui alla lettera b) finalizzato all'adeguamento antincendio, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che, per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione; a tal fine deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce delle ulteriori misure di prevenzione incendi adottate in questa fase.

e)  Entro nove anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui al presente comma presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei rimanenti punti del titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 così come modificato dall'allegato I al presente decreto.

2. In alternativa a quanto previsto al comma 1, può essere realizzato l'adeguamento delle medesime strutture per lotti, secondo i termini temporali e con le modalità di seguito indicate, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza:

a.  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti e i privati responsabili delle strutture individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, richiedono al Comando la valutazione del progetto di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, il quale deve riportare la descrizione di tutti i singoli lotti di realizzazione dell'adeguamento, esplicitandone, per ciascuno di essi, la relativa indipendenza rispetto al resto della struttura da adeguare, l'autonomia di funzionamento in termini di vie di esodo, presidi ed impianti antincendio e idonee compartimentazioni e descrivendo, per ogni lotto di realizzazione, la relativa ubicazione nonché la gestione della sicurezza e delle emergenze e quanto altro afferente alla sicurezza antincendio.

b.  Entro il medesimo termine previsto alla lettera a), gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto, per la struttura, dei requisiti e delle misure di sicurezza antincendio previsti al comma 1, lettera b).

c.  Entro tre anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il completo adeguamento alle prescrizioni tecniche del titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 così come modificato dall'allegato I al presente decreto, di lotti di attività aventi superficie pari almeno al 30% della superficie totale in pianta della struttura. La segnalazione certificata, deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui al comma 1, lettera b) finalizzato all'adeguamento antincendio, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che in questa fase concorrono alle misure di prevenzione; a tal fine deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce dei lotti adeguati in questa fase.

d.  Entro sei anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il completo adeguamento alle prescrizioni tecniche del titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 così come modificato dall'allegato I al presente decreto, di lotti di attività aventi superficie pari almeno al 70% della superficie totale in pianta della struttura. La segnalazione certificata di inizio attività deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui al comma 1, lettera b) finalizzato all'adeguamento antincendio, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che per questa specifica fase, concorrono alle misure di prevenzione; a tal fine deve essere previsto un numero congruo di addetti antincendio, valutato con il metodo riportato al titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'allegato III al presente decreto, riconsiderato alla luce dei lotti adeguati in questa fase.

e.  Entro nove anni dal termine previsto alla lettera a) i responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata attestante il completo adeguamento alle prescrizioni tecniche del titolo III del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 così come modificato dall'allegato I al presente decreto, di lotti di attività aventi superficie pari al 100% della superficie in pianta della struttura.

Articolo 3

Applicazione delle disposizioni di cui all'allegato II 2

1. Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1.000 m2, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del titolo IV, Capo II, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, così come modificato dall'allegato II al presente decreto, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicate, salvo che sia stata presentata la segnalazione certificata:

a)  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i seguenti punti: punto 26.1.3; punto 26.2; punto 26.2.1, comma 2; punto 26.4, commi 1 e 7; punto 27; punto 29; punto 30; punto 31

b)  Entro tre anni dal termine previsto alla lettera a) per i seguenti punti: punto 23.1; punto 24.2, comma 1, lettere f), g), h); punto 24.3; punto 26.1.1; punto 26.1.2; punto 26.1.4; punto 26.2.1, comma 1; punto 26.2.2; punto 26.3; punto 26.4 esclusi i commi 1 e 7; punto 28

c)  Entro sei anni dal termine previsto alla lettera a) per i restanti punti del titolo IV, Capo II, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 così come modificato dall'allegato II al presente decreto.

2. Ad ognuna delle scadenze temporali di cui al comma 1 deve essere presentata al Comando la segnalazione certificata

3. Le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1.000 m2, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo IV, Capo III, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, così come modificato dall'allegato II al presente decreto, secondo le disposizioni di cui al comma 4, salvo che nei seguenti casi:

a)  sia stata presentata la segnalazione certificata;

b)  siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di ampliamento, modifica o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente

Comando ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

4. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, le strutture di cui al comma 3, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio di seguito specificati, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicate:

a)  Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti e i privati responsabili delle strutture richiedono al Comando la valutazione del progetto di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, relativo al completo adeguamento della attività

b) Entro il medesimo termine previsto alla lettera a), gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando, la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del titolo IV, Capo III, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 così come modificato dall'allegato II al presente decreto: punto 36.1, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d); punto 36.2.4; punto 36.3; punto 36.3.1, comma 2; punto 36.5, commi 1 e 7; punto 37.2; punto 38.1, punto 38.2; punto 39; punto 40. La segnalazione certificata deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione di un apposito sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio, conforme a quanto stabilito dal titolo V del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 introdotto dall'allegato III al presente decreto, che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che in questa fase concorrono alle misure di prevenzione. Per la predisposizione del medesimo sistema di gestione della sicurezza e per la relativa attuazione deve essere individuato dal titolare dell'attività un responsabile tecnico della sicurezza antincendio, che potrà coincidere con altre figure tecniche presenti all'interno dell'attività, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, al corso base di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011

c)  Entro tre anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti: punto 32.1; punto 33; punto 34.2, comma 1, lettere f), g), h); punto 34.4; punto 36.1, comma 2, lettera e); punto 36.2.1; punto 36.2.2; punto 36.2.3; punto 36.2.5; punto 36.3.1, comma 1; punto 36.3.2; punto 36.4; punto 36.5 esclusi commi 1 e 7; punto 37.1; punto 37.5; punto 38.3. La segnalazione certificata deve attestare, inoltre, la predisposizione e l'adozione del sistema di gestione della sicurezza di cui alla lettera b) finalizzato all'adeguamento antincendio che deve prevedere l'attuazione dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, che in questa fase concorrono alle misure di prevenzione

d)  Entro sei anni dal termine previsto alla lettera a) gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei rimanenti punti del titolo IV, Capo III, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 così come modificato dall'allegato II al presente decreto.

Articolo 4

Commercializzazione ed impiego dei prodotti

1. Possono essere impiegati nel campo d'applicazione disciplinato dal presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti di prestazione previsti dal presente decreto

2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/Ce, come modificata dalla direttiva 98/48/Ce, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni

3. Ai fini della sicurezza antincendio, le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (Efta), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (See), possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto se utilizzati nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione equivalente a quello prescritto dal decreto stesso.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. È fatta salva la facoltà di optare per l'applicazione del presente decreto per le strutture esistenti di cui all'articolo 2 per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando, ovvero sulla base di un progetto approvato in data antecedente all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002

2. In caso di mancato esercizio di tale opzione, gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui all'articolo 2 presentano al Comando la segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura, che deve comunque avvenire entro il termine massimo di cui all'articolo 2, e adempiono a quanto ivi previsto al comma 1, lettera b)

3. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

 

Allegato I

 

Titolo III

Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno

 

13 — Definizione classificazioni

 

13.1 — Termini, definizioni e tolleranze dimensionali

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con decreto del Ministro dell'interno del 30 novembre 1983

2. Ai fini delle presenti disposizioni, si definisce inoltre:

a) Corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più vicino luogo sicuro o via di esodo verticale

b) Esodo orizzontale progressivo: modalità di esodo che prevede lo spostamento dei degenti in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia stato domato o fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso un luogo sicuro

c) Percorso orizzontale protetto: percorso di comunicazione protetto da elementi con caratteristiche di resistenza al fuoco adeguata, con funzione di collegamento tra compartimenti o di adduzione verso un luogo sicuro

d) Piano d'uscita dall'edificio: piano dal quale sia possibile l'evacuazione degli occupanti direttamente in un luogo sicuro all'esterno dell'edificio, anche attraverso percorsi orizzontali protetti

e) cala di sicurezza esterna: scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e realizzata secondo i criteri sotto riportati:

-i materiali devono essere incombustibili ai fini della reazione al fuoco;

-la parete esterna dell'edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno Rei 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato. Sono consentite scale adiacenti a pareti che presentino aperture e/o finestre di locali o camere, ad eccezione dei locali a rischio specifico, a condizione che detti locali o camere siano realizzati con strutture di separazione verso la restante attività (pareti, solai e porte dotate di autochiusura) con caratteristiche Rei/EI congruenti con la classe di resistenza al fuoco dei locali o camere interessati

f) Apparecchiatura ad alta energia di tipo ionizzante: apparecchiatura in grado di accelerare particelle ad energia superiore a 10 MeV, per la quale non è pertanto possibile escludere a priori la presenza di radioattività, nei pressi della apparecchiatura, anche dopo lo spegnimento della stessa (ciclotroni per la produzione di radio farmaci, betatroni e simili)

g) Apparecchiatura ad elevata tecnologia: apparecchiatura in grado di accelerare particelle ad energia non superiore a 10 MeV, per la quale è pertanto possibile escludere a priori la presenza di radioattività, nei pressi della apparecchiatura stessa, ovvero macchina magnetica che non produce radiazioni ionizzanti (risonanza magnetica, tomografia computerizzata e simili)

h) Disimpegno: locale, anche privo di aerazione, delimitato da elementi con caratteristiche di resistenza al fuoco adeguata

 

13.2 — Classificazione delle aree delle strutture sanitarie

1. Le aree delle strutture sanitarie, ai fini antincendio, sono così classificate:

Tipo A — aree od impianti a rischio specifico, classificati come attività soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (impianti di produzione calore, gruppi elettrogeni, autorimesse, ecc.);

Tipo B — aree a rischio specifico accessibili al solo personale dipendente (laboratori di analisi e ricerca, depositi, lavanderie, ecc.) ubicate nel volume degli edifici destinati, anche in parte, ad aree di tipo C, D1, D2 ed F;

Tipo C — aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale (ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica, consultori, ecc.) in cui non è previsto il ricovero;

Tipo D1 — aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale;

Tipo D2 — aree adibite ad unità speciali (terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie, terapie particolari, ecc.);

Tipo E — aree destinate ad altri servizi pertinenti (uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar e limitati spazi commerciali). Gli uffici, sino ad un massimo complessivo di 25 persone, non costituiscono aree di Tipo E se presenti nelle aree di altro tipo. Le aule didattiche/riunione, fino a 25 persone, non costituiscono aree di Tipo E se presenti nelle aree di Tipo B, C, D1 e D2. Le mense aziendali, fino a 25 persone e con eventuale annessa cucina alimentata solo elettricamente, non costituiscono aree di Tipo E se presenti nelle aree di Tipo C, D1 e D2

Tipo F — aree destinate a contenere apparecchiature ad elevata tecnologia oppure sorgenti di radiazioni ionizzanti (sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili) che siano soggette ai provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Sono ricompresi i limitati posti di degenza annessi a dette aree

 

13.3 — Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi

1. Per le aree di tipo A ed E, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

2. Per le aree di Tipo F, salvo quanto diversamente previsto nel presente allegato, si applicano le misure di prevenzione e protezione antincendio derivanti dalla applicazione dell'allegato I, lettera A, del decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012 ed indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B di sorgenti di radiazioni ionizzanti, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modificazioni

 

14 — Ubicazione

 

14.1 — Generalità

1. Le strutture sanitarie di cui al presente Titolo devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio

2. Le strutture sanitarie possono essere ubicate:

a) in edifici indipendenti ed isolati da altri;

b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse purché queste ultime, fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative per tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 49, 58, 65, 66, 67, 71, 72, 74, 75, 77 dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151

 

14.2 — Separazioni — Comunicazioni

1. Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le strutture sanitarie:

a) non devono comunicare con attività non ad esse pertinenti;

b) possono comunicare con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, con le limitazioni di cui al successivo punto 15.3;

c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ad esse pertinenti, di cui ai punti 34 (limitatamente ad archivi e biblioteche), 65, 66, 67, 69, 72, 73, 74 (ad esclusione dei locali di installazione di apparecchi per la climatizzazione degli edifici e per la produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore), 75 dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151;

d) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a), b) e c) del presente comma, mediante strutture e porte aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco richieste dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi e comunque non inferiori a Rei/EI 90;

 

15 — Caratteristiche costruttive

 

15.1 — Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione

1. Le strutture e i sistemi di compartimentazione devono garantire requisiti di resistenza al fuoco compatibili con il carico di incendio specifico di progetto in conformità al decreto del Ministro dell'interno del 9 marzo 2007 e comunque almeno i seguenti valori:

— piani interrati: R-Rei/EI 60

— edifici di altezza antincendio fino a 24 m R-Rei/EI 30

— edifici di altezza antincendio oltre 24 m R-Rei/EI 60

2. Per le strutture e i sistemi di compartimentazione delle aree a rischio specifico si applicano le disposizioni di prevenzione incendi all'uopo emanate e quelle indicate nei successivi punti del presente Titolo

3. I requisiti di resistenza al fuoco dei singoli elementi strutturali e di compartimentazione nonché delle porte e degli altri elementi di chiusura, devono essere valutati e attestati in conformità al decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012

 

15.2 — Reazione al fuoco dei materiali

1. I prodotti da costruzione ed i materiali devono essere conformi a quanto di seguito specificato, con la precisazione che è consentito mantenere in uso, fino alla loro sostituzione, mobili imbottiti e sedie non imbottite non rispondenti ai requisiti previsti, rispettivamente, alle successive lettere g) e h):

a) atri, corridoi, disimpegni, scale, rampe, passaggi in genere

È consentito l'impiego, in ragione del 50% massimo della superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) di prodotti da costruzione classificati in una delle classi di reazione al fuoco rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modificazioni indicate con (1) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto, ovvero di materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 10 marzo 2005e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, classificati in classe 1 di reazione al fuoco. Per le restanti parti devono essere impiegati materiali incombustibili

Qualora sussistano particolari esigenze di carattere igienico-sanitario, che devono essere dichiarate dalla Direzione sanitaria del reparto e/o della Struttura ospedaliera, negli atri, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, a servizio di aree di tipo C, ed F è consentito l'impiego a soffitto di materiali incombustibili e a pavimento e a parete di prodotti da costruzione classificati in una delle classi di reazione al fuoco rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni indicate con (2) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto, con la precisazione che le classi contrassegnate con il simbolo * possono essere impiegate solo nel caso di attività esistenti, ovvero di materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, classificati in classe 1 di reazione al fuoco

b) tutti gli altri ambienti

Per i prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modificazioni è consentita l'installazione di prodotti classificati in una delle classi di reazione al fuoco indicate con (3) nella tabella riportata di seguito, in funzione del tipo di impiego previsto, con la precisazione che le classi contrassegnate con il simbolo * possono essere impiegate solo nel caso di attività esistenti, ovvero, in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi, e classificati in una delle classi di reazione al fuoco indicate con (4) nella medesima tabella, in funzione del tipo di impiego previsto

Per i materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe di reazione al fuoco 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe l, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi

c) Prodotti isolanti installati negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere

Per i prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modificazioni è consentito l'impiego, in ragione del 50% massimo della superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) di prodotti classificati in una delle classi di reazione al fuoco indicate con (5) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto. Per le restanti parti devono essere impiegati materiali incombustibili

Qualora per il prodotto isolante sia prevista una protezione, da realizzare in sito, affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco:

— protezione con prodotti classificati in classe (A2FL-s1), (BFL-s1), (CFL-s1) per impiego a pavimento, in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1) per impiego a parete, e in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a soffitto, entro i limiti consentiti per i materiali combustibili; prodotti isolanti indicati con (6) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;

— protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30: prodotti isolanti indicati con (7) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto

Ferme restando le limitazioni di cui alla precedente lettera a), per i materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, siano di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1

d) Prodotti isolanti installati in tutti gli altri ambienti

In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo sono installati prodotti isolanti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco, indicate con (8) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto

Qualora per il prodotto isolante è prevista una protezione, da realizzare in sito, affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione delle caratteristiche della protezione adottata:

— protezione almeno con prodotti di classe di reazione al fuoco (A2FL-s1), (A2FL-s2), (BFL-s1), (BFL-s2) (CFL-s1), per impiego a pavimento, (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego a parete e (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0),(B-s2,d0), (B-s3,d0) per impiego soffitto: prodotti isolanti indicati con (9) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;

— protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco almeno (A2-s3,d0) ovvero (A2FL-s2) con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti indicati con (10) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;

— protezione con prodotti incombustibili, con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti indicati con (11) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;

— protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza ai fuoco almeno EI 30: prodotti isolanti classificati almeno in classe (E) di reazione al fuoco per qualsiasi tipo di impiego (pavimento, parete e soffitto)

Per i materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 10 marzo 2005e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, siano di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1

e) I prodotti isolanti per installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare devono essere conformi a quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto del Ministro dell'interno del 15 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni

f) I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;

g) I mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM;

h) Le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2

2. È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle pareti e dei soffitti, purché opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1992

3. L'impiego e i requisiti di posa in opera dei materiali e dei prodotti da costruzione per i quali sono prescritti specifici requisiti di reazione al fuoco devono essere rispondenti alle disposizioni ad essi applicabili

4. I materiali non ricompresi nella fattispecie dei prodotti da costruzione devono essere omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 e successive modifiche ed integrazioni. Per i materiali rientranti nei casi specificatamente previsti dall'articolo 10 del citato decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo

 

(Tabella)

Classe Installaz. a pavimento Installaz. a parete Installaz. a soffitto Prodotti isolanti
Istallazione a pavimento Istallazione a parete Istallazione a soffitto
A2-s1, d0 (1) (2) (3) (4) (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
A2-s1, d1 (1) (2) (3) (4) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (7) (8) (9) (10) (11)
A2-s1, d2 (4) (7) (10) (11) (7) (10) (11) (7)
A2-s2,d0 (1) (2)* (3) (4) (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
A2-s2,d1 (3) (4) (3) (4) (7) (8) (9) (10) (11) (7) (8) (9) (10) (11) (7) (8) (9) (10) (11)
A2-s2,d2 (4) (7) (10) (11) (7) (10) (11) (7)
A2-s3,d0 (3)* (3)* (7) (8) (9) (10) (11) (7) (8) (9) (10) (11) (7) (8) (9) (10) (11)
A2-s3,d1 (3)* (3)* (7) (8) (9) (10) (11) (7) (8) (9) (10) (11) (7) (8) (9) (10) (11)
A2-s3,d2 (4) (7) (10) (11) (7) (10) (11) (7)
B-s1, d0 (1) (2) (3) (4) (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
B-s1, d1 (1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (7) (10) (11)
B-s1, d2 (4) (7) (10) (11) (7) (10) (11) (7)
B-s2, d0 (1) (2)*(3) (4) (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
B-s2, d1 (3) (4) (4) (7) (8) (9) (10) (11) (7) (8) (9) (10) (11) (7) (10) (11)
B-s2, d2 (4) (7) (10) (11) (7) (10) (11) (7)
B-s3, d0 (4) (3) (4) (7) (10) (11) (7) (10) (11) (7) (8) (9) (10) (11)
B-s3, d1 (4) (4) (7) (10) (11) (7) (10) (11) (7) (10) (11)
B-s3, d2 (4) (7) (10) (11) (7) (10) (11) (7)
C-s1, d0 (4) (4) (7) (10) (11) (7) (10) (11) (7) (10) (11)
C-s1, d1 (4) (7) (10) (11)
(7) (10) (11) (7) (11)
C-s1, d2 (7) (11) (7) (11) (7)
C-s2, d0 (4) (4) (7) (10) (11) (7) (10) (11) (7) (10) (11)
C-s2, d1 (4) (7) (10) (11) (7) (10) (11) (7) (11)
C-s2, d2 (7) (11) (7) (11)
(7)
C-s3, d0 (4) (7) (11) (7) (11) (7) (10) (11)
C-s3, d1 (7) (11) (7) (11) (7) (11)
C-s3, d2 (7) (11) (7) (11) (7)
D-s1, d0 (7) (11) (7) (11) (7) (11)
D-s1, d1 (7) (11) (7) (11) (7)
D-s2, d0 (7) (11) (7) (11) (7) (11)
D-s2, d1 (7) (11) (7) (11) (7)
A2fl-s1 (1) (2) (3)
A2fl-s2 (3)
Bfl-s1 (1) (2) (3)
Bfl-s2 (3)
Cfl-s1 (1) (2) (3)
Cfl-s2 (3)
Dfl-s1 (3)

 

15.3 — Compartimentazione

1. Le strutture sanitarie devono essere progettate in modo da circoscrivere e limitare la propagazione di un eventuale incendio. A tal fine devono essere osservate le prescrizioni di seguito indicate

2. Le aree di tipo C devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a 2000 m2;

3. Le aree di tipo D1 devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a 1500 m2

4. Le aree di tipo D2 ed F devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a 1.000 m2

5. Le aree di tipo E devono essere suddivise in compartimenti antincendio per attività omogenee e, qualora nel loro ambito siano previste attività soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, queste devono rispondere ai requisiti di compartimentazione stabiliti nelle specifiche normative di prevenzione incendi, ove esistenti

6. I compartimenti delle aree di tipo D2 ed E (per le attività soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151) ed F (fatto salvo questo previsto al punto 15.4, comma 5, per i locali in cui è prevista la presenza di sorgenti radioattive non sigillate) possono comunicare con altri compartimenti e con i percorsi di esodo orizzontali, tramite disimpegni e tramite filtri a prova di fumo, ove necessari in relazione agli obiettivi generali di prevenzione incendi, e con le aree dove sono presenti sorgenti di radiazioni ionizzanti (sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive e apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante), che devono avere sistemi di aerazione e ventilazione dotati di adeguati apparati di filtraggio. I disimpegni a servizio delle aree di tipo D2 devono avere dimensioni tali da consentire il passaggio di letti, lettighe o barelle e dei relativi accompagnatori in modo tale che le porte resistenti al fuoco del disimpegno possano chiudersi agevolmente dopo il passaggio

7. I compartimenti delle aree di tipo C, D1, E (per le attività non soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151) e di Tipo F, limitatamente alle apparecchiature ad elevata tecnologia, possono comunicare con altri compartimenti e con i percorsi di esodo orizzontali, tramite porte aventi caratteristiche EI conformi a quanto previsto per le strutture separanti al comma 1 del punto 15.1

8. Le aree di tipo B devono rispettare le disposizioni relative alle compartimentazioni ed alle comunicazioni impartite al successivo punto 17

 

15.4 — Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali

1. I locali ubicati oltre il primo piano interrato, qualora il carico di incendio superi i 531 MJ/m2, devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico compatibile con le attrezzature ivi installate, e devono immettere direttamente in percorsi orizzontali protetti che adducano in luoghi sicuri dinamici. Per le aree di Tipo F deve essere previsto l'impianto di spegnimento; tale impianto deve essere compatibile con le apparecchiature installate e può essere ad attivazione manuale; in tal caso, nel piano di emergenza deve essere prevista la procedura per attivare l'impianto di spegnimento e devono essere individuati gli addetti incaricati della eventuale attivazione, in presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti (sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive e apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante) la scelta del sistema di spegnimento da adottare deve prendere in considerazione l'eventuale raccolta dell'agente estinguente utilizzato

2. I piani interrati non devono essere destinati a degenza ad esclusione di quelli previsti per le aree di tipo F, che comunque non possono essere ubicati oltre il secondo piano interrato

3. Le aree di Tipo F (comprese quelle contenenti apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante) e le aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate, mediante filtri a prova di fumo, dalle vie d'accesso ai piani sovrastanti. Le aree di Tipo F, limitatamente a quelle contenenti apparecchiature ad elevata tecnologia, possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate, mediante disimpegni, dalle vie di accesso ai piani sovrastanti

4. Le aree di tipo F contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili, possono essere ubicate in contiguità ad aree di tipo D1 e D2 purché siano separate con filtri a prova di fumo, ove necessario in relazione agli obiettivi generali di prevenzione incendi, provvisti di sistemi di aerazione e ventilazione dotati di adeguati apparati di filtraggio

Le aree di tipo F contenenti impianti diagnostici ad elevata tecnologia possono essere ubicate in contiguità ad aree di altro tipo purché siano separate con strutture e porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco conformi a quanto previsto per le strutture separanti al comma 1 del punto 15.1

5. I locali destinati a produzione di sorgenti radioattive non sigillate ed i locali in cui è prevista la presenza di dette sorgenti (per manipolazione, deposito o impiego), qualora siano soggette ai provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, dovranno avere almeno:

— strutture di separazione di caratteristiche non inferiori a Rei/EI 60;

— porte di caratteristiche non inferiori a EI 60;

— accesso tramite filtri a prova di fumo in sovrappressione;

— illuminazione di sicurezza di almeno 5 lux;

— sistemi di areazione naturale con scarico verso l'esterno adeguatamente filtrato con idonei apparati. Eventuali sistemi di ventilazione forzata devono essere realizzati in modo da evitare il ricircolo dell'aria, anche in caso di incendio, ed avere alimentazione elettrica secondaria che entri in funzione automaticamente;

— comando elettrico generale posto all'esterno dei locali

 

15.5 — Scale

15.5.1 — Generalità

1. Tutte le scale devono essere almeno di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 15.1. Per edifici fino a due piani fuori terra è ammessa la presenza di scale non protette a condizione che la lunghezza complessiva delle vie di uscita fino a luogo sicuro posto all'esterno dell'edificio sia non superiore a 40 m

2. Le scale a servizio di edifici di altezza antincendio superiore a 24 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D1 e D2 , devono essere a prova di fumo

3. Le scale, sia protette che a prova di fumo, devono immettere, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto, in luogo sicuro all'esterno dell'edificio

4. Sono ammesse scale di sicurezza esterna in alternativa alle scale a prova di fumo

5. Fermo restando la presenza di almeno una scala avente larghezza non inferiore a 1,20 m, sono ammesse scale di larghezza non inferiore a 0,90 m, computate come un modulo ai fini del calcolo del deflusso. Sono ammessi restringimenti puntuali, purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0,80 m, a condizione che lungo la scala siano presenti soltanto materiali incombustibili

6. Sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno. Qualora non risulti possibile realizzare pianerottoli di riposo ogni quindici gradini, è ammesso il ricorso alla installazione di un corrimano su ambo i lati della scala

7. I vani scala privi di aperture di aerazione su parete esterna, devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore ad 1 m2, con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio, che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata

15.5.2 — Ammissibilità di una sola scala

1. Per gli edifici aventi altezza antincendio fino a 12 metri è ammessa la presenza di una sola scala, almeno di tipo protetto, a servizio dei piani fuori terra, di larghezza non inferiore a 1,20 m, purché raggiungibile con percorsi di esodo, misurati a partire dalla porta di ciascun locale, non superiori a 15 m, incrementabili fino a 30 m alle seguenti condizioni:

— le pareti di separazione dei locali che si affacciano su tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a Rei/EI 30;

— le porte dei locali aventi accesso da tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a EI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura;

— le porte normalmente tenute in posizione aperta, devono essere munite di dispositivo di rilascio elettromagnetico secondo quanto riportato al punto 16.9, comma 5

2. I piani interrati devono essere serviti da almeno due uscite, ragionevolmente contrapposte, adducenti verso un luogo sicuro dinamico o direttamente all'esterno in spazio scoperto

I piani interrati possono disporre di una sola uscita qualora siano verificate tutte le seguenti condizioni:

a) non siano presenti locali adibiti a degenza;

b) l'affollamento complessivo del piano sia inferiore a 50 persone;

c) i percorsi di esodo, misurati a partire dalla porta di ciascun locale, non siano superiori a 15 m incrementabili a 20 m alle seguenti condizioni:

— le pareti di separazione dei locali che si affacciano su tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a Rei/EI 30;

— le porte dei locali aventi accesso da tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a EI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura;

— le porte normalmente tenute in posizione aperta devono essere munite di dispositivo di rilascio elettromagnetico secondo quanto riportato al punto 16.9, comma 5

 

15.6 — Impianti di sollevamento

1. Tutti gli impianti di sollevamento devono avere il vano corsa di tipo protetto con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 15.1; gli impianti di sollevamento conformi alla direttiva 95/16/Ce, possono non avere il vano corsa di tipo protetto qualora siano installati all'interno di una scala di tipo almeno protetto. Durante la sosta inoperosa dell'impianto di sollevamento la porta di piano di tipo EI deve essere mantenuta chiusa

2. Gli impianti di sollevamento non devono essere utilizzati in caso di incendio ad eccezione di quelli di cui al successivo punto 15.7

3. Le caratteristiche degli impianti di sollevamento devono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi

 

15.7 — Montalettighe utilizzabili in caso di incendio

1. Gli edifici di altezza antincendio superiore a 12 m, destinati anche in parte ad aree di tipo D1 e D2, devono disporre di almeno un montalettighe antincendio. L'uscita dal montalettighe deve immettere in luogo sicuro posto all'esterno dell'edifico, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto di lunghezza non superiore a 15 m, ovvero 30 m alle condizioni previste al punto 16.5, comma 3. Il montalettighe antincendio deve essere realizzato in conformità alle specifiche disposizioni vigenti ad eccezione dell'area dedicata, di cui al punto 7 della regola tecnica emanata con decreto del Ministro dell'interno del 15 settembre 2005, che può essere realizzata nelle immediate vicinanze del vano montalettighe, anche se non comunicante direttamente

 

16 — Misure per l'esodo di emergenza

 

16.1 — Affollamento

1. Il massimo affollamento è fissato in:

a) aree di tipo B: persone effettivamente presenti incrementate del 20%;

b) aree di tipo C:

— ambulatori e simili: 0,1 persone/m2;

— sale di attesa: 0,4 persone/m2;

c) aree di tipo D1 e D2 :

— 3 persone per posto letto in strutture ospedaliere;

— 2 persone per posto letto in strutture residenziali;

d) aree di tipo E:

— uffici amministrativi: 0,1 persone/m2;

— spazi per riunioni, mensa aziendale, scuole, convitti e simili: numero dei posti effettivamente previsti;

— spazi riservati ai visitatori: 0,4 persone/m2;

e) aree di tipo F: persone effettivamente presenti incrementate del 20%

 

16.2 — Capacità di deflusso

1. Ai fini del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso non devono essere superiori ai seguenti valori:

— 50 per piani con pavimento a quota compresa tra più o meno un metro rispetto al piano di uscita dall'edificio;

— 37,5 per piani con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di più o meno un metro rispetto al piano di uscita dall'edificio

 

16.3 — Esodo orizzontale progressivo

1. Tutti i piani che contengono aree di tipo D1 e D2 devono essere progettati in modo da consentire l'esodo orizzontale progressivo

2. Per conseguire tale obiettivo ciascun piano deve essere suddiviso in almeno due compartimenti. Nel passaggio da un compartimento a quello adiacente non deve essere inficiata la protezione della eventuale scala interconnessa fra i due compartimenti

3. Ciascun compartimento deve poter contenere in situazioni di emergenza, oltre ai suoi normali occupanti, il numero di persone previste per il compartimento adiacente con la capienza più alta, considerando una superficie media di 0,70 m2/persona. Tale superficie deve essere elevata a 1,50 m2/persona qualora l'evacuazione dei degenti debba necessariamente avvenire su letti o barelle

 

16.4 — Sistemi di vie d'uscita

1. I compartimenti in cui risultano suddivise le aree di cui al punto 15.3 devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie d'uscita, dimensionato in base al massimo affollamento previsto per i singoli compartimenti in funzione della capacità di deflusso e che adduca verso luogo sicuro o scala protetta

2. I percorsi del sistema di vie di uscita comprendono corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi in genere

3. Nella predisposizione dei sistemi di vie di uscita dovranno essere tenute presenti le disposizioni vigenti in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 e successive modifiche e integrazioni

 

16.5 — Lunghezza delle vie d'uscita al piano

1. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ciascun locale nonché da ogni punto dei locali ad uso comune, non può essere superiore a:

— 40 m per raggiungere un'uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna;

— 30 m per raggiungere un'uscita su scala protetta

2. Nei piani destinati ad aree di tipo D1 e D2 , progettati in modo da garantire l'esodo orizzontale progressivo, deve essere possibile raggiungere, partendo da qualsiasi punto di un compartimento, un compartimento attiguo od un percorso orizzontale protetto ad esso adducente, con percorsi di lunghezza non superiore a 30 m

3. Sono ammessi corridoi ciechi di lunghezza superiore a 15 m e fino a 30 m a condizione che:

— le pareti di separazione dei locali che si affacciano su tali corridoi abbiano caratteristiche non inferiori a Rei/EI 30;

— le porte dei locali aventi accesso da tali corridoi abbiano caratteristiche non inferiori a EI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura;

— le porte normalmente tenute in posizione aperta, devono essere munite di dispositivo di rilascio elettromagnetico secondo quanto riportato al punto 16.9, comma 5

 

16.6 — Caratteristiche delle vie d'uscita

1. La larghezza utile delle vie d'uscita deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore ad 8 cm

2. L'altezza dei percorsi delle vie d'uscita deve essere, in ogni caso, non inferiore a 2 m

3. I pavimenti in genere ed i gradini in particolare non devono avere superfici sdrucciolevoli

4. È vietato disporre specchi che possano trarre in inganno sulla direzione dell'uscita

5. Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre la larghezza utile delle stesse

6. Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che possono costituire impedimento al regolare deflusso delle persone

 

16.7 — Larghezza delle vie di uscita

1. La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m). La misurazione della larghezza delle uscite deve essere eseguita nel punto più stretto della luce

2. Sono consentite vie di uscita di larghezza non inferiore a 0,9 m da computarsi come un modulo ai fini del calcolo del deflusso. La misurazione della larghezza delle uscite deve essere eseguita nel punto più stretto della luce

 

16.8 — Larghezza totale delle vie d'uscita

1. La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, deve essere determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano

2. Per le strutture sanitarie che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie d'uscita verticali che conducono al piano di uscita dall'edificio, deve essere calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento; per le aree D1 e D2, fermo restando il rispetto del punto 16.3, la larghezza totale delle vie d'uscita verticali che conducono al piano di uscita dall'edificio può essere calcolata riferendosi al solo piano di massimo affollamento

3. Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite

 

16.9 — Sistemi di apertura delle porte

1. Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta mediante l'azionamento di dispositivi a barra orizzontale. Esse vanno previste a uno o due battenti. I battenti delle porte, quando sono aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli

2. Qualora, per necessità connesse a particolari patologie dei ricoverati, sia necessario cautelarsi da un uso improprio delle uscite, è consentita l'adozione di idonei e sicuri sistemi di controllo ed apertura delle porte alternativi a quelli sopra previsti. In tali casi, tutto il personale addetto al reparto deve essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capace di utilizzarlo in caso di emergenza

3. È consentito installare porte d'ingresso di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se apribili anche a spinta verso l'esterno (con dispositivo o modo di azione opportunamente segnalati) e restare in posizione di apertura in assenza di alimentazione elettrica. In prossimità di tali porte, in posizione segnalata e facilmente accessibile, deve essere posto un dispositivo di blocco nella posizione di apertura

4. Le porte, comprese quelle di ingresso, devono aprirsi su area piana, di profondità almeno pari a quella delle porte stesse

5. Qualora l'utilizzo di porte resistenti al fuoco dotate di dispositivo di autochiusura ed installate lungo le vie di uscita, in corrispondenza di compartimentazioni o nei filtri a prova di fumo, dovesse determinare intralcio o difficoltà alle persone che devono utilizzare tali percorsi, è consentito che le porte stesse siano tenute in posizione aperta tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito di:

— attivazione dell'impianto di rivelazione automatica di incendio;

— attivazione del sistema di allarme incendio;

— mancanza di alimentazione elettrica;

— intervento manuale su comando posto in prossimità delle porte in posizione segnalata

6. Nei filtri a prova di fumo aerati direttamente verso l'esterno, qualora specifiche esigenze funzionali dovessero richiedere l'installazione di elementi di chiusura delle aperture di aerazione, è consentito installare infissi purché apribili automaticamente a seguito dell'attivazione del dispositivo elettromagnetico di chiusura delle porte resistenti al fuoco del filtro stesso. In ogni caso, tali infissi devono essere dotati anche di dispositivo di apertura a comando manuale, posto in posizione segnalata

 

16.10 — Numero di uscite

1. Le uscite da ciascun piano dell'edificio non devono essere inferiori a due, ed essere posizionate in punti ragionevolmente contrapposti

 

17 — Aree ed impianti a rischio specifico

 

17.1 — Generalità

1. Gli impianti ed i servizi tecnologici devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola d'arte, in conformità alla normativa vigente, e devono essere sezionabili sia centralmente che localmente da posizioni segnalate e facilmente accessibili. Gli impianti di produzione calore devono essere preferibilmente di tipo centralizzato

2. Su specifica autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, è consentito che la distribuzione dei gas medicali avvenga mediante singole bombole, munite di idoneo sistema di riduzione della pressione, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) le procedure di utilizzazione di gas in bombole all'interno dei reparti e dei servizi devono formare oggetto di specifica trattazione nel documento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. Inoltre, il montaggio e lo smontaggio dei riduttori deve essere affidato esclusivamente a personale specializzato e formato ed è vietato il caricamento delle bombole mediante travaso;

b) il riduttore e i flussometri devono essere protetti dalle azioni meccaniche. All'interno dei reparti le bombole devono essere adeguatamente posizionate al fine di evitare cadute accidentali;

c) è vietato depositare, anche in via temporanea, le bombole lungo qualsiasi via di esodo;

d) è vietato l'utilizzo di gas in bombole in locali con presenza di visitatori non autorizzati all'assistenza salvo per quei locali, ove per disposizioni sanitarie, è obbligatoria la presenza di bombole/stroller per emergenza (terapia intensiva, trasporto malati, pronto soccorso, ecc.)

e) le bombole/stroller che non sono in uso, in numero tale che non superino la capienza geometrica complessiva di 30 litri, devono essere ubicate in un locale all'interno del reparto avente aerazione naturale non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale stesso, strutture di separazione di caratteristiche non inferiori Rei/EI 30 e porte di accesso di caratteristiche non inferiori a EI 30 munite di dispositivo di autochiusura. All'interno del locale deve essere installato un rilevatore di incendio collegato all'impianto di allarme

 

17.2 — Locali adibiti a depositi e servizi generali

17.2.1 — Locali adibiti a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 10 m2

1. È consentito destinare a deposito di materiali combustibili locali di superficie limitata e comunque non eccedente i 10 m2, anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni:

— carico di incendio non superiore a 1062 MJ/m2;

— strutture di separazione con caratteristiche non inferiori Rei/EI 60;

— porte di accesso con caratteristiche non inferiori a EI 60, munite di dispositivo di autochiusura;

— rilevatore di fumo collegato all'impianto di allarme;

— un estintore portatile d'incendio avente carica minima pari a 6 kg, di capacità estinguente non inferiore a 2lA 89B, installato all'esterno del locale in prossimità dell'accesso

2. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 i vani di superficie non superiore a 1,5 m2

17.2.2 — Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 50 m2

1. Possono essere ubicati anche in aree di tipo C, D1 e D2; la comunicazione deve avvenire unicamente con gli spazi riservati alla circolazione interna. Le strutture di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno Rei/EI 60

2. Il carico di incendio deve essere limitato a 797 MJ/m2 e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il limite del carico di incendio può essere elevato fino a 1062 MJ/m2 qualora il locale sia protetto da impianto di spegnimento automatico

3. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, purché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta. L'aerazione naturale può essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione. Qualora l'aerazione naturale non dovesse essere compatibile con i vincoli strutturali ed architettonici della struttura ospedaliera, o con particolari esigenze di asetticità dei locali, gli stessi devono essere provvisti di un impianto meccanico di immissione e di estrazione dell'aria in grado di assicurare una portata pari ad almeno 6 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza

4. In prossimità della porta di accesso al locale deve essere installato un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B

17.2.3 — Locali destinati a deposito di materiale combustibile con superficie massima di 500 m2

1. Possono essere ubicati all'interno della struttura sanitaria con esclusione dei piani adibiti ad aree di tipo C, D1 , D2 ed F

2. L'accesso può avvenire dall'esterno:

— da spazio scoperto;

— da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,90 m;

oppure dall'interno, esclusivamente dagli spazi riservati alla circolazione interna, con esclusione dei percorsi orizzontali protetti, tramite filtro a prova di fumo

3. I locali devono avere almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, attestata su spazio scoperto o, nel caso di locali interrati, su intercapedine antincendio

4. Le strutture di separazione devono possedere caratteristiche almeno Rei/EI 90

5. Nei locali deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio e deve essere previsto un congruo numero di estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B

6. Qualora sia superato il valore del carico di incendio di 1062 MJ/m2 o i 300 m2 di superficie, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico

7. L'aerazione naturale deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale

17.2.4 — Depositi di sostanze infiammabili

1. Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato

2. È consentito detenere all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili in quantità strettamente necessaria per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi possono essere ubicati nelle infermerie di piano nonché nei locali deposito dotati della prescritta superficie di aerazione naturale

17.2.5 — Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, sterilizzazione, ecc.)

1. I locali devono avere strutture di separazione e porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, con caratteristiche congruenti con il carico di incendio specifico e comunque non inferiori a Rei/EI 60

2. I servizi di lavanderia e sterilizzazione, qualora superino i valori di carico d'incendio di 1062 MJ/m2 devono essere protetti con impianto di spegnimento automatico

 

17.3 — Impianti di distribuzione dei gas

Gli impianti di distribuzione dei gas devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola d'arte, in conformità alla normativa vigente

17.3.1 — Distribuzione dei gas combustibili

1. Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con densità relativa inferiore a 0,8, è ammessa la sistemazione in cavedi direttamente e permanentemente aerati in sommità. In caso di eventuali brevi attraversamenti di locali tecnici, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe 0 di reazione al fuoco, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna

2. All'interno delle strutture sanitarie non è consentito impiegare ed introdurre bombole di gas combustibili ad eccezione che nei laboratori (analisi, odontotecnica, ecc.) ove è ammesso l'utilizzo di bombole in numero tale che non superino la capienza geometrica complessiva di 1 litro, contenenti gas combustibili funzionali all'attività del laboratorio

17.3.2 — Distribuzione dei gas medicali

1. La distribuzione dei gas medicali all'interno delle strutture sanitarie deve avvenire mediante impianti centralizzati rispondenti ai seguenti criteri:

a) allo scopo di evitare che un incendio sviluppatosi in una zona della struttura comporti la necessità di interrompere l'alimentazione dei gas medicali anche in zone non coinvolte dall'incendio stesso, la disposizione geometrica delle tubazioni della rete primaria deve essere tale da garantire l'alimentazione di altri compartimenti. Ciò è realizzato, ad esempio, mediante una rete primaria disposta ad anello e collegata alla centrale di alimentazione in punti contrapposti. L'impianto di un compartimento non deve essere derivato da un altro compartimento, ma direttamente dalla rete di distribuzione primaria;

b) l'impianto di distribuzione dei gas medicali deve essere compatibile con il sistema di compartimentazione antincendio e permettere l'interruzione della erogazione dei gas mediante dispositivi di intercettazione manuale posti all'esterno di ogni compartimento in posizione accessibile e segnalata;

c) le reti di distribuzione dei gas medicali devono essere disposte in modo tale da non entrare in contatto con reti di altri impianti tecnologici ed elettrici. Devono essere altresì opportunamente protette da azioni meccaniche e poste a distanza adeguata da possibili fattori di surriscaldamento. La distribuzione all'interno del compartimento deve avvenire in modo da non determinare sovrapposizioni con altri impianti. Eventuali sovrapposizioni per attraversamenti sono consentite mediante separazione fisica dagli altri impianti ovvero adeguato distanziamento

d) i cavedi attraversati dagli impianti di gas medicali devono essere ventilati con aperture la cui posizione sarà funzione della densità dei gas interessati

2. Nel caso in cui sia necessaria l'alimentazione in emergenza della rete, direttamente in reparto devono essere utilizzate esclusivamente le prese di emergenza presenti sui gruppi di riduzione di secondo stadio, alle quali può essere collegata una singola bombola di capacità geometrica non superiore a 20 litri attraverso un'apposita tubazione munita di raccordi. La bombola, posizionata sull'apposito carrello, deve essere:

— saldamente ancorata alla muratura al fine di impedirne la caduta per urti accidentali;

— segnalata da cartelli sia in prossimità della bombola che all'ingresso del reparto;

— posizionata in modo da non risultare d'intralcio per l'esodo;

— ubicata in modo che in un raggio di 4 m non siano presenti apparecchi elettrici utilizzatori

 

17.4 — Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione

17.4.1 — Generalità

1. Gli impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola d'arte, in conformità alla normativa vigente

2. Gli impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione possono essere di tipo centralizzato o localizzato. Tali impianti devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) non alterare le caratteristiche delle strutture di compartimentazione;

b) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;

c) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;

d) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi

3. Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti vengono realizzati come specificato ai seguenti punti

17.4.2 — Impianti centralizzati

1. Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti di produzione calore

2. I gruppi frigoriferi possono essere installati all'aperto, anche su terrazzi, oppure all'interno del fabbricato servito in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a Rei/EI 60 munite di porte EI 60 dotate di congegno di autochiusura

3. L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale

4. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali tecniche alimentate a gas

5. Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferite al tipo di combustibile impiegato

6. Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico

17.4.3 — Condotte aerotermiche

1. Le condotte di distribuzione e ripresa aria devono essere conformi, per quanto riguarda i requisiti di reazione al fuoco, alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi vigenti in materia

2. Le condotte non devono attraversare:

— luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;

— vani scala e vani ascensore;

— locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio

3. Qualora, per tratti limitati, non fosse possibile rispettare quanto sopra indicato, le condotte devono essere separate con strutture Rei/EI di classe pari al compartimento interessato ed intercettate con serrande tagliafuoco aventi analoghe caratteristiche

4. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale incombustibile, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse

17.4.4 — Dispositivi di controllo

1. Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio

2. Inoltre gli impianti devono essere dotati di sistema di rivelazione di presenza di fumo all'interno delle condotte che comandi automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo

3. L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve permettere la rimessa in funzione dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore

17.4.5 — Schemi funzionali

1. Per ciascun impianto deve essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:

— gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;

— l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;

— l'ubicazione delle macchine;

— l'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale;

— lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;

— la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza; l'ubicazione del sistema antigelo

17.4.6 — Impianti localizzati

1. È consentito il condizionamento dell'aria a mezzo singoli apparecchi, con l'esclusione dell'impiego di apparecchiature a fiamma libera

 

17.5. — Impianti elettrici

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 dell' 1 marzo 1968 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37

2. Ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

a) devono possedere caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione o possibilità di intervento individuate nel piano della gestione delle emergenze tali da non costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento;

b) non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;

c) non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;

d) devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);

e) devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono secondo le indicazioni di cui al successivo comma 10

3. I seguenti sistemi utenza devono disporre di alimentazione di sicurezza:

a) illuminazione di sicurezza;

b) impianti di rivelazione ed allarme;

c) impianti di estinzione incendi;

d) elevatori antincendio;

e) impianto di diffusione sonora;

f) impianti per la evacuazione dei fumi e del calore

4. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve < 0,5 sec, per gli impianti di rivelazione ed allarme e illuminazione di sicurezza e ad interruzione media < 15 sec, per elevatori antincendio, impianti di estinzione incendi, impianto di diffusione sonora e impianti per la evacuazione dei fumi e del calore

5. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e con tempi di ricarica conformi a quanto previsto dalla regola dell'arte

6. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

a) rivelazione e allarme: 30 minuti;

b) illuminazione di sicurezza: 90 minuti;

c) elevatori antincendio: 90 minuti;

d) impianti di estinzione incendio ed impianti per la evacuazione dei fumi e del calore: 90 minuti fatto salvo quanto diversamente previsto al punto 18;

e) impianto di diffusione sonora: 90 minuti; il lay-out dell'impianto deve essere tale da garantire il regolare funzionamento dell'impianto di diffusione sonora nei compartimenti non interessati dall'incendio

7. In tutte le aree deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza

8. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio, lungo le vie di uscita e nelle aree di tipo C e D1, D2 ed F

9. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma

10. Il quadro elettrico generale, quello di distribuzione e quelli di piano devono deve essere ubicati in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio in modo tale da assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:

— protezione dal fuoco dei circuiti di alimentazione delle aree di tipo D1, D2 ed F;

— protezione dal fuoco dei circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza destinati a funzionare in caso di incendio;

— in caso di incendio in un compartimento, protezione dal fuoco dell'alimentazione elettrica e delle utenze ordinarie e di emergenza degli altri compartimenti;

— protezione dal fuoco dei dispositivi (e degli eventuali circuiti di comando) destinati ad essere azionati per il sezionamento degli impianti non destinati a funzionare in caso di incendio

È ammesso che i quadri elettrici di piano siano installati all'interno dei filtri a prova di fumo o delle scale protette

 

18 — Mezzi ed impianti di protezione attiva contro l'incendio

 

18.1 — Generalità

1. Le apparecchiature e gli impianti di protezione attiva contro l'incendio devono essere progettati, installati e gestiti a regola d'arte in conformità alla normativa vigente e a quanto di seguito indicato

2. In presenza di sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili, l'impianto di estinzione degli incendi deve prevedere, in funzione dell'agente estinguente utilizzato, un idoneo sistema per la raccolta dello stesso

 

18.2 — Estintori

1. Tutte le strutture sanitarie devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili da incendio, di tipo approvato dal Ministero dell'interno, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere; in modo da facilitarne il rapido utilizzo in caso di incendio; a tal fine gli estintori devono essere preferibilmente ubicati:

— lungo le vie di esodo, in prossimità degli accessi;

— in prossimità di aree a maggior pericolo

2. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di almeno uno ogni 100 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per piano o per compartimento e di uno per ciascun impianto a rischio specifico

3. Salvo quanto specificatamente previsto al punto 17.2.1, gli estintori portatili devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144 B. Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto

 

18.3 — Reti di idranti

1. Tutte le strutture sanitarie devono essere dotate di rete di idranti. Ai fini dell'utilizzo della norma Uni 10779, per quanto applicabile, i livelli di pericolosità, la tipologia di protezione e le caratteristiche dell'alimentazione idrica sono definiti come di seguito indicato:

 

numero posti letto livello di pericolosità (secondo Uni 10779) protezione esterna Si/No caratteristiche minime della alimentazione idrica richiesta (secondo Uni 12845)
da 25 a 100 2 si (1) singola
2 si (1) singola superiore
3 si singola superiore
(1) necessaria solo in presenza di difficoltà di accostamento dei mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco agli edifici della struttura.

 

Per le strutture sanitarie articolate in diversi corpi di fabbrica separati da spazi scoperti, i livelli di pericolosità, la tipologia di protezione e le caratteristiche dell'alimentazione idrica possono essere correlati al numero dei posti letto del singolo corpo, purché le eventuali comunicazioni di servizio (tunnel di collegamento interrati o fuori terra, cunicoli tecnici e simili) siano protette, in corrispondenza di ciascun innesto con gli edifici, con sistemi di compartimentazione conformi al punto 15.1

 

18.4 — Impianto automatico di spegnimento incendio

1. Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato un impianto di spegnimento automatico a protezione di ambienti con carico di incendio superiore a 1062 MJ/m2

2. Tali impianti, devono utilizzare agenti estinguenti compatibili con le caratteristiche degli ambienti da proteggere e con i materiali e le apparecchiature ivi presenti

 

18.5 — Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme incendio

18.5.1 — Rivelazione e segnalazione

1. Nelle strutture sanitarie deve essere prevista l'installazione in tutte le aree di:

— segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimità delle uscite;

— impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio d'incendio

2. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio presso il centro di gestione delle emergenze

3. L'impianto deve consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:

a) un primo intervallo di tempo dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;

b) un secondo intervallo di tempo dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di controllo e segnalazione non sia tacitata dal personale preposto

I predetti intervalli di tempo devono essere definiti in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti nonché di quanto previsto nel piano di emergenza

4. Qualora previsto dalla presente regola tecnica o realizzato sulla base della valutazione del rischio di incendio, l'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:

— chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;

— disattivazione elettrica degli eventuali impianti di ventilazione e/o condizionamento;

— chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione e/o condizionamento riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;

— eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza

5. I rivelatori istallati nelle camere di degenza, in locali non sorvegliati e in aree non direttamente visibili, devono far capo a dispositivi ottici di ripetizione di allarme installati lungo i corridoi

18.5.2 — Sistemi di allarme

1. Le strutture sanitarie devono essere dotate di un sistema di allarme in grado di avvertire delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione. A tal fine devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio con modalità dedicate alle tipologie delle varie aree cui è diretto l'allarme

2. La diffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad altoparlanti

3. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente pianificate nel documento di gestione delle emergenze e conseguentemente il loro indirizzamento, la tempistica e la logica deve essere frutto di una analisi di compatibilità fra gli aspetti antincendio, quelli sanitari e di ottimizzazione delle risorse umane disponibili per affrontare l'emergenza

 

19. — Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

 

19.1 — Generalità

1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998

2. Le strutture sanitarie devono essere dotate di squadre di addetti alla gestione delle emergenze organizzate per tipologie di area, per piani e per compartimenti. Ciascun addetto alla squadra di emergenza deve essere dotato di idoneo strumento di comunicazione con il centro di gestione delle emergenze in maniera tale da consentire l'attivazione tempestiva delle attività di soccorso nella zona interessata dall'emergenza stessa

 

19.2 — Procedure da attuare in caso di incendio

1. Oltre alle misure specifiche definite secondo i criteri di cui al precedente punto 19.1, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare tra l'altro:

a) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di incendio a salvaguardia dei degenti, degli utenti dei servizi e dei visitatori;

b) le procedure per l'esodo degli occupanti;

c) le prescrizioni di prevenzione incendi indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta di categoria B per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modificazioni e le misure gestionali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, per le apparecchiature di risonanza magnetica

 

19.3 — Centro di gestione delle emergenze

1. Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni da affrontare in situazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze

2. Nelle strutture sanitarie fino a 100 posti letto, il centro di gestione delle emergenze può eventualmente coincidere con il locale portineria, se di caratteristiche idonee. Nelle strutture sanitarie con oltre 100 posti letto, il centro di gestione delle emergenze deve essere previsto in apposito locale costituente compartimento antincendio e dotato di accesso diretto dall'esterno. Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni e ordini con gli operatori dell'emergenza, con le aree della struttura e con l'esterno. In esso devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli incendi nonché di attivazione degli impianti di spegnimento automatico e quanto altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze

3. All'interno del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite le planimetrie dell'intera struttura riportanti l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionati degli impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l'elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ecc

4. Il centro di gestione delle emergenze deve essere accessibile al personale responsabile della gestione dell'emergenza, ai Vigili del Fuoco, alle Autorità esterne e deve essere presidiato da personale all'uopo incaricato

 

20. — Informazione e formazione

1. La formazione e l'informazione del personale deve essere attuata secondo i criteri di base enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998

 

21. — Segnaletica di sicurezza

1. La segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, ivi compresa quella specifica per l'individuazione delle apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e le relative norme comportamentali da adottare in caso di emergenza, deve essere conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. Deve, inoltre, essere osservato quanto prescritto all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e successive modifiche e integrazioni

 

22. — Istruzioni di sicurezza

 

22.1 — Istruzioni da esporre a ciascun piano

1. In ciascun piano della struttura sanitaria, in prossimità degli accessi, lungo i corridoi e nelle aree di sosta, devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di emergenza corredate da planimetrie del piano medesimo che riportino, in particolare, i percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite

22.2 — Istruzioni da esporre nei locali cui hanno accesso degenti, utenti e visitatori

1. In ciascun locale precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio

2. Le istruzioni devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione del locale rispetto alle vie di esodo, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni devono richiamare il divieto di usare i comuni ascensori in caso di incendio ed eventuali altri divieti.

 

Allegato II

 

Titolo IV

Capo I

Strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, N. 151

Le strutture sanitarie ricomprese nel presente Capo devono osservare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze di cui al decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni

 

Capo II

Strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 500 m2e fino a 1.000 m2

Le strutture sanitarie ricomprese nel presente Capo devono osservare le prescrizioni previste nei seguenti punti

 

23. — Definizioni e classificazioni

1. Per le definizioni e le classificazioni si rimanda a quanto stabilito ai punti 13.1 e 13.2 del Titolo III

 

23.1 — Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi

1. Per le aree di tipo A ed E, salvo quanto diversamente previsto nel presente Capo, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

2. Per le aree di Tipo F, salvo quanto diversamente previsto nel presente Capo, si applicano le misure di prevenzione e protezione antincendio derivanti dalla applicazione dell'allegato I, lettera A, del decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012 ed indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B di sorgenti di radiazioni ionizzanti, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche e integrazioni

 

24. — Caratteristiche costruttive

 

24.1 — Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione

1. L'attività deve costituire compartimento antincendio con strutture e sistemi di compartimentazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco compatibili con il carico di incendio specifico di progetto in conformità al decreto del Ministro dell'interno del 9 marzo 2007 e comunque non inferiori a R-Rei/EI 30 per i piani fuori terra e R-Rei/EI 60 per i piani interrati; i piani interrati devono comunicare con i piani fuori terra tramite porte di caratteristiche non inferiori a EI 60

2. Per le strutture e i sistemi di compartimentazione delle aree a rischio specifico si applicano le disposizioni di prevenzione incendi all'uopo emanate e quelle indicate nei successivi punti del presente Capo

3. I requisiti di resistenza al fuoco dei singoli elementi strutturali e di compartimentazione, nonché delle porte e degli altri elementi di chiusura, devono essere valutati e attestati in conformità al decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012

 

24.2 — Reazione al fuoco dei materiali

1. I prodotti da costruzione ed i materiali devono essere conformi a quanto di seguito specificato con la precisazione che è consentito mantenere in uso, fino alla loro sostituzione, mobili imbottiti e sedie non imbottite non rispondenti ai requisiti previsti, rispettivamente, alle successive lettere g) e h):

a) atri, corridoi, disimpegni, scale, rampe, passaggi in genere

È consentito l'impiego, in ragione del 50% massimo della superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) di prodotti da costruzione classificati in una delle classi di reazione al fuoco rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni, indicate con (1) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto, ovvero di materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano, di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, classificati in classe 1 di reazione al fuoco. Per le restanti parti devono essere impiegati materiali incombustibili

Qualora sussistano particolari esigenze di carattere igienico-sanitario, che devono essere dichiarate dalla Direzione sanitaria del reparto e/o della Struttura ospedaliera, negli atri, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, a servizio di aree di tipo C, ed F è consentito l'impiego a soffitto di materiali incombustibili e a pavimento e a parete di prodotti da costruzione classificati in una delle classi di reazione al fuoco rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni, indicate con (2) nella seguente tabella in funzione del tipo di impiego previsto, con la precisazione che le classi contrassegnate con il simbolo * possono essere impiegate solo nel caso di attività esistenti, ovvero di materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, classificati in classe 1 di reazione al fuoco

b) tutti gli altri ambienti

Per i prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni è consentita l'installazione di prodotti classificati in una delle classi di reazione al fuoco indicate con (3) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto, con la precisazione che le classi contrassegnate con il simbolo * possono essere impiegate solo nel caso di attività esistenti, ovvero, in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi, e classificati in una delle classi di reazione al fuoco indicate con (4) nella tabella medesima, in funzione del tipo di impiego previsto

Per i materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe di reazione al fuoco 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe l, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi

c) Prodotti isolanti installati negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere

Per i prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni è consentito l'impiego, in ragione del 50% massimo della superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) di prodotti classificati in una delle classi di reazione al fuoco indicate con (5) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto. Per le restanti parti devono essere impiegati materiali incombustibili

Qualora per il prodotto isolante sia prevista una protezione, da realizzare in sito, affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco:

— protezione con prodotti classificati in classe (A2FL-s1), (BFL-s1), (CFL-s1) per impiego a pavimento, in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1) per impiego a parete, e in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a soffitto, entro i limiti consentiti per i materiali combustibili: prodotti isolanti indicati con (6) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;

— protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30: prodotti isolanti indicati con (7) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto

Ferme restando le limitazioni di cui alla precedente lettera a), per i materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, siano di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1

d) Prodotti isolanti installati in tutti gli altri ambienti

In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo sono installati prodotti isolanti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco indicate con (8) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto

Qualora per il prodotto isolante è prevista una protezione da realizzare in sito affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione delle caratteristiche della protezione adottata:

— protezione almeno con prodotti di classe di reazione al fuoco (A2FL-s1), (A2FL-s2), (BFL-s1), (BFL-s2) (CFL-s1), per impiego a pavimento, (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego a parete e (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0),(B-s2,d0), (B-s3,d0) per impiego soffitto: prodotti isolanti indicati con (9) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;

— protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco almeno (A2-s3,d0) ovvero (A2FL-s2) con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti indicati con (10) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;

— protezione con prodotti incombustibili, con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti indicati con (11) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;

— protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza ai fuoco almeno EI 30: prodotti isolanti classificati almeno in classe (E) di reazione al fuoco per qualsiasi tipo di impiego (pavimento, parete e soffitto)

Per i materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, siano di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1

e) I prodotti isolanti per installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare devono essere conformi a quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto del Ministro dell'interno del 15 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni;

f) I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;

g) I mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM;

h) Le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2

2. È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle pareti e dei soffitti, purché opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1992

3. L'impiego e i requisiti di posa in opera dei materiali e dei prodotti da costruzione per i quali sono prescritti specifici requisiti di reazione al fuoco devono essere rispondenti alle disposizioni ad essi applicabili

4. I materiali non ricompresi nella fattispecie dei prodotti da costruzione devono essere omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 e successive modifiche ed integrazioni. Per i materiali rientranti nei casi specificatamente previsti dall'articolo 10 del citato decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo

 

(Tabella)

Classe Installaz. a pavimento Installaz. a parete Installaz. a soffitto Prodotti isolanti
Istallazione a pavimento Istallazione a parete Istallazione a soffitto
A2-s1, d0 (1) (2) (3)
(4)
(1) (3)
(4)
(5) (6) (7) (8) (9)
(10) (11)
(5) (6) (7) (8) (9)
(10) (11)
(5) (6) (7) (8) (9)
(10) (11)
A2-s1, d1 (1) (2) (3)
(4)
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
(10) (11)
(5) (6) (7) (8) (9)
(10) (11)
(7) (8) (9) (10) (11)
A2-s1, d2 (4) (7) (10) (11) (7) (10) (11) (7)
A2-
s2,d0
(1) (2)*
(3) (4)
(1) (3)
(4)
(5) (6) (7) (8) (9)
(10) (11)
(5) (6) (7) (8) (9)
(10) (11)
(5) (6) (7) (8) (9)
(10) (11)
A2-s2, d1 (3) (4) (3) (4) (7) (8) (9) (10) (11) (7) (8) (9) (10) (11) (7) (8) (9) (10) (11)
A2-s2, d2 (4) (7) (10) (11) (7) (10) (11) (7)
A2-s3, d0 (3)* (3)* (7) (8) (9) (10) (11) (7) (8) (9) (10) (11) (7) (8) (9) (10) (11)
A2-s3, d1 (3)* (3)* (7) (8) (9) (10) (11) (7) (8) (9) (10) (11) (7) (8) (9) (10) (11)
A2-s3, d2 (4) (7) (10) (11) (7) (10) (11) (7)
B-s1,
d0
(1) (2) (3)
(4)
(1) (3)
(4)
(5) (6) (7) (8) (9)
(10) (11)
(5) (6) (7) (8) (9)
(10) (11)
(5) (6) (7) (8) (9)
(10) (11)
B-s1, d1 (1) (2) (3)
(4)
(4) (5) (6) (7) (8) (9)
(10) (11)
(5) (6) (7) (8) (9)
(10) (11)
(7) (10) (11)
B-s1, d2 (4) (7) (10) (11) (7) (10) (11) (7)
(1) (2)*(3) (1) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (5) (6) (7) (8) (9) (5) (6) (7) (8) (9)
B-s2, d0 (4) (4) (10) (11) (10) (11) (10) (11)
B-s2, d1 (3) (4) (4) (7) (8) (9) (10) (11) (7) (8) (9) (10) (11) (7) (10) (11)
B-s2, d2 (4) (7) (10) (11) (7) (10) (11) (7)
B-s3, d0 (4) (3) (4) (7) (10) (11) (7) (10) (11) (7) (8) (9) (10) (11)
B-s3, d1 (4) (7) (10) (11) (7) (10) (11) (7) (10) (11)
B-s3, d2 (4) (7) (10) (11) (7) (10) (11) (7)
C-s1, d0 (4) (7) (10) (11) (7) (10) (11) (7) (10) (11)
C-s1, d1 (4) (7) (10) (11) (7) (10) (11) (7) (11)
C-s1, d2 (7) (11) (7) (11) (7)
C-s2, d0 (4) (4) (7) (10) (11) (7) (10) (11) (7) (10) (11)
C-s2, d1 (4) (7) (10) (11) (7) (10) (11) (7) (11)
C-s2, d2 (7) (11) (7) (11) (7)
C-s3, d0 (4) (7) (11) (7) (11) (7) (10) (11)
C-s3, d1 (7) (11) (7) (11) (7) (11)
C-s3, d2 (7) (11) (7) (11) (7)
D-s1, d0 (7) (11) (7) (11) (7) (11)
D-s1, d1 (7) (11) (7) (11) (7)
D-s2, d0 (7) (11) (7) (11) (7) (11)
D-s2, d1 (7) (11) (7) (11) (7)
A2fl-s1 (1) (2) (3)
A2fl-s2 (3)
Bfl-s1 (1) (2) (3)
Bfl-s2 (3)
Cfl-s1 (1) (2) (3)
Cfl-s2 (3)
Dfl-s1 (3)

 

24.3 — Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali

1. I locali ubicati oltre il primo piano interrato, qualora il carico di incendio superi i 531 MJ/m2, devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico compatibile con le attrezzature ivi installate e devono immettere direttamente in percorsi orizzontali protetti che adducano in luoghi sicuri dinamici

2. Le aree di tipo F non devono essere ubicate oltre il secondo piano interrato

3. Le aree di tipo F (comprese quelle contenenti le apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante) e le aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate, mediante filtri a prova di fumo, dalle vie d'accesso ai piani sovrastanti. Le aree di tipo F, limitatamente a quelle contenti apparecchiature ad elevata tecnologia possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate, mediante disimpegni, dalle vie di accesso ai piani sovrastanti

4. Le aree di tipo F contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili, possono essere ubicate in contiguità ad aree di altro tipo purché dette aree abbiano caratteristiche Rei/EI conformi a quanto previsto per le strutture separanti al comma 1 del punto 24.1

5. I locali destinati a produzione di sorgenti radioattive non sigillate ed i locali in cui è prevista la presenza di dette sorgenti (per manipolazione, deposito o impiego), qualora siano soggette ai provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno avere:

— strutture di separazione di caratteristiche non inferiori a Rei/EI 60;

— porte di caratteristiche non inferiori a EI 60;

— accesso tramite filtri a prova di fumo in sovrappressione;

— illuminazione di sicurezza di almeno 5 lux;

— sistemi di areazione naturale con scarico verso l'esterno adeguatamente filtrato con idonei apparati. Eventuali sistemi di ventilazione forzata devono essere realizzati in modo da evitare il ricircolo dell'aria, anche in caso di incendio, ed avere alimentazione elettrica secondaria che entri in funzione automaticamente;

— comando elettrico generale posto all'esterno dei locali

 

25. — Misure per l'esodo di emergenza

1. Si applicano le disposizioni previste all'allegato III del decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni, facendo riferimento ai parametri stabiliti per le attività a rischio di incendio medio

2. Sono ammesse scale ad uso promiscuo

3. Per la valutazione del massimo affollamento ipotizzabile si applicano i seguenti valori:

a) aree di tipo B: persone effettivamente presenti incrementate del 20%;

b) aree di tipo C:

— ambulatori e simili: 0,1 persone/m2;

— sale di attesa: 0,4 persone/m2;

c) aree di tipo E:

— uffici amministrativi: 0,1 persone/m2;

— spazi per riunioni, mensa aziendale, scuole, convitti e simili: numero dei posti effettivamente previsti;

— spazi riservati ai visitatori: 0,4 persone/m2;

d) aree di tipo F: persone effettivamente presenti incrementate del 20%

 

26. — Aree ed impianti a rischio specifico

 

26.1 — Locali adibiti a depositi e servizi generali

26.1.1 — Locali adibiti a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 10 m2

1. È consentito destinare a deposito di materiali combustibili, locali di superficie limitata e comunque non eccedente i 10 m2, anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni:

— carico di incendio non superiore a 1062 MJ/m2;

— strutture di separazione con caratteristiche non inferiori Rei/EI 60;

— porte di accesso con caratteristiche non inferiori a EI 60, munite di dispositivo di autochiusura;

— rilevatore di incendio collegato all'impianto di allarme;

— un estintore portatile d'incendio avente carica minima pari a 6 kg, di capacità estinguente non inferiore a 2lA 89B installato all'esterno del locale in prossimità dell'accesso

2. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 i vani di superficie non superiore a 1,5 m2

26.1.2 — Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 60 m2

1. La comunicazione deve avvenire unicamente con gli spazi riservati alla circolazione interna. Le strutture di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno Rei/EI 90

2. Il carico di incendio deve essere limitato a 1062 MJ/m2 e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il limite del carico di incendio può essere elevato fino a 1593 MJ/m2 qualora il locale sia protetto da impianto di spegnimento automatico

3. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta. L'aerazione naturale può essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione. Qualora l'aerazione naturale non dovesse essere realizzabile, gli stessi devono essere provvisti di un impianto meccanico di immissione e di estrazione dell'aria in grado di assicurare una portata pari ad almeno 6 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza

4. Il deposito deve essere dotato di impianto di rivelazione automatica di incendio

5. In prossimità della porta di accesso al locale deve essere installato un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B

26.1.3 — Depositi di sostanze infiammabili

1. Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato

2. È consentito detenere all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili in quantità strettamente necessaria per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi possono essere ubicati nelle infermerie di piano nonché nei locali deposito dotati della prescritta superficie di aerazione naturale

26.1.4 — Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, sterilizzazione, ecc.)

1. I locali devono avere strutture di separazione e porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, con caratteristiche congruenti con il carico di incendio specifico e comunque non inferiori a Rei/EI 30

2. I servizi di lavanderia e sterilizzazione, qualora superino i valori di carico d'incendio di 1062 MJ/m2, devono essere protetti con impianto di spegnimento automatico

 

26.2 — Impianti di distribuzione dei gas

Gli impianti di distribuzione dei gas devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola d'arte, in conformità alla normativa vigente

26.2.1 — Distribuzione dei gas combustibili

1. Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con densità relativa inferiore a 0,8, è ammessa la sistemazione in cavedi direttamente e permanentemente aerati in sommità. In caso di eventuali brevi attraversamenti di locali tecnici, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe 0 di reazione al fuoco, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna

2. All'interno delle strutture sanitarie non è consentito impiegare ed introdurre bombole di gas combustibili ad eccezione che nei laboratori (analisi, odontotecnica, ecc.) ove è ammesso l'utilizzo di bombole in numero tale che non superino la capienza geometrica complessiva di 1 litro, contenenti gas combustibili funzionali all'attività del laboratorio

26.2.2 — Distribuzione dei gas medicali

1. La distribuzione dei gas medicali all'interno delle strutture sanitarie deve avvenire mediante impianti centralizzati rispondenti ai seguenti criteri:

a) allo scopo di evitare che un incendio sviluppatosi in una zona della struttura comporti la necessità di interrompere l'alimentazione dei gas medicali anche in zone non coinvolte dall'incendio stesso, la disposizione geometrica delle tubazioni della rete primaria deve essere tale da garantire l'alimentazione di altri compartimenti. Ciò è realizzato, ad esempio, mediante una rete primaria disposta ad anello e collegata alla centrale di alimentazione in punti contrapposti. L'impianto di un compartimento non deve essere derivato da un altro compartimento, ma direttamente dalla rete di distribuzione primaria

b) l'impianto di distribuzione dei gas medicali deve essere compatibile con il sistema di compartimentazione antincendio e permettere l'interruzione della erogazione dei gas mediante dispositivi di intercettazione manuale posti all'esterno di ogni compartimento in posizione accessibile e segnalata;

c) le reti di distribuzione dei gas medicali devono essere disposte in modo tale da non entrare in contatto con reti di altri impianti tecnologici ed elettrici. Devono essere altresì opportunamente protette da azioni meccaniche e poste a distanza adeguata da possibili fattori di surriscaldamento. La distribuzione all'interno del compartimento deve avvenire in modo da non determinare sovrapposizioni con altri impianti. Eventuali sovrapposizioni per attraversamenti sono consentite mediante separazione fisica dagli altri impianti ovvero adeguato distanziamento

d) i cavedi attraversati dagli impianti di gas medicali devono essere ventilati con aperture la cui posizione sarà funzione della densità dei gas interessati

2. Nel caso in cui sia necessaria l'alimentazione in emergenza della rete, direttamente in reparto, devono essere utilizzate esclusivamente le prese di emergenza presenti sui gruppi di riduzione di secondo stadio, alle quali può essere collegata una singola bombola di capacità geometrica non superiore a 20 litri attraverso un'apposita tubazione munita di raccordi. La bombola, posizionata sull'apposito carrello, deve essere:

— saldamente ancorata alla muratura al fine di impedirne la caduta per urti accidentali;

— segnalata da cartelli sia in prossimità della bombola che all'ingresso del reparto;

— posizionata in modo da non risultare d'intralcio per l'esodo

— ubicata in modo che in un raggio di 4 m non siano presenti apparecchi elettrici utilizzatori

 

26.3 — Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione

1. Gli impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola d'arte, in conformità alla normativa vigente e possono essere di tipo centralizzato o localizzato. Tali impianti devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) non alterare le caratteristiche delle strutture di compartimentazione;

b) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;

c) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;

d) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi

 

26.4 — Impianti elettrici

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37

2. Ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

a) devono possedere caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione o possibilità di intervento individuate nel piano della gestione delle emergenze tali da non costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento;

b) non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;

c) non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;

d) devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);

e) devono disporre di apparecchi di manovra opportunamente segnalati con chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono

3. I seguenti sistemi utenza devono disporre di alimentazione di sicurezza:

a) illuminazione di sicurezza;

b) impianti di rivelazione ed allarme;

c) impianti di estinzione incendi;

d) impianto di diffusione sonora

4. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve < 0,5 sec, per gli impianti di rivelazione ed allarme e illuminazione di sicurezza e ad interruzione media < 15 sec, per impianti estinzione incendi, impianto di diffusione sonora

5. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e con tempi di ricarica conformi a quanto previsto dalla regola dell'arte

6. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

a) rivelazione e allarme: 30 minuti;

b) illuminazione di sicurezza: 60 minuti;

7. In tutte le aree deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza

8. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio;

9. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma;

10. Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio. I quadri elettrici di piano devono disporre di apparecchi di manovra opportunamente segnalati con chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono

 

27. — Estintori

1. Deve essere previsto un adeguato numero di estintori portatili da incendio, di tipo approvato dal Ministero dell'interno, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, in modo da facilitarne il rapido utilizzo in caso di incendio, a tal fine gli estintori devono essere preferibilmente ubicati:

— lungo le vie di esodo, in prossimità degli accessi;

— in prossimità di aree a maggior pericolo

2. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di almeno uno ogni 100 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per piano o per compartimento e di uno per ciascun impianto a rischio specifico

3. Salvo quanto specificatamente previsto al punto 26.1.1, gli estintori portatili devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144 B. Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto

28. -Impianto di rivelazione, segnalazione e allarme

Nei locali adibiti a depositi e servizi generali di cui al punto 26.1 e nei locali ubicati oltre il primo piano interrato, deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi. L'impianto deve essere progettato, installato e gestito a regola d'arte in conformità alla normativa vigente

