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Regolamento Commissione Ue 2015/2402/Ue

Revisione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore

Parole chiave Parole chiave: Energia | Efficienza energetica | Limiti / Soglie | Limiti / Soglie | Cogenerazione | Cogenerazione | Efficienza energetica | Energie rinnovabili | Energie rinnovabili

Ultima versione disponibile al 26/04/2024

Commissione europea

Regolamento delegato 12 ottobre 2015, n. 2015/2402/Ue

(Guue 19 dicembre 2015 n. L 333)

Regolamento che rivede i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore in applicazione della direttiva 2012/27/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione 2011/877/Ue della Commissione

La Commissione europea

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2012/27/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/Ce e 2010/30/Ue e che abroga le direttive 2004/8/Ce e 2006/32/Ce1 , in particolare l'articolo 14, paragrafo 10, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio2 la Commissione ha stabilito, con la decisione di esecuzione 2011/877/Ue3 , valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore, in forma di una matrice di valori differenziati da fattori pertinenti, tra cui l'anno di costruzione e i tipi di combustibile. Tali valori sono di applicazione fino al 31 dicembre 2015.

(2) La Commissione ha aggiornato i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore, tenendo conto di dati riferiti a un uso operativo in condizioni reali trasmessi dagli Stati membri e dalle parti interessate. In seguito all'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili economicamente valide osservata nel periodo oggetto di riesame, dal 2011 al 2015, la distinzione operata nella decisione 2011/877/Ue della Commissione quanto all'anno di costruzione di un'unità di cogenerazione dovrebbe essere mantenuta in relazione ai valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica.

(3) Il riesame dei valori di rendimento di riferimento armonizzati ha confermato che, sulla base delle recenti esperienze e analisi, i fattori di correzione relativi alle condizioni climatiche, di cui alla decisione 2011/877/Ue, dovrebbero applicarsi solo agli impianti che utilizzano combustibili gassosi.

(4) Tale riesame ha confermato che, sulla base delle recenti esperienze e analisi, è opportuno mantenere l'applicazione di fattori di correzione per le perdite evitate sulla rete di cui alla decisione 2011/877/Ue. Al fine di rispecchiare meglio le perdite evitate, è necessario aggiornare i limiti di tensione utilizzati e il valore dei fattori di correzione.

(5) Il riesame ha riscontrato elementi in base ai quali risulta opportuno modificare in alcuni casi i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore. Per evitare di rendere retroattive le modifiche apportate ai regimi esistenti, la nuova serie di valori di riferimento si applica solo a partire dal 2016, mentre l'attuale serie di valori è mantenuta per gli impianti costruiti prima di tale data. Non è stato prescritto alcun fattore di correzione legato alle condizioni climatiche in quanto la termodinamica della generazione di calore a partire dal combustibile non è significativamente influenzata dalla temperatura ambientale. Non è altresì necessario tenere conto di fattori di correzione per le perdite evitate sulla rete, in quanto il calore è sempre utilizzato in prossimità del luogo di produzione.

(6) Il riesame ha indicato l'opportunità di differenziare i valori di riferimento per l'efficienza energetica delle caldaie che producono vapore o acqua calda.

(7) I dati riferiti a un uso operativo in condizioni reali hanno rivelato un miglioramento statisticamente significativo del rendimento effettivo degli impianti di ultima generazione che fanno uso di determinati tipi di combustibile, nel periodo oggetto del riesame.

(8) È necessario disporre di condizioni stabili per gli investimenti nella cogenerazione e per il mantenimento della fiducia degli investitori ed è quindi opportuno fissare valori di riferimento armonizzati per l'energia elettrica e il calore.

(9) I valori di riferimento per la produzione separata di calore e di energia elettrica di cui alla decisione 2011/877/Ue sono di applicazione fino al 31 dicembre 2015 e i nuovi valori di riferimento dovranno essere applicati a decorrere dal 1° gennaio 2016. Per garantire che la nuova serie di valori di riferimento possa iniziare ad essere applicata entro tale data l'attuale regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

(10) Gli articoli 14, 22 e 23 della direttiva 2012/27/Ue conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per aggiornare i valori di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore. La delega di potere è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 dicembre 2012. Al fine di evitare una situazione in cui la delega di potere non sia prorogata oltre il 4 dicembre 2017, i valori di riferimento stabiliti nel presente regolamento continueranno ad essere di applicazione dopo quella data. Se nel frattempo alla Commissione saranno conferiti nuovi poteri delegati, è sua intenzione riesaminare i valori di riferimento stabiliti nel presente regolamento entro quattro anni dopo la sua entrata in vigore.

