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Decisione Commissione Ue 2013/806/Ue

Criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel alle apparecchiature per la riproduzione di immagini

Parole chiave Parole chiave: Efficienza energetica | Qualità | Elettrodomestici / Domotica / Computer | Certificazioni | Ecolabel | Elettrodomestici / Domotica / Computer | Linee guida / Norme tecniche

Ultima versione disponibile al 29/03/2024

Commissione europea

Decisione 17 dicembre 2013, n. 2013/806/Ue

(Guue 28 dicembre 2013 n. L 353)

Decisione che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue di qualità ecologica alle apparecchiature per la riproduzione di immagini

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel Ue), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (Ce) n. 66/2010, il marchio di qualità ecologica Ecolabel Ue può essere assegnato a prodotti che hanno un impatto ridotto sull'ambiente durante

l'intero ciclo di vita.

(2) Il regolamento (Ce) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l'assegnazione dell'Ecolabel Ue siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3) Tali criteri mirano in particolare a promuovere prodotti aventi un impatto ambientale ridotto nell'arco del loro ciclo di vita, efficienti nell'uso delle risorse anche sotto l'aspetto energetico e contenenti un quantitativo limitato di sostanze pericolose. Poiché i principali impatti ambientali delle apparecchiature per la riproduzione di immagini durante il ciclo di vita sono collegati all'uso di carta, al consumo energetico e all'uso di sostanze nocive, è opportuno promuovere i prodotti che migliorano le proprie prestazioni in tale senso. È pertanto opportuno stabilire criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue al gruppo di prodotti "apparecchiature per la riproduzione di immagini".

(4) I criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue sono volti a integrare le prescrizioni in materia di progettazione ecocompatibile per le apparecchiature per la riproduzione di immagini destinate a essere immesse sul mercato unionale stabilite in una misura di autoregolamentazione siglata dall'industria nell'ambito della direttiva 2009/125/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. La misura di autoregolamentazione è stata riconosciuta dalla Commissione europea nella relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul sistema volontario di progettazione ecocompatibile concernente le apparecchiature per la riproduzione di immagini1 .

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (Ce) n. 66/2010,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

1. Il gruppo di prodotti "apparecchiature per la riproduzione di immagini" comprende i prodotti da ufficio o destinati all'uso domestico o entrambi e in grado di riprodurre immagini stampate, sotto forma di documento cartaceo o fotografico, per mezzo di un processo riproduttivo di uno o entrambi i seguenti tipi:

a) un'immagine digitale proveniente da un'interfaccia di rete o da una scheda;

b) una copia fisica mediante un processo di copia.

La presente decisione riguarda altresì le apparecchiature per la riproduzione di immagini dotate della funzione supplementare di produrre un'immagine digitale da una copia fisica mediante un processo di scansione. La presente decisione si applica ai prodotti commercializzati come stampanti, fotocopiatrici e apparecchi multifunzionali.

2. Sono esclusi dalla portata della presente decisione gli apparecchi fax, i duplicatori digitali, le affrancatrici e gli analizzatori di immagini (scanner).

3. Qualora soddisfino una delle specifiche tecniche in appresso, sono altresì esclusi dalla portata della presente decisione i prodotti di maggiori dimensioni di norma non utilizzati in ambito domestico e le apparecchiature da ufficio:

a) prodotti in bianco e nero di formato standard con velocità massima superiore a 66 immagini A4 al minuto;

b) prodotti a colori di formato standard con velocità massima superiore a 51 immagini A4 al minuto;

c) progettati per supporti A2 e superiori; oppure

d) prodotti commercializzati come tracciatori grafici (plotter);

velocità da arrotondarsi al numero intero più vicino.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

1) "stampante", un apparecchio commercializzato per la riproduzione di immagini, che funge da dispositivo per la produzione di copie fisiche, capace di ricevere informazioni da un computer monoutente o in rete o da altri dispositivi di immissione, ove l'unità è alimentata da una presa murale o attraverso un collegamento dati o una connessione di rete;

2) "fotocopiatrice", un apparecchio commercializzato per la riproduzione di immagini la cui unica finalità è la produzione di copie fisiche da immagini originali fisiche, ove l'unità è alimentata da una presa murale o attraverso un collegamento dati o una connessione di rete;

