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Commissione europea

Decisione 13 novembre 2015, n. 2015/2056/Ue

(Guue 17 novembre 2015 n. L 300)

Decisione recante modifica delle decisioni 2009/300/Ce, 2009/563/Ce, 2009/894/Ce, 2011/330/Ue e 2011/337/Ue al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea a taluni prodotti

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue)1 , in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c),

sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2009/300/Ce della Commissione2 scade il 31 dicembre 2015.

(2) La decisione 2009/563/Ce della Commissione3 scade il 31 dicembre 2015.

(3) La decisione 2009/894/Ce della Commissione4 scade il 31 dicembre 2015.

(4) La decisione 2011/330/Ue della Commissione5 scade il 31 dicembre 2015.

(5) La decisione 2011/337/Ue della Commissione6 scade il 31 dicembre 2015.

(6) È stata condotta una valutazione al fine di confermare la pertinenza e l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici nonché dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, fissati dalle decisioni 2009/300/Ce, 2009/563/Ce, 2009/894/Ce, 2011/330/Ue e 2011/337/Ue. Poiché gli attuali criteri ecologici e i relativi requisiti di valutazione e di verifica fissati nelle decisioni di cui sopra sono ancora in fase di revisione, è opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2016 il periodo di validità di tali criteri e requisiti.

(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2009/300/Ce, 2009/563/Ce, 2009/894/Ce, 2011/330/Ue e 2011/337/Ue.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (Ce) n. 66/2010,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione 2009/300/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti "televisori" e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016"

Articolo 2

L'articolo 3 della decisione 2009/563/Ue è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti "calzature" e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016."

Articolo 3

L'articolo 3 della decisione 2009/894/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti "mobili in legno" e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016."

Articolo 4

L'articolo 3 della decisione 2011/330/Ce è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti "computer portatili" e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016."

Articolo 5

L'articolo 4 della decisione 2011/337/Ue è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo di prodotti "personal computer" e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2016."

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2015

Note ufficiali

1.

Gu L 27 del 30 gennaio 2010, pag. 1.

2.

Decisione 2009/300/Ce della Commissione, del 12 marzo 2009, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori (Gu L 82 del 28 marzo 2009, pag. 3).

3.

Decisione 2009/563/Ue della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri per l'attribuzione del marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature (Gu L 196 del 28 luglio 2009, pag. 27).

4.

Decisione 2009/894/Ue della Commissione, del 30 novembre 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai mobili in legno (Gu L 320 del 5 dicembre 2009, pag. 23).

5.

Decisione 2011/330/Ue della Commissione, del 6 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue) ai computer portatili (Gu L 148 del 7 giugno 2011, pag. 5).

6.

Decisione 2011/337/Ue della Commissione, del 9 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue) ai personal computer (Gu L 151 del 10 giugno 2011, pag. 5).

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