Dm Trasporti 16 gennaio 2015
Trasporto interno di merci pericolose - Modifiche al Dlgs 35/2010 - Recepimento della direttiva 2014/103/Ue
Ultima versione disponibile al 13/11/2024
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 16 gennaio 2015
(Gu 3 aprile 2015 n. 78)
Recepimento della direttiva 2014/103/Ue della Commissione del 21 novembre 2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Vista la direttiva 2008/68/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, relativa al trasporto interno di merci pericolose;
Vista la direttiva 2010/61/Ue della Commissione del 2 settembre 2010, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2011, che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/Ce;
Vista la direttiva 2012/45/Ue della Commissione del 3 dicembre 2012, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2013, che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/Ue;
Vista la direttiva 2014/103/Ue della Commissione del 21 novembre 2014, che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/Ce;
Ritenuto, pertanto, opportuno trasporre nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2014/103/Ue;
Considerato che l'articolo 5 del richiamato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n 35, rimette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il recepimento delle direttive comunitarie, concernenti l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della materia del trasporto di merci pericolose, recanti modifiche agli allegati A e B dell'Adr, all'allegato del Rid che figura come appendice C del Cotif ed ai regolamenti allegati all'adn;
Visto l'articolo 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Decreta:
(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)
Articolo 1
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) negli allegati A e B dell'Adr, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2015, restando inteso che i termini "parte contraente" sono sostituiti dai termini "Stato membro", come opportuno";
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) nell'allegato del Rid, che figura come appendice C della Cotif, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2015, restando inteso che i termini "Stato contraente del Rid" sono sostituiti dai termini "Stato membro", come opportuno";
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) nei regolamenti allegati all'adn, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015, così come l'articolo 3, lettere f) ed h)
e l'articolo 8, paragrafi 1 e 3 dell'adn, nei quali "parte contraente" è sostituito con "Stato membro", come opportuno".
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 gennaio 2015