Energia

Normativa Vigente

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Dm Finanze 5 aprile 2013

Definizione delle imprese a forte consumo di energia e riduzione degli oneri del sistema elettrico a loro carico

Parole chiave Parole chiave: Elettricità | Energia | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Elettricità | Industria | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Tasse / Tariffe / Contributi | Tasse / Tariffe / Contributi

Ultima versione disponibile al 28/03/2024

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto 5 aprile 2013

(Gu 18 aprile 2013 n. 91)

Definizione delle imprese a forte consumo di energia

Il Ministro dell'economia e delle finanze

di concerto con

Il Ministro dello sviluppo economico

Vista la direttiva 2003/96/Ce del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità e, in particolare, l'articolo 17 che dispone la facoltà, per gli Stati membri, di applicare, a condizione che i livelli minimi di tassazione previsti nella direttiva stessa siano rispettati in media per ciascuna impresa, sgravi fiscali sul consumo di prodotti energetici, utilizzati per il riscaldamento o per i fini di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c) della medesima direttiva, nonchè di elettricità in favore, tra l'altro, delle imprese a forte consumo di energia fornendo, altresì, la definizione di tali imprese;

Considerata la facoltà concessa agli Stati membri dall'articolo 17, paragrafo 1, della predetta direttiva 2003/96/Ce, di applicare, nell'ambito della definizione di impresa a forte consumo di energia prevista dallo stesso articolo, concetti più restrittivi, compresi il valore del fatturato e le definizioni di processo e di settore;

Visto l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che demanda ad uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, la definizione, in applicazione dell'articolo 17 della predetta direttiva 2003/96/Ce, delle imprese a forte consumo di energia in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa;

Considerata l'opportunità di adottare livelli minimi di consumo e di incidenza tali da comprendere una parte ampia dei consumi energetici destinati ad attività d'impresa;

Considerata l'opportunità di contemplare, ai fini dell'incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa, oltre ai costi dell'energia acquistata anche quelli dell'energia generata dall'impresa stessa;

Considerata l'esigenza di definire specifici requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia elettrica ai fini dell'attuazione dell'articolo 39, comma 3 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012

Decreta:

Articolo 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto definisce, in applicazione dell'articolo 17 della direttiva 2003/96/Ce del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese a forte consumo di energia attuando l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le imprese di produzione del settore termoelettrico.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) annualità di riferimento: l'anno solare per il quale l'impresa presenta la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 2, ai fini dell'inserimento nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia di cui al medesimo articolo 6;

b) Pun: il prezzo in acquisto dell'energia elettrica che si forma nel mercato elettrico italiano, inteso come media dei prezzi che si formano sul mercato del giorno prima (Mgp) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, recante "approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico. Assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico Spa relativamente al mercato elettrico" e successive modificazioni;

c) prodotti energetici: i prodotti di cui all'articolo 21, comma 1, del Testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché gli altri prodotti ad essi equivalenti in relazione all'uso, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 21, impiegati come combustibili per riscaldamento o per alimentare motori fissi, impianti e macchinari usati nell'edilizia, nelle opere di ingegneria civile e nei lavori pubblici;

d) energia elettrica: l'energia elettrica, comunque generata o acquistata dall'impresa, nell'annualità di riferimento, per lo svolgimento della propria attività;

e) energia diversa dall'elettrica: l'energia derivata dall'utilizzo dei prodotti energetici di cui alla lettera c), utilizzati dall'impresa, nell'annualità di riferimento, per lo svolgimento della propria attività, espressa in gigawattora;

f) impresa: un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, come definita dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/Ce; per le imprese facenti parte di gruppi societari, ogni singola impresa del gruppo.

Articolo 2

Imprese a forte consumo di energia

1. Sono imprese a forte consumo di energia le imprese per le quali, nell'annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawattora di energia elettrica oppure almeno 2,4 gigawattora di energia diversa dall'elettrica;

b) il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, determinato ai sensi dell'articolo 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell'articolo 5, non sia risultato inferiore al 3 per cento.

Articolo 3

Rideterminazione degli oneri generali di sistema elettrico

1. La rideterminazione degli oneri generali di sistema elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, si applica esclusivamente alle imprese per le quali la condizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente decreto, si sia verificata con riferimento alla sola energia elettrica ed il rapporto tra il costo effettivo dell'energia elettrica utilizzata ed il valore del fatturato non sia risultato inferiore al 2 per cento.

