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Commissione europea

Decisione 26 giugno 2014, n. 2014/431/Ue

(Guue 4 luglio 2014 n. L 197)

Decisione concernente i moduli per la comunicazione delle informazioni relative ai programmi nazionali di applicazione della direttiva 91/271/Cee del Consiglio

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 91/271/Cee del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, considerando quanto segue:

(1) Gli Stati membri sono tenuti a stilare relazioni sui loro programmi nazionali di applicazione della direttiva 91/271/Cee e, se necessario, a fornire ogni due anni alla Commissione, entro il 30 giugno, un aggiornamento delle informazioni sulla base dei moduli elaborati dalla Commissione.

(2) L'Unione si adopera per massimizzare i vantaggi della legislazione unionale in materia di ambiente migliorandone l'attuazione, anche garantendo che i cittadini abbiano accesso a informazioni chiare che indichino come essa viene attuata. Si dovrebbero instaurare a livello nazionale sistemi che divulghino attivamente tali informazioni, accompagnati da una rassegna, elaborata a livello unionale, dei risultati conseguiti dai singoli Stati membri 1 .

(3)La Commissione, nella comunicazione relativa all'iniziativa dei cittadini europei "Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale! L'acqua è un bene comune, non una merce!"2 , si è impegnata a rendere più accessibili ai cittadini le informazioni sulle acque reflue urbane, in particolare mediante una gestione e una divulgazione semplificate e trasparenti dei dati.

(4) Le modifiche introdotte dalla presente decisione si basano sull'esercizio pilota che istituisce un quadro strutturato di attuazione e informazione, condotto nell'ambito delle iniziative della Commissione volte a elaborare un quadro regolamentare semplice, chiaro, stabile e prevedibile per le imprese, i lavoratori e i cittadini, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e aumentare la trasparenza 3 .

(5) I moduli adottati con decisione 93/481/Cee della Commissione devono essere riveduti tenendo presente la necessità di semplificazione e maggiore trasparenza, la riduzione degli oneri amministrativi e le nuove impostazioni della gestione e della comunicazione dei dati. La suddetta decisione dovrebbe pertanto essere sostituita.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 91/271/Cee,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Sono adottati i moduli per la comunicazione delle informazioni relative ai programmi nazionali di applicazione della direttiva 91/271/Cee, che figurano nell'allegato.

Articolo 2

La decisione 93/481/Cee è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2014

Allegato

Programma di applicazione della direttiva 91/271/Cee

 

Tabella 1

Informazioni di base

Stato membro:
Data della comunicazione:
Data di riferimento utilizzata per determinare casi di mancata conformità o termini non ancora scaduti (tabelle 2 e 3):
Nome del referente per la comunicazione (1):
Istituzione:
Via:
Codice postale:
Città:
Telefono:
E-mail:
Altre informazioni:
(1) I dati personali (nome, telefono, ecc.) saranno registrati ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento (Ce) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

 

Stato membro:

Tabella 2

A —Reti fognarie o Sia (1) degli agglomerati di dimensioni pari e superiori a 2 000 a.e. non conformi alla data di riferimento

Dati di base dell'agglomerato Misura o misure applicabili alle reti fognarie e Sia ex articolo 3
Identificativo dell'agglomerato (2) Denominazione dell'agglomerato Status dell'agglomerato Motivo o motivi della mancata conformità Misura o misure previste per ottemperare all'articolo 3 (reti fognarie e Sia) Data effettiva o prevista di completamento delle misure preparatorie per la rete fognