Disposizioni trasversali/Aua

Normativa Vigente

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Legge 12 agosto 2016, n. 170

Legge di delegazione europea 2015 - Stralcio - Delega legislativa in materia di sacchetti di plastica leggeri, impianti di combustione, qualità della benzina e del diesel

Parole chiave Parole chiave: Disposizioni trasversali/Aua | Aria | Legge Comunitaria / Europea | Plastica | Oli | Automobili / Veicoli | Autorizzazioni | Energia | Qualità | Imballaggi | Limiti / Soglie

Ultima versione disponibile al 26/04/2024

Parlamento italiano

Legge 12 agosto 2016, n. 170

(Gu 1° settembre 2016 n. 204)

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee

1. Il Governo è delegato ad adottare secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge.

2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B annesso alla presente legge, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A annesso alla presente legge, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla presente legge nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della citata legge n. 234 del 2012.

Articolo 2

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Articolo 3

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'attuazione del regolamento (Ue) n. 1143/2014, e per il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione del medesimo, nonché per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento;

b) individuazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) quale ente tecnico scientifico di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attività relative a quelle previste dal regolamento (Ue) n. 1143/2014;

c) previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni del regolamento (Ue) n. 1143/2014, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente comma;

d) destinazione di quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo all'attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui agli articoli 17 e 19 del regolamento (Ue) n. 1143/2014, nel limite del 50 per cento dell'importo complessivo.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, puo' emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4

Termini, procedure, principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (Ue) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/Ce per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero

1. Il Governo esercita la delega per l'attuazione della direttiva (Ue) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/Ce per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili con il presente articolo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire prioritariamente i seguenti principi e criteri direttivi specifici, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili con il presente articolo:

a) garanzia del medesimo livello di tutela ambientale assicurato dalla legislazione già adottata in materia, prevedendo il divieto di commercializzazione, le tipologie delle borse di plastica commercializzabili e gli spessori già stabiliti;

b) divieto di fornitura a titolo gratuito delle borse di plastica ammesse al commercio;

c) progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica fornite a fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi diversi da quelli compostabili e realizzate, in tutto o in parte, con materia prima rinnovabile;

d) abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, dei commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;

e) previsione di una campagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la loro consapevolezza in merito agli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e a eliminare la convinzione che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;

f) previsione di programmi di sensibilizzazione per i consumatori in generale e di programmi educativi per i bambini, diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica nonché, anche nelle more dell'adozione da parte della Commissione dell'Unione europea delle misure specifiche previste dall'articolo 8-bis della direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, per le borse di plastica biodegradabili e compostabili, di programmi di sensibilizzazione per i consumatori che forniscono le informazioni corrette sulle proprietà e sullo smaltimento delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, di quelle oxo-biodegradabili o oxo-degradabili e delle altre borse di plastica.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 5

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare

(omissis)

Articolo 6

Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (Ue) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/Ce

(omissis)

Articolo 7

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti

(omissis)

Articolo 8

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (Ue) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione

(omissis)

Articolo 9

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/Cee del Consiglio

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/Cee del Consiglio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) fissazione dei criteri per la nomina dei rappresentanti dell'Italia in seno al comitato di cui all'articolo 64 del regolamento (Ue) n. 305/2011 e al gruppo di cui all'articolo 55 del regolamento (Ue) n. 305/2011;

b) istituzione di un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento e di raccordo delle attività delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione e di determinazione degli indirizzi volti ad assicurare l'uniformità e il controllo dell'attività di certificazione e di prova degli organismi notificati, e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di istituirlo;

c) costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) quale organismo di valutazione tecnica (TAB) ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (Ue) n. 305/2011, fissazione dei relativi principi di funzionamento e di organizzazione e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di costituirlo;

d) individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 305/2011, nonché determinazione delle modalità di collaborazione delle altre Amministrazioni competenti, anche ai fini del rispetto dei termini di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo 10;

e) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi del capo VII del regolamento (Ue) n. 305/2011;

f) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, di cui all'articolo 40 del regolamento (Ue) n. 305/2011, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi possano essere affidati mediante apposite convenzioni all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

g) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (Ue) n. 305/2011, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

h) previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (Ue) n. 305/2011, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tenendo in adeguata considerazione le attività rispettivamente svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera e, in particolare, la loro effettiva capacità di incidere sugli aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualità e alla sicurezza del prodotto, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione ai sensi del Capo VIII del regolamento (Ue) n. 305/2011;

i) abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1;

l) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) n. 305/2011 con successivo regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già disciplinate mediante regolamenti.