3) "dispositivo multifunzionale", un apparecchio commercializzato per la riproduzione di immagini, fisicamente integrato o combinazione di componenti fisicamente integrati in grado di eseguire due o più delle funzioni essenziali quali copiare, stampare, scansionare o inviare per fax, ove l'unità è alimentata da una presa murale o attraverso un collegamento dati o una connessione di rete e la funzione di copia è diversa dalla copia di pagina singola eseguita dai fax;

4) "imballaggio", tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione;

5) "riciclaggio", qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamentointeso a ottenere materiali da utilizzare come combustibili o in operazioni di riempimento;

6) "riutilizzo", qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

7) "contenuto riutilizzato (di un prodotto)", il contenuto di un prodotto che ha subito un'operazione di riutilizzo;

8) "dispositivi antiriutilizzo per cartucce", dispositivi fissati sulla cartuccia e/o software/hardware necessari per il funzionamento della cartuccia che ostacolano il riutilizzo diretto della cartuccia;

9) "pezzo di ricambio", parte intercambiabile tenuta in inventario e utilizzata per riparare o sostituire parti difettose;

10) "consumabili", articoli diversi dall'elettricità venduti anche separatamente dall'apparecchiatura per la riproduzione di immagini, necessari per il funzionamento della stessa;

11) "apparecchiature di rete", apparecchi che possono connettersi a una rete e che dispongono di una o più porte di rete;

12) "porta di rete", interfaccia fisica, cablata o senza fili, della connessione di rete presente sull'apparecchio, attraverso la quale quest'ultimo può essere attivato a distanza;

13) "apparecchi collegati in rete con grande disponibilità della rete" (apparecchi HiNA), apparecchi con una o più delle funzionalità principali elencate di seguito: router, commutatori di rete, punti di accesso alla rete senza fili, concentratori (hub), modem, telefoni VoIP, videotelefoni;

14) "stampanti per stampe di grande formato", apparecchi progettati per stampare su supporti di formato A2 o superiore, compresi quelli progettati per accettare supporti a moduli continui di larghezza superiore a 406 mm.

Articolo 3

L'allegato stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel Ue ai sensi del regolamento (Ce) n. 66/2010 a un prodotto del gruppo di prodotti "apparecchiature per la riproduzione di immagini", definito nell'articolo 1 della presente decisione, nonché i rispettivi requisiti di valutazione e verifica.

Articolo 4

I criteri e i rispettivi requisiti di valutazione stabiliti nell'allegato sono validi per quattro anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti "apparecchiature per la riproduzione di immagini" è "43".

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Allegato

Criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue e requisiti di verifica

Criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel Ue ad apparecchi per la riproduzione di immagini:

 

Gestione della carta

1. Disponibilità della stampa N-up

2. Stampa fronte-retro

3. Utilizzo di carta riciclata

 

Efficienza energetica

4. Efficienza energetica

 

Emissioni atmosferiche in interno

5. Restrizioni alle emissioni in interno

 

Emissioni acustiche

6. Emissioni acustiche

 

Sostanze e miscele nelle apparecchiature per la riproduzione di immagini

7. Sostanze e miscele escluse o limitate

a) Sostanze e miscele pericolose

b) Sostanze elencate in conformità all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 1907/2006

8. Mercurio nelle fonti luminose

 

Riutilizzo, riciclaggio e gestione del fine vita

9. Facilità di smontaggio

 

Consumabili — inchiostro e toner

10. Facilità di riciclaggio e/o riutilizzo delle cartucce di toner e/o inchiostro

11. Requisito per la restituzione della cartuccia di toner e/o inchiostro

12. Sostanze contenute nell'inchiostro e nel toner

 

Altri criteri

13. Imballaggio

14. Garanzia anche di riparazione nonché fornitura di pezzi di ricambio

15. Istruzioni per l'uso

16. Informazioni riportate sul marchio Ecolabel Ue

 

Per ciascun criterio sono indicati i requisiti specifici in materia di valutazione e verifica.

Tutte le apparecchiature per la riproduzione di immagini per le quali si faccia richiesta del marchio Ecolabel Ue sono tenute a soddisfare i criteri. Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi.

Se del caso, possono essere usati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio purché ritenuti equivalenti dall'organismo competente che esamina la richiesta.

Per quanto possibile, la valutazione di conformità è effettuata da laboratori che rispettano i requisiti generali della norma europea En Iso 17025 o requisiti equivalenti.

Se necessario, gli organismi competenti possono chiedere documenti giustificativi ed eseguire verifiche indipendenti.

