Trasporti

Normativa Vigente

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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Decreto 16 gennaio 2015

(Gu 3 aprile 2015 n. 78)

Recepimento della direttiva 2014/103/Ue della Commissione del 21 novembre 2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose

 

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Vista la direttiva 2008/68/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recepita con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

Vista la direttiva 2010/61/Ue della Commissione del 2 settembre 2010, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2011, che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/Ce;

Vista la direttiva 2012/45/Ue della Commissione del 3 dicembre 2012, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2013, che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/Ue;

Vista la direttiva 2014/103/Ue della Commissione del 21 novembre 2014, che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/Ce;

Ritenuto, pertanto, opportuno trasporre nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2014/103/Ue;

Considerato che l'articolo 5 del richiamato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n 35, rimette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il recepimento delle direttive comunitarie, concernenti l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della materia del trasporto di merci pericolose, recanti modifiche agli allegati A e B dell'Adr, all'allegato del Rid che figura come appendice C del Cotif ed ai regolamenti allegati all'adn;

Visto l'articolo 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Decreta:

 

(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Articolo 1

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) negli allegati A e B dell'Adr, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2015, restando inteso che i termini "parte contraente" sono sostituiti dai termini "Stato membro", come opportuno";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) nell'allegato del Rid, che figura come appendice C della Cotif, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2015, restando inteso che i termini "Stato contraente del Rid" sono sostituiti dai termini "Stato membro", come opportuno";

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) nei regolamenti allegati all'adn, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015, così come l'articolo 3, lettere f) ed h)

e l'articolo 8, paragrafi 1 e 3 dell'adn, nei quali "parte contraente" è sostituito con "Stato membro", come opportuno".

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 16 gennaio 2015

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