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Deliberazione Comitato per lo sviluppo del verde pubblico 22 settembre 2014, n. 2

Obbligo di porre a dimora un albero per ogni neonato - Modifiche ad opera della legge 10/2013

Comitato per lo sviluppo del verde pubblico

Deliberazione 22 settembre 2014, n. 2

 

Nella riunione odierna, in presenza del Consigliere Massimiliano Atelli, Presidente, Giorgio Boldini, Componente, del dr. Bruno Cignini, Componente, della dr.ssa Anna Maria Maggiore, Componente, della dr.ssa Angela Farina, per delega del dr. Cesare Patrone, Componente, del dr. Mattia Busti, per delega del dr. Andrea Sisti, Componente;

Vista la legge n. 113/1992, e s.m.;

Vista la legge n. 10/2013;

Visto, nella specifico, l'articolo 2, comma 1, della legge n. 10/2013, il quale, al dichiarato fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il Comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato, alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, tende ad apportare a quest'ultima alcune modificazioni;

Visto, ancor più in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 10/2013, che apporta una modifica la legge n. 113/1992 attraverso l'introduzione nella stessa di un nuovo articolo, del seguente tenore: "Articolo 3-bis. — 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun Comune provvede a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica. 2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende nota il bilancio arboreo del Comune, indicando il rapporto tra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di cui agli articoli 52 e 53 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del Sindaco, l'autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma".

Considerate le richieste di chiarimento al riguardo pervenute a questa Comitato, tramite la casella di posta elettronica accessibile dal sito del Ministero, nell'area dedicata al Comitato;

Relatore il Presidente Atelli;

il Comitato

delibera quanta segue.

 

Come esposto in premessa, la legge n. 10/2013 ha introdotto significative modifiche alla legge n. 113/1992, la quale ha come noto introdotto l'obbligo, per il Comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.

Le modifiche apportate dalla legge n. 10/2013 si riassumono, in estrema sintesi, nei termini seguenti:

1) è stato specificato che l'obbligo in questione spiega effetto nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

2) è stato prescritto che identico obbligo sorge per effetto della registrazione anagrafica relativa all'avvenuta adozione di un minore;

3) sono state precisate le modalità secondo le quali vanno effettuate le piantumazioni attuative della legge n. 113/1992, nonché gli obblighi di informativa nei confronti della persona che richiesto la registrazione anagrafica.

Inoltre, come parimenti esplicitato nelle premesse, nel tessuto della legge n. 113/1992 è stato aggiunto l'articolo 3-bis, che introduce nel nostro sistema uno strumento del tutto innovativo, quale il bilancio arboreo.

Come chiarito nella Relazione annuale di questa Comitato al Parlamento della scorso 30 maggio, la consistenza quanti-qualitativa del verde investe, in modo diretto, le politiche ambientali attuate dagli amministratori di un dato territorio. E, con il citato articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 10/2013, il Parlamento ha inteso elevare questa tema a terreno di potenziale competizione fra le diverse "offerte" politiche a confronto.

Tale disposizione di legge, finalizzata con evidenza a stimolare l'incremento del verde pubblico del territorio, tende a rendere accessibili, in funzione della svolgimento della campagna elettorale, le informazioni inerenti la gestione del verde da parte degli enti esponenziali della collettività più vicini alla popolazione, anche in un'ottica di trasparenza e di controllo dell'operato da parte dei cittadini amministrati.

Naturalmente, la previsione di un bilancio arboreo comunale presuppone dati certi e veritieri circa la dotazione di alberi insistente sul territorio comunale. Avviare e ultimare, nei singoli Comuni, il censimento del patrimonio arboreo presente in aree urbane di proprietà pubblica — all'occorrenza anche attraverso congrue forme di coinvolgimento del volontariato e di altre espressioni del principio di sussidiarietà orizzontale — è dunque essenziale per evitare che questa disposizione, e le istanze che sono ad essa sottesa, restino lettera morta.

Ciò detto, la circostanza che il legislatore abbia voluto collocare la previsione dell'obbligo del bilancio arboreo all'interno della legge n. 113/1992 conduce a ritenere, secondo ragionevolezza, che essa vada a contestualizzarsi in modo oggettivo nella cornice ispiratrice della (intera) legge da ultima indicata.

