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Decisione Commissione Ue 2011/877/Ue

Decisione che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore - Abrogazione decisione 2007/74/Ue

Abrogato da:

Regolamento Commissione Ue 2015/2402/Ue (01/01/2016)

Provvedimento abrogato. Testo vigente fino al 01/01/2016

Commissione europea

Decisione di esecuzione 19 dicembre 2011, n. 2011/877/Ue

(Guue 23 dicembre 2011 n. L 343)

Decisione che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la decisione 2007/74/Ce

[notificata con il numero C(2011) 9523]

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/Cee , in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 2004/8/Ce, la Commissione ha fissato con la decisione 2007/74/Ce del 21 dicembre 2006 valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore, che constano di una matrice di valori differenziati da fattori pertinenti, tra cui l'anno di costruzione e i tipi di combustibile.

(2) La Commissione deve procedere, la prima volta il 21 febbraio 2011 e in seguito ogni quattro anni, al riesame dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore, onde tener conto degli sviluppi tecnologici e delle variazioni nella distribuzione delle fonti energetiche.

(3) La Commissione ha aggiornato i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore, tenendo conto di dati riferiti a un uso operativo in condizioni reali trasmessi dagli Stati membri. Dall'esame dei progressi delle migliori tecnologie economicamente giustificabili e disponibili osservati nel periodo 2006-2011 oggetto del riesame, risulta che per gli impianti costruiti a partire dal 1° gennaio 2006 non è opportuno mantenere la distinzione stabilita nella decisione 2007/74/Ce in funzione dell'anno di costruzione delle unità di cogenerazione, per quanto riguarda i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità. Tuttavia, per le unità di cogenerazione costruite negli anni fino al 2005, occorre continuare ad applicare i valori di riferimento in funzione dell'anno di costruzione, al fine di tenere conto dei progressi osservati delle migliori tecnologie economicamente giustificabili e disponibili. Inoltre, sulla base delle recenti esperienze e analisi, il riesame ha confermato l'opportunità di continuare ad applicare i fattori di correzione relativi alle condizioni climatiche. Inoltre, occorre continuare ad applicare anche i fattori di correzione relativi alle perdite evitate sulla rete, perché le perdite sulla rete sono rimaste invariate negli ultimi anni. Occorre altresì applicare tali fattori di correzione per le perdite evitate sulla rete anche agli impianti che utilizzano combustibili a base di legno e biogas.

(4) Il riesame non ha riscontrato elementi che indichino una variazione del rendimento energetico delle caldaie nel periodo considerato e pertanto non è opportuno che i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore siano riferiti all'anno di costruzione. Non è stato prescritto alcun fattore di correzione legato alle condizioni climatiche in quanto la termodinamica della generazione di calore a partire dal combustibile non è significativamente influenzata dalla temperatura ambientale. Non è altresì necessario tenere conto di fattori di correzione per le perdite evitate sulla rete, in quanto il calore è sempre utilizzato in prossimità del luogo di produzione.

(5) Sono necessarie condizioni stabili per favorire gli investimenti nella cogenerazione e conservare la fiducia degli investitori. A tale riguardo, è altresì opportuno prorogare gli attuali valori di riferimento armonizzati per l'elettricità e il calore a tutto il periodo 2012-2015.

(6) I dati riferiti a un uso operativo in condizioni reali non rivelano alcun miglioramento statisticamente significativo degli impianti di ultima generazione nel periodo oggetto del riesame. Ne consegue che i valori di riferimento stabiliti per il periodo 2006-2011 nella decisione 2007/74/Ce devono essere mantenuti per il periodo 2012-2015.

(7) Il riesame ha confermato la validità degli attuali fattori di correzione relativi alle condizioni climatiche e per le perdite evitate sulla rete

(8) L'impiego di un unico insieme di valori di riferimento per tutto il periodo e l'eliminazione dei fattori di correzione per le variazioni climatiche e le perdite sulla rete sono stati confermati anche per la generazione di calore.

(9) Tenuto conto del fatto che l'obiettivo principale della direttiva 2004/8/Ce è promuovere la cogenerazione per permettere di risparmiare energia, è opportuno incentivare l'ammodernamento delle unità di cogenerazione per migliorarne l'efficienza energetica. Per tali ragioni, è opportuno che i valori di rendimento di riferimento per l'elettricità che si applicano alle unità di cogenerazione divengano più elevati a partire dall'undicesimo anno successivo a quello di costruzione.

(10) Tale approccio è in linea con il requisito per cui i valori di rendimento di riferimento armonizzati vanno definiti sulla base dei principi enunciati nell'allegato III, lettera f), della direttiva 2004/8/Ce.

