Territorio

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Veneto 17 gennaio 2014, n. 48

Territorio - Beni paesaggistici - Autorizzazione paesaggistica - Impianto fotovoltaico - Parere negativo Soprintendenza - Motivazioni - Genericità e apoditticità - Illegittimità - Sussiste

I Giudici amministrativi annullano il provvedimento di un Comune che aveva imposto – conformandosi a quanto prescritto dalla Soprintendenza – una serie di prescrizioni alla installazione di un impianto fotovoltaico. Il Tar rileva come la valutazione della Soprintendenza ex Dlgs 42/2004, non debba tradursi in un giudizio apodittico che potrebbe risultare applicabile sempre e comunque a prescindere dal contesto paesaggistico in cui l'impianto si colloca, ma occorra evidenziale compiutamente gli elementi di incompatibilità paesaggistica.
In secondo luogo, i Giudici rilevano che la diffusione del fotovoltaico ha fatto cambiare la valutazione da parte del cittadino: anche se i pannelli innovano copertura e morfologia degli edifici non sono visti solo come fattore di disturbo visivo ma anche come "evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva e quindi alla stregua di elementi normali del paesaggio".

Parole chiave Parole chiave: Energie rinnovabili | Territorio | Energia | Beni culturali e paesaggistici | Beni culturali e paesaggistici | Fotovoltaico | Fotovoltaico | Territorio | Autorizzazioni | Autorizzazioni | Edilizia | Energie rinnovabili | Edilizia

Tar Veneto

Sentenza 17 gennaio 2014, n. 48

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

ex articolo 60 Codice del processo amministrativo;

sul ricorso numero di registro generale 1859 del 2013, proposto da:

(omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis), (omissis);

 

contro

Comune di San Michele al Tagliamento,

Ministero per i beni e le attività culturali — Sovrintendenza ai beni ambientali ed architettonici delle Province Ve-Pd-Tv-Bl, costituita per il tramite dell'Avvocatura di Stato, domiciliataria ex lege;

 

per l'annullamento

del provvedimento 23/9/2013 prot. n. 0026990 (rif. n. 13964, pratica n. 02179/0/06B), nella parte in cui il Comune di San Michele al Tagliamento — su parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso — subordina l'autorizzazione relativa all'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione per l'installazione di pannelli fotovoltaici all'adempimento di determinate prescrizioni e del presupposto parere favorevole 10 settembre 2013 prot. n. 23644 (rif. n. 21362 del 19 agosto 2013) della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso nella parte in cui subordina l'autorizzazione relativa all'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione per l'installazione di pannelli fotovoltaici all'adempimento di determinate prescrizioni e condizioni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 Codice del processo amministrativo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

Con il ricorso ora sottoposto al presente Collegio parte ricorrente impugna il provvedimento del Comune del 23 settembre 2013 che, su conforme parere della Soprintendenza, autorizzava l'installazione di pannelli fotovoltaici, condizionando tale autorizzazione al rispetto di alcune prescrizioni.

In particolare parte ricorrente, nell'impugnare il provvedimento citato, rileva il carattere apodittico del parere della Soprintendenza, laddove aveva precisato che "il presente parere di compatibilità paesaggistica è condizionato all'osservanza della seguente prescrizione: che i moduli fotovoltaici siano concentrati su un'unica falda (eventualmente riducendone il numero) secondo una geometria rettangolare, compatta e simmetrica, creando una superficie omogenea, senza soluzioni di continuità e priva di perimetri frastagliati. In alternativa, sarà possibile installare i pannelli previsti sulla copertura del nuovo corpo di fabbrica, seguendo le stesse modalità".

All'udienza del 15 gennaio 2013, si costituiva la Sopraintendenza per i beni culturali in epigrafe citata, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato.

Nella stessa udienza, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

 

Diritto

Il ricorso può essere accolto, risultando fondato il primo motivo del ricorso, mediante il quale si sostiene il carattere apodittico e generico della motivazione contenuta nel parere della Soprintendenza.

Come è noto, nello specifico caso, l'autorizzazione paesaggistica persegue lo scopo di dare adeguata composizione al conflitto tra due interessi di rango costituzionale: quello alla salubrità ambientale — garantito dallo sviluppo di impianti che producono energia da fonti rinnovabili non inquinanti — e quello alla conservazione del paesaggio — potenzialmente leso dalla realizzazione di tali impianti, ove essi abbiano rilevante impatto visivo — e si sostanzia in un'inevitabile scelta di merito amministrativo, sulla quale il controllo ministeriale non può mai sfociare in un sindacato di merito, dovendosi arrestare ai soli profili di legittimità (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 22 febbraio 2010, n. 1013).

Analoghe pronunce di merito hanno evidenziato che il progressivo diffondersi degli impianti fotovoltaici, ha finito inevitabilmente per condizionare il giudizio estetico comune, di modo che i detti pannelli, pur innovando la tipologia e la morfologia della copertura, vengono percepiti non soltanto come fattore di disturbo visivo, ma anche come evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva e quindi alla stregua di elementi normali del paesaggio (Tar Campania Salerno Sezione II, sentenza 28 gennaio 2013, n. 235).

Si è altresì affermato che per negare l'installazione di un impianto fotovoltaico sulla sommità di un edificio, bisogna dare la prova dell'assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio, cosa che non coincide con la semplice visibilità dei pannelli da punti di osservazione pubblici (cfr. Tar Lombardia, Brescia, Sezione I, 4 ottobre 2010, n. 3726 e 15 aprile 2009 n. 859).

Anche questo Tribunale, come correttamente ha ricordato parte ricorrente, ha già in precedenza rilevato la necessità che il potere di discrezionalità tecnica posto in essere dalla Soprintendenza nella valutazione di compatibilità paesaggistica degli impianti fotovoltaici, sia strettamente riferito all'intervento di cui si tratta, risultando indispensabile poter evincere gli elementi del paesaggio e dell'ambiente che potrebbe risultare deturpato, o quanto meno pregiudicato dalle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza.

In mancanza di detti presupposti, e quindi in assenza di elementi che consentano di ricostruire l'iter logico e le ragioni dell'incompatibilità, è del tutto evidente che la valutazione, pur di merito, si traduce in un giudizio apodittico che potrebbe risultare estensibile ed applicabile sempre e comunque a prescindere dal contesto paesaggistico in cui l'impianto si colloca.

Applicando dunque questi principi alla vicenda in esame, emerge l'eccesso di potere in cui è incorsa l'Amministrazione, non risultando possibile individuare il valore architettonico o paesaggistico dell'edificio, o ancora i valori e le esigenze da tutelare nell'ambiente circostante.

Non è dato comprendere quale degrado paesaggistico creerebbe il posizionamento dei pannelli su due falde anziché su una, né i vantaggi riconducibili ad una loro disposizione asimmetrica piuttosto che simmetrica.

Ne consegue che sia possibile annullare i provvedimenti impugnati nella parte in cui subordinano l'autorizzazione all'installazione dei pannelli fotovoltaici a determinate condizioni e prescrizioni.

La particolarità della questione consente la compensazione delle spese tra le parti.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie così come precisato in parte motiva.

Compensa le spese di giudizio con l'eccezione del contributo unificato il cui ammontare dovrà essere rifuso alla parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 17 gennaio 2014.

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