Ne consegue, ad avviso di questo Comitato, con riguardo al tema della identificazione dell'ambito di applicazione dell' articolo 3-bis in parola, cioè dei casi nei quali, a decorrere dal 16 febbraio 2013, sono divenuti pienamente cogenti gli obblighi di censimento e di presentazione del bilancio arboreo previsti da tale norma, che detti obblighi si correlano strutturalmente a quello di piantumazione sancito dalla legge n. 113/1992 quale effetto automatico della richiesta di registrazione per ciascuna nuova nascita o adozione di minori.

Pertanto, va osservato anzitutto che gli obblighi previsti dall'articolo 3-bis (si ribadisce, di censimento e di presentazione del bilancio arboreo) riguardano, oggi, i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

In secondo luogo, va precisato che detti obblighi riguardano gli alberi piantumati in attuazione della legge n. 113/1992, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica. A questo riguardo, va puntualizzato altresì che gli alberi da censire sono tutti quelli piantumati in applicazione di detta legge, a decorrere dalla sua originaria entrata in vigore.

Oltre ad essi, nel computo andranno peraltro considerati, a decorrere dal 16 febbraio 2013, anche quelli messi a dimora in conseguenza della registrazione anagrafica dell'avvenuta adozione di un minore.

Atteso che, tuttavia, il primo comma dell'articolo 3-bis dava ai Comuni un anno di tempo per operare il censimento (e la relativa classificazione) degli alberi piantumati in attuazione della legge n. 113/1992, deve ritenersi che sia stata per questa via differita al 16 febbraio 2014 l'effettiva entrata in vigore della disposizione che prevede l'obbligo di provvedere alla presentazione del bilancio arboreo. Da quella data, al verificarsi delle situazioni previste dalla legge (scadenza naturale o anticipata del mandato del Sindaco), esso va dunque presentato da parte dei soggetti che ne hanno l'obbligo.

Del resto, diversamente da quanta stabilita dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 10/2013, il censimento di cui all'articolo 3-bis, comma 1 (evidentemente propedeutico alla stesura del bilancio arboreo comunale), non risulta per legge condizionato ad alcun adempimento (fissazione di criteri o altro) da parte di autorità terze. Inoltre, secondo questo Comitato, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di tempestiva presentazione del bilancio arboreo, essenziale risulta, almeno in questa fase di prima applicazione della normativa, il profilo della esatta quantificazione delle essenze arboree piantumate in attuazione della legge n. 113/1992, come modificata dalla legge n. 10/2013. Ai fini della classificazione delle stesse, infatti, appare sufficiente indicare quella "tipologia dell'albero" rientrante fra le informazioni dovute ex lege alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 113/1992, come modificata dalla legge n. 10/2013.

Riguardo alle modalità da osservare al fine di "rendere nota" (articolo 3-bis, comma 2, della legge n. 113/1992, come modificata dalla legge n. 10/2013) il bilancio arboreo, ad avviso di questo Comitato, considerato che tale particolare forma di bilancio — per la sua stessa natura e per la logica cui è palesemente informata la disposizione che lo prevede — si indirizza all'intera comunità locale, piuttosto che solamente agli amministratori (diversamente, infatti, resterebbe frustrato l'obiettivo di elevare questo tema a terreno di potenziale competizione fra le diverse "offerte" politiche a confronto), trovano secondo ragionevolezza applicazione gli articoli 3 e 8 del Dlgs n. 33/2013, a norma dei quali tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli, e gli stessi vanno pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione. Riguardo alle informazioni ambientali contenute nel bilancio arboreo va considerato, altresì, quanto stabilito dall'articolo 40 del medesimo Dlgs n. 33/2013.

Per completezza, infine, appare utile ricordare che l'articolo 3 della legge n. 113/1992, tuttora vigente, stabilisce che "I Comuni che non dispongono di aree idonee per la messa a dimora delle piante possono fare ricorso, nel quadro della pianificazione urbanistica, all'utilizzazione, mediante concessione, di aree appartenenti al demanio dello Stato, a tal fine eventualmente utilizzando i fondi assegnati annualmente a ciascuna Regione ai sensi dell'articolo 4. Tali aree non possono comunque essere successivamente destinate a funzione diversa da quella di verde pubblico.".

Resta inteso che questo Comitato rimane disponibile a fornire gli ulteriori chiarimenti che fossero ravvisati utili su singoli aspetti applicativi (ad es., eventuale sopravvenienza della necessità oggettiva di abbattimento di alberi piantumati in attuazione della legge n. 113/1992 e s.m.) della normativa cui ha riguardo la presente delibera.

 

 

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