 

Gestione della carta

Criterio 1. Disponibilità della stampa N-up

Le apparecchiature per la riproduzione di immagini presentano di serie la caratteristica di stampare e/o copiare due o più pagine di un documento su un unico foglio di carta quando l'apparecchio è gestito dal programma originale fornito dal produttore.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce all'organismo competente responsabile del rilascio del marchio di qualità ecologica una dichiarazione di conformità a detti requisiti, ivi compresa una spiegazione su come gli utilizzatori possono accedere alla funzione di stampa di due o più pagine su un unico foglio di carta.

 

Criterio 2. Stampa fronte-retro

Le apparecchiature per la riproduzione di immagini aventi una velocità operativa massima di stampa e/o copia monocromatica pari a 19 pagine al minuto o superiore per la carta di formato A4 sono dotate di un'unità per la stampa/copia fronte-retro automatica.

La funzione di stampa e/o copia fronte-retro è preimpostata nel programma originale fornito dal produttore. Per le apparecchiature che ricevono un ordine di stampa da un computer il produttore è tenuto a formulare e visualizzare un messaggio sullo schermo del computer dell'utilizzatore nel momento in cui si modifica l'impostazione per difetto in stampa su facciata unica. Il contenuto di tale messaggio deve sottolineare il fatto che la modalità di stampa su facciata unica contribuisce a incrementare notevolmente l'impatto ambientale rispetto alla stampa fronte-retro.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce all'organismo competente responsabile del rilascio del marchio di qualità ecologica una dichiarazione di conformità a detti requisiti, ivi compresa una dichiarazione relativa alla velocità di stampa per la stampa monocromatica nonché una spiegazione riguardo alle modalità di visualizzazione agli utilizzatori di tale messaggio per le apparecchiature che ricevono un ordine di stampa da un computer.

 

Criterio 3. Utilizzo di carta riciclata

Le apparecchiature per la riproduzione di immagini sono in grado di utilizzare carta riciclata composta al 100% da carta di consumo che soddisfa i requisiti della norma En 12281:2002.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta all'organismo competente responsabile del rilascio del marchio di qualità ecologica una dichiarazione di conformità del prodotto ai suddetti requisiti.

 

Criterio 4. Efficienza energetica

a) Il consumo energetico del prodotto soddisfa i requisiti di efficienza energetica Energy Star v.2.02 per le apparecchiature per la riproduzione di immagini.

b) Consumo di energia in condizioni di "stand-by in rete":

i) il consumo di energia delle apparecchiature con funzionalità HiNA in una condizione che consente lo stand-by in rete attivato dalla funzione di gestione dell'energia o da una funzione simile, non deve eccedere 3,00 W;

ii) il consumo di energia di altri apparecchi collegati in rete in condizioni di stand-by in rete, attivato dalla funzione di gestione dell'energia dell'apparecchio o da una funzione analoga, non deve superare 1,50 W;

iii) gli apparecchi collegati in rete dotati di uno o più modi stand-by devono rispettare le specifiche previste per ciascun modo stand-by quando tutte le porte di accesso alla rete cablata sono scollegate e quando tutte le porte di accesso alla rete senza fili sono disattivate;

iv) i limiti di consumo energetico di cui ai punti i) e ii) supra non si applicano alle apparecchiature di grandi dimensioni e a quelle aventi un alimentatore di potenza nominale superiore a 750 W.

Valutazione e verifica:

Per quanto riguarda la lettera a): il richiedente presenta alle autorità competenti una dichiarazione di conformità con le prescrizioni in materia efficienza energetica quali stabilite da Energy Star v2.0 congiuntamente ai risultati delle prove di efficienza energetica effettuate secondo i metodi specificati da Energy Star. I prodotti etichettati Energy Star v2.0 sono ritenuti conformi alle prescrizioni di tale criterio e il richiedente presenta una copia del modulo di registrazione Energy Star.

Per quanto riguarda la lettera b): il richiedente presenta alle autorità competenti una dichiarazione che ne attesta la conformità con i criteri, comprensiva di una relazione di prova dalla quale risulta il consumo nella modalità di stand-by in rete.

