Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Friuli Venezia Giulia 23 maggio 2016, n. 187

Energia - Impianto fotovoltaico - Autorizzazione paesaggistica – Dlgs 42/2004 - Parere Soprintendenza - Rilascio oltre i termini - Carattere vincolante - Esclusione - Motivazione - Comparazione tra tutela del paesaggio e sviluppo delle rinnovabili - Necessità

Tar Friuli Venezia Giulia

Sentenza 23 maggio 2016, n. 187

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 449 del 2014, proposto da:

M.K., rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis) (omissis);

 

contro

Ministero per i beni e le attività culturali —  Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste (omissis);

Comune di San Daniele del Friuli, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

 

per l'annullamento

— del parere negativo definitivo emesso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, prot. n. 12477 del 23 settembre 2014 inerente la richiesta di installazione di un impianto fotovoltaico su un fabbricato di civile abitazione sito in San Daniele del Friuli, via (omissis), di proprietà del ricorrente;

— del provvedimento del responsabile del Servizio pianificazione territoriale del Comune di San Daniele del Friuli 30 settembre 2014, prot. n. 1704, avente ad oggetto "diniego dell'autorizzazione paesaggistica richiesta dalla ditta K.M., ai sensi dell'articolo 146 del Dlgs n. 42/2004. Pratica n. A.AMB./2014/77";

— di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale, compresi: le linee guida, espressamente citate nel parere negativo impugnato, di cui alle soprintendenziali Fvg prot. n. 5450 del 24 giugno 2010 e prot. n. 5166 del 10 agosto 2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2016 la dott.ssa (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e diritto

Il signor M.K. chiede l'annullamento:

a) del parere negativo definitivo emesso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia in data 23 settembre 2014, prot. n. 12477, inerente la richiesta di installazione di un impianto fotovoltaico su un fabbricato di civile abitazione sito in San Daniele del Friuli, via (omissis), di sua proprietà;

b) del provvedimento del Responsabile del Servizio pianificazione territoriale del Comune di San Daniele del Friuli in data 30 settembre 2014, prot. n. 1704, avente ad oggetto "diniego dell'autorizzazione paesaggistica richiesta dalla ditta K.M., ai sensi dell'articolo 146 del Dlgs n. 42/2004. Pratica n. A.AMB./2014/77";

c) di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale, compresi: le linee guida, espressamente citate nel parere negativo impugnato, di cui alle soprintendenziali Fvg prot. n. 5450 del 24 giugno 2010 e prot. n. 7166 del 10 agosto 2011.

Il ricorrente – che espone che l'immobile di che trattasi è situato in zona urbanistica B3 "area urbanistica di espansione residenziale recente sita ai piedi del versante collinare", che il piano regolatore consente una significativa capacità edificatoria e molteplici destinazioni d'uso dei manufatti, che sull'area insiste un vincolo paesaggistico ex articolo 157, comma 1, lettera c), del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, imposto con Dm 17 agosto 1966 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del capoluogo e terreni circostanti, sita nel Comune di San Daniele del Friuli (Udine)" e che il progetto da lui presentato ha ottenuto il parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio "perché l'intervento, che non ha impatti significativi sul contesto paesaggistico, viene effettuato in sintonia con le attuali esigenze di risparmio energetico e approvvigionamento da fonti rinnovabili" ed è stato trasmesso alla Soprintendenza con una motivata proposta di accoglimento da parte del responsabile del procedimento in quanto "l'intervento non ha impatti significativi sul contesto paesaggistico" — contesta gli atti impugnati sulla scorta dei seguenti motivi di diritto:

1. Tardività del parere emesso dalla Soprintendenza con conseguente natura non vincolante del parere. Violazione dell'articolo 4, comma 6, del Dpr n. 139/2010 e dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione Fvg 10 luglio 2012, n. 0149/Pres. Eccesso di potere per contraddittorietà, erroneità dei presupposti e carenza di motivazione del provvedimento di diniego del Comune

2. Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca e tra atti del procedimento. Violazione delle linee guida della Soprintendenza. Carenza a contraddittorietà della motivazione che non si fonda su un'analisi in concreto dei luoghi e sulla valutazione degli apporti procedimentali

3. Eccesso di potere per contrarietà dei provvedimenti con le finalità sottese al favor per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile; violazione di legge (articolo 12 Dlgs 387/2003; legge n. 120 del 2002 di ratifica del "Protocollo di Kyoto" dell'11 dicembre 1997); eccesso di potere per mancata espressa considerazione della specificità dell'opera che si intende realizzare

4. Ulteriore violazione di legge (articolo 3 legge n. 241 del 1990) recando il provvedimento una motivazione del tutto insufficiente; eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddittorietà della motivazione

5. Illegittimità degli atti soprintendenziali prot. n. 5450 del 24 giugno 2010 e prot. n. 5166 del 10 agosto 2011 per incompetenza a carenza di potere. Violazione della disciplina sui piani paesaggistici

Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con memoria di stile.

