Emissioni raffinerie, Ue chiede le informazioni
Ippc/Aia
La decisione 2014/768/Ue stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono essere mettere a disposizione dell’Ue, con riferimento alle tecniche di gestione integrata delle emissioni.
Il provvedimento, pubblicato sulla Guue del 1° novembre, arriva a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione della decisione 2014/738/Ue, che stabilisce le conclusioni della Commissione Ue sulle migliori tecniche disponibili (Bat) per quel che riguarda l’attività di raffinazione di petrolio e di gas.
Tali conclusioni consentono agli Stati membri di utilizzare una tecnica di gestione integrata per le emissioni di ossidi di azoto (NOx) e anidride solforosa (SO2) provenienti da determinate unità tecniche (punti 57 e 58). Ed è proprio al fine di valutare la corretta applicazione delle Bat 57 e 58 che la decisione 2014/768/Ue stabilisce i requisiti specifici delle informazioni (generali, campo d’applicazione, monitoraggio) che, con riferimento al triennio 2017-2019, gli Stati membri dovranno mettere a disposizione dell’Ue entro il 30 settembre 2020.
Conclusioni sulle Bat per la raffinazione di petrolio e di gas ai sensi della direttiva 2010/75/Ue
Tipo, formato e frequenza delle informazioni che devono essere messe a disposizione dagli Stati membri sulla gestione integrata delle emissioni da raffinerie di petrolio e gas
Emissioni industriali (Ippc - Integrated Pollution Prevention and Control - Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Rifusione)
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