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Dpcm 26 settembre 2014

Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica

Ultima versione disponibile al 29/03/2024

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto 26 settembre 2014

(Gu 2 dicembre 2014 n. 280)

Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica, ai sensi dell'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporto

Vista la legge del 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, che ha introdotto, con il Capo IV-bis, le disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile mediante veicoli a basse emissioni complessive attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;

Visto l'articolo 17-septies introdotto dalla richiamata legge n. 134/2012, concernente il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, il quale prevede, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilità al servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, l'approvazione, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Piano nazionale infrastrutturale che ha ad oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli stessi, nonché interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle reti medesime;

Visto in particolare il comma 1 del citato articolo 17-septies il quale stabilisce che tale Piano deve essere approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 17 ottobre 2013, recante l'approvazione del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (repertorio atti n.106/CU del 17 ottobre 2013);

Vista la delibera del Cipe 14 febbraio 2014, n.13 — registrata alla Corte dei conti in data 30 maggio 2014, registro n. 1, foglio n. 1801 — con la quale il Comitato ha approvato il suddetto Piano che costituisce parte integrante della delibera medesima;

Considerato che nella detta delibera sono riportati i profili finanziari aggiornati delle risorse da destinare all'attuazione del Piano, nonché i criteri e le modalità di aggiornamento e di monitoraggio del Piano medesimo;

Considerato che il Piano definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;

Decreta:

Articolo 1

E' approvato il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) n. 13 del 14 febbraio 2014 richiamata in premessa — registrata alla Corte dei conti in data 30 maggio 2014, registro n. 1, foglio n. 1801 — e della quale costituisce parte integrante.

Articolo 2

L'attuazione del Piano, al fine di concentrare gli interventi nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, verrà realizzata attraverso la stipula di appositi accordi di programma che saranno approvati — ai sensi dell'articolo 17-septies, comma 5, introdotto dalla richiamata legge n. 134/2012 — con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Cipe, a seguito di intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 e successive modificazioni.

Articolo 3

Il presente decreto, dopo la registrazione da parte degli organi competenti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana unitamente alla richiamata delibera del Cipe n. 13/2014 e al Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad essa allegato.

Roma, 26 settembre 2014

Allegato 1

Comitato interministeriale per la programmazione economica
Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (articolo 17-septies del decreto-legge n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012)
(Delibera n. 13/2014).

 

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica

Vista la direttiva 2009/28/Ce del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce;

Vista la direttiva 2009/33/Ce del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada, che mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a migliorare la qualità dell'aria, in particolare nelle città, imponendo alle amministrazioni aggiudicatrici, agli enti aggiudicatori e a taluni operatori di tener conto dell'impatto energetico dei veicoli al momento del loro acquisto;

Visto il regolamento (Ce) n.443/2009 del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri, fissando tra l'altro, a partire dal 2020, un obiettivo di 95 g CO2/Km come livello medio di emissioni per il nuovo parco auto;

Vista la comunicazione della Commissione europea Com (2010) 2020 del 3 marzo 2010, intitolata "Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" che, relativamente all'obiettivo di favorire la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio, individua tra le misure per la modernizzazione e decarbonizzazione del settore dei trasporti anche la realizzazione di "infrastrutture grid" di mobilità elettrica e la promozione di "veicoli verdi", incentivando la ricerca, definendo standard comuni e sviluppando l'infrastruttura necessaria;

Vista la comunicazione della Commissione europea Com (2010) 186 del 28 aprile 2010 al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo intitolata "Una strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico", tesa a contribuire, nel lungo termine, al processo di "decarbonizzazione" del settore dei trasporti e nella quale la Commissione propone, tra l'altro, una serie di azioni specifiche per favorire lo sviluppo della mobilità elettrica;

Visto il libro bianco Com(2011)144 "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" adottato dalla Commissione europea il 28 marzo 2011, che prevede tra l'altro il superamento della dipendenza dal petrolio nel settore trasporti a fronte del quale la medesima Commissione si è impegnata ad elaborare una strategia sostenibile per i combustibili alternativi e la relativa infrastruttura, fissando un obiettivo del 60% in materia di riduzione delle emissioni di gas serra nel settore trasporti — da conseguire entro il 2050 — rispetto ai livelli del 1990, sviluppando e diffondendo eco-tecnologie ed incentivando l'uso di mezzi "puliti";

