Energia

Documentazione Complementare

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Indirizzi Ministero sviluppo economico 26 aprile 2013

Indirizzi del Ministero dello sviluppo all'Authority dell'energia per l'applicazione della riduzione degli oneri del sistema elettrico alle imprese energivore 

Parole chiave Parole chiave: Energia | Elettricità | Tasse / Tariffe / Contributi | Elettricità | Industria | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Tasse / Tariffe / Contributi

Ministero dello sviluppo economico

Indirizzi 26 aprile 2013

Oggetto: indirizzi per l'attuazione dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente la rideterminazione degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia

All'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Presidente ing. Guido Bortoni

piazza Cavour 5

20121 Milano

 

L'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, (di seguito: decreto-legge 83/2012) ha introdotto nuovi criteri di imposizione fiscale sui prezzi dell'energia elettrica e del gas per le imprese a forte consumo di energia, in applicazione dell'articolo 17 della predetta direttiva 2003/96/Ce. La stessa norma ha previsto che, su indirizzi del Ministro dello sviluppo economico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ridetermini i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali, in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia contenuta nei decreti, nel rispetto dei vincoli indicati al comma 2.

In attuazione del comma 1 della norma, è stato quindi emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 5 aprile 2013 (di seguito: decreto 5 aprile 2013) con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure per identificare le imprese a forte consumo di energia, utilizzando parametri relativi a livelli minimi di consumo e incidenza minima del costo dell'energia sul valore dell'attività di impresa.

Con il presente atto, si forniscono gli indirizzi previsti dalla legge necessari alla successiva rideterminazione, da parte di codesta Autorità, dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico e dei criteri di ripartizione dei medesimi oneri sui clienti finali.

In primo luogo, si sottolinea l'obiettivo che, attraverso la rideterminazione degli oneri di sistema, si intende raggiungere, che consiste nel necessario adeguamento del nostro sistema di agevolazioni fiscali e para-fiscali al modello contenuto nella direttiva 2003/96/Ce e già introdotto nei principali Paesi europei, a favore delle attività produttive ad alta intensità energetica e a vantaggio della competitività internazionale del sistema produttivo.

Efficacemente attuata nei tempi previsti, la riforma introdotta con il decreto 83/2012 consentirà un ulteriore avvicinamento del nostro sistema energetico al resto d'Europa. Allo stesso tempo, il

superamento dell'attuale sistema di agevolazioni basato solo sulle quantità di energia consumata consentirà di eliminare un fattore di discriminazione tra imprese del medesimo settore ma di dimensioni diverse, come già evidenziato anche dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato. Pertanto, il risultato finale che ci si attende è un miglioramento sia della competitività internazionale sia della concorrenza sul mercato interno.

Per la definizione dei presenti indirizzi, sono state effettuate analisi e simulazioni sui consumi di energia elettrica delle imprese, sulla stima dei costi dell'energia acquistata e sul calcolo dell'incidenza di tali costi sui valori del fatturato, già dichiarato a fini fiscali, i cui risultati principali sono riportati nella nota tecnica allegata che si mette a disposizione come utile base per il compito che la legge affida a codesta Autorità. Per quanto riguarda la ripartizione degli oneri tra le varie categorie di clienti e la stima degli impatti conseguenti alla rideterminazione, è risultata particolarmente utile l'attività ricognitiva effettuata da codesta Autorità (lettera del 13 dicembre 2012), in cui si rilevava tra l'altro la presenza di un aggravio sui clienti in bassa tensione, in particolare non domestici, e media tensione ad apparente vantaggio dei clienti in alta e altissima tensione e a forte consumo, già destinatari di forme di esenzione. In tale documento, codesta Autorità ha peraltro sottolineato l'urgenza di rivedere l'attuale struttura di applicazione degli oneri generali di sistema, secondo i nuovi criteri introdotti dal decreto-legge 83/2012, con ciò confermando la necessità di un intervento.

