Dm Ambiente 31 maggio 2016
Istituzione della commissione interministeriale in materia di disciplina dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico - Articolo 298, Dlgs 152/2006
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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 31 maggio 2016
(Comunicato pubblicato sulla Gu 25 giugno 2016 n. 147)
Istituzione della commissione interministeriale in materia di disciplina dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
di concerto con
il Ministro della salute
e
il Ministro dello sviluppo economico
e
il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
Visto il titolo III della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dedicato alla disciplina dei combustibili;
Visto l'articolo 293 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo il quale possono essere utilizzati come combustibili, negli impianti industriali e civili, i materiali e le sostanze previsti nell'allegato X alla parte quinta del decreto stesso;
Visto l'articolo 298, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede l'istituzione, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali, di una Commissione per l'esame delle proposte di integrazione e di aggiornamento di tale allegato X presentate da amministrazioni dello Stato e regioni;
Viste le note del Ministero della salute prot. 7208 del 20 novembre 2015, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, prot. 12495 del 21 dicembre 2015, del Ministero dello sviluppo economico, prot. 28174 del 9 dicembre 2015,
Decreta
Articolo 1
Istituzione della Commissione
1. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione di cui all'articolo 298, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Articolo 2
Compiti della Commissione
1. La Commissione assicura l'esame delle proposte di integrazione e di aggiornamento dell'allegato X alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo ai combustibili utilizzabili negli impianti industriali e negli impianti civili, presentate da Amministrazioni dello Stato e Regioni.
Articolo 3
Composizione della Commissione
1. La Commissione é composta da:
— due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente,
— due rappresentanti del Ministero della salute,
— due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico,
— due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
— un rappresentante del Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede alla nomina dei componenti, sulla base delle designazioni delle Amministrazioni rappresentate nella Commissione.
3. Ai componenti della Commissione non sono dovuti compensi, né rimborsi spese, a qualsiasi titolo.
Articolo 4
Modalità di funzionamento della Commissione
1. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale della Direzione generale per i rifiuti e per l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La Commissione individua le modalità per acquisire le proposte delle Amministrazioni dello Stato e delle Regioni. Allo scopo può organizzare riunioni e audizioni o altre forme di interlocuzione con tali Autorità, in particolare attraverso incontri di confronto con il Coordinamento tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Regioni ed Autorità competenti in materia di aria ambiente, previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.
3. Le modalità di convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle riunioni della Commissione sono disciplinate con apposito regolamento approvato dalla Commissione nella prima seduta.
4. La Commissione si esprime a maggioranza dei presenti. A ciascun componente o suo sostituto é attribuito un voto. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
Articolo 5
Utilizzo delle istruttorie della Commissione
1. Le istruttorie approvate dalla Commissione sono trasmesse alla Direzione generale per i Rifiuti e per l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini delle valutazioni di competenza relative al procedimento di integrazione e aggiornamento dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.