Vista la relazione del "gruppo di alto livello Cars 21" presentata alla Commissione europea il 6 giugno 2012, nella quale viene posto in evidenza che la mancanza di un'infrastruttura per i combustibili alternativi armonizzata a livello dell'Unione ostacola l'introduzione sul mercato di veicoli alimentati con tali combustibili e ne ritarda i benefici per l'ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea Com (2012) 636 dell'8 novembre 2012 dal titolo "Cars 2020: piano d'azione per un'industria automobilistica competitiva e sostenibile in Europa", con la quale la stessa Commissione ha fatto proprie le principali raccomandazioni del "Gruppo di alto livello Cars 21" e ha presentato un piano d'azione basato su queste ultime;

Vista la legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, che ha introdotto, al Capo IV-bis, le disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;

Visto l'articolo 17-septies del citato decreto-legge n. 83/2012 che, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale livelli minimi uniformi di accessibilità al servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, prevede che debba essere approvato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Piano nazionale infrastrutturale avente ad oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli stessi, nonché interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle reti medesime;

Visto in particolare il comma 1 del citato articolo 17-septies, che stabilisce che detto Piano deve essere approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Cipe, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni;

Considerato che il citato Piano deve inoltre definire le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione del traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete urbana ed extraurbana e di quella autostradale;

Vista la comunicazione della Commissione europea Com (2013) 17 del 24 gennaio 2013, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, concernente l'"Energia pulita per i trasporti: una strategia europea in materia di combustibili alternativi", nella quale sono prese in esame le principali opzioni disponibili per sostituire il petrolio, al fine di contribuire anche alla riduzione delle emissioni di gas serra nel settore dei trasporti, e in cui viene altresì proposto un elenco organico di misure indicando anche l'elettricità tra le principali opzioni energetiche in materia di combustibili alternativi al petrolio per promuovere la loro diffusione sul mercato europeo;

Vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio Com (2013) 18 del 24 gennaio 2013 concernente la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di tale infrastruttura al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio nel settore dei trasporti e che definisce i requisiti minimi per la sua realizzazione e specifiche tecniche comuni, anche in materia di punti di ricarica per i veicoli elettrici;

Visto inoltre l'articolo 3 della suddetta proposta con la quale la Commissione europea chiede agli Stati membri di definire quadri strategici nazionali per lo sviluppo dei combustibili alternativi e della relativa infrastruttura, al fine di promuovere la diffusione sul mercato dei combustibili alternativi e creare l'infrastruttura minima necessaria per tali combustibili;

Vista la proposta n. 25156 del 2 agosto 2013 del Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la quale, d'ordine del Ministro, è stato trasmesso il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (Pnire), unitamente alla relazione istruttoria della competente Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, Piano successivamente trasmesso dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (Dipe), in data 20 settembre 2013, alla Conferenza unificata per l'acquisizione della prescritta intesa;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza unificata nella seduta del 17 ottobre 2013 — repertorio atti n.106/CU del 17 ottobre 2013 — trasmessa con nota n. 4585 del 23 ottobre 2013 e recante l'approvazione del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica presentato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella versione che recepisce sia le integrazioni proposte dalle Regioni nella riunione tecnica del 10 ottobre 2013, sia la richiesta formulata dall'Anci e diramata dalla Conferenza con nota n. CSR4483 del 16 ottobre 2013, volta ad integrare il capitolo 7 del Piano;

Vista la nota della Conferenza unificata n. 4542 del 21 ottobre 2013 con la quale sono state trasmesse al Dipe le precisazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, Gabinetto — di cui alla nota n. 23841 del 17 ottobre 2013 — concernenti lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 17-septies del citato decreto-legge n. 83/2012 per il finanziamento del Piano nazionale infrastrutturale (Pnire), nonché quello destinato alle agevolazioni per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, di cui all'articolo 17-undecies del medesimo decreto-legge, oggetto di riduzioni in attuazione di provvedimenti legislativi;

Considerato che, nella seduta dell'8 novembre 2013, questo Comitato ha deciso di rinviare ad altra seduta l'esame del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici iscritto al relativo ordine del giorno;

Vista la nota n. 44075 del 23 dicembre 2013 con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto di iscrivere all'ordine del giorno del Cipe l'esame del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, per la conseguente approvazione;