 

29. — Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

 

29.1 — Generalità

1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni

 

29.2 — Procedure da attuare in caso di incendio

1. Oltre alle misure specifiche definite secondo i criteri di cui al precedente punto, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare tra l'altro:

a) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di incendio a salvaguardia delle persone presenti;

b) le procedure per l'esodo degli occupanti;

c) le prescrizioni di prevenzione incendi indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta di categoria B per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e le misure gestionali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 n. 542, per le apparecchiature di risonanza magnetica

 

30. — Informazione e formazione

1. La formazione e l'informazione del personale deve essere attuata secondo i criteri di base enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni

 

31. — Segnaletica di sicurezza e istruzioni di sicurezza

 

31.1 — Segnaletica di sicurezza

1. La segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio ivi compresa quella specifica per l'individuazione delle apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e le relative norme comportamentali, deve essere conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Deve, inoltre, essere osservato quanto prescritto all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche

 

31.2 — Istruzioni da esporre a ciascun piano

1. In ciascun piano della struttura sanitaria, in prossimità degli accessi, lungo i corridoi e nelle aree di sosta, devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di emergenza corredate da planimetrie del piano medesimo che riportino, in particolare, i percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite. Le istruzioni devono richiamare il divieto di usare gli ascensori in caso di incendio ed eventuali altri divieti

Capo III

Strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1.000 m2

Le strutture sanitarie ricomprese nel presente Capo devono osservare le prescrizioni previste nei seguenti punti

 

32. — Definizioni e classificazioni

1. Per le definizioni e le classificazioni si rimanda a quanto stabilito ai punti 13.1 e 13.2 del Titolo III

 

32.1 — Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi

1. Per le aree di tipo A ed E, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

2. Per le aree di Tipo F, salvo quanto diversamente previsto nel presente Capo, si applicano le misure di prevenzione e protezione antincendio derivanti dalla applicazione dell'allegato I, lettera A del Dm 7/8/2012 ed indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche e integrazioni

 

33. — Ubicazione

 

33.1 Generalità

1. Le strutture sanitarie di cui al presente Capo devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio

2. Le strutture possono essere ubicate:

a) in edifici indipendenti ed isolati da altri;

b) in edifici o locali, anche serviti da scale ad uso promiscuo, contigui ad altri aventi destinazioni diverse purché queste ultime, fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative per tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 34 (limitatamente agli archivi e biblioteche), 49, 58 (limitatamente agli usi sanitari) 64, 65, 66, 67, 68, 69,71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79 dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151

 

33.2 — Separazioni — Comunicazioni

1. Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le strutture sanitarie di cui al presente Capo:

a) non devono comunicare con attività non pertinenti tranne quelle elencate al punto 33.1, comma 2, lett. b) che possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti;

b) possono comunicare con attività ad esse pertinenti, non soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, con le limitazioni di cui al successivo punto 34.3;

c) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a) e b) del presente comma, mediante strutture e porte aventi le caratteristiche di resistenza al fuoco richieste dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi e comunque non inferiori a Rei/EI 60

 

34 — Caratteristiche costruttive

 

34.1 — Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione

1. Le strutture ed i sistemi di compartimentazione devono garantire requisiti di resistenza al fuoco compatibili con il carico di incendio specifico di progetto in conformità al decreto del Ministro dell'interno del 9 marzo 2007 e comunque non inferiore a R-Rei/EI 30 per i piani fuori terra e R-Rei/EI 60 per i piani interrati; i piani interrati devono comunicare con i piani fuori terra tramite porte di caratteristiche non inferiori a EI 60

2. Per le strutture e i sistemi di compartimentazione delle aree a rischio specifico si applicano le disposizioni di prevenzione incendi all'uopo emanate e quelle indicate nei successivi punti del presente Capo

3. I requisiti di resistenza al fuoco dei singoli elementi strutturali e di compartimentazione nonché delle porte e degli altri elementi di chiusura, devono essere valutati e attestati in conformità al decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012

 

34.2 — Reazione al fuoco dei materiali

1. I prodotti da costruzione ed i materiali devono essere conformi a quanto di seguito specificato con la precisazione che è consentito mantenere in uso, fino alla loro sostituzione, mobili imbottiti e sedie non imbottite non rispondenti ai requisiti previsti, rispettivamente, alle successive lettere g) e h):

a) atri, corridoi, disimpegni, scale, rampe, passaggi in genere È consentito l'impiego, in ragione del 50% massimo della superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) di prodotti da costruzione classificati in una delle classi di reazione al fuoco rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni, indicate con (1) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto, ovvero di materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano, di cui al decreto ministeriale 26 giugno 1984, classificati in classe 1 di reazione al fuoco. Per le restanti parti devono essere impiegati materiali incombustibili

Qualora sussistano particolari esigenze di carattere igienico-sanitario che devono essere dichiarate dalla Direzione sanitaria del reparto e/o della Struttura ospedaliera, negli atri, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, a servizio di aree di tipo C, ed F è consentito l'impiego a soffitto di materiali incombustibili e a pavimento e a parete di prodotti da costruzione classificati in una delle classi di reazione al fuoco rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni, indicate con (2) nella seguente tabella in funzione del tipo di impiego previsto, ovvero di materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano, di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, classificati in classe 1 di reazione al fuoco

b) tutti gli altri ambienti

Per i prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2005e successive modifiche ed integrazioni è consentita l'installazione di prodotti classificati in una delle classi di reazione al fuoco indicate con (3) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto, ovvero, in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi, e classificati in una delle classi di reazione al fuoco, indicate con (4) nella tabella medesima, in funzione del tipo di impiego previsto

Per i materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe di reazione al fuoco 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe l, oppure di classe 2, se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi

c) Prodotti isolanti installati negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere

Per i prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni è consentito l'impiego, in ragione del 50% massimo della superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) di prodotti classificati in una delle classi di reazione al fuoco indicate con (5) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto. Per le restanti parti devono essere impiegati materiali incombustibili

Qualora per il prodotto isolante è prevista una protezione da realizzare in sito affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco:

— protezione con prodotti classificati in classe (A2FL-s1), (BFL-s1), (CFL-s1) per impiego a pavimento, in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1) per impiego a parete, e in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a soffitto, entro i limiti consentiti per i materiali combustibili,: prodotti isolanti indicati con (6) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;

— protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30: prodotti isolanti indicati con (7) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto

Ferme restando le limitazioni di cui alla precedente lettera a), per i materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che i materiali isolanti in vista con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, siano di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1

d) Prodotti isolanti installati in tutti gli altri ambienti

In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo sono installati prodotti isolanti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco indicate con (8) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto

Qualora per il prodotto isolante è prevista una protezione da realizzare in sito affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione delle caratteristiche della protezione adottata:

— protezione almeno con prodotti di classe di reazione al fuoco (A2FL-s1), (A2FL-s2), (BFL-s1), (BFL-s2) (CFL-s1), per impiego a pavimento, (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego a parete e (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0),(B-s2,d0), (B-s3,d0) per impiego soffitto: prodotti isolanti indicati con (9) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;

— protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco almeno (A2-s3,d0) ovvero (A2FL-s2) con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti indicati con (10) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;

— protezione con prodotti incombustibili, con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti indicati con (11) nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto;

— protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza ai fuoco almeno EI 30: prodotti isolanti classificati almeno in classe (E) di reazione al fuoco per qualsiasi tipo di impiego (pavimento, parete e soffitto)

Per i materiali commercializzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e rispondenti al sistema di classificazione italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che i materiali isolanti in vista con componente

e) I prodotti isolanti per installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare devono essere conformi a quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto del Ministro dell'interno del 15 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni

f) I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;

g) I mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM;

h) Le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2

2. È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle pareti e dei soffitti, purché opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1992

3. L'impiego e i requisiti di posa in opera dei materiali e dei prodotti da costruzione per i quali sono prescritti specifici requisiti di reazione al fuoco devono essere rispondenti alle disposizioni ad essi applicabili

4. I materiali non ricompresi nella fattispecie dei prodotti da costruzione devono essere omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 e successive modifiche ed integrazioni. Per i materiali rientranti nei casi specificatamente previsti dall'articolo 10 del citato decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, è consentito che la relativa classe di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo

 

(Tabella)

Classe Installaz. a pavimento Installaz. a parete Installaz. a soffitto Prodotti isolanti
Istallazione a
pavimento
Istallazione a
parete
Istallazione a
soffitto
A2-s1, d0 (1) (2) (3) (4) (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
A2-s1, d1 (1) (2) (3)(4) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (7) (8) (9) (10) (11)
A2-s1, d2 (4) (7) (10) (11) (7) (10) (11) (7)
A2-s2, d0 (1) (2) (3) (4) (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (5) (6) (7) (8) (9)(10) (11)
A2-s2, d1 (3) (4) (3) (4) (7) (8) (9) (10) (11) (7) (8) (9) (10) (11) (7) (8) (9) (10) (11)
A2-s2, d2 (4) (7) (10) (11) (7) (10) (11) (7)
A2-s3, d0 (3) (3) (7) (8) (9) (10) (11) (7) (8) (9) (10)
(11)
(7) (8) (9) (10)
(11)
A2-s3, d1 (3) (3) (7) (8) (9) (10)
(11)
(7) (8) (9) (10)
(11)
(7) (8) (9) (10)
(11)
A2-s3, d2 (4) (7) (10) (11) (7) (10) (11) (7)
B-s1, d0 (1) (2) (3) (4) (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
B-s1, d1

(1) (2) (3) (4)

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (7) (10) (11)
B-s1, d2 (4) (7) (10) (11) (7) (10) (11) (7)
B-s2, d0 (1) (2) (3)
(4)
(1) (3)
(4)
(5) (6) (7) (8) (9)
(10) (11)
(5) (6) (7) (8) (9)
(10) (11)
(5) (6) (7) (8) (9)
(10) (11)
B-s2, d1 (3) (4) (4) (7) (8) (9) (10) (11) (7) (8) (9) (10)
(11)
(7) (10) (11)
B-s2, d2 (4) (7) (10) (11) (7) (10) (11) (7)
B-s3, d0 (4) (3) (4) (7) (10) (11) (7) (10) (11) (7) (8) (9) (10) (11)
B-s3, d1 (4) (7) (10) (11) (7) (10) (11) (7) (10) (11)
B-s3, d2 (4) (7) (10) (11) (7) (10) (11) (7)
C-s1, d0 (4) (4) (7) (10) (11) (7) (10) (11) (7) (10) (11)
C-s1, d1 (4) (7) (10) (11) (7) (10) (11) (7) (11)
C-s1, d2 (7) (11) (7) (11) (7)
C-s2, d0 (4) (4) (7) (10) (11) (7) (10) (11) (7) (10) (11)
C-s2, d1 (4) (7) (10) (11) (7) (10) (11) (7) (11)
C-s2, d2 (7) (11) (7) (11) (7)
C-s3, d0 (4) (7) (11) (7) (11) (7) (10) (11)
C-s3, d1 (7) (11) (7) (11) (7) (11)
C-s3, d2 (7) (11) (7) (11) (7)
D-s1, d0 (7) (11) (7) (11) (7) (11)
D-s1, d1 (7) (11) (7) (11) (7)
D-s2, d0 (7) (11) (7) (11) (7) (11)
D-s2, d1 (7) (11) (7) (11) (7)
A2fl-s1 (1) (2) (3)
A2fl-s2 (3)
Bfl-s1 (1) (2) (3)
Bfl-s2 (3)
Cfl-s1 (1) (2) (3)
Cfl-s2 (3)
Dfl-s1 (3)

 

34.3 — Compartimentazione

1. Le strutture sanitarie devono essere progettate in modo da circoscrivere e limitare la propagazione di un eventuale incendio. A tal fine devono essere osservate le prescrizioni di seguito indicate

2. Le aree di tipo C devono essere suddivise in compartimenti, di superficie singola non superiore a 2000 m2

3. Le aree di tipo F devono essere suddivise in compartimenti, di superficie singola non superiore a 1.000 m2

4. Le aree di tipo E devono essere suddivise in compartimenti antincendio per attività omogenee e, qualora nel loro ambito siano previste attività soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, queste devono rispondere ai requisiti di compartimentazione stabiliti nelle specifiche normative di prevenzione incendi, ove esistenti

5. I compartimenti delle aree di Tipo E (per le attività soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151) ed F (fatto salvo quanto previsto al punto 34.4 per i locali in cui è prevista la presenza di sorgenti radioattive non sigillate) possono comunicare con altri compartimenti e con i percorsi di esodo orizzontali, tramite disimpegni e tramite filtri a prova di fumo, ove necessari in relazione agli obiettivi generali di prevenzione incendi, con le aree dove sono presenti sorgenti di radiazioni ionizzanti (sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive e apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante), che devono avere sistemi di aerazione e ventilazione dotati di adeguati apparati di filtraggio

6. I compartimenti delle aree di tipo C ed E (per le attività non soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151) e di Tipo F limitatamente alle apparecchiature ad elevata tecnologia possono comunicare con altri compartimenti e con i percorsi di esodo orizzontali, tramite porte aventi caratteristiche EI conformi a quanto previsto per le strutture separanti al comma 1 del punto 34.1

7. Le aree di tipo B devono rispettare le disposizioni relative alle compartimentazioni ed alle comunicazioni impartite al successivo punto 35

 

34.4 — Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali

1. I locali ubicati oltre il primo piano interrato, qualora il carico di incendio superi i 531 MJ/m2, devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico compatibile con le attrezzature ivi installate e devono immettere direttamente in percorsi orizzontali protetti che adducano in luoghi sicuri dinamici

2. Le aree di tipo F non devono essere ubicate oltre il secondo piano interrato

3. Le aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca ed apparecchiature ad alta energia possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate mediante filtri a prova di fumo dalle vie d'accesso ai piani sovrastanti, ad eccezione delle aree tecniche contenenti macchine radiogene e apparecchiature non classificabili ad alta energia di tipo ionizzante che possono comunicare con le vie di accesso ai piani sovrastanti tramite porte aventi caratteristiche EI conformi a quanto previsto per le strutture separanti al comma 1 del punto 34.1

3. Le aree di tipo F (comprese quelle contenenti apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante) e le aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate mediante, filtri a prova di fumo, dalle vie d'accesso ai piani sovrastanti. Le aree di tipo F, limitatamente a quelle contenenti apparecchiature ad elevata tecnologia possono essere ubicate ai piani interrati a condizione che siano separate, mediante disimpegni, dalle vie di accesso ai piani sovrastanti

4. Le aree di tipo F contenenti apparecchiature ad elevata tecnologia, possono essere ubicate in contiguità ad aree di altro tipo purché siano separate con strutture e porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco conformi a quanto previsto per le strutture separanti al comma 1 del punto 34.1

5. I locali destinati a produzione di sorgenti radioattive non sigillate ed i locali in cui è prevista la presenza di dette sorgenti (per manipolazione, deposito o impiego), qualora siano soggette ai provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno avere:

— strutture di separazione di caratteristiche non inferiori a Rei/EI 60;

— porte di caratteristiche non inferiori a EI 60;

— accesso tramite filtri a prova di fumo in sovrappressione;

— illuminazione di sicurezza di almeno 5 lux;

