Cambiamenti climatici

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Regolamento Commissione Ue 749/2014/Ue

Monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra - Regolamento 525/2013/Ue - Struttura, formato, procedure di trasmissione e revisione delle informazioni

Parole chiave Parole chiave: Cambiamenti climatici | Aria | Emission Trading | CO2 / Anidride Carbonica | Comunicazione | Controlli | Informazione

Ultima versione disponibile al 28/03/2024

Commissione europea

Regolamento di esecuzione 30 giugno 2014, n. 749/2014/Ue

(Guue 11 luglio 2014 n. L 203)

Regolamento riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (Ue) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/Ce in particolare l'articolo 7, paragrafi 7 e 8, l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 12, paragrafo 3, l'articolo 17, paragrafo 4, e l'articolo 19, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Le informazioni trasmesse alla Commissione ai sensi del regolamento (Ue) n. 525/2013 sono indispensabili per la valutazione dei progressi effettivi compiuti dall'Unione e dagli Stati membri nell'adempimento dei loro impegni in materia di limitazione o riduzione di tutte le emissioni di gas a effetto serra nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc), approvata con decisione 94/69/Ce 1 del Consiglio, del relativo protocollo di Kyoto, approvato con decisione 2002/358/Ce del Consiglio, e l'insieme di atti legislativi dell'Unione adottati nel 2009, collettivamente designati come "pacchetto clima ed energia". Esse consentono anche la preparazione delle relazioni annuali dell'Unione in conformità con gli obblighi assunti a norma della convenzione Unfccc e del protocollo di Kyoto.

(2) La decisione n. 19/CMP.1 della conferenza delle parti della convenzione Unfccc che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto definisce le linee guida per i sistemi nazionali di inventario dei gas a effetto serra che le parti della convenzione dovrebbero applicare. Con la decisione n. 24/CP.19 della conferenza delle parti della convenzione Unfccc sulla revisione delle linee guida in materia di comunicazione degli inventari annuali delle parti di cui all'allegato I alla convenzione Unfccc, la conferenza delle parti della convenzione Unfccc ha concordato l'uso delle linee guide per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra redatte nel 2006 dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Ipcc), nonché l'uso dei nuovi valori del potenziale di riscaldamento globale dell'Ipcc e della nuova versione delle tabelle per la comunicazione secondo il formato comune riportati in un allegato della medesima decisione.

(3) In seguito alla sostituzione della decisione n. 280/2004/Ce con il regolamento (Ue) n. 525/2013, la decisione n. 2005/166/Ce della Commissione, che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/Ce deve essere aggiornata in modo da tenere conto dei cambiamenti intervenuti nelle linee guida concordate a livello internazionale e al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione di tali disposizioni, che costituiscono una novità nel regolamento (Ue) n. 525/2013 rispetto della decisione n. 280/2004/Ce. Le disposizioni di esecuzione uniformi dovrebbero riguardare la comunicazione degli inventari dei gas a effetto serra, degli inventari approssimativi dei gas a effetto serra, delle informazioni sui sistemi delle politiche e misure e delle proiezioni e sull'uso dei proventi della vendita all'asta e dei crediti derivanti da progetti, e la comunicazione ai fini della decisione n. 529/2013/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio. Dato il numero di modifiche che devono essere apportate alla decisione n. 2005/166/Ce è opportuno abrogarla e sostituirla.

(4) Per garantire una verifica credibile, coerente, trasparente e tempestiva della conformità alla decisione n. 406/2009/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (Ue) n. 525/2013 stabilisce, a livello di Unione, un processo di revisione degli inventari dei gas a effetto serra presentati dagli Stati membri. È necessario determinare i tempi e le misure per la realizzazione della revisione completa e della revisione annuale degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri al fine di garantire l'attuazione tempestiva ed efficace del processo di revisione.

(5) Il regolamento delegato (Ue) n. C(2014) 1539 2 della Commissione stabilisce le prescrizioni sostanziali del sistema di inventario dell'Unione al fine di adempiere gli obblighi della decisione 19/CMP.1 della conferenza delle parti della convenzione Unfccc che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto. Al fine di garantire la tempestiva ed efficace attuazione degli obblighi, è necessario fissare i tempi per la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri nella preparazione della relazione sull'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra.

(6) Per garantire la certezza giuridica in ordine agli obblighi di comunicazione dell'Unione e degli Stati membri alla scadenza del periodo supplementare per l'adempimento degli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, è opportuno mantenere gli effetti degli articoli 18, 19 e 24 della decisione n. 2005/166/Ce.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

Ha adottato il presente regolamento:

Capo I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce le modalità di applicazione del regolamento (Ue) n. 525/2013/Ce per quanto concerne i seguenti elementi:

a) la presentazione da parte degli Stati membri degli inventari dei gas a effetto serra, degli inventari approssimativi dei gas a effetto serra e delle informazioni sulle politiche e le misure e sulle proiezioni, nonché sull'uso dei proventi della vendita all'asta e dei crediti derivanti da progetti a norma degli articoli 7, 8, 12, 13, 14 e 17 del regolamento (Ue) n. 525/2013;

b) la comunicazione da parte degli Stati membri ai fini della decisione n. 529/2013/Ue;

c) i tempi e le misure per la realizzazione della revisione completa e della revisione annuale degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri a norma dell'articolo 19 del regolamento (Ue) n. 525/2013;

d) i tempi per la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri nella preparazione della relazione sull'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1) "tabella per la comunicazione secondo il formato comune", una tabella contenente le informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi di cui all'allegato II della decisione n. 24/CP.19 della conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc) (decisione n. 24/CP.19) e all'allegato della decisione n. 6/CMP.9 della conferenza delle parti della convenzione Unfccc che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto;

(2) "metodo di riferimento", il metodo di riferimento del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Ipcc), contenuto nelle linee guide per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra redatte nel 2006 dall'Ipcc, applicabili a norma dell'articolo 6 del regolamento delegato (Ue) n. C(2014) 1539.