L'analisi ha assunto il mantenimento degli attuali scaglioni di agevolazione per le imprese in possesso dei requisiti minimi imposti dal decreto 5 aprile 2013, strada che appare come la modalità di intervento più diretta e più rispondente ai tempi rapidi imposti dalla legge, oltre che dall'urgenza della situazione economica. Nell'ipotesi di mantenere sostanzialmente invariate le attuali agevolazioni per le soglie di consumo più elevate (superiore a 8 GWh/mese per la MT e a 12 GWh/mese per l'AT), si ritiene di integrare la vigente struttura delle componenti tariffarie con agevolazioni anche per gli scaglioni di consumo inferiori purché l'impresa interessata abbia una intensità di costo dell'energia elettrica sul fatturato superiore al 2%, come definito dal decreto 5 aprile 2013.

Particolare rilievo assumono le classi di bassa e media intensità energetica (compresa tra il 2% e il 6%), sia per la numerosità degli soggetti e la significatività dei settori che vi ricadono rispetto alla struttura del mondo produttivo nazionale, sia anche per la presenza di medie imprese o comunque di soggetti con consumi intermedi, che oggi non godono delle agevolazioni riservate ai grandi consumatori. Tenuto conto dell'esigenza di garantire anche a queste imprese una riduzione degli oneri percettibile, visto l'alto livello attuale, in grado di avvicinare la competitività delle industrie italiane a quella dei competitors internazionali, si ritiene che la riduzione idonea sia dell'ordine del 15% dell'attuale valore delle componenti tariffarie a copertura degli oneri in parola.

Per livelli di intensità energetica superiori al 10%, e ancor più per livelli maggiori del 15%, la riduzione dell'attuale valore dovrebbe essere tale da contribuire in modo efficace alla riduzione dello squilibrio competitivo rispetto alle imprese nazionali ed estere, a prescindere dalle dimensioni dell'impresa e dal valore assoluto dei consumi energetici. Considerate anche le analoghe misure adottate da altri Paesi europei, la riduzione necessaria a conseguire l'obiettivo in tali classi appare compresa tra 45% e 60%.

Al fine della ripartizione del costo della rimodulazione sui clienti finali, tenuto conto dell'esigenza di ridurre il peso della riallocazione per unità di consumo, si valuta opportuno che l'onere complessivo della misura sia posto a carico di tutti i soggetti non rientranti tra le categorie agevolate ai sensi del decreto 5 aprile 2013. Il valore delle componenti tariffarie a carico dei soggetti non agevolati dovrebbe pertanto essere incrementato in percentuale analoga per tutte le tipologie di clienti. Per conseguire un maggiore equilibrio nella compartecipazione agli oneri di sistema, si ritiene che le componenti a copertura dei medesimi oneri relative alle imprese con indice di intensità energetica inferiore al 2% e attualmente agevolate esclusivamente in considerazione degli elevati consumi di energia elettrica, siano da riallineare ai valori medi di settore.

Infine, per quanto riguarda i criteri per l'individuazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto 5 aprile 2013, del costo corrispondente al prezzo finale ai consumatori per la quota parte di energia elettrica acquistata sul mercato, si ritiene necessario che tale individuazione sia effettuata assumendo prezzi finali standard per le varie classi di consumo, definiti in coerenza con i valori espressi dal mercato, senza considerare gli effetti di misure di riduzione o agevolazione specifica, onde evitare effetti indesiderati di instabilità sull'applicazione delle riduzioni stesse.

Si ritiene che gli indirizzi sopra esposti costituiscano un contesto sufficientemente chiaro, quanto ad obiettivi e criteri, per lo svolgimento del compito in capo a codesta Autorità, che la legge prevede venga adempiuto entro 60 giorni dal decreto 5 aprile 2013. È ben presente che la manovra si muove in uno spazio ristretto, considerato l'elevato livello raggiunto dagli oneri di sistema e la necessità di adeguare il nostro sistema ai modelli europei senza però aggravare eccessivamente i clienti domestici e in bassa tensione. In questo senso, le valutazioni esposte tengono conto anche di tali esigenze contrapposte e delle preoccupazioni più volte condivise anche con codesta Autorità. Il risultato, come detto, si basa su analisi e stime ritenute significative ma necessariamente non esaustive. Pertanto, dopo una fase di prima applicazione, una volta acquisiti i dati comunicati dalle imprese, si ritiene utile l'elaborazione da parte di codesta Autorità di un rapporto sull'impatto della rimodulazione degli oneri di sistema, anche ai fini della valutazione di un'eventuale revisione e razionalizzazione dell'insieme delle agevolazioni a vario titolo vigenti nel settore elettrico.

 

Corrado Passera

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