— sistemi di areazione naturale con scarico verso l'esterno adeguatamente filtrato con idonei apparati. Eventuali sistemi di ventilazione forzata devono essere realizzati in modo da evitare il ricircolo dell'aria, anche in caso di incendio, ed avere alimentazione elettrica secondaria che entri in funzione automaticamente

 

34.5 — Scale

34.5.1 — Generalità

1. Tutte le scale devono essere almeno di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 34.1, salvo le scale ad uso degli ambienti facenti parte dello stesso compartimento di superficie non eccedente quanto previsto al punto 34.3 che possono essere non protette per edifici fino a quattro piani fuori terra

2. Le scale protette devono immettere, direttamente o tramite percorso orizzontale protetto, in luogo sicuro all'esterno dell'edificio

3. Fermo restando la presenza di almeno una scala avente larghezza non inferiore a 1,20 m, sono ammesse scale di larghezza non inferiore a 0,90 m, computate come un modulo ai fini del calcolo del deflusso. Sono ammessi restringimenti puntuali purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0,80 m, a condizione che lungo la scala siano presenti soltanto materiali incombustibili

4. Sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno

5. I vani scala di tipo protetto privi di aperture di aerazione su parete esterna, devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità di superficie non inferiore ad 1 m2, con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata

34.5.2 — Ammissibilità di una sola scala

1. Per gli edifici aventi altezza antincendio fino a 12 metri è ammessa la presenza di una sola scala, almeno di tipo protetto, a servizio dei piani fuori terra, di larghezza non inferiore a 1,20 m, purché raggiungibile con percorsi di esodo, misurati a partire dalla porta di ciascun locale, non superiori a 15 m, incrementabili fino a 30 m se tutti i materiali di rivestimento installati lungo le vie di esodo sono incombustibili, tranne le pavimentazioni che possono essere in classe 1 di reazione al fuoco

2. I piani interrati devono essere serviti da almeno due uscite ragionevolmente contrapposte adducenti verso luogo sicuro dinamico o direttamente all'esterno in spazio scoperto

I piani interrati possono disporre di una sola uscita qualora siano verificate tutte le seguenti condizioni:

a) l'affollamento complessivo del piano sia inferiore a 50 persone;

b) i percorsi di esodo, misurati a partire dalla porta di ciascun locale, non siano superiori a 15 m incrementabili a 20 m a condizione che tutti i materiali di rivestimento siano incombustibili, tranne le pavimentazioni che possono essere in una delle classi di reazione al fuoco indicate con (1) nella tabella del punto 34.2

 

34.6 — Impianti di sollevamento

1. Tutti gli impianti di sollevamento devono avere il vano corsa di tipo protetto con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 34.1; gli impianti di sollevamento conformi alla direttiva 95/16/Ce, possono non avere il vano corsa di tipo protetto qualora siano installati all'interno di una scala di tipo almeno protetto. Durante la sosta inoperosa dell'impianto di sollevamento la porta di piano di tipo EI deve essere mantenuta chiusa

2. Gli impianti di sollevamento non devono essere utilizzati in caso di incendio ad eccezione di quelli di cui al successivo punto

3. Le caratteristiche degli impianti di sollevamento devono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi

 

35. — Misure per l'esodo di emergenza

 

35.1 — Affollamento

1. Il massimo affollamento e fissato in:

a) aree di tipo B: persone effettivamente presenti incrementate del 20%;

b) aree di tipo C:

— ambulatori e simili: 0,1 persone/m2;

— sale di attesa: 0,4 persone/m2;

c) aree di tipo E:

— uffici amministrativi: 0,1 persone/m2;

— spazi per riunioni, mensa aziendale, scuole, convitti e simili: numero dei posti effettivamente previsti;

— spazi riservati ai visitatori: 0,4 persone/m2;

d) aree di tipo F: persone effettivamente presenti incrementate del 20%

 

35.2 — Capacità di deflusso

1. Ai fini del dimensionamento delle uscite, la capacità di deflusso non deve essere superiore a 50

 

35.3 — Sistemi di vie d'uscita

1. I compartimenti in cui risultano suddivise le aree di cui al punto 34.3 devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie d'uscita, dimensionato in base al massimo affollamento previsto per i singoli compartimenti in funzione della capacità di deflusso e che adduca verso un luogo sicuro

2. I percorsi del sistema di vie di uscita comprendono corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi in genere

3. Nella predisposizione dei sistemi di vie di uscita dovranno essere tenute presenti le disposizioni vigenti in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 e successive modifiche ed integrazioni

 

35.4 — Lunghezza delle vie d'uscita al piano

1. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ciascun locale nonché da ogni punto dei locali ad uso comune, non può essere superiore a:

a) 50 m per raggiungere un'uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna;

b) 40 m per raggiungere un'uscita su scala protetta

2. Sono ammessi corridoi ciechi di lunghezza superiore a 15 m e fino a 30 m a condizione che tutti i materiali di rivestimento siano incombustibili, tranne le pavimentazioni che possono essere in una delle classi di reazione al fuoco indicate con (1) nella tabella del punto 34.2

 

35.5 — Caratteristiche delle vie d'uscita

1. La larghezza utile delle vie d'uscita deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore ad 8 cm

2. L'altezza dei percorsi delle vie d'uscita deve essere, in ogni caso, non inferiore a 2 m

3. I pavimenti in genere ed i gradini in particolare non devono avere superfici sdrucciolevoli

4. È vietato disporre specchi che possano trarre in inganno sulla direzione dell'uscita

5. Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre la larghezza utile delle stesse

6. Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che possono costituire impedimento al regolare deflusso delle persone

 

35.6 — Larghezza delle vie di uscita

1. La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m). La misurazione della larghezza delle uscite deve essere eseguita nel punto più stretto della luce

2. Sono consentite vie di uscita di larghezza non inferiore a 0,9 m da computarsi come un modulo ai fini del calcolo del deflusso. La misurazione della larghezza delle uscite deve essere eseguita nel punto più stretto della luce. Sono ammessi restringimenti puntuali purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0,80 m, a condizione che lungo la scala siano presenti soltanto materiali incombustibili

 

35.7 — Larghezza totale delle vie d'uscita

1. La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, deve essere determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano. La larghezza totale delle vie d'uscita verticali che conducono al piano di uscita dall'edificio, deve essere calcolata riferendosi al piano di massimo affollamento

2. Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite

 

35.8 — Sistemi di apertura delle porte

1. Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano devono aprirsi nel verso dell'esodo a semplice spinta mediante l'azionamento di dispositivi a barra orizzontale. Esse vanno previste a uno o due battenti. I battenti delle porte, quando sono aperti, non devono ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli

2. Qualora, per necessità connesse a particolari patologie dei pazienti, sia necessario cautelarsi da un uso improprio delle uscite, è consentita l'adozione di idonei e sicuri sistemi di controllo ed apertura delle porte alternativi a quelli sopra previsti. In tali casi, tutto il personale addetto deve essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capace di utilizzarlo in caso di emergenza

3. È consentito installare porte d'ingresso di tipo scorrevole con azionamento automatico, unicamente se apribili anche a spinta verso l'esterno (con dispositivo o modo di azione opportunamente segnalati) e restare in posizione di apertura in assenza di alimentazione elettrica. In prossimità di tali porte, in posizione segnalata e facilmente accessibile, deve essere posto un dispositivo di blocco nella posizione di apertura

4. Le porte comprese quelle di ingresso, devono aprirsi su area piana, di profondità almeno pari a quella delle porte stesse

5. Qualora l'utilizzo di porte resistenti al fuoco dotate di dispositivo di autochiusura ed installate lungo le vie di uscita, in corrispondenza di compartimentazioni o nei filtri a prova di fumo, dovesse determinare intralcio o difficoltà alle persone che devono utilizzare tali percorsi, è consentito che le porte stesse siano tenute in posizione aperta tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito di:

— attivazione dell'impianto di rivelazione automatica di incendio;

— attivazione del sistema di allarme incendio;

— mancanza di alimentazione elettrica;

— intervento manuale su comando posto in prossimità delle porte in posizione segnalata

6. Nei filtri a prova di fumo aerati direttamente verso l'esterno, qualora specifiche esigenze funzionali dovessero richiedere l'installazione di elementi di chiusura delle aperture di aerazione, è consentito installare infissi purché apribili automaticamente a seguito dell'attivazione del dispositivo elettromagnetico di chiusura delle porte resistenti al fuoco del filtro stesso. In ogni caso, tali infissi devono essere dotati anche di dispositivo di apertura a comando manuale, posto in posizione segnalata

 

35.9 — Numero di uscite

1. Fatto salvo il caso in cui è ammessa la presenza di una sola scala, le uscite da ciascun piano dell'edificio non devono essere inferiori a due, ed essere posizionate in punti ragionevolmente contrapposti

 

36 — Aree ed impianti a rischio specifico

 

36.1 — Generalità

1. Gli impianti ed i servizi tecnologici devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola d'arte in conformità alla normativa vigente e devono essere sezionabili sia centralmente che localmente da posizioni segnalate e facilmente accessibili

2. Su specifica autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, è consentito che la distribuzione dei gas medicali avvenga mediante singole bombole, munite di idoneo sistema di riduzione della pressione, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) le procedure di utilizzazione di gas in bombole devono formare oggetto di specifica trattazione nel documento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, il montaggio e lo smontaggio dei riduttori deve essere affidato esclusivamente a personale specializzato e formato ed è vietato il caricamento delle bombole mediante travaso;

b) il riduttore e i flussometri devono essere protetti dalle azioni meccaniche. All'interno dei locali le bombole devono essere adeguatamente posizionate al fine di evitare cadute accidentali;

c) è vietato depositare, anche in via temporanea, le bombole lungo qualsiasi via di esodo;

d) è vietato l'utilizzo di gas in bombole in locali con presenza di visitatori non autorizzati all'assistenza salvo per quei locali, ove per normativa sanitaria, è obbligatoria la presenza di bombole per emergenza (terapia intensiva, trasporto malati, pronto soccorso, ecc.)

e) le bombole/stroller che non sono in uso, in numero tale che non superino la capienza geometrica complessiva di 30 litri, devono essere ubicate in un locale all'interno del reparto con aerazione naturale non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale, con strutture di separazione di caratteristiche non inferiori Rei 30 e porte di accesso di caratteristiche non inferiori a EI 30 munite di dispositivo di autochiusura. All'interno del locale deve essere installato un rilevatore di incendio collegato all'impianto di allarme;

 

36.2 — Locali adibiti a depositi e servizi generali

36.2.1 — Locali adibiti a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 10 m2

1. È consentito destinare a deposito di materiali combustibili, locali di superficie limitata e comunque non eccedente i 10 m2, anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni:

a) carico di incendio non superiore a 1062 MJ/m2;

b) strutture di separazione con caratteristiche non inferiori Rei/EI 60;

c) porte di accesso con caratteristiche non inferiori a EI 60, munite di dispositivo di autochiusura;

d) rilevatore di incendio collegato all'impianto di allarme;

e) un estintore portatile d'incendio avente carica minima pari a 6 kg, di capacità estinguente non inferiore a 2lA 89B installato all'esterno del locale in prossimità dell'accesso

2. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 i vani di superficie non superiore a 1,5 m2

36.2.2 — Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 50 m2

1. La comunicazione deve avvenire unicamente con gli spazi riservati alla circolazione interna. Le strutture di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno Rei/EI 60

2. Il carico di incendio deve essere limitato a 797 MJ/m2 e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il limite del carico di incendio può essere elevato fino a 1593 MJ/m2 qualora il locale sia protetto da impianto di spegnimento automatico

3. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta. L'aerazione naturale può essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione. Qualora l'aerazione naturale non dovesse essere realizzabile, gli stessi devono essere provvisti di un impianto meccanico di immissione e di estrazione dell'aria in grado di assicurare una portata pari ad almeno 6 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza

4. Il deposito deve essere dotato di impianto di rivelazione automatica di incendio

5. In prossimità della porta di accesso al locale deve essere installato un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B

36.2.3 — Locali destinati a deposito di materiale combustibile con superficie massima di 500 m2

1. L'accesso può avvenire dall'esterno:

— da spazio scoperto;

— da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,90 m;

oppure dall'interno, esclusivamente dagli spazi riservati alla circolazione interna, con esclusione dei percorsi orizzontali protetti, tramite filtro a prova di fumo

2. I locali devono avere almeno una parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, attestata su spazio scoperto o, nel caso di locali interrati, su intercapedine antincendi

3. Le strutture di separazione devono possedere caratteristiche almeno Rei/EI 90

4. All'interno dei locali deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio e deve essere previsto un congruo numero di estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B

5. Qualora sia superato il valore del carico di incendio di 1062 MJ/m2 o i 300 m2 di superficie, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico

6. L'aerazione naturale deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale

36.2.4 — Depositi di sostanze infiammabili

1. Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato

2. È consentito detenere all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili in quantità strettamente necessaria per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi possono essere ubicati nelle infermerie di piano nonché nei locali deposito dotati della prescritta superficie di aerazione naturale

36.2.5 — Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, sterilizzazione, ecc.)

1. I locali devono avere strutture di separazione e porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, con caratteristiche congruenti con il carico di incendio specifico e comunque non inferiori a Rei/EI 30

2. I servizi di lavanderia e sterilizzazione, qualora superino i valori di carico d'incendio di 1062 MJ/m2, devono essere protetti con impianto di spegnimento automatico

 

36.3 — Impianti di distribuzione dei gas

Gli impianti di distribuzione dei gas devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola d'arte, in conformità alla normativa vigente

36.3.1 — Distribuzione dei gas combustibili

1. Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con densità relativa inferiore a 0,8, è ammessa la sistemazione in cavedi direttamente e permanentemente aerati in sommità. In caso di eventuali brevi attraversamenti di locali tecnici, le tubazioni devono essere poste in guaina di classe 0 di reazione al fuoco, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna

2. All'interno delle strutture sanitarie non è consentito impiegare ed introdurre bombole di gas combustibili ad eccezione che nei laboratori (analisi, odontotecnica, ecc.) ove è ammesso l'utilizzo di bombole in numero tale che non superino la capienza geometrica complessiva di 1 litro, contenenti gas combustibili funzionali all'attività del laboratorio

36.3.2 — Distribuzione dei gas medicali

1. La distribuzione dei gas medicali all'interno delle strutture sanitarie deve avvenire mediante impianti centralizzati rispondenti ai seguenti criteri:

a) allo scopo di evitare che un incendio sviluppatosi in una zona della struttura comporti la necessità di interrompere l'alimentazione dei gas medicali anche in zone non coinvolte dall'incendio stesso, la disposizione geometrica delle tubazioni della rete primaria deve essere tale da garantire l'alimentazione di altri compartimenti. Ciò è realizzato, ad esempio, mediante una rete primaria disposta ad anello e collegata alla centrale di alimentazione in punti contrapposti. L'impianto di un compartimento non deve essere derivato da un altro compartimento, ma direttamente dalla rete di distribuzione primaria

b) l'impianto di distribuzione dei gas medicali deve essere compatibile con il sistema di compartimentazione antincendio e permettere l'interruzione della erogazione dei gas mediante dispositivi di intercettazione manuale posti all'esterno di ogni compartimento in posizione accessibile e segnalata;

c) le reti di distribuzione dei gas medicali devono essere disposte in modo tale da non entrare in contatto con reti di altri impianti tecnologici ed elettrici. Devono essere altresì opportunamente protette da azioni meccaniche e poste a distanza adeguata da possibili fattori di surriscaldamento. La distribuzione all'interno del compartimento deve avvenire in modo da non determinare sovrapposizioni con altri impianti. Eventuali sovrapposizioni per attraversamenti sono consentite mediante separazione fisica dagli altri impianti ovvero adeguato distanziamento

d) i cavedi attraversati dagli impianti di gas medicali devono essere ventilati con aperture la cui posizione sarà funzione della densità dei gas interessati;