2. La rideterminazione degli oneri generali di sistema elettrico è elaborata secondo criteri di decrescenza in funzione dei consumi di energia elettrica e del rapporto di cui al comma 1, eventualmente anche con riferimento ai settori di attività di cui ai codici Ateco e al livello di tensione, mediante l'atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012.

Articolo 4

Determinazione del costo effettivo dell'energia utilizzata

1. Ai fini del calcolo del costo effettivo del quantitativo complessivo di energia utilizzata, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e del costo effettivo dell'energia elettrica utilizzata di cui all'articolo 3, comma 1, sono presi in considerazione, relativamente all'annualità di riferimento:

a) per i prodotti energetici: il costo, franco punti di utilizzo, quale risulta dalle fatture commerciali o da altri documenti contabili, effettivamente sostenuto dall'impresa, comprensivo di tutte le imposte afferenti ai prodotti stessi e al netto dell'Iva detraibile, con l'esclusione del costo dei quantitativi dei prodotti energetici impiegati per l'autoproduzione di energia elettrica di cui alla lettera b) del presente comma;

b) per l'energia elettrica: per la quantità acquistata sul mercato, il costo corrispondente al prezzo finale per i consumatori industriali, in funzione della classe di consumo, individuato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al netto dell'Iva detraibile, sulla base di criteri stabiliti nell'ambito dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012 e, per la quantità eventualmente autoprodotta, il corrispondente valore annuo del Pun. Per attività con più punti di consegna e differenti classi di consumo, il costo è calcolato come media ponderata dei prezzi finali come indicati nella presente lettera.

2. Ai costi di cui al comma 1, sono detratti, altresì, gli incentivi sulla produzione energetica percepiti, a qualunque titolo, dall'impresa nell'annualità di riferimento, non ricompresi nel valore del fatturato di cui all'articolo 5.

Articolo 5

Determinazione del valore del fatturato

1. Il valore del fatturato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e all'articolo 3, comma 1, è assunto pari al volume di affari relativo all'annualità di riferimento dichiarato dall'impresa ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 6

Elenco delle imprese a forte consumo di energia

1. È istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico l'elenco annuale delle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 2 nonché delle imprese che rispettano i requisiti previsti dall'articolo 3.

2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, secondo le modalità di cui al comma 3, le imprese presentano, entro il mese di ottobre dell'anno successivo all'annualità di riferimento, una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il rappresentante legale o negoziale attesta che, in relazione alla predetta annualità di riferimento, si sono verificate, a seconda dei casi, le condizioni previste dall'articolo 2 ovvero quelle previste dall'articolo 3 del presente decreto. Nella medesima dichiarazione sono altresì indicati:

a) il codice Ateco, inerente l'attività produttiva svolta dall'impresa, come risultante alla Camera di commercio, industria e artigianato presso cui l'impresa è iscritta;

b) i quantitativi di energia utilizzata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), specificando i quantitativi di energia elettrica e dei prodotti energetici;

c) i valori dei rapporti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e articolo 3, comma 1;

d) i codici Pod identificativi dei punti di prelievo di energia elettrica associati alla partita Iva.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con l'obiettivo di minimizzare gli oneri connessi alla gestione amministrativa delle procedure, individua le modalità operative per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 nonchè le modalità per la sua trasmissione agli enti indicati al comma 4.

4. La Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede a trasmettere annualmente, esclusivamente in formato elettronico, l'elenco di cui al comma 1, al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'Agenzia delle entrate e al Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai fini dell'espletamento dei relativi controlli di competenza.

5. Alle attività previste dal presente articolo le Amministrazioni coinvolte provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2013.

Giurisprudenza correlata

Sentenza Consiglio di Stato 23 maggio 2019, n. 3349 Energia - Sistema di agevolazioni relative agli oneri di sistema elettrico in favore delle imprese energivore - Dl 83/2012, articolo 39, Dm 5 aprile 2013 - Applicazione delle tariffe agevolative - Delibera Authority energia 641/2013/R/COM - Applicazione solo alle aziende manifatturiere - Limiti - Esclusione delle imprese ferroviarie - Illegittimità - Sussistenza

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