(11) La direttiva 2012/27/Ue mira a promuovere la cogenerazione per risparmiare energia ed è pertanto opportuno incentivare l'ammodernamento delle unità di cogenerazione più vecchie per migliorarne l'efficienza energetica. Per questi motivi e coerentemente con il requisito dei valori di rendimento di riferimento armonizzati definiti sulla base dei principi di cui all'allegato II, paragrafo f), della direttiva 2012/27/Ue, i valori di rendimento di riferimento per l'energia elettrica che si applicano alle unità di cogenerazione dovrebbero aumentare a partire dall'undicesimo anno successivo a quello di costruzione,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Fissazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati

I valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore sono definiti rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II.

Articolo 2

Fattori di correzione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica

1. Gli Stati membri applicano i fattori di correzione di cui all'allegato III, per adattare i valori di rendimento di riferimento armonizzati fissati nell'allegato I alle condizioni climatiche medie di ciascuno Stato membro.

Se, in base a dati meteorologici ufficiali, la temperatura ambientale annuale presenta scarti di 5 °C o più sul territorio di uno Stato membro, quest'ultimo ha la facoltà, previa notifica alla Commissione, di utilizzare più zone climatiche ai fini del primo comma, quando applica il metodo di cui all'allegato III.

2. Gli Stati membri applicano i fattori di correzione di cui all'allegato IV per adattare i valori di rendimento di riferimento armonizzati fissati nell'allegato I al fine di tenere conto delle perdite evitate sulla rete.

3. Se uno Stato membro applica sia i fattori di correzione di cui all'allegato III, sia quelli di cui all'allegato IV, esso applica l'allegato III prima di applicare l'allegato IV.

Articolo 3

Applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica

1. Gli Stati membri applicano i valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui all'allegato I in relazione all'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione. Tali valori di rendimento di riferimento armonizzati si applicano per un periodo di 10 anni a decorrere dall'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione.

2. A partire dall'undicesimo anno successivo all'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione, gli Stati membri applicano i valori di rendimento di riferimento armonizzati che, a norma del paragrafo 1, si applicano alle unità di cogenerazione di 10 anni di età. Tali valori di rendimento di riferimento si applicano per un anno.

3. Ai fini del presente articolo, l'anno di costruzione di un'unità di cogenerazione è l'anno civile nel corso del quale l'unità inizia a produrre energia elettrica.

Articolo 4

Applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore

1. Gli Stati membri applicano i valori di riferimento armonizzati di cui all'allegato II in relazione all'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione.

2. Ai fini del presente articolo, l'anno di costruzione di un'unità di cogenerazione è l'anno civile di costruzione ai fini dell'articolo 3.

Articolo 5

Ammodernamento di un'unità di cogenerazione

Se il costo d'investimento per l'ammodernamento di un'unità di cogenerazione esistente supera il 50% del costo d'investimento per una nuova unità di cogenerazione analoga, l'anno civile nel corso del quale l'unità di cogenerazione ammodernata inizia a produrre energia elettrica è considerato come l'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione ammodernata ai fini degli articoli 3 e 4.

Articolo 6

Miscela di combustibili

Se l'unità di cogenerazione utilizza più tipi di combustibili, i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata sono applicati in proporzione alla media ponderata dell'apporto energetico dai vari combustibili.

Articolo 7

Abrogazione

La decisione 2011/877/Ue è abrogata.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica dal 1° gennaio 2016.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2015

Allegato I

Valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica
(di cui all'articolo 1)

I valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica riportati nella tabella sottostante sono basati sul potere termico inferiore e sulle condizioni Iso atmosferiche standard (temperatura ambientale di 15 °C, pressione di 1,013 bar, umidità relativa del 60%).