 

Emissioni atmosferiche in interno

Criterio 5. Restrizioni alle emissioni in interno

Durante la fase di uso il prodotto non emette gli inquinanti atmosferici di cui alla tabella 1 in quantitativi superiori ai massimali di emissione:

 

Tabella 1

Massimali di emissione per inquinanti atmosferici

 

Massimale di emissione in mg/h
Stampa monocromatica Stampa a colori
Modalità "Pronto" TCov (**) 1 (Prodotti da scrivania) TCov (**)
2 (Apparecchi da pavimento (volume > 250 litri)
1 (Prodotti da scrivania)
2 (Apparecchi da pavimento (volume > 250 litri)
Modalità di stampa (somma delle modalità "Pronto" e "Stampa") TCov (**) 10 18
Benzene < 0,05 < 0,05
Stirene 1,0 1,8
Singole sostanze Cov non identificate (**) 0,9 0,9
Ozono (*) 1,5 3,0
Polveri (*) 4,0 4,0
(*) Solo per stampa elettrografica
(**) L'elenco dei "Cov identificati" nel metodo di misurazione è contenuto nella norma Blue Angel Ral UZ 171, luglio 2012, allegato S-M capitolo 4.5

 

Tutti i massimali di emissioni di cui alla tabella 1 sono misurati a norma delle prescrizioni della norma Blue Angel Ral UZ 171, luglio 20123 .

Valutazione e verifica: il richiedente presenta all'autorità competente una relazione di prova contenente i risultati delle prove di emissioni effettuate secondo i metodi specificati nella norma Blue Angel Ral UZ 171, luglio 2012. Il laboratorio che effettua le prove deve essere accreditato secondo la norma En Iso/Iec 17025. Il richiedente allega una copia del certificato di accreditamento valido del laboratorio di prova.

 

Emissioni acustiche

Criterio 6. Emissioni acustiche

Le emissioni acustiche sono valutate mediante il livello di potenza acustica dichiarato ponderato A secondo la velocità di stampa al minuto espressa in dB con la precisione di un decimale (o di due decimali se espresso in B).

Durante il funzionamento il livello di potenza sonora dichiarato ponderato A LWAd del prodotto non supera i limiti in appresso:

a) per la stampa monocromatica il livello di potenza sonora dichiarato ponderato A LWAd,lim,bw è determinato dalla velocità di funzionamento data Sbw con la precisione di un decimale secondo la formula in appresso:

 

LWAd,lim,bw = 37 + 20 * log(Sbw + 8) dB

 

LWAd,lim,bw = il limite del livello di potenza sonora dichiarato ponderato A per la stampa monocromatica espresso in dB

b) per la stampa a colori il livello di potenza sonora dichiarato ponderato LWAd,lim,co è determinato dalla velocità di funzionamento data Sco con la precisione di un decimale secondo la formula in appresso:

 

LWAd,lim,co = 38 + 20 * log(Sco + 8) dB

 

LWAd,lim,co = il limite del livello di potenza sonora dichiarato ponderato A per la stampa a colori espresso in dB

c) Inoltre, sia per la stampa monocromatica, sia per la stampa a colori, il valore limite del livello di potenza sonora ponderato A LWAd,lim,bw e LWAd,lim,co non supera il limite superiore di 75,0 dB:

 

LWAd,lim,bw < 75,0 dB

 

LWAd,lim,co < 75,0 dB

 

Per i dispositivi seriali elettrofotografici a colori aventi Sco ≤ 0,5 Sbw si determina e indica il limite di potenza sonora. Ai fini della valutazione di conformità con LWAd,lim,bw per la stampa monocromatica si considera esclusivamente la conformità con la velocità di stampa Sbw.

Valutazione e verifica: il richiedente dimostra la conformità con le prescrizioni relative ai criteri e presenta una relazione di prova contenente i risultati della potenza sonora ponderata A a norma dei metodi specificati nella norma Iso 7779 3a edizione (2010). Il laboratorio che effettua le prove deve essere accreditato secondo la norma En Iso/Iec 17025 e Iso 7779 per quanto attiene alle misurazioni acustiche. Il richiedente allega una copia del certificato di accreditamento valido del laboratorio di prova.

 

Sostanze e miscele nelle apparecchiature per la riproduzione di immagini

Criterio 7. Sostanze e miscele escluse o limitate

 

a) Sostanze e miscele pericolose

A norma dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (Ce) n. 66/2010, il marchio Ecolabel Ue non può essere assegnato a prodotti o articoli pertinenti quali definiti all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, o a loro parti omogenee contenenti sostanze che rispondono ai criteri stabiliti per l'assegnazione delle indicazioni di pericolo o delle frasi di rischio specificate nella tabella 2 in conformità al regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio o alla direttiva 67/548/Ce del Consiglio, o sostanze di cui all'articolo 57 del regolamento (Ce) n. 1907/2006. Nel caso in cui la soglia per la classificazione di una sostanza o miscela in una classe di pericolo differisca da quella per l'assegnazione di una frase di rischio, prevale la prima. Le frasi di rischio riportate nella tabella 2 si riferiscono di norma alle sostanze. Tuttavia, qualora non sia possibile reperire informazioni sulle sostanze, si applicano le regole di classificazione relative alle miscele. Sono esentate dal criterio 7 lettera a) le sostanze o miscele che durante la lavorazione cambiano proprietà e in questo modo diventano non biodisponibili, oppure che subiscono una trasformazione chimica tale da eliminare il pericolo identificato in precedenza.