Vista la successiva nota n. 7621 del 30 gennaio 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la quale sono state segnalate ulteriori riduzioni degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di bilancio a seguito di recenti provvedimenti legislativi;

Tenuto conto che, a seguito di tutti gli aggiornamenti intervenuti, le disponibilità del capitolo 7119/Mit risultano pari a euro 18.417.176 per il 2013, a euro 14.297.133 per il 2014 e a euro 14.915.000 per il 2015, mentre le disponibilità del capitolo 7322/Mise risultano pari a euro 36.385.329 per il 2013, a euro 31.363.943 per il 2014 e a euro 40.392.276 per il 2015;

Tenuto conto delle valutazioni congiunte del Tavolo tecnico del 4 febbraio 2014, istituito in esito all'esame del Piano nella seduta preparatoria del Cipe del 28 gennaio 2014, cui hanno partecipato i rappresentanti dei Ministeri delle infrastrutture, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipe, riportate rispettivamente nelle note n. 250/SG del 7 febbraio 2014 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare — Segretariato generale e n. 3603 del 13 febbraio 2014 del Ministero dello sviluppo economico — Gabinetto;

Vista inoltre la nota n. 5101 del 6 febbraio 2014 con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha nuovamente chiesto di inserire all'ordine del giorno della seduta preparatoria del Cipe in pari data, l'esame del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica per la sua approvazione nella successiva seduta di questo Comitato;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista l'odierna nota n. 693-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente sedutadel Comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Delibera:

È approvato il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012, presentato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

 

1. Modalità attuative del Piano

1.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite della Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali e della Direzione generale per la motorizzazione, promuove la stipula di appositi accordi di programma, al fine di concentrare gli interventi nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica.

1.2 Tali accordi di programma, ai sensi dell'articolo 17-septies, comma 5, saranno approvati con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, previa delibera di questo Comitato a seguito di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati.

 

2. Istituzione del Tavolo tecnico (Misteg)

2.1 In tempo utile per il primo aggiornamento del Piano fissato al 30 giugno 2014 dall'articolo 17-septies, comma 2, del citato decreto-legge n. 83/2012 andrà costituito, presso la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Tavolo tecnico (Misteg) tra il detto Ministero, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, esteso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'Anci, all'Upi e alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, anche ai fini dell'aggiornamento del Piano medesimo.

2.2 Al fine di migliorare la realizzazione dei programmi integrati di promozione dell'adeguamento tecnologico degli edifici esistenti e di favorire la possibile associazione tra province e comuni (ex comma 6 del richiamato articolo 17-septies), è necessario individuare per la selezione di tali programmi, nell'ambito del citato Tavolo tecnico (Misteg), idonei criteri generali modulati anche in funzione del livello di cooperazione inter-istituzionale.

 

3. Copertura finanziaria

3.1 Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, le risorse sono quelle individuate nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, capitolo 7119, con una dotazione che, allo stato, risulta pari a complessivi euro 47.629.309, di cui euro 18.417.176 per l'anno 2013, euro 14.297.133 per l'anno 2014 ed euro 14.915.000 per l'anno 2015.

3.2 A valere sulle risorse di cui al punto precedente, il Ministero delle infrastrutture partecipa al cofinanziamento, fino ad un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle Regioni e dagli Enti locali, relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli, nell'ambito degli accordi di programma di cui al precedente punto 1.1.

3.3 Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 — convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 — una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore di ciascuna regione sarà erogata a condizione che la regione stessa abbia adottato apposite misure di riduzione dei costi della politica.

3.4 Le agevolazioni relative all'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, previste al punto 8.5 del Piano nazionale, trovano copertura a carico degli stanziamenti iscritti sul capitolo 7322 del Ministero dello sviluppo economico, che, allo stato, ammontano a complessivi euro 108.141.548, di cui euro 36.385.329 per il 2013, euro 31.363.943 per il 2014 e euro 40.392.276 per il 2015.

3.5 Il Piano, nelle varie fasi della sua realizzazione, dovrà essere ricondotto nel limite delle effettive disponibilità iscritte sui pertinenti capitoli di bilancio indicati ai punti 3.1 e 3.4.

