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Dm Ambiente 29 marzo 2016

Tariffe relative agli oneri delle prestazioni e dei controlli da effettuare sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi

Ultima versione disponibile al 07/12/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 29 marzo 2016

(Gu 20 aprile 2016 n. 92)

Tariffe relative agli oneri delle prestazioni e dei controlli da effettuare sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

e

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire le tariffe relative agli oneri delle prestazioni e dei controlli che l'Autorità competente effettua sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione della direttiva 2005/33/Ce;

Visto l'articolo 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina i controlli effettuati sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi;

Vista la Decisione della Commissione europea 2015/253 del 16 febbraio 2015, di esecuzione della direttiva 1999/32/Ce, che ha disciplinato le modalità dei controlli sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi;

Visto l'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie oggetto di recepimento sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe pubbliche e predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio reso;

Considerato che il riferimento della norma al costo effettivo del servizio reso impone di considerare gli oneri, aggiuntivi rispetto alle spese ordinarie, che gravano sull'Autorità per effetto dell'esecuzione del controllo e che non vi sarebbero stati in assenza del controllo;

Considerato che le attività di controllo previste dall'articolo 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comportanti per le Autorità competenti un onere aggiuntivo rispetto alle spese ordinarie sono il campionamento dei combustibili e le fasi di raccolta, trasporto, analisi, conservazione e smaltimento dei campioni;

Visto l'articolo 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede che i controlli sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi siano effettuati, in via prevalente e programmata, dal Corpo delle Capitanerie di Porto — Guardia di Costiera e possono essere effettuati anche dagli altri organi di polizia giudiziaria previsti dal vigente ordinamento e dall'articolo 1235 del Codice della Navigazione;

Preso atto dei risultati della ricognizione effettuata, presso le Autorità competenti ed altri soggetti pubblici e privati, circa i prezzi attualmente praticabili per tali attività di controllo;

Considerata la necessità di provvedere con adeguata frequenza, attraverso successivi decreti, all'aggiornamento delle tariffe sulla base del costo effettivo del servizio;

Decreta:

 

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205, stabilisce le tariffe relative agli oneri delle prestazioni e dei controlli previsti dall'articolo 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il versamento delle tariffe di cui al comma 1 va effettuato, prima dell'espletamento delle prestazioni e dei controlli di cui al successivo articolo 2, alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio o sul conto corrente postale a questa intestato, indicando nella causale:

a) il riferimento all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205;

b) l'amministrazione a cui afferisce l'organo che ha effettuato le prestazione o il controllo;

c) l'imputazione della somma al Capo 15° di entrata, capitolo 2454 — articolo 26 denominato versamento delle tariffe derivanti dalle prestazioni e dai controlli effettuati dall'Autorità competente sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi, ai sensi dell'articolo 269, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205, in attuazione della direttiva 2005/33/Ce.

3. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, mediante uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero a cui afferisce l'organo che ha effettuato la prestazione o il controllo, su appositi capitoli dedicati allo svolgimento delle prestazioni e dei controlli di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205.

 

Articolo 2

Tariffe

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, si applicano le seguenti tariffe:

a) per il campionamento, 1,50 euro per ciascun contenitore;

b) per ciascun chilometro da percorrere per la raccolta ed il trasporto dei campioni, un costo pari ad un ottavo del prezzo di un litro del carburante utilizzato, in caso di veicoli di massa complessiva inferiore a 3.5 t, e pari ad un quinto, in caso di veicoli di massa complessiva superiore; il prezzo del carburante deve essere desunto dall'ultima rilevazione mensile riportata sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, prima del trasporto;

c) per l'analisi, la conservazione e lo smaltimento dei campioni, 34 euro a campione.

 

Articolo 3

Disposizione finale

1. Le tariffe di cui all'articolo 2 del presente decreto sono aggiornate almeno ogni due anni sulla base del costo effettivo del servizio, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Roma, 29 marzo 2016

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