 

Tabella 2

Indicazioni di pericolo e frasi di rischio

 

Indicazione di pericolo Frase di rischio
H300 Letale se ingerito R28
H301 Tossico se ingerito R25
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie R65
H310 Letale a contatto con la pelle R27
H311 Tossico a contatto con la pelle R24
H330 Letale se inalato R23/26
H331 Tossico se inalato R23
H340 Può provocare alterazioni genetiche R46
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche R68
H350 Può provocare il cancro R45
H350i Può provocare il cancro se inalato R49
H351 Sospettato di provocare il cancro R40
H360F Può nuocere alla fertilita R60
H360D Può nuocere al feto R61
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto. R60/61/60-61
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto R60/63
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità R61/62
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità R62
H361d Sospettato di nuocere al feto R63
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto R62-63
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno R64
H370 Provoca danni agli organi R39/23/24/25/26/27/28
H371 Può provocare danni agli organi R68/20/21/22
H372 L'esposizione prolungata o ripetuta provoca danni agli organi R48/25/24/23
H373 L'esposizione prolungata o ripetuta può provocare danni agli organi R48/20/21/22
H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici R50
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata R50-53
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata R51-53
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata R52-53
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata R53
EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono R59
EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico R29
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico R31
EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico R32
EUH070 Tossico per contatto oculare R39-41

 

I limiti di concentrazione per le sostanze o miscele a cui potrebbero essere o sono state assegnate indicazioni di pericolo o frasi di rischio contenute nella tabella 2 e che rispondono ai criteri di classificazione nelle classi o categorie di pericolo, e per le sostanze che rispondono ai criteri indicati nell'articolo 57, lettere a), b) o c), del regolamento (Ce) n. 1907/2006 non superano i limiti di concentrazione generici o specifici stabiliti in conformità all'articolo 10 del regolamento (Ce) n. 1272/2008. Qualora siano determinati limiti di concentrazione specifici, questi prevalgono su quelli generici.

I limiti di concentrazione per le sostanze che rispondono ai criteri stabiliti nell'articolo 57, lettere d), e) o f), del regolamento (Ce) n. 1907/2006 non superano lo 0,1% (peso su peso).

Il prodotto finale non deve riportare un'indicazione di pericolo.

Relativamente alle apparecchiature per la riproduzione di immagini, le sostanze/i componenti della tabella 3 sono esentati dall'obbligo stabilito nell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (Ce) n. 66/2010 in seguito all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 7, del medesimo regolamento.

 

Tabella 3

Sostanze/componenti esentati

 

Articoli di peso inferiore a 25 g Tutte le indicazioni di pericolo e le frasi di rischio
Parti omogenee di articoli complessi di peso inferiore a 25 g Tutte le indicazioni di pericolo e le frasi di rischio
Cartucce di inchiostro e toner Tutte le indicazioni di pericolo e le frasi di rischio
Nichel in acciaio inossidabile di tutti i tipi diversi da quello ad alta gradazione di zolfo (S > 0,1%)
2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo CAS 3147-75-9
Trifenilfosfina CAS 603-35-0
(1-metiletilidene)di-4,1-fenilene tetrafenil difosfato (BDP) CAS 5945-33-5 e CAS 181028- 79-5 usato puro e non con qualità tecnica uguale o inferiore a 90 % BDP

 

Valutazione e verifica: per il prodotto o qualsiasi articolo o parte omogenea dello stesso, il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al criterio 7 lettera a), unitamente alla documentazione associata, come le dichiarazioni di conformità sottoscritte dai fornitori, riguardo alla non classificazione delle sostanze o dei materiali in una qualsiasi delle classi di pericolo associate alle indicazioni di pericolo di cui alla tabella 2 in conformità al regolamento (Ce) n. 1272/2008, sempreché questo possa essere stabilito almeno sulla base delle informazioni rispondenti ai requisiti indicati nell'allegato VII del regolamento (Ce) n. 1907/2006. Tale dichiarazione è corroborata da informazioni sintetiche sulle caratteristiche aventi rilevanza associate alle indicazioni di pericolo di cui alla tabella 2, presentate al livello di dettaglio precisato nelle sezioni 10, 11 e 12 dell'allegato II del regolamento (Ce) n. 1907/2006.