(11) Occorre stabilire i valori di rendimento di riferimento armonizzati aggiornati per la produzione separata di elettricità e di calore. Occorre pertanto abrogare la decisione 2007/74/Ce.

(12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato cogenerazione,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Fissazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati

I valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore sono definiti rispettivamente nell'allegato I e nell'allegato II.

Articolo 2

Applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati

1. Gli Stati membri applicano i valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui all'allegato I in relazione all'anno di costruzione delle unità di cogenerazione. Tali valori di rendimento di riferimento armonizzati si applicano per una durata di 10 anni a partire dall'anno di costruzione di un'unità di cogenerazione.

2. A partire dall'undicesimo anno successivo all'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione, gli Stati membri applicano i valori di rendimento di riferimento armonizzati che, a norma del paragrafo 1, si applicano alle unità di cogenerazione di 10 anni di età. Tali valori di rendimento di riferimento si applicano per un anno.

3. Ai fini del presente articolo, l'anno di costruzione di un'unità di cogenerazione è inteso come l'anno civile nel corso del quale è iniziata la produzione di elettricità.

Articolo 3

Fattori di correzione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità

1. Gli Stati membri applicano i fattori di correzione di cui all'allegato III, lettera a), per adattare i valori di rendimento di riferimento armonizzati fissati nell'allegato I alle condizioni climatiche medie di ciascuno Stato membro.

Se, in base a dati meteorologici ufficiali, la temperatura ambientale annuale presenta scarti di 5 °C o più sul territorio di uno Stato membro, quest'ultimo ha la facoltà, previa notifica alla Commissione, di utilizzare più zone climatiche ai fini del primo comma, quando applica il metodo di cui all'allegato III, lettera b).

2. Gli Stati membri applicano i fattori di correzione di cui all'allegato IV per adattare i valori di rendimento di riferimento armonizzati fissati nell'allegato I al fine di tenere conto delle perdite evitate sulla rete.

3. Quando applicano contemporaneamente i fattori di correzione di cui all'allegato III, lettera a), e quelli di cui all'allegato IV, gli Stati membri applicano l'allegato III, lettera a), prima di applicare l'allegato IV.

Articolo 4

Ammodernamento di un'unità di cogenerazione

Se un'unità di cogenerazione esistente è oggetto di un ammodernamento il cui costo d'investimento supera il 50% del costo d'investimento di una nuova unità di cogenerazione analoga, l'anno civile nel corso del quale è iniziata la produzione di elettricità dell'unità di cogenerazione ammodernata è considerato come l'anno di costruzione ai fini dall'articolo 2.

Articolo 5

Miscela di combustibili

Se l'unità di cogenerazione utilizza più combustibili, i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata sono applicati in proporzione alla media ponderata dell'apporto energetico dai vari combustibili.

Articolo 6

Abrogazione

La decisione 2007/74/Ce è abrogata.

Articolo 7

 

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Allegato I

Valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità (di cui all'articolo 1)

I valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità riportati nella tabella sottostante sono basati sul potere termico inferiore e sulle condizioni ISO standard (temperatura ambientale di 15 °C, pressione di 1,013 bar, umidità relativa del 60%).

Anno di costruzione: Tipo di combustibile:

2001 e antecedenti

2002

2003

2004

2005

2006- 2011

2012- 2015
Solido

Carbone fossile/coke

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2
Lignite/mattonelle di lignite 40,3 40,7 41,1 41,4 41,6 41,8 41,8
Torba/mattonelle di torba 38,1 38,4 38,6 38,8 38,9 39,0 39,0
Combustibili a base di legno 30,4 31,1 31,7 32,2 32,6 33,0 33,0
Biomasse di origine agricola 23,1 23,5 24,0 24,4 24,7 25,0 25,0
Rifiuti (urbani) biodegradabili 23,1 23,5 24,0 24,4 24,7 25,0 25,0
Rifiuti (urbani e industriali) non rinnovabili 23,1 23,5 24,0 24,4 24,7 25,0 25,0
Scisti bituminosi 38,9 38,9 38,9 38,9 38,9 39,0 39,0
Liquido

Petrolio (gasolio + olio combustibile residuo), GPL

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2
Biocombustibili 42,7 43,1 43,5 43,8 44,0 44,2 44,2
Rifiuti biodegradabili 23,1 23,5 24,0 24,4 24,7 25,0 25,0
Rifiuti non rinnovabili 23,1 23,5 24,0 24,4 24,7 25,0 25,0
Gassoso

Gas naturale

51,7

51,9

52,1

52,3

52,4

52,5

52,5
Gas di raffineria/idrogeno 42,7 43,1 43,5 43,8 44,0 44,2 44,2
Biogas 40,1 40,6 41,0 41,4 41,7 42,0 42,0
Gas di cokeria, gas di altoforno, altri rifiuti gassosi, calore residuo recuperato 35 35 35 35 35 35 35

Allegato II

Valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore (di cui all'articolo 1)

I valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore riportati nella tabella sottostante sono basati sul potere termico inferiore e sulle condizioni ISO standard (temperatura ambientale di 15 °C, pressione di 1,013 bar, umidità relativa del 60%).