2. Nel caso in cui sia necessaria l'alimentazione in emergenza della rete, direttamente in reparto, devono essere utilizzate esclusivamente le prese di emergenza presenti sui gruppi di riduzione di secondo stadio, alle quali può essere collegata una singola bombola di capacità geometrica non superiore a 20 litri attraverso un'apposita tubazione munita di raccordi. La bombola, posizionata sull'apposito carrello, deve essere:

— saldamente ancorata alla muratura al fine di impedirne la caduta per urti accidentali;

— segnalata da cartelli sia in prossimità della bombola che all'ingresso del reparto;

— posizionata in modo da non risultare d'intralcio per l'esodo

— ubicata in modo che in un raggio di 4 m non siano presenti apparecchi elettrici utilizzatori

 

36.4 — Impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione

36.4.1 — Generalità

1. Gli impianti di condizionamento, climatizzazione e ventilazione devono essere progettati, realizzati e gestiti a regola d'arte, in conformità alla normativa vigente e possono essere di tipo centralizzato o localizzato. Tali impianti devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) non alterare le caratteristiche delle strutture di compartimentazione;

b) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;

c) non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;

d) non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi

2. Tali obiettivi si considerano raggiunti se gli impianti vengono realizzati come specificato ai seguenti punti

36.4.2 — Impianti centralizzati

1. Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti di produzione calore

2. . I gruppi frigoriferi possono essere installati all'aperto, anche su terrazzi, oppure all'interno del fabbricato in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a Rei/EI 60, munito di porte EI 60 dotate di congegno di autochiusura

3. L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale

4. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali tecniche alimentate a gas

5. Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferite al tipo di combustibile impiegato

6. Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico

36.4.3 — Condotte aerotermiche

1. Le condotte di distribuzione e ripresa aria devono essere conformi per quanto riguarda i requisiti di reazione al fuoco alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi vigenti in materia

2. Le condotte non devono attraversare:

— luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;

— vani scala e vani ascensore;

— locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio

3. Qualora, per tratti limitati, non fosse possibile rispettare quanto sopra indicato, le condotte devono essere separate con strutture Rei di classe pari al compartimento interessato ed intercettate con serrande tagliafuoco aventi analoghe caratteristiche

4. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale incombustibile, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse

36.4.4 — Dispositivi di controllo

1. Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio

2. Inoltre gli impianti devono essere dotati di sistema di rivelazione di presenza di fumo all'interno delle condotte che comandi automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo

3. L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve permettere la rimessa in funzione dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore

36.4.5 — Schemi funzionali

1. Per ciascun impianto deve essere predisposto uno schema funzionale in cui risultino:

— gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;

— l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;

— l'ubicazione delle macchine;

— l'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale;

— lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;

— la logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza;

— l'ubicazione del sistema antigelo

 

36.5 — Impianti elettrici

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37

2. Ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

a) devono possedere caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione o possibilità di intervento individuate nel piano della gestione delle emergenze tali da non costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento;

b) non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;

c) non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;

d) devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);

e) devono disporre di apparecchi di manovra opportunamente segnalati con chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono

3. I seguenti sistemi utenza devono disporre di alimentazione di sicurezza:

a) illuminazione di sicurezza;

b) impianti di rivelazione ed allarme;

c) impianti di estinzione incendi;

d) impianto di diffusione sonora

4. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve < 0,5 sec, per gli impianti di rivelazione ed allarme e illuminazione sicurezza e ad interruzione media < 15 sec, per impianti estinzione incendi ed impianto di diffusione sonora.

5. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e con tempi di ricarica conformi a quanto previsto dalla regola dell'arte

6. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue:

a) rivelazione e allarme: 30 minuti;

b) illuminazione di sicurezza: 60 minuti;

c) impianti di estinzione incendi: 60 minuti;

d) impianto di diffusione sonora: 60 minuti; il lay-out dell'impianto deve essere tale da garantire il regolare funzionamento dell'impianto di diffusione sonora nei compartimenti non interessati dall'incendio

7. In tutte le aree deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza

8. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio

9. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma

10. Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio

I quadri elettrici di piano devono disporre di apparecchi di manovra opportunamente segnalati con chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono

 

37. — Mezzi ed impianti di protezione attiva contro l'incendio

 

37.1 — Generalità

1. Le apparecchiature e gli impianti di protezione attiva contro l'incendio devono essere progettati, installati e gestiti a regola d'arte in conformità alla normativa vigente e a quanto di seguito indicato

2. In presenza di sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili, l'impianto di estinzione degli incendi deve prevedere, in funzione dell'agente estinguente utilizzato, un idoneo sistema per la raccolta dello stesso

 

37.2 — Estintori

1. Tutte le strutture sanitarie devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili da incendio, di tipo approvato dal Ministero dell'interno, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere; in modo da facilitarne il rapido utilizzo in caso di incendio; a tal fine gli estintori devono essere preferibilmente ubicati: :

— lungo le vie di esodo, in prossimità degli accessi;

— in prossimità di aree a maggior pericolo

2. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di almeno uno ogni 100 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per piano o per compartimento e di uno per ciascun impianto a rischio specifico

3. Salvo quanto specificatamente previsto al punto 36.2.1, gli estintori portatili devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144 B. Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto

 

37.3 — Reti di idranti

1. Tutte le strutture sanitarie devono essere dotate di rete di idranti. Ai fini dell'utilizzo della norma Uni 10779, per quanto applicabile, i livelli di pericolosità, la tipologia di protezione e le caratteristiche dell'alimentazione idrica sono definiti come di seguito indicato:

 

Superficie struttura (m2 ) livello di pericolosità (secondo Uni 10779) protezione esterna Si/No caratteristiche minime della alimentazione idrica richiesta (secondo Uni 12845)
da 1000 a 3000 1 No singola
oltre 3000 2 Si (1) singola superiore (2)

(1) necessaria solo in presenza di difficoltà di accostamento dei mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco agli edifici della struttura

(2) solo in presenza di protezione esterna

 

37.4 — Impianto automatico di spegnimento incendio

1. Oltre che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato un impianto di spegnimento automatico a protezione di ambienti con carico di incendio superiore a 1062 MJ/m2

2. Tali impianti, devono utilizzare agenti estinguenti compatibili con le caratteristiche degli ambienti da proteggere e con i materiali e le apparecchiature ivi presenti, ed essere realizzati a regola d'arte secondo le vigenti norme di buona tecnica

 

37.5. — Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme incendio

37.5.1 — Rivelazione e segnalazione

1. Nelle strutture sanitarie disciplinate dal presente Capo deve essere prevista l'installazione in tutte le aree di:

— segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimità delle uscite;

— impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio d'incendio

2. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio presso il centro di gestione delle emergenze

3. L'impianto deve consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:

a) un primo intervallo di tempo dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;

b) un secondo intervallo di tempo dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di controllo e segnalazione non sia tacitata dal personale preposto

I predetti intervalli di tempo devono essere definiti in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti nonché di quanto previsto nel piano di emergenza

4. Qualora previsto dalla presente regola tecnica o realizzato sulla base della valutazione del rischio di incendio, l'impianto di rivelazione deve consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:

— chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;

— disattivazione elettrica degli eventuali impianti di ventilazione e/o condizionamento;

— chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione e/o condizionamento riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;

— eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza

5. I rivelatori istallati in locali non sorvegliati e in aree non direttamente visibili, devono far capo a dispositivi ottici di ripetizione di allarme installati lungo i corridoi

37.5.2 — Sistemi di allarme

1. Le strutture sanitarie disciplinate dal presente Capo devono essere dotate di un sistema di allarme in grado di avvertire delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione. A tal fine devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio

2. La diffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad altoparlanti

3. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente pianificate nel documento di gestione delle emergenze

 

38. — Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

 

38.1 — Generalità

1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni

 

38.2 — Procedure da attuare in caso di incendio

1. Oltre alle misure specifiche definite secondo i criteri di cui al precedente punto 39.1, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare tra l'altro:

a) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di incendio a salvaguardia delle persone presenti;

b) le procedure per l'esodo degli occupanti;

c) le prescrizioni di prevenzione incendi indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta di categoria B per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, e le misure gestionali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, per le apparecchiature di risonanza magnetica

 

38.3 — Centro di gestione delle emergenze

1. Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni da affrontare in situazioni di emergenza, deve essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze che può eventualmente coincidere con il locale portineria, se di caratteristiche idonee

2. Il centro deve essere dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni e ordini con gli operatori dell'emergenza, con le aree della struttura e con l'esterno. In esso devono essere installate le centrali di controllo e segnalazione degli incendi nonché di attivazione degli impianti di spegnimento automatico e quanto altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze

3. All'interno del centro di gestione delle emergenze devono essere custodite le planimetrie dell'intera struttura riportanti l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l'elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ecc

4. Il centro di gestione delle emergenze deve essere accessibile al personale responsabile della gestione dell'emergenza, ai Vigili del Fuoco, alle Autorità esterne e deve essere presidiato da personale all'uopo incaricato

 

39. — Informazione e formazione

1. La formazione e l'informazione del personale deve essere attuata secondo i criteri di base enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni

 

40. — Segnaletica di sicurezza e istruzioni di sicurezza

 

40.1 — Segnaletica di sicurezza

1. La segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, ivi compresa quella specifica per l'individuazione delle apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e le relative norme comportamentali da adottare in caso di emergenza, deve essere conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni. Deve, inoltre, essere osservato quanto prescritto all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche

 

40.2 — Istruzioni da esporre a ciascun piano

1. In ciascun piano della struttura sanitaria, in prossimità degli accessi, lungo i corridoi e nelle aree di sosta, devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di emergenza corredate da planimetrie del piano medesimo che riportino, in particolare, i percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite. Le istruzioni devono richiamare il divieto di usare gli ascensori in caso di incendio ed eventuali altri divieti

 

Capo IV

Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1.000 m2

Le strutture sanitarie ricomprese nel presente Capo devono osservare le disposizioni previste al Titolo II con riferimento alle aree di Tipo C. Sono considerate equivalenti alle strutture di nuova costruzione quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d'uso.

Allegato III

Titolo V

Sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio

 

42 — Generalità

I responsabili delle attività, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, devono provvedere a:

a) adottare, il sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio delle attività sanitarie (Sg) definito attraverso uno specifico documento presentato all'organo di controllo redatto in base ai principi stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998 e aggiornato in corrispondenza delle successive fasi di adeguamento dell'attività, indicando le misure migliorative poste in atto, valutando ed esplicitando i provvedimenti adottati relativamente ai seguenti punti:

— identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall'attività;

— organizzazione del personale;

— controllo operativo delle successive fasi di adeguamento;

— gestione delle modifiche;

— pianificazione di emergenza;

— sicurezza delle squadre di soccorso;

— controllo delle prestazioni con riferimento anche ai crono programmi;

— manutenzione dei sistemi di protezione;

— controllo e revisione del Sg

In particolare il Sg deve contenere:

— il documento di strategia nei riguardi della sicurezza antincendio a firma del responsabile, indicando il budget da impegnare per la sicurezza antincendio nel periodo considerato;

— l'analisi delle principali cause e pericoli di incendio e dei rischi per la sicurezza delle persone;

— il sistema di controlli preventivi che garantisca il rispetto dei divieti ed il mantenimento nel tempo delle misure migliorative adottate nelle varie fasi (divieti, limitazioni, procedure di esercizio, ecc.);

— il piano per la gestione delle emergenze;

— il piano di formazione e l'organigramma del personale addetto al settore antincendio ivi compresi i responsabili della gestione dell'emergenza; il numero minimo di addetti è determinato secondo quanto indicato alla successiva lettera c;

b) individuare il responsabile tecnico della sicurezza antincendio, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, al corso base di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, con mansioni di pianificazione, coordinamento e verifica dell'adeguamento nelle varie fasi previste, indicando la posizione nell'organigramma aziendale e le relative deleghe;

c) designare gli addetti antincendio che devono essere individuati secondo i criteri di seguito riportati:

— addetti di compartimento, che assicurano il primo intervento immediato e che svolgono altre funzioni sanitarie o non;

— squadra antincendio che si occupa dei controlli preventivi e dell'intervento in caso di incendio, anche in supporto agli addetti di compartimento;

Con la designazione di tali addetti si adempie anche all'obbligo previsto dall'articolo 18 del Dlgs del 9 aprile 2008, n. 81

Il numero minimo degli addetti di compartimento è stabilito dalla tabella 1 (i numeri non interi ricavati dai calcoli devono essere arrotondati all'unità superiore)

 

Tabella 1

 

Il numero dei componenti della squadra aggiuntivi rispetto agli addetti di compartimento è così determinata [A + B + C] x D dove:

 

valori di A (superficie del compartimento)

la superficie considerata deve essere quella del compartimento più grande presente nell'edificio, che può corrispondere anche all'intero edificio. In caso di mancata compartimentazione devono essere considerate anche le superfici delle aree a diversa destinazione come autorimesse, aree tecniche, uffici ecc

I valori di A sono riportati in tabella 2;

 

tabella 2

compartimento antincendio fino a 2000 m2 oltre 2000 fino a 4000 m2 oltre 4000 fino a 8000 m2 oltre 8000 fino a 15000 m2 oltre 15000 m2
valore di A 0 1.0 2.0 3.0 4.0

 

valori di B (altezza antincendio)

l'altezza antincendio è quella dell'edificio più alto, anche se diviso in compartimenti. Per le strutture di tipo ambulatoriale, ammesse in edifici anche a diversa destinazione, deve essere considerata l'altezza antincendio del piano più alto ove è ubicata la struttura ambulatoriale

I valori di B sono riportati in tabella 3;

 

tabella 3

altezza antincendio monopiano fino a 8 m oltre 8 fino a 24 m oltre 24 fino a 32 m oltre 32 m
valore di B per scale non protette 0 0.5 1.0 2.0 3.0
valore di B per scale almeno protette 0 0.3 1. 0

 

valori di C (funzione del numero di posti letto)

i valori di C sono riportati in tabella 4. I posti letto da inserire sono quelli presenti globalmente nella struttura, anche se divisa in padiglioni;

 

tabella 4

numero di posti letto complessivi oltre 25 fino a 100 oltre 100 fino a 200 oltre 200 fino a 500 oltre 500 fino a 1000 oltre 1000 fino a 150001500 oltre 150001500
valore di C 1 2 4 6 8 10

 

valori di D

in caso venga asseverata la presenza di un impianto di rivelazione ed allarme esteso all'intera attività il valore da adottare è 0.50; negli altri casi è 1.0.

 

Note redazionali

1.

Il Dm 20 febbraio 2020 ha disposto la proroga delle scadenze previste dal presente Dm 19 marzo 2015.

2.

Il Dm 20 febbraio 2020 ha disposto la proroga delle scadenze previste dal presente Dm 19 marzo 2015.

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