3. Ai componenti degli organismi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati, fatta eccezione per i costi di missione, che restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, puo' emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 10

Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali

(omissis)

Articolo 11
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta

(omissis)

Articolo 12

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (Ue) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/Ce, 2009/110/Ce e 2013/36/Ue e il regolamento (Ue) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/Ce

(omissis)

Articolo 13

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine

(omissis)

Articolo 14

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/92/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base

(omissis)

Articolo 15

Delega al Governo per il recepimento della direttiva (Ue) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (Ue) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2006/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/Ce della Commissione, e per l'attuazione del regolamento (Ue) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (Ce) n. 1781/2006

(omissis)

Articolo 16

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (Ue) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/Ce, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/Ce, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (Ue) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/Ce, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/Ce, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei principi e dei criteri della direttiva medesima, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adottare le definizioni di residuo della lavorazione e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura introdotte dalla direttiva (Ue) 2015/1513, al fine di consentire la massima utilizzazione delle opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti;

b) valutare la possibilità di concorrere all'adempimento degli obblighi di cui alla direttiva 98/70/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, secondo quanto previsto dalla medesima direttiva 98/70/Ce, come modificata dalla direttiva (Ue) 2015/1513, allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra attraverso una regolamentazione specifica che eviti la competizione tra biocarburanti e risorse alimentari.

Articolo 17

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (Ue) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (Ue) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, il Governo provvede anche al riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, nel quale è compresa la disciplina degli impianti di combustione medi. Nell'esercizio della delega, il Governo osserva i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) aggiornare la disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, mediante la modifica e l'integrazione delle disposizioni della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riferite a tali stabilimenti per quanto riguarda l'installazione e l'esercizio, le procedure autorizzative, la determinazione dei valori limite di emissione, i controlli e le azioni conseguenti ai controlli;

b) razionalizzare le procedure autorizzative per gli stabilimenti di cui alla lettera a), anche al fine di garantire il coordinamento con la normativa vigente in materia di autorizzazione unica ambientale;

c) aggiornare l'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo i vigenti valori limite di emissione alla luce delle migliori tecnologie disponibili, con priorità per gli impianti di combustione e per la classificazione delle sostanze inquinanti;

d) riconoscere agli impianti di combustione medi esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle nuove prescrizioni;

e) aggiornare il sistema delle sanzioni penali e amministrative previsto dalla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in modo da assicurare l'effettività, la proporzionalità e la dissuasività delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, tenendo conto delle sanzioni previste per violazioni di analoga natura commesse nell'esercizio degli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, nonché dello specifico impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 18

Attuazione della direttiva 2014/90/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/Ce del Consiglio

(omissis)

Articolo 19

Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato

(omissis)

Articolo 20

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno

(omissis)

Articolo 21

Attuazione della direttiva (Ue) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/Cee del Consiglio

(omissis)

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 12 agosto 2016.

Allegato A

(Articolo 1, comma 1)

1) Direttiva 2009/156/Ce del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi;

2) direttiva (Ue) 2015/565 della Commissione, dell'8 aprile 2015, che modifica la direttiva 2006/86/Ce per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani (termine di recepimento: 29 ottobre 2016).

Allegato B

(Articolo 1, comma 1)

1) Direttiva 2014/26/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (termine di recepimento: 10 aprile 2016);

2) direttiva 2014/92/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (termine di recepimento: 18 settembre 2016);

3) direttiva (Ue) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/Ce (termine di recepimento: 1° maggio 2018);

4) direttiva (Ue) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (termine di recepimento: 21 aprile 2017);

5) direttiva (Ue) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/Ce per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (termine di recepimento: 27 novembre 2016);

6) direttiva (Ue) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (Ue) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/Ce della Commissione (termine di recepimento: 26 giugno 2017);

7) direttiva Ue 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/Ce, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/Ce, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017);

8) direttiva (Ue) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (termine di recepimento: 19 dicembre 2017);

9) direttiva (Ue) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/Ue per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento: 31 dicembre 2016).

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