 

Categoria Tipo di combustibile Anno di costruzione
Antecedente al 2012 2012-2015 Dal 2016
Solidi S1 Carbon fossile compresa antracite, carbone bituminoso, carbone sub-bituminoso, coke, semicoke, coke di petrolio 44,2 44,2 44,2
S2 Lignite, mattonelle di lignite, olio di scisto 41,8 41,8 41,8
S3 Torba, mattonelle di torba 39,0 39,0 39,0
S4 Biomassa secca fra cui legna e altri tipi di biomassa solida compresi pellet e mattonelle di legno, trucioli di legno essiccati, scarti in legno puliti e asciutti, gusci e noccioli d'oliva e altri noccioli 33,0 33,0 37,0
S5 Altri tipi di biomassa solida compresi tutti i tipi di legno non inclusi in S4 e liquame nero e marrone. 25,0 25,0 30,0
S6 Rifiuti urbani e industriali (non rinnovabili) e rifiuti rinnovabili/biodegradabili 25,0 25,0 25,0
Liquidi L7 Olio combustibile pesante, gasolio, altri prodotti petroliferi 44,2 44,2 44,2
L8 Bioliquidi compresi biometanolo, bioetanolo, biobutanolo, biodiesel e altri bioliquidi 44,2 44,2 44,2
L9 Liquidi residui, compresi rifiuti biodegradabili e non rinnovabili (inclusi sego, grasso e trebbie) 25,0 25,0 29,0
Gassosi G10 Gas naturale, GPL, GNL e biometano 52,5 52,5 53,0
G11 Gas di raffineria, idrogeno e gas di sintesi 44,2 44,2 44,2
G12 Biogas da digestione anaerobica, gas da impianti di trattamento di acque reflue e gas di discarica 42,0 42,0 42,0
G13 Gas di cokeria, gas di altoforno, gas da estrazioni minerarie e altri gas di recupero (escluso il gas di raffineria) 35,0 35,0 35,0
Altri O14 Calore di scarto (compresi i gas di scarico ad alta temperatura e i prodotti da reazioni chimiche esotermiche) 30,0
O15 Energia nucleare 33,0
O16 Energia solare termica 30,0
O17 Energia geotermica 19,5
O18 Altri combustibili non menzionati 30,0

Allegato II

Valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore
(di cui all'articolo 1)

I valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore riportati nella tabella sottostante sono basati sul potere termico inferiore e sulle condizioni Iso atmosferiche standard (temperatura ambientale di 15 °C, pressione di 1,013 bar, umidità relativa del 60%).

 

Categoria Tipo di combustibile: Anno di costruzione
Antecedente al 2016 Dal 2016
Acqua calda Vapore (1) Utilizzo diretto dei gas di scarico (2) Acqua calda Vapore (1) Utilizzo diretto dei gas di scarico (2)
Solidi S1 Carbon fossile compresa antracite, carbone bituminoso, carbone sub-bituminoso, coke, semicoke, coke di petrolio 88 83 80 88 83 80
S2 Lignite, mattonelle di lignite, olio di scisto 86 81 78 86 81 78
S3 Torba, mattonelle di torba 86 81 78 86 81 78
S4 Biomassa secca fra cui legna e altri tipi di biomassa solida compresi pellet e mattonelle di legno, trucioli di legno essiccati, scarti in legno puliti e asciutti, gusci e noccioli d'oliva e altri noccioli 86 81 78 86 81 78
S5 Altri tipi di biomassa solida compresi tutti i tipi di legno non inclusi in S4 e liquame nero e marrone. 80 75 72 80 75 72
S6 Rifiuti urbani e industriali (non rinnovabili) e rifiuti rinnovabili/biodegradabili 80 75 72 80 75 72
Liquidi L7 Olio combustibile pesante, gasolio, altri prodotti petroliferi 89 84 81 85 80 77
L8 Bioliquidi compresi biometanolo, bioetanolo, biobutanolo, biodiesel e altri bioliquidi 89 84 81 85 80 77
L9 Liquidi residui, compresi rifiuti biodegradabili e non rinnovabili (inclusi sego, grasso e trebbie) 80 75 72 75 70 67
Gassosi G10 Gas naturale, GPL, GNL e biometano 90 85 82 92 87 84
G11 Gas di raffineria, idrogeno e gas di sintesi 89 84 81 90 85 82
G12 Biogas da digestione anaerobica, gas da impianti di trattamento di acque reflue e gas di discarica 70 65 62 80 75 72
G13 Gas di cokeria, gas di altoforno, gas da estrazioni minerarie e altri gas di recupero (escluso il gas di raffineria) 80 75 72 80 75 72
Altri O14 Calore di scarto (compresi i gas di scarico ad alta temperatura e i prodotti da reazioni chimiche esotermiche) 92 87
O15 Energia nucleare 92 87
O16 Energia solare termica 92 87
O17 Energia geotermica 92 87
O18 Altri combustibili non menzionati 92 87