(3) "metodo 1", il metodo di base indicato nelle linee guida redatte nel 2006 dall'Ipcc o nelle linee guida sulle buone pratiche redatte nel 2003 dall'Ipcc;

(4) "categoria fondamentale", una categoria che ha un'influenza significativa sull'inventario totale di gas a effetto serra di uno Stato membro o dell'Unione in termini di livello assoluto delle emissioni e degli assorbimenti, di andamento delle emissioni e degli assorbimenti, o di incertezza delle emissioni e degli assorbimenti;

(5) "metodo settoriale", il metodo settoriale dell'Ipcc contenuto nelle linee guida redatte nel 2006.

Capo II

Relazioni presentate dagli Stati membri

Articolo 3

Regole generali per la comunicazione degli inventari dei gas a effetto serra

1. Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (Ue) n. 525/2013 alla Commissione, con copia all'Agenzia europea dell'ambiente completando, a norma dell'articolo 6 del regolamento delegato (Ue) n. C(2014) 1539 e delle disposizioni di cui al presente regolamento:

a) le tabelle per la comunicazione secondo il formato comune, fornendo una serie completa di fogli di calcolo o di file XML (Extensible Markup Language), in funzione del software appropriato disponibile, che contemplino la copertura geografica di tale Stato membro ai sensi del regolamento (Ue) n. 525/2013;

b) il formato elettronico standard per comunicare le unità previste dal protocollo di Kyoto e le relative istruzioni di comunicazione, adottati dalla conferenza delle parti della convenzione Unfccc che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto;

c) gli allegati da I a VIII e da X a XV del presente regolamento.

2. La relazione completa sull'inventario nazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (Ue) n. 525/2013 è redatta in base alla struttura stabilita nell'appendice delle linee guida della convenzione Unfccc in materia di comunicazione degli inventari annuali di cui all'allegato I della decisione n. 24/CP.19 e in conformità alle norme di cui al presente regolamento.

Articolo 4

Informazioni contenute nella relazione sull'inventario nazionale o in un allegato della relazione sull'inventario nazionale

1. Gli Stati membri riportano le informazioni e i formati tabulari previsti agli articoli 6 e 7 e agli articoli da 9 a 16 nella relazione sull'inventario nazionale o in un allegato separato della relazione sull'inventario nazionale, come specificato nell'allegato I.

2. Nei casi in cui gli Stati membri possono scegliere se riportare le informazioni e i formati tabulari richiesti nella relazione sull'inventario nazionale o in un allegato separato della relazione sull'inventario nazionale, gli Stati membri indicano chiaramente dove sono riportate le informazioni compilando l'allegato I.

Articolo 5

Procedure di comunicazione

Per la trasmissione delle informazioni di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e da 12 a 17 del regolamento (Ue) n. 525/2013, gli Stati membri utilizzano gli strumenti della rete ReportNet dell'Agenzia europea dell'ambiente, messi a disposizione ai sensi del regolamento (Ce) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 6

Relazioni sui sistemi nazionali di inventario

1. Gli Stati membri comunicano le informazioni sui loro sistemi nazionali di inventario di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 525/2013 sotto forma di testo, specificando:

a) il nome e i recapiti del soggetto nazionale avente la responsabilità generale dell'inventario nazionale dello Stato membro;

b) i ruoli e le responsabilità delle diverse agenzie e soggetti in relazione alla pianificazione dell'inventario, alle procedure di preparazione e di gestione, nonché alle disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali atte a preparare l'inventario;

c) una descrizione della procedura di raccolta dei dati relativi alle attività, di selezione dei fattori di emissione e dei metodi e di sviluppo delle stime delle emissioni;

d) una descrizione dei metodi utilizzati e dei risultati della determinazione delle categorie fondamentali;

e) una descrizione delle procedure che determinano il momento in cui si procede ad un nuovo calcolo dei dati d'inventario già trasmessi;

f) una descrizione del piano di assicurazione e controllo di qualità, della sua attuazione e degli obiettivi di qualità stabiliti, informazioni sulla valutazione interna ed esterna e sulle procedure di revisione, nonché i relativi risultati in conformità alle linee guida per i sistemi nazionali riportate nell'allegato della decisione n. 19/CMP.1 della conferenza delle parti della convenzione Unfccc che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto;

g) una descrizione delle procedure per la valutazione e l'approvazione ufficiali dell'inventario.

2. Gli Stati membri trasmettono una descrizione delle disposizioni atte a garantire che le autorità competenti per l'inventario abbiano accesso alle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 525/2013, tra cui le informazioni sulle organizzazioni che forniscono le informazioni, la pianificazione periodica di accesso alle informazioni, il livello di disaggregazione e di completezza delle informazioni a cui si dà accesso.

Articolo 7

Comunicazione sulla coerenza dei dati trasmessi sugli inquinanti atmosferici

1. Gli Stati membri comunicano informazioni testuali sui risultati dei controlli di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera m), punto i), del regolamento (Ue) n. 525/2013 e sulla coerenza dei dati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (Ue) n. 525/2013, tra cui:

a) una breve valutazione della coerenza delle stime delle emissioni di monossido di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili, contenute negli inventari trasmessi dagli Stati membri ai sensi della direttiva 2001/81/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché della convenzione Unece sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, con le corrispondenti stime delle emissioni contenute negli inventari dei gas a effetto serra ai sensi del regolamento (Ue) n. 525/2013;

b) le date di presentazione delle relazioni a norma della direttiva 2001/81/Ce e della convenzione Unece sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, confrontate con le date delle notifiche a norma del regolamento (Ue) n. 525/2013.