Le informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze possono essere ottenute con modalità diverse dalle prove, per esempio utilizzando metodi alternativi come i metodi in vitro, i modelli di relazione quantitativa struttura-attività o utilizzando il raggruppamento di sostanze o il metodo del read-across in conformità all'allegato XI del regolamento (Ce) n. 1907/2006. Si incoraggia espressamente a condividere informazioni rilevanti nella catena di fornitura.

Le informazioni fornite sono riferite alle forme o allo stato fisico della sostanza o delle miscele quali utilizzate nel prodotto finale.

Per le sostanze elencate negli allegati IV e V del regolamento (Ce) n. 1907/2006, esentate dall'obbligo di registrazione in base all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), di detto regolamento, un'apposita dichiarazione del richiedente è sufficiente per soddisfare il criterio 7 lettera a).

 

b) Sostanze elencate in conformità all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 1907/2006

Non è accordata alcuna deroga all'esclusione prevista all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (Ce) n. 66/2010, per le sostanze identificate come sostanze estremamente preoccupanti e inserite nell'elenco di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 1907/20064 , presenti in miscele, in un articolo o in qualsiasi parte omogenea di un articolo complesso in concentrazioni superiori allo 0,1%. I limiti di concentrazione specifici, determinati in conformità all'articolo 10 del regolamento (Ce) n. 1272/2008, si applicano nei casi in cui la concentrazione sia inferiore allo 0,1%.

Valutazione e verifica: il riferimento all'elenco di sostanze identificate come sostanze estremamente preoccupanti è effettuato alla data della domanda. Il richiedente fornisce una dichiarazione di conformità al criterio 7 lettera b), congiuntamente alla documentazione pertinente, come le dichiarazioni di conformità firmate dai fornitori dei materiali e le copie delle pertinenti schede di dati di sicurezza delle sostanze o miscele, conformemente all'allegato II del regolamento (Ce) n. 1907/2006 per le sostanze o le miscele. I limiti di concentrazione sono precisati nelle schede di dati di sicurezza, conformemente all'articolo 31 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 per le sostanze e le miscele.

 

Criterio 8. Mercurio nelle fonti luminose

Non è consentito aggiungere intenzionalmente mercurio o i suoi composti alle fonti luminose utilizzate nelle apparecchiature per la riproduzione di immagini.

Valutazione e verifica: il richiedente dichiara all'organismo competente che le fonti luminose del prodotto non contengono oltre 0,1 mg di mercurio o dei suoi composti per lampada. Il richiedente fornisce inoltre una breve descrizione del sistema di illuminazione impiegato.

 

Riutilizzo, riciclaggio e gestione del fine vita

Criterio 9. Facilità di smontaggio

Il produttore dimostra che l'apparecchiatura per la riproduzione di immagini può essere agevolmente smontata da professionisti qualificati, avvalendosi degli strumenti di norma utilizzati per effettuare riparazioni e sostituzioni di parti usurate, aggiornare parti più vecchie o obsolete, nonché separare parti e materiali al momento del riciclaggio o del riutilizzo.

Valutazione e verifica: un rapporto di prova contenente informazioni sullo smontaggio dell'apparecchiatura per la riproduzione

di immagini è trasmesso unitamente alla domanda. Il rapporto include un diagramma esploso, in forma scritta o digitale, del prodotto con l'indicazione dei principali componenti e identifica inoltre le eventuali sostanze pericolose presenti nei componenti.

 

Consumabili — Inchiostro e toner

Criterio 10. Facilità di riciclaggio e/o riutilizzo delle cartucce di toner e/o inchiostro

Il prodotto accetta cartucce di toner/inchiostro rigenerate.

I prodotti sono progettati per consentire il riutilizzo delle cartucce di toner/inchiostro.

La progettazione delle cartucce raccomandate dal produttore (Oem) per essere utilizzate nel prodotto ne deve favorire la durabilità. I dispositivi e le prassi che ne ostacolano il riutilizzo (a volte denominate tecniche antiriutilizzo) non sono presenti o applicati. Questo requisito non si applica alle apparecchiature per la riproduzione di immagini che non fanno uso di cartucce.

