Dm Ambiente 31 dicembre 2015
Proroga fino al 2020 dell'obbligo della messa in commercio della benzina di qualità "E5"
Ultima versione disponibile al 14/11/2024
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 31 dicembre 2015
(Gu 2 febbraio 2016 n. 26)
Proroga del termine previsto dall'articolo 3 comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante: "Attuazione della direttiva 2003/17/Ce relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel"
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
di concerto con
Il Ministro dello sviluppo economico
e
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante attuazione della direttiva 2003/17/Ce relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, il quale individua, tra l'altro, le specifiche tecniche della benzina destinata all'utilizzo nei veicoli con motore ad accensione comandata;
Vista la direttiva 98/70/Ce, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, come modificata dalla direttiva 2003/17/Ce e dalla direttiva 2009/30/Ce;
Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2005, che prevede, per la benzina messa in commercio, un tenore massimo di etanolo del 10% e un tenore di massimo di ossigeno del 3,7%, oltre il rispetto delle altre specifiche stabilite nell'allegato I del decreto ("benzina E10"), imponendo tuttavia di assicurare, fino al 31 dicembre 2015, la messa in commercio della tradizionale benzina con un tenore massimo di etanolo del 5% e un tenore massimo di ossigeno del 2,7% ("benzina E5") presso almeno il 30% degli impianti di distribuzione presenti in ciascuna Provincia;
Considerato che l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2005 prevede la possibilità di prorogare, oltre il 31 dicembre 2015, l'obbligo di messa in commercio della "benzina E5" presso almeno il 30% degli impianti di distribuzione presenti in ciascuna Provincia;
Considerato che le specifiche tecniche della benzina previste dal decreto legislativo n. 66/2005 corrispondono a quelle previste dalla la direttiva 98/70/Ce e successive modifiche ed integrazioni e che la possibilità degli Stati di prorogare l'obbligo di messa in commercio della "benzina E5" è espressamente ammesso dall'articolo 3, comma 3, di tale direttiva;
Considerato che le proroghe possono essere concesse con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare almeno sei mesi prima della scadenza del termine, sulla base di un'istruttoria in cui si considera la compatibilità dei veicoli del parco circolante con la "benzina E10", nonché il processo di perseguimento degli obiettivi previsti dalla direttiva 2009/28/Ce,
Considerato che, al fine di consentire l'esecuzione di tale istruttoria, le società di produzione di veicoli stradali devono trasmettere al Ministero dell'ambiente le informazioni utili a stimare la consistenza del parco circolante nel 2014 dei veicoli incompatibili con la "benzina E10";
Vista la direttiva 2009/28/Ce in materia di fonti rinnovabili, recepita con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che impone agli Stati di raggiungere, nel tempo, appositi obiettivi in relazione alla propria quota di energia prodotta da fonti rinnovabili;
Visto l'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 66/2005, che prevede un obiettivo di riduzione, nel tempo, delle emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili per autotrazione;
Considerata la stima effettuata dalle società di produzione di veicoli stradali, in particolare per il tramite delle associazioni di categoria Anfia e Unrae, inviata al Ministero dell'ambiente con nota del 20 marzo 2015, dalla quale risulta che le autovetture del parco circolante del 2014 costituenti la tipologia più numerosa dei veicoli circolanti, sono, per una percentuale prossima al 40%, incompatibili con la "benzina E10" e che circa 390.000 di tali veicoli incompatibili sono stati immatricolati dopo il 2000;
Considerato che, alla luce dell'istruttoria svolta nei primi mesi del 2015 tra il Ministero dell'ambiente e le associazioni di categoria del settore, è emerso che anche il parco circolante delle altre tipologie di veicoli è caratterizzato da mezzi incompatibili con la "benzina E10";
Considerato che tutti i veicoli del parco circolante sono compatibili con la tradizionale benzina "E5";
Considerato che, per tali motivi, appare necessario prorogare il termine dell'obbligo di messa in commercio della tradizionale "benzina E5" e che la proroga deve avere una durata coerente con l'importante presenza di veicoli incompatibili con la "benzina E10", anche alla luce del presumibile ciclo di vita residuo dei veicoli incompatibili immatricolati in epoca più recente;
Considerato che, alla luce degli elementi a disposizione del Ministero dell'ambiente, nonché delle interlocuzioni con le associazioni di categoria interessate, la concessione della proroga, anche per un periodo di alcuni anni, non incide sull'attuale processo di raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva 2009/28/Ce e dell'obiettivo previsto dall'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 66/2005;
Fermo restando che, per la concessione di eventuali successive proroghe del termine, dovrà essere effettuata una nuova istruttoria nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2005;
Decreta:
Articolo 1
Proroga del termine previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66
1. Il termine del 31 dicembre 2015, previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2005 è prorogato al 31 dicembre 2020.
2. Alla concessione di eventuali ulteriori proroghe del termine di cui al comma 1 si procede nei casi e con le modalità previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2005.
Roma, 31 dicembre 2015.