2. Qualora dai controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo emergano differenze superiori a +/– 5 % tra le emissioni totali escluso l'uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura (attività Lulucf) per un particolare inquinante atmosferico comunicato a norma del regolamento (Ue) n. 525/2013 e, rispettivamente, a norma della direttiva 2001/81/Ce o della convenzione Unece sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza per l'anno X – 2, lo Stato membro interessato presenta i dati relativi a tale inquinante atmosferico in conformità al formato tabulare riportato nell'allegato II del presente regolamento, oltre alle informazioni testuali di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.Gli Stati membri hanno la facoltà di comunicare soltanto informazioni testuali se la differenza superiore al +/– 5 % di cui al paragrafo 2 deriva dalla correzione di errori nei dati, nonché da differenze nella copertura geografica o nell'ambito di applicazione tra i rispettivi strumenti giuridici.

Articolo 8

Comunicazione sui ricalcoli

Gli Stati membri indicano il motivo per ricalcolare l'anno o il periodo di riferimento e l'anno X – 3 di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (Ue) n. 525/2013 nel formato tabulare riportato nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 9

Comunicazione sull'attuazione delle raccomandazioni e degli adeguamenti

1. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (Ue) n. 525/2013, gli Stati membri riferiscono in merito allo stato di attuazione di ciascun aggiustamento e di ciascuna raccomandazione elencata nell'ultima relazione di revisione individuale della convenzione Unfccc pubblicata, specificando in particolare le ragioni della mancata attuazione di una determinata raccomandazione, in conformità al formato tabulare di cui all'allegato IV del presente regolamento.

2. Gli Stati membri riferiscono in merito allo stato di attuazione di ciascuna raccomandazione elencata nella relazione di revisione più recente a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, secondo il formato tabulare di cui all'allegato IV.

Articolo 10

Comunicazione sulla coerenza delle emissioni dichiarate con i dati del sistema di scambio delle quote di emissione

1. Gli Stati membri comunicano i dati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (Ue) n. 525/2013, conformemente al formato tabulare riportato nell'allegato V del presente regolamento.

2. Gli Stati membri comunicano le informazioni testuali sui risultati dei controlli effettuati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (Ue) n. 525/2013.

Articolo 11

Comunicazione sulla coerenza dei dati dichiarati sui gas serra fluorurati

Gli Stati membri comunicano le informazioni testuali sui risultati dei controlli di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera m), punto ii), del regolamento (Ue) n. 525/2013, riportando:

a) una descrizione dei controlli effettuati dallo Stato membro per quanto riguarda il grado di dettaglio e il confronto delle serie di dati e delle trasmissioni;

b) una descrizione dei principali risultati dei controlli e le spiegazioni delle principali incongruenze;

c) informazioni indicanti se e in che modo sono stati utilizzati i dati raccolti dagli operatori a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (Ce) n. 842/2006;

d) qualora i controlli non siano stati effettuati, una spiegazione delle ragioni per le quali i controlli non sono stati considerati pertinenti.

Articolo 12

Comunicazione sulla coerenza con i dati sull'energia

1. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera m), punto iii), del regolamento (Ue) n. 525/2013, gli Stati membri comunicano informazioni testuali sul confronto tra il metodo di riferimento calcolato sulla base dei dati presenti nell'inventario dei gas a effetto serra e il metodo di riferimento calcolato sulla base dei dati comunicati a norma dell'articolo 4 del regolamento (Ce) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'allegato B del medesimo regolamento.

2. Gli Stati membri forniscono informazioni quantitative e spiegazioni per le differenze superiori al +/– 2 % del consumo nazionale totale di combustibili fossili apparente, a livello aggregato per tutte le categorie di combustibili fossili per l'anno X – 2, conformemente al formato tabulare di cui all'allegato VI.

Articolo 13

Comunicazione sulle modifiche delle descrizioni dei sistemi di inventario o dei registri nazionali

Gli Stati membri indicano chiaramente nei capitoli pertinenti della relazione sull'inventario nazionale se non vi sono state modifiche nella descrizione dei loro sistemi nazionali di inventario o dei loro registri nazionali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera n) e lettera o), del regolamento (Ue) n. 525/2013 dall'ultima trasmissione della relazione sull'inventario nazionale.

Articolo 14

Comunicazione relativa all'incertezza e alla completezza

1. Ai fini della comunicazione relativa all'incertezza a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera p), del regolamento (Ue) n. 525/2013, gli Stati membri comunicano le stime dell'incertezza secondo il metodo 1 per quanto riguarda:

a) i livelli e le tendenze di emissione e

b) i dati relativi alle attività e i fattori di emissione o altri parametri di stima per il livello di categoria appropriato utilizzando il formato tabulare di cui all'allegato VII del presente regolamento.

2. La valutazione generale della completezza di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera p), del regolamento (Ue) n. 525/2013 comprende:

a) una panoramica delle categorie dichiarate non stimate (NE), secondo la definizione delle linee guida della convenzione Unfccc per la presentazione delle relazioni sugli inventari annuali dei gas serra inserite nell'allegato I della decisione 24/CP.19, nonché spiegazioni dettagliate circa l'uso di tale legenda, in particolare laddove le linee guida redatte nel 2006 dall'Ipcc per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra forniscono metodi per la stima dei gas a effetto serra;

b) una descrizione della copertura geografica dell'inventario dei gas a effetto serra.