Valutazione e verifica: il richiedente dichiara la conformità a questo requisito. Il richiedente presenta all'organismo competente una copia del manuale d'istruzioni. Il richiedente presenta le istruzioni sulle modalità per rigenerare e/o riempire la cartuccia o fornisce una prova (per esempio un campione) che le cartucce sono state rigenerate o riempite secondo le istruzioni date.

 

Criterio 11. Requisito per la restituzione della cartuccia di toner e/o inchiostro

Il richiedente propone agli utilizzatori un sistema di restituzione, di persona o per invio, dei moduli di inchiostro e toner o dei contenitori di toner e/o inchiostro forniti o raccomandati dallo stesso per l'uso con il prodotto, al fine di incanalare tali moduli e contenitori verso il riutilizzo e/o il riciclo dei materiali, con una preferenza per il riutilizzo. Lo stesso si applica ai contenitori residui di toner.

È ammesso subappaltare tale compito a terzi che ricevono istruzioni per maneggiare correttamente il toner residuo. Le parti di prodotto non riciclabili sono smaltite correttamente. I moduli e i contenitori sono ripresi a titolo gratuito dall'incaricato di ripresa indicato dal richiedente. I documenti allegati al prodotto comprendono informazioni dettagliate sul sistema di ripresa.

Valutazione e verifica: si fornisce all'organismo competente responsabile del rilascio del marchio di qualità ecologica una dichiarazione relativa all'offerta agli utilizzatori di un sistema di ripresa per i moduli e i contenitori di toner e inchiostro e che i consumabili raccolti sono inviati al riutilizzo e/o al riciclaggio dal richiedente stesso o dai terzi in subappalto.

 

Criterio 12. Sostanze contenute nell'inchiostro e nel toner

a) Non è consentito aggiungere ai toner e agli inchiostri (compresi gli inchiostri solidi) forniti o raccomandati dal richiedente per l'uso nel prodotto sostanze contenenti mercurio, cadmio, piombo, nichel o composti di cromo esavalente come costituenti. Sono esentati i composti complessi del nichel a elevato peso molecolare usati come coloranti. La contaminazione da metalli pesanti come il cobalto e gli ossidi di nichel, connessa al prodotto, è mantenuta al livello più basso possibile ed economicamente ragionevole.

b) Non è consentito utilizzare negli inchiostri e nei toner forniti o raccomandati dal richiedente per l'uso nel prodotto coloranti azoici suscettibili di emettere ammine aromatiche cancerogene elencate nell'allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006.

c) È consentito aggiungere come biocidi ai toner e agli inchiostri attivi forniti o raccomandati dal richiedente per l'uso nel prodotto solo le sostanze elencate come cosiddetti principi attivi esistenti nell'allegato II del regolamento (Ce) n. 2032/2003 della Commissione.

Valutazione e verifica: il richiedente dichiara la conformità dell'apparecchio a questo requisito. Allo stesso organismo si forniscono inoltre una dichiarazione di conformità firmata dai fornitori degli inchiostri e dei toner nonché copie delle pertinenti schede di sicurezza riguardanti i materiali e le sostanze.

 

Altri criteri

Criterio 13. Imballaggio

Se per l'imballaggio finale si utilizzano scatole di cartone, queste devono essere costituite almeno all'80% da materiale riciclato.

Se per l'imballaggio finale si utilizzano sacchi di plastica, questi sono costituiti almeno al 75% da materiale riciclato oppure sono biodegradabili o compostabili, secondo le definizioni della norma En 13432 o equivalente.

Valutazione e verifica: il richiedente dichiara all'organismo competente la conformità a tali requisiti e presenta copie delle specifiche relative ai materiali ottenute dai fornitori dei materiali d'imballaggio. Sono soggetti a tale criterio soltanto gli imballaggi primari quali definiti dalla direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

Criterio 14. Garanzia anche di riparazione nonché fornitura di pezzi di ricambio

Il fabbricante fornisce una garanzia di riparazione o sostituzione della durata minima di cinque anni.

Il richiedente è tenuto a garantire la disponibilità di pezzi di ricambio e l'infrastruttura necessaria per la riparazione dell'apparecchiatura per un periodo almeno quinquennale successivo alla fine della produzione di un dato modello e che gli utilizzatori siano informati in merito alla disponibilità garantita di tali pezzi di ricambio. Tale clausola non si applica in circostanze inevitabili e temporanee indipendenti dal controllo del produttore, come le calamità naturali.