Allegato III

Fattori di correzione legati alle condizioni climatiche medie e metodo per determinare le zone climatiche in vista dell'applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica
(di cui all'articolo 2, paragrafo 1)

a) Fattori di correzione legati alle condizioni climatiche medie

La correzione in funzione della temperatura ambientale è basata sulla differenza tra la temperatura media annuale in uno Stato membro e le condizioni ISO atmosferiche standard (15 °C).

La correzione si effettua nel modo seguente:

 

perdita di rendimento di 0,1 punto percentuale per ogni grado al di sopra dei 15 °C;

guadagno di rendimento di 0,1 punto percentuale per ogni grado al di sotto dei 15 °C.

 

Esempio:

se la temperatura media annuale in uno Stato membro è di 10 °C, il valore di riferimento delle unità di cogenerazione situate in quello Stato membro deve essere aumentato di 0,5 punti percentuali.

b) La correzione in funzione della temperatura ambientale si applica solo ai combustibili gassosi (G10, G11, G12, G13).

 

c) Metodo per determinare le zone climatiche

I confini di ogni zona climatica sono costituiti dalle isoterme (in gradi Celsius interi) della temperatura ambientale media annuale, separate da un intervallo minimo di 4 °C. La differenza di temperatura tra le temperature ambientali medie annuali applicate nelle zone climatiche adiacenti sarà di almeno 4 °C.

Esempio:

se, per esempio, la temperatura ambientale media annuale di un determinato Stato membro è di 12 °C in una determinata località e di 6 °C in un'altra località nello stesso Stato membro, quest'ultimo ha la facoltà di definire due zone climatiche separate da un'isoterma di 9 °C:

una prima zona climatica compresa tra le isoterme di 9 °C e 13 °C (4 °C di differenza) avente una temperatura ambiente media annuale di 11 °C e

una seconda zona climatica compresa tra le isoterme di 5 °C e 9 °C avente una temperatura ambiente media annuale di 7 °C.

Allegato IV

Fattori di correzione legati alle perdite evitate sulla rete grazie all'applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica
(di cui all'articolo 2, paragrafo 2)

Livello di tensione di connessione Fattore di correzione (all'esterno del sito) Fattore di correzione (all'interno del sito)
≥ 345kV 1 0,976
≥ 200 - < 345kV 0,972 0,963
≥ 100 - < 200kV 0,963 0,951
≥ 50 - < 100kV 0,952 0,936
≥ 12 - < 50kV 0,935 0,914
≥ 0,45 - < 12kV 0,918 0,891
< 0,45kV 0,888 0,851

 

Esempio:

Un'unità di cogenerazione di 100 kWel a motore alternativo funzionante a gas naturale produce una corrente elettrica di 380 V. L'85% di tale corrente è destinata all'autoconsumo e il 15% della produzione è esportato nella rete. L'impianto è stato costruito nel 2010. La temperatura ambientale annuale è di 15 °C (di conseguenza non è necessaria alcuna correzione climatica).

Dopo la correzione per tenere conto delle perdite sulla rete, il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica in questa unità di cogenerazione (sulla base della media ponderata dei fattori contenuti nel presente allegato) è dato da:

 

Ref Εη = 52,5% × (0,851 × 85% + 0,888 × 15%) = 45,0%

Note ufficiali

1.

Gu L 315 del 14 novembre 2012, pag. 1.

2.

Direttiva 2004/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/Cee (Gu L 52 del 21 febbraio 2004, pag. 50).

3.

Decisione di esecuzione 2011/877/Ue della Commissione, del 19 dicembre 2011, che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la decisione 2007/74/Ce [notificata con il numero C(2011) 9523] (Gu L 343 del 23 dicembre 2011, pag. 91).

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