3.Se uno Stato membro presenta inventari con diversa copertura geografica nell'ambito della convenzione Unfccc e del protocollo di Kyoto, da una parte, e del regolamento (Ue) n. 525/2013 dall'altra, lo Stato membro in questione fornisce una breve descrizione dei principi e dei metodi applicati per distinguere le emissioni e gli assorbimenti comunicati per il territorio dell'Unione dalle emissioni e dagli assorbimenti comunicati per i territori non appartenenti all'Unione, in sede di compilazione dell'inventario dello Stato membro per il territorio dell'Unione.

Articolo 15

Comunicazione su altri elementi per la preparazione della relazione sull'inventario dei gas a effetto serra dell'Unione

1. Per consentire la preparazione della relazione sull'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera p), del regolamento (Ue) n. 525/2013, gli Stati membri comunicano le informazioni sui metodi e sui fattori di emissione utilizzati per quelle categorie individuate come categorie fondamentali nell'Unione nei pertinenti file XML e nelle tabelle per la comunicazione secondo il formato comune.

2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione fornisce l'elenco delle più recenti categorie fondamentali dell'Unione entro il 31 ottobre dell'anno precedente alla trasmissione dell'inventario.

3.Gli Stati membri spiegano e interpretano le tendenze passate e le variazioni interannuali delle emissioni a livello aggregato per ogni settore, includendo il riferimento ai principali fattori identificati che possono avere un impatto significativo sulle tendenze. L'accento è posto sulla spiegazione delle variazioni intervenute nel corso dell'anno di inventario più recente rispetto al 1990 e sulla spiegazione delle variazioni interannuali significative per gli anni più recenti delle relazioni, in particolare dall'anno X – 3 e all'anno X – 2.

Articolo 16

Comunicazione sulle principali modifiche delle descrizioni metodologiche

Entro il 15 marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano le modifiche principali apportate alle descrizioni metodologiche nella relazione sull'inventario nazionale successivamente alla presentazione prevista il 15 aprile dell'anno precedente, nel formato tabulare di cui all'allegato VIII.

Articolo 17

Comunicazione degli inventari approssimativi dei gas a effetto serra

1. Gli Stati membri comunicano gli inventari approssimativi dei gas a effetto serra di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 525/2013, conformemente alla tabella per la comunicazione secondo il formato comune — tabella riassuntiva 2 come segue:

a) a un livello di disaggregazione delle categorie di fonti che riflettono i dati relativi alle attività e i metodi disponibili per la preparazione delle stime per l'anno X – 1;

b) escludendo le emissioni e gli assorbimenti totali approssimativi di CO2 equivalente dovuti alle attività Lulucf;

c) aggiungendo due colonne per comunicare in modo distinto le emissioni incluse nell'ambito di applicazione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione istituito dalla direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, e le emissioni di cui alla decisione n. 406/2009/Ce per categorie di fonti, ove disponibili.

2. Gli Stati membri forniscono spiegazioni anche sui principali fattori delle tendenze delle emissioni riportati nella tabella riassuntiva 2 rispetto all'inventario già presentato. Tale spiegazione riflette soltanto le informazioni disponibili per la preparazione delle stime per l'anno X – 1.

Articolo 18

Calendario per la cooperazione e il coordinamento nella preparazione della relazione sull'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra

Gli Stati membri e la Commissione cooperano e si coordinano per la preparazione dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra e della relazione sull'inventario dell'Unione e rispettano i termini fissati nell'allegato IX.

Articolo 19

Comunicazione sulla determinazione della quantità assegnata

Tre mesi prima del termine per la presentazione della relazione all'Unfccc gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente le informazioni necessarie per agevolare il calcolo della quantità assegnata congiuntamente e della quantità assegnata dell'Unione conformemente all'articolo 3, paragrafi 7 bis, 8 e 8 bis, del protocollo di Kyoto per il secondo periodo di impegno, in conformità dell'allegato I della decisione 2/CMP.8 relativo a tale relazione.

Articolo 20

Comunicazione sui sistemi nazionali in materia di politiche e misure e di proiezioni

Gli Stati membri comunicano le informazioni sui sistemi nazionali in materia di politiche e misure e di proiezioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (Ue) n. 525/2013, riportando:

a) informazioni riguardanti le pertinenti disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali, tra cui la designazione del soggetto nazionale competente o dei soggetti cui è stata affidata la responsabilità generale per la valutazione delle politiche dello Stato membro interessato e per le proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dei gas a effetto serra;

b) una descrizione delle pertinenti disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali messe in atto all'interno di uno Stato membro per valutare la politica e realizzare proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra;

c) una descrizione delle disposizioni e dei tempi delle procedure allo scopo di garantire l'accuratezza, la trasparenza, la precisione, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni comunicate in materia di politiche e misure e di proiezioni;

d) una descrizione della procedura generale di raccolta e di utilizzo dei dati, nonché un'analisi che permetta di determinare se la valutazione delle politiche e misure e l'elaborazione delle proiezioni, così come i diversi settori oggetto delle proiezioni, si fondano su procedure coerenti di raccolta e di utilizzo dei dati;

e) una descrizione della procedura di scelta delle ipotesi, delle metodologie e dei modelli per la valutazione delle politiche e per l'elaborazione delle proiezioni delle emissioni di origine antropica;

f) una descrizione delle attività di assicurazione e controllo della qualità e dell'analisi di sensibilità per le proiezioni effettuate.