Valutazione e verifica: il richiedente dichiara all'organismo competente la garanzia delle riparazioni e della fornitura di pezzi di ricambio, presentando campioni della scheda informativa e la garanzia del prodotto allo stesso. Il richiedente può mettere a disposizione, gratuitamente o a pagamento, i pezzi di ricambio per il proprio prodotto attraverso terzi.

 

Criterio 15. Istruzioni per l'uso

Il richiedente informa l'utilizzatore, in tutte le lingue dei paesi in cui è venduto il prodotto, di quanto segue.

 

a) Importanza ambientale del consumo di carta

Nel manuale d'istruzioni del prodotto è inserito il seguente messaggio:

"Il principale impatto ambientale di questo prodotto durante il suo ciclo di vita è dato dal consumo di carta. Meno carta si usa, minore è l'impatto sull'ambiente durante tutto il ciclo di vita. Si raccomanda la stampa fronte— retro e l'uso della funzione di stampa di pagine multiple su un solo foglio di carta."

 

b) Emissioni sonore

Se il livello di potenza sonora dichiarato ponderato A misurato è superiore a 63,0 dB(A), nel manuale d'istruzioni del prodotto è inserito il seguente messaggio:

"Questo prodotto produce emissioni acustiche LWAd superiori a 63,0 dB(A) e non è adatto all'uso in ambienti dove si svolgono principalmente lavori intellettuali. Questo prodotto deve essere collocato in un ambiente distinto a causa delle emissioni acustiche."

 

c) Cartucce di toner/inchiostro

Nel manuale d'istruzioni del prodotto è inserito il seguente messaggio:

"Le cartucce di questo apparecchio sono progettate per essere riutilizzate. Si raccomanda di riutilizzare la cartuccia per risparmiare risorse."

Sull'imballaggio della cartuccia raccomandata per l'uso (Oem) se ne indicano inoltre chiaramente la resa in termini di quantitativo di inchiostro e di numero di stampe.

Il criterio 15 lettera c) non si applica alle apparecchiature per la riproduzione di immagini prive di cartuccia.

 

d) È fornita una guida contenente le istruzioni sui modi per massimizzare la prestazione ambientale di tale specifica apparecchiatura per la riproduzione d'immagini (per quanto riguarda le funzioni di gestione della carta, le funzioni di efficienza energetica, la gestione dei rifiuti del prodotto e di qualsiasi consumabile, come le cartucce di inchiostro e toner) per iscritto in quanto parte specifica del manuale d'istruzioni e in forma digitale sul sito web del produttore. Tale parte specifica del manuale d'istruzioni comprende altresì informazioni sulla percentuale totale in massa del prodotto di contenuti riciclati e riutilizzati.

 

e) Carta riciclata

Nel manuale d'istruzioni del prodotto è inserito il seguente messaggio:

"Questo apparecchio può usare carta riciclata prodotta con il 100% di carta di consumo"

Valutazione e verifica: il richiedente presenta all'organismo competente responsabile del rilascio del marchio di qualità ecologica una dichiarazione firmata dal produttore che dichiara la conformità a questi requisiti e prova delle istruzioni d'uso sotto forma di copia del libretto o manuale contenente le informazioni. Si fornisce all'organismo competente per il rilascio del marchio di qualità ecologica una copia del manuale d'istruzioni. Tale manuale è disponibile liberamente sul sito del produttore.

 

Criterio 16. Informazioni riportate sul marchio Ecolabel Ue

L'etichetta facoltativa recante una casella di testo deve presentare il testo che segue.

a) Progettato per una gestione efficiente della carta

b) Elevata efficienza energetica

c) Uso ridotto di sostanze pericolose

Gli orientamenti per l'uso dell'etichetta facoltativa con casella di testo sono reperibili in "Guidelines for the use of the Eu Ecolabel logo" sul sito web:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Valutazione e verifica: il richiedente presenta un campione dell'apparecchiatura per la riproduzione di immagini su cui figura il marchio, con una dichiarazione attestante la rispondenza a tale criterio.

Note ufficiali

1.

COM(2013) 23 final.

2.

https://energystar.gov/products/specs/node/148

3.

http://www.blauer-engel.de/en/products_brands/vergabegrundlage.php?id=259

4.

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_proces/candidate_list_table_en.asp

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