 

4. Attività di monitoraggio

4.1 Nel quadro delle attività del Tavolo tecnico di cui al precedente punto 2.1, al fine di migliorare la base conoscitiva funzionale ad una programmazione maggiormente mirata ed efficace della relativa strategia di intervento, si rende necessario effettuare, nell'ambito delle risorse disponibili, anche:

a) il monitoraggio degli adempimenti posti in capo alle Regioni e ai Comuni in termini di adeguamento delle normative di rispettiva competenza (articolo 17-ter, comma 1; articolo 17-quinquies, commi 1-ter e 1-quater; articolo 17-sexies, commi 2 e 3 del decreto-legge n. 83/2012);

b) l'acquisizione e l'aggiornamento dei dati concernenti i parametri individuati come significativi per l'assegnazione del relativo livello di priorità a ciascuna delle aree candidate agli interventi di infrastrutturazione;

c) la realizzazione di un sistema informativo in grado di monitorare i progressi del Piano nazionale e le criticità riscontrate in corso di realizzazione, anche ai fini delle comunicazioni dello Stato italiano alla Commissione europea, in linea con la proposta di direttiva Com(2013)18;

d) al fine di assicurare maggiore efficienza al sistema di monitoraggio, è opportuno che il Tavolo tecnico (Misteg) individui anche idonei meccanismi premiali per i soggetti virtuosi nell'alimentare il flusso informativo verso la Piattaforma unica nazionale (Pun) prevista al capitolo 6.3 del Piano e, viceversa, sanzionatori nei confronti dei soggetti inadempienti.

 

5. Aggiornamento del Piano

5.1 Ai sensi dell'articolo 17-septies, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 83/2012, il Piano nazionale in esame sarà oggetto di aggiornamenti annuali, a partire sin dall'anno 2014, entro il 30 giugno di ciascun anno.

5.2 Con riferimento alle ulteriori linee guida previste dal Piano, finalizzate a dettare le indicazioni di base per l'installazione delle infrastrutture di ricarica su suolo pubblico, le stesse dovranno essere definite in occasione del primo aggiornamento del Piano medesimo.

5.3 I dati quantitativi contenuti nel Piano, relativi al numero di infrastrutture di ricarica da realizzare entro il 2020, costituiscono una stima non vincolante suscettibile di aggiornamenti. Pertanto, già in occasione della prima revisione del Piano (30 giugno 2014), andranno rivisti gli obiettivi quantitativi relativi al numero di infrastrutture di ricarica, alla luce di quanto emergerà dalla direttiva comunitaria in corso di adozione sullo sviluppo delle infrastrutture di rifornimento dei veicoli alternativi e in coerenza con il trend di sviluppo del parco veicoli elettrici circolante nel nostro Paese, nonche' sulla base di altri parametri che potranno emergere dal Tavolo tecnico (Misteg).

5.4 Per gli aspetti relativi all'ambiente, l'aggiornamento del Piano dovrà incentrarsi sui seguenti temi:

a) strategia al 2030 secondo i nuovi obiettivi Ue concernenti la riduzione dei gas ad effetto serra, l'incremento delle fonti energetiche rinnovabili ed il miglioramento della qualità dell'aria ambiente;

b) uso dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica con priorità di provenienza da fonti rinnovabili, attraverso una corretta modalità di gestione delle reti;

c) progetti di finanziamento del Piano con priorità nei confronti degli Enti locali che hanno sviluppato interventi finalizzati all'efficienza energetica, all'uso delle fonti rinnovabili e alla gestione del traffico attraverso la mobilitàsostenibile, a valere su finanziamenti già concessi dal Ministero dell'ambiente e dagli altri Ministeri competenti in materia;

d) fissazione dei criteri di valutazione dei progetti regionali e dei punti di ricarica considerando, tra gli altri, lo sviluppo della rete di gas naturale, la produzione di biometano (decreto interministeriale Ministeri sviluppo economico, ambiente e politiche agricole del 5 dicembre 2013) e la situazione del territorio in termini di inquinamento atmosferico;

e) in considerazione del notevole impatto ambientale correlato allo smaltimento degli accumulatori con cui sono alimentati i veicoli a trazione elettrica, è necessario che il Tavolo tecnico (Misteg) di cui al punto 2.1 indichi un percorso temporale e metodologico per la creazione di un Pubblico registro degli accumulatori tale da consentire la tracciabilità degli stessi, sia nella fase di loro utilizzo che in quella di smaltimento.

Allegato 2

 

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