Articolo 21

Comunicazione degli aggiornamenti delle strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio degli Stati membri

Gli Stati membri comunicano gli aggiornamenti delle strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (Ue) n. 525/2013, riportando informazioni riguardanti:

a) l'obiettivo e una breve descrizione dell'aggiornamento effettuato;

b) lo status giuridico della strategia di sviluppo a basse emissioni e del suo aggiornamento;

c) i cambiamenti e gli effetti attesi dall'aggiornamento relativo all'attuazione della strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio;

d) il calendario e una descrizione dei progressi per l'attuazione della strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio e del suo aggiornamento e, ove disponibile, una valutazione dei costi e dei benefici connessi con l'aggiornamento previsti;

e) il modo in cui l'informazione è messa a disposizione del pubblico a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (Ue) n. 525/2013.

Articolo 22

Comunicazione di politiche e misure

1. Gli Stati membri comunicano le informazioni sulle politiche e le misure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del regolamento (Ue) n. 525/2013, conformemente ai formati tabulari di cui all'allegato XI del presente regolamento e utilizzando il modello di comunicazione fornito e la procedura di trasmissione introdotta dalla Commissione.

2. In aggiunta al formato tabulare di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano in formato testuale le informazioni qualitative riguardanti i legami tra le varie politiche e misure notificate a norma del paragrafo 1 e il modo in cui tali politiche e misure contribuiscono ai diversi scenari di proiezione, compresa la valutazione del loro contributo alla realizzazione di una strategia di sviluppo a basse emissioni.

Articolo 23

Comunicazione delle proiezioni

1. Gli Stati membri comunicano le informazioni sulle proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l'assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra, di cui all'articolo 14 del regolamento (Ue) n. 525/2013, conformemente ai formati tabulari di cui all'allegato XII del presente regolamento, utilizzando il modello di comunicazione fornito e la procedura di trasmissione introdotta dalla Commissione.

2. Gli Stati membri forniscono informazioni supplementari, in formato testuale, per quanto riguarda:

a) i risultati dell'analisi di sensibilità per il totale delle emissioni di gas a effetto serra comunicato, accompagnata da una breve spiegazione sui parametri che sono variati e su come;

b) i risultati dell'analisi di sensibilità, separando le emissioni totali disciplinate dalla decisione n. 406/2009/Ce, le emissioni totali incluse nell'ambito di applicazione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione istituito dalla direttiva 2003/87/Ce e le emissioni totali del settore Lulucf, ove tali informazioni siano disponibili;

c) l'anno dei dati di inventario (anno di base) e l'anno della relazione sull'inventario utilizzato come punto di partenza per le proiezioni;

d) le metodologie utilizzate per le proiezioni, compresa una breve descrizione dei modelli utilizzati e della loro copertura settoriale, geografica e temporale, i riferimenti per ulteriori informazioni sui modelli e informazioni sulle principali ipotesi esogene e sui parametri utilizzati.

3.Nove mesi prima del termine per la trasmissione di una relazione sulle proiezioni a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 525/2013 e previa consultazione degli Stati membri, la Commissione raccomanda valori armonizzati per i principali parametri determinati a livello sovranazionale, comprendenti i prezzi del carbonio nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissione e i prezzi del petrolio e del carbone per le importazioni internazionali, al fine di assicurare la coerenza delle proiezioni aggregate dell'Unione.

Articolo 24

Comunicazione sull'uso dei proventi della vendita all'asta

Gli Stati membri comunicano le informazioni sui proventi della vendita all'asta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 525/2013, conformemente al formato tabulare riportato nell'allegato XIII del presente regolamento.

Articolo 25

Comunicazione dei crediti derivanti da progetti utilizzati a norma della decisione n. 406/2009/Ce

Gli Stati membri comunicano le informazioni sui crediti derivanti da progetti utilizzati a norma della decisione n. 406/2009/Ce, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (Ue) n. 525/2013, conformemente al formato tabulare riportato nell'allegato XIV del presente regolamento.

Articolo 26

Comunicazione sulle informazioni sintetiche sui trasferimenti conclusi

1. Gli Stati membri comunicano le informazioni sintetiche sui trasferimenti conclusi a norma dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della decisione n. 406/2009/Ce, conformemente al formato tabulare riportato nell'allegato XV del presente regolamento.

2. I servizi della Commissione elaborano e rendono disponibile, per via elettronica, una relazione di sintesi delle informazioni fornite dagli Stati membri su base annuale. La relazione fornisce soltanto dati aggregati e non divulga informazioni relative ai singoli Stati membri in materia di prezzi per unità di assegnazione annuale di emissioni.

Capo III

Revisione delle emissioni di gas a affetto serra da parte di esperti dell'Unione

Articolo 27

Organizzazione delle revisioni

1. Nell'effettuare le revisioni di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento (Ue) n. 525/2013, la Commissione e l'Agenzia europea per l'ambiente sono coadiuvate da un gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione.

2. L'Agenzia europea dell'ambiente svolge la funzione di segretariato per le revisioni.

3. La Commissione e l'Agenzia europea per l'ambiente selezionano un numero sufficiente di esperti in materia che coprano i pertinenti settori dell'inventario, al fine di garantire un'adeguata revisione degli inventari dei gas a effetto serra interessati entro il periodo di tempo disponibile.

4. Gli esperti incaricati della revisione selezionati ai sensi del paragrafo 3 hanno esperienza nella compilazione degli inventari dei gas a effetto serra e partecipano preferibilmente ai processi di revisione di tali inventari.

5. I membri del gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione che hanno contribuito alla compilazione dell'inventario dei gas a effetto serra di un determinato Stato membro, o che sono cittadini dello Stato membro dell'inventario interessato, non partecipano alla revisione dell'inventario.

6. La Commissione e l'Agenzia europea dell'ambiente si adoperano per garantire che la revisione degli inventari dei gas a effetto serra sia effettuata in modo uniforme in tutti gli Stati membri interessati e secondo criteri oggettivi, al fine di assicurare un elevato livello di qualità delle valutazioni tecniche risultanti.

7. Le revisioni sono effettuate in loco o in modo centralizzato.

8. Il segretariato può decidere di organizzare:

a) una revisione in loco e centralizzata nello stesso anno;

b) una visita nel paese in aggiunta alle revisioni in loco o centralizzate su raccomandazione del gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione e in consultazione con lo Stato membro interessato.

Articolo 28

Compiti del segretariato

I compiti del segretariato di cui all'articolo 27, paragrafo 2, comprendono:

a) la predisposizione del piano di lavoro per la revisione;

b) la raccolta e la messa a disposizione delle informazioni necessarie al lavoro del gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione;

c) il coordinamento delle attività di revisione stabilite nel presente regolamento, inclusa la comunicazione tra il gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione e la persona o le persone di contatto designate dello Stato membro in questione, nonché l'organizzazione di altri aspetti pratici;

d) la conferma dei casi in cui gli inventari dei gas a effetto serra dello Stato membro presentano problemi significativi ai sensi dell'articolo 31, in consultazione con la Commissione;

e) la compilazione e la comunicazione delle relazioni di revisione intermedia e finale e la trasmissione allo Stato membro interessato e alla Commissione.

Articolo 29

Prima fase della revisione annuale

I controlli tesi a verificare la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni trasmesse di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (Ue) n. 525/2013, possono includere:

a) una valutazione che consenta di stabilire se è dichiarato l'insieme delle categorie delle fonti di emissione e dei gas richiesti dal regolamento (Ue) n. 525/2013;

b) una valutazione volta a determinare se le serie storiche dei dati sulle emissioni sono coerenti;

c) una valutazione volta a determinare se i fattori di emissione impliciti nei diversi Stati membri sono comparabili tenendo conto dei fattori di emissione predefiniti dell'Ipcc per situazioni nazionali differenti;

d) una valutazione dell'utilizzo dell'annotazione "non stimato" quando esistono metodologie di livello 1 dell'Ipcc e quando il ricorso all'annotazione non è giustificato conformemente al paragrafo 37 delle linee guida della convenzione Unfccc in materia di comunicazione delle informazioni degli inventari annuali dei gas a effetto serra che figurano nell'allegato I della decisione n. 24/CP.19;

e) un'analisi dei ricalcoli effettuati per la trasmissione dell'inventario, in particolare se i ricalcoli si basano su modifiche metodologiche;

f) un confronto tra le emissioni verificate comunicate nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissione dell'Unione e le emissioni di gas a effetto serra dichiarate a norma dell'articolo 7 del regolamento (Ue) n. 525/2013, al fine di individuare i settori in cui i dati e le tendenze relativi alle emissioni comunicati dallo Stato membro interessato si discostano notevolmente da quelli di altri Stati membri;

g) un raffronto tra i risultati ottenuti con il metodo di riferimento di Eurostat e quelli ottenuti con il metodo di riferimento degli Stati membri;

h) un raffronto tra i risultati ottenuti con il metodo settoriale di Eurostat e quelli ottenuti con il metodo settoriale degli Stati membri;

i) una valutazione intesa a stabilire se le raccomandazioni risultanti da precedenti revisioni dell'Unione o della convenzione Unfccc cui non è stata data attuazione possano comportare una correzione tecnica;

j) una valutazione volta a stabilire se esistono sovrastime o sottostime potenziali relative a una categoria fondamentale nell'inventario di uno Stato membro.

Articolo 30

Avvio della seconda fase della revisione annuale

Nel quadro della revisione annuale, qualora i controlli di cui all'articolo 29 facciano emergere problemi importanti ai sensi dell'articolo 31, su richiesta di uno Stato membro, in caso di presentazione tardiva dell'inventario che impedisca lo svolgimento dei controlli della prima fase della revisione nei termini fissati nell'allegato XVI o in assenza di risposta ai risultati della prima fase della revisione, vengono effettuati i controlli di cui all'articolo 32.

Articolo 31

Soglia di rilevanza

1. La mancata attuazione di raccomandazioni risultanti da precedenti revisioni dell'Unione o della convenzione Unfccc costituisce un problema importante ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, lettera a) del regolamento n. (Ue) 525/2013 se la raccomandazione o la domanda riguarda sovrastime o sottostime dei dati inseriti nell'inventario dei gas a effetto serra che potrebbero comportare una correzione tecnica e se lo Stato membro non ha fornito spiegazioni soddisfacenti per la mancata attuazione di tale raccomandazione.

2. Una sottostima o una sovrastima dei dati dell'inventario inferiore allo 0,05 percento delle emissioni totali di gas a effetto serra dello Stato membro, senza tenere conto delle attività Lulucf, per l'anno dell'inventario soggetto a revisione o non superiore a 500 kt di CO2 equivalente, a seconda di quale dei due valori sia più basso, non è ritenuta importante ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (Ue) n. 525/2013.

Articolo 32

Seconda fase della revisione annuale

1. I controlli tesi a individuare casi in cui i dati dell'inventario sono preparati in modo non coerente con le linee guida della convenzione Unfccc o con le norme dell'Unione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (Ue) n. 525/2013 possono includere:

a) l'esame dettagliato delle stime dell'inventario, comprese le metodologie utilizzate dallo Stato membro per la preparazione degli inventari;

b) l'analisi dettagliata dell'attuazione da parte dello Stato membro delle raccomandazioni relative al miglioramento delle stime dell'inventario figuranti nell'ultima relazione sulla revisione annuale dell'Unfccc messa a disposizione dello Stato membro interessato prima della trasmissione dell'inventario esaminato o nella relazione di revisione finale ai sensi dell'articolo 35 paragrafo 2, del presente regolamento; qualora le raccomandazioni non siano state attuate, un'analisi dettagliata della motivazione fornita dallo Stato membro per non avervi dato seguito;

c) una valutazione dettagliata della coerenza delle serie storiche delle stime relative alle emissioni di gas a effetto serra;

d) una valutazione dettagliata volta a stabilire se i ricalcoli effettuati da uno Stato membro nell'inventario trasmesso rispetto a quello precedente sono comunicati in maniera trasparente ed eseguiti conformemente alle linee guida redatte nel 2006 dall'Ipcc per gli inventari nazionali di gas a effetto serra;

e) il seguito dato ai risultati dei controlli di cui all'articolo 29 del presente regolamento e ad eventuali informazioni supplementari trasmesse dallo Stato membro in risposta alle domande poste dal gruppo di esperti tecnici incaricato della revisione e altri controlli pertinenti.

2. Uno Stato membro che desideri sottoporsi su richiesta ai controlli di cui al paragrafo 1, informa la Commissione entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello in cui ha luogo la revisione.

Articolo 33

Revisione completa

1. La revisione completa di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 525/2013 comprende i controlli previsti dagli articoli 29 e 32 del presente regolamento per l'intero inventario.

2. La revisione completa può includere controlli intesi a stabilire se i problemi individuati per uno Stato membro nelle revisioni della convenzione Unfccc o dell'Unione possono rappresentare un problema anche per altri Stati membri.

Articolo 34

Correzioni tecniche

1. Una correzione tecnica è considerata necessaria, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (Ue) n. 525/2013, se una sovrastima o una sottostima supera la soglia di rilevanza di cui all'articolo 31 del presente regolamento. Solo le correzioni tecniche ritenute necessarie sono incluse nella relazione di revisione finale di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del presente regolamento, corredate di una motivazione debitamente documentata.

2. Qualora una correzione tecnica superi la soglia di rilevanza per almeno un anno dell'inventario oggetto della revisione, ma non per tutti gli anni delle serie storiche, tale correzione è calcolata per tutti gli altri anni presi in esame al fine di garantire la coerenza delle serie storiche.

Articolo 35

Relazioni di revisione

1. Entro il 20 aprile di ogni anno oggetto di una revisione annuale, il segretariato informa lo Stato membro interessato di tutti i problemi importanti di cui agli articoli 30 e 31 mediante una relazione di revisione intermedia. Tale relazione deve affrontare questioni sollevate entro il 31 marzo.

2. Il segretariato informa lo Stato membro interessato della conclusione della revisione mediante una relazione di revisione finale:

a) entro il 20 aprile nel caso in cui non sia stata inviata la relazione intermedia a norma del paragrafo 1;

b) entro il 30 giugno al termine della seconda fase della revisione annuale;

c) entro il 30 agosto al termine della revisione completa.

Articolo 36

Cooperazione con gli Stati membri

1. Gli Stati membri:

a) partecipano a tutte le fasi della revisione secondo il calendario fissato nell'allegato XVI;

b) designano un punto di contatto nazionale per la revisione dell'Unione;

c) partecipano e contribuiscono all'organizzazione di una visita in loco, in stretta collaborazione con il segretariato, se necessario;

d) forniscono risposte e informazioni aggiuntive, oltre a formulare osservazioni sulle relazioni di revisione, se del caso.

2. Su richiesta degli Stati membri, le osservazioni in merito alle risultanze della revisione sono incluse nella relazione di revisione finale.

3. La Commissione informa gli Stati membri in merito alla composizione del gruppo di esperti tecnici incaricati della revisione.

Articolo 37

Calendario delle revisioni

La revisione completa e quella annuale sono effettuate secondo i calendari fissati nell'allegato XVI.

Capo IV

Comunicazione ai fini della decisione n. 529/2013/Ue

Articolo 38

Prevenzione delle duplicazioni nella trasmissione dei dati

Nella misura in cui uno Stato membro inserisce, nella sua relazione sull'inventario nazionale e in conformità all'articolo 3 del presente regolamento, informazioni richieste anche a norma della decisione n. 529/2013/Ue, si considera che esso abbia ottemperato agli obblighi che gli incombono in forza di tale decisione.

Articolo 39

Obblighi di comunicazione in materia di sistemi per la gestione delle terre coltivate e dei pascoli

1. Ove uno Stato membro non abbia inserito nella sua relazione sull'inventario nazionale le informazioni di cui all'articolo 38 del presente regolamento, esso riferisce informazioni testuali sui sistemi in essere e in corso di sviluppo per stimare le emissioni e gli assorbimenti risultanti da attività di gestione delle terre coltivate e dei pascoli, secondo quanto stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera a) della decisione n. 529/2013/Ue, includendo i seguenti elementi:

a) una descrizione delle disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali conforme alle prescrizioni del protocollo di Kyoto per i sistemi nazionali che figurano nell'allegato della decisione n. 19/CMP.1, nonché conforme alle prescrizioni per i sistemi nazionali stabilite nelle linee guida della convenzione Unfccc per gli inventari nazionali di gas a effetto serra che figurano nell'allegato I della decisione 24/CP.19;

b) una descrizione del modo in cui i sistemi attuati sono coerenti con i requisiti metodologici della relazione elaborata dall'Ipcc sulla versione riveduta del 2013 dei metodi integrativi e delle linee guida per le buone pratiche derivanti dal protocollo di Kyoto (2013 Revised Supplementary Methods and Good Practice Guidance Arising from the Kyoto Protocol), delle linee guida per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra redatte nel 2006 dall'Ipcc (2006 Ipcc Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories) e, se del caso, dell'integrazione del 2013, relativa alle zone umide, delle linee guida per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra redatte nel 2006 dall'Ipcc (2013 Supplement to 2006 Ipcc Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands).

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 in una relazione distinta secondo il seguente calendario:

a) la prima relazione nell'anno 2016 per l'anno di riferimento 2014, compresi tutti gli sviluppi a partire dal 1o gennaio 2013;

b) la seconda relazione nell'anno 2017 per l'anno di riferimento 2015;

c) la terza relazione nell'anno 2018 per l'anno di riferimento 2016.

3. A partire dalla seconda relazione gli Stati membri concentrano l'attenzione sugli eventuali cambiamenti e sviluppi intervenuti nei loro sistemi rispetto alle informazioni contenute nella relazione precedente.

Articolo 40

Obblighi di comunicazione in materia di stime annuali delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dalla gestione delle terre coltivate e dei pascoli

1. Gli Stati membri che non hanno scelto la gestione delle terre coltivate o dei pascoli nel quadro del protocollo di Kyoto trasmettono le stime iniziali, preliminari e non vincolanti delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dalla gestione delle terre coltivate o dei pascoli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), della decisione n. 529/2013/Ue, includendo le informazioni per l'anno o il periodo di riferimento di cui all'allegato VI di detta decisione.

2. La prima relazione annuale è trasmessa nell'anno 2015 per l'anno di riferimento 2013.

3. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo presentano stime annuali finali delle emissioni e degli assorbimenti risultanti da attività di gestione delle terre coltivate o dei pascoli, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), della decisione n. 529/2013/Ue, per tutti gli anni di riferimento per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2020, includendo le informazioni finali per l'anno o il periodo di riferimento pertinente di cui all'allegato VI della decisione n. 529/2013/Ue.

4. Nel fornire le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri si attengono alle seguenti prescrizioni:

a) completano tutte le tabelle pertinenti nel formato comune di presentazione figuranti nell'allegato della decisione n. 6/CMP.9 per l'attività corrispondente nel quadro del protocollo di Kyoto per il secondo periodo di impegno, ivi incluse le tabelle trasversali sulla copertura delle attività, la griglia sulla conversione dei terreni e il prospetto informativo sulla contabilizzazione;

b) includono informazioni esplicative concernenti le metodologie e i dati utilizzati secondo quanto previsto nella relazione sull'inventario nazionale, conformemente alle disposizioni della decisione n. 2/CMP.8 nell'ambito del protocollo di Kyoto e del suo allegato II.

Articolo 41

Obblighi specifici di comunicazione

1. In deroga all'articolo 38 del presente regolamento, qualora uno Stato membro, ai fini dell'obbligo di contabilizzazione imposto dal protocollo di Kyoto, comunichi informazioni conformemente alle disposizioni sulle piantagioni forestali di cui ai paragrafi da 37 a 39 dell'allegato della decisione n. 2/CMP.7, esso presenta, ai fini dei suoi obblighi incombenti in forza della decisione n. 529/2013/Ue, tabelle distinte nel formato comune di presentazione per le attività di gestione delle foreste e di deforestazione, completate senza applicare le disposizioni di cui ai paragrafi da 37 a 39 dell'allegato della decisione 2/CMP.7.

2. In deroga all'articolo 38 del presente regolamento, nel caso in cui uno Stato membro che non ha scelto la gestione delle terre coltivate o dei pascoli nel quadro del protocollo di Kyoto comunichi le informazioni relative alle attività di drenaggio e riumidificazione delle zone umide per la relativa contabilizzazione secondo tale protocollo, e qualora tale Stato membro applichi l'articolo 3, paragrafo 3, della decisione n. 529/2013/Ue, esso trasmette tabelle distinte nel formato comune di presentazione per le suddette attività in conformità a tale decisione.

Articolo 42

Trasmissione delle informazioni

1. Le informazioni corrispondenti agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 39, 40 e 41 del presente regolamento sono trasmesse alla Commissione in un documento distinto, allegato alla relazione sull'inventario nazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (Ue) n. 525/2013.

2. Nella misura in cui l'articolo 38 del presente regolamento non si applica, gli Stati membri, per quanto concerne i loro obblighi di comunicazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, e dell'articolo 3, paragrafo 3, della decisione n. 529/2013/Ue, riferiscono in conformità all'articolo 3 del presente regolamento e includono le informazioni corrispondenti nell'allegato della relazione sull'inventario nazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (Ue) n. 525/2013.

Articolo 43

Trasmissione delle relazioni alla fine di un periodo contabile

Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 525/2013, gli Stati membri trasmettono le informazioni a norma dell'articolo 3 del presente regolamento e conformemente alle disposizioni del presente capo.

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 44

Abrogazione e disposizione transitoria

La decisione n. 2005/166/Ce è abrogata. Gli effetti degli articoli 18, 19 e 24 sono mantenuti.

Articolo 45

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2014

 

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Modello per la comunicazione sui ricalcoli a norma dell'articolo 8

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 401 KB


Allegato IV

Allegato V

Allegato VI

Allegato VII

Allegato VIII

Allegato IX

Allegato X

Allegato XI

Allegato XII

Comunicazione relativa alle proiezioni ai sensi dell'articolo 23

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 182 KB


Allegato XIII

Allegato XIV

Allegato XV

Allegato XVI

Allegato 16

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 55 KB


 

Note ufficiali

1.

Decisione 94/69/Ce del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Gu L 33 del 7.2.1994, pag. 11).

2.

Regolamento delegato (Ue) n. C(2014) 1539 della Commissione che stabilisce requisiti sostanziali del sistema di inventario dell'Unione e tiene conto dei cambiamenti apportati ai potenziali di riscaldamento globale e alle linee guida sugli inventari concordate a livello internazionale a norma del regolamento (Ue) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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