Non si è costituito, seppur ritualmente evocato, il Comune di San Daniele del Friuli.

In vista dell'udienza pubblica del 9 marzo 2016, fissata per la trattazione del merito, il ricorrente ha dimesso una breve memoria ad ulteriore sostegno dei propri assunti difensivi, in particolare con riguardo alla dedotta non vincolatività del parere della Soprintendenza emesso tardivamente rispetto al termine di legge e al difetto di motivazione che comunque affligge tale parere.

Celebrata l'udienza, l'affare è stato introitato.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Il Collegio ritiene, invero, che possono essere mutuate le motivazioni poste a sostegno della decisione di questo Tribunale n. 383 in data 13 agosto 2015, atteso che la situazione giuridico/fattuale che viene in rilievo nel presente giudizio è analoga a quella già oggetto di disamina.

Anche in tal caso assume, infatti, preponderante rilevanza il difetto di motivazione che affligge il parere della Soprintendenza e, di conseguenza, il diniego comunale, vieppiù aggravato dalla circostanza che, essendosi la Soprintendenza espressa sotto il profilo paesaggistico quando oramai era decorso il termine di legge per farlo, il parere dalla medesima espresso non poteva più considerarsi assistito dal carattere di vincolatività e avrebbe dovuto, quindi, essere autonomamente e motivatamente valutato dal Comune procedente in relazione a tutte le circostanze rilevanti del caso (in termini Consiglio di Stato, VI, 27 aprile 2015, n. 2136; Tar Puglia, Lecce, I, 12 luglio 2013, n. 1681; id. n. 1739/2013 e n. 321/2014; Tar Veneto, II, n. 583/2014), nel cui ambito avrebbero potuto trovare adeguata valorizzazione anche il parere favorevole della Commissione locale per il paesaggio e la proposta di accoglimento da parte del responsabile del procedimento.

Il parere negativo di compatibilità paesaggistica è motivato, infatti, unicamente con riferimento al mancato rispetto di quanto disposto nelle circolari n. 5450/2010 e n. 7166/2011 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Regione Friuli Venezia Giulia, senza null'altro rappresentare al ricorrente "circa le specifiche ed obiettive ragioni per le quali il progetto di impianto fotovoltaico da questo proposto, non risulti conforme alle esigenze paesaggistiche della zona scelta per il collocamento dello stesso" e, anzi, finanche trascurando di prendere in considerazione le effettive risultanze progettuali.

La motivazione posta a sostegno non consente, dunque, al predetto né di ricostruire l'iter logico-giuridico posto a fondamento di tale decisione, né di poter eventualmente superare le eventuali e non conosciute criticità connesse alla realizzazione di detto impianto, apportando, se possibile, tutte le necessarie modifiche al fine di renderlo compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio, solo genericamente ed aprioristicamente addotte da parte della stessa Soprintendenza.

Anche nel caso ora in esame non paiono, inoltre, essere state svolte, neppure in sede di istruttoria procedimentale, le necessarie considerazioni circa lo stato dei luoghi ove detto impianto dovrebbe essere realizzato, anche al fine di stabilire se, conformemente quanto disposto nelle circolari citate nella determina impugnata, l'opera in questione possa eventualmente risultare compatibile, ed in quale misura, con i valori paesaggistici di riferimento, tenuto peraltro conto dell'attuale stato di urbanizzazione del territorio in questione.

Da ultimo, non risulta che sia stata svolta alcuna valutazione comparatistica tra l'interesse pubblico alla preservazione del paesaggio e quello non meno rilevante concernente l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili e non inquinanti, il cui esame congiunto appare imprescindibile al fine di eliminare eventuali sproporzioni tra le azioni volte a tutela dei vincoli paesaggistici e la sempre maggiore domanda di consumo di energia elettrica.

In accoglimento delle censure svolte dal ricorrente col I, II e IV motivo di ricorso e assorbite tutte le ulteriori dedotte, il ricorso va, in definitiva, accolto e, per l'effetto, annullati il parere negativo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia in data 23 settembre 2014, prot. n. 12477, e il provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica del Responsabile del Servizio pianificazione territoriale del Comune di San Daniele del Friuli in data 30 settembre 2014, prot. n. 1704 .

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti dianzi indicati.

Condanna il Comune e il Ministero intimati al pagamento, con vincolo di solidarietà, delle spese di lite a favore del ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre Iva, se dovuta, e C.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 23 maggio 2016.

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