Tipo di combustibile Vapore/acqua calda Utilizzo diretto dei gas di scarico (*)
Solido Carbone fossile/coke 88 80
Lignite/mattonelle di lignite 86 78
Torba/mattonelle di torba 86 78
Combustibili a base di legno 86 78
Biomasse di origine agricola 80 72
Rifiuti (urbani) biodegradabili 80 72
Rifiuti (urbani e industriali) non rinnovabili 80 72
Scisti bituminosi 86 78
Liquido Petrolio (gasolio + olio combustibile residuo), GPL 89 81
Biocarburanti 89 81
Rifiuti biodegradabili 80 72
Rifiuti non rinnovabili 80 72
Gassoso Gas naturale 90 82
Gas di raffineria/idrogeno 89 81
Biogas 70 62
Gas di cokeria, gas di altoforno, altri rifiuti gassosi, calore residuo recuperato 80 72
(*) Occorre utilizzare i valori relativi al calore diretto se la temperatura è pari o superiore a 250 °C.

Allegato III

Fattori di correzione legati alle condizioni climatiche medie e metodo per determinare le zone climatiche in vista dell'applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità (di cui all'articolo 3, paragrafo 1)

a) Fattori di correzione legati alle condizioni climatiche medie

La correzione in funzione della temperatura ambientale è basata sulla differenza tra la temperatura media annuale in uno Stato membro e le condizioni ISO standard (15 °C).

La correzione si effettua nel modo seguente:

i) perdita di rendimento di 0,1 punto percentuale per ogni grado al di sopra dei 15 °C;

ii) guadagno di rendimento di 0,1 punto percentuale per ogni grado al di sotto dei 15 °C.

Esempio:

Quando la temperatura media annuale in uno Stato membro è di 10 °C, il valore di riferimento delle unità di cogenerazione situate in quello Stato membro deve essere aumentato di 0,5 punti percentuali.

b) Metodo per determinare le zone climatiche

I confini di ogni zona climatica sono costituiti dalle isoterme (in gradi Celsius interi) della temperatura ambientale media annuale, separate da un intervallo minimo di 4 °C. La differenza di temperatura tra le temperature ambientali medie annuali applicate nelle zone climatiche adiacenti sarà di almeno 4 °C.

Esempio:

In uno Stato membro la temperatura ambientale media annuale è di 12 °C in un luogo A e di 6 °C in un luogo B. La differenza è superiore a 5 °C. In questo caso lo Stato membro la facoltà di definire due zone climatiche separate dall'isoterma di 9 °C, vale a dire una zona climatica compresa tra le isoterme di 9 °C e 13 °C con una temperatura ambientale media di 11 °C e un'altra zona climatica situata tra le isoterme di 5 °C e 9 °C con una temperatura ambientale annuale media di 7 °C.

Allegato IV

Fattori di correzione legati alle perdite evitate sulla rete grazie all'applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità (di cui all'articolo 3, paragrafo 2)

Tensione: Per l'elettricità esportata verso la rete Per l'elettricità consumata in loco
> 200 kV 1 0,985
100-200 kV 0,985 0,965
50-100 kV 0,965 0,945
0,4-50 kV 0,945 0,925
< 0,4 kV 0,925 0,860

Esempio:

Un'unità di cogenerazione di 100 kWel a motore alternativo funzionante a gas naturale produce una corrente elettrica di 380 V. L'85% di questa elettricità è destinata all'autoconsumo e il 15% della produzione è esportato nella rete. L'impianto è stato costruito nel 1999. La temperatura ambientale annuale è di 15 °C (di conseguenza non è necessaria alcuna correzione climatica).

A norma dell'articolo 2 della presente decisione, alle unità di cogenerazione di più di 10 anni di età occorre applicare i valori di riferimento per le unità di 10 anni di età. In base all'allegato I della presente decisione, il valore di rendimento di riferimento armonizzato per un'unità di cogenerazione a gas naturale costruita nel 1999, non ammodernata, di applicazione nel 2011 è il valore di riferimento per il 2001, pari al 51,7%. Dopo la correzione per tenere conto della perdite sulla rete, il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità in questa unità di cogenerazione (sulla base della media ponderata dei fattori contenuti nel presente allegato) è dato da:

Ref Εη = 51,7% * (0,860 * 85% + 0,925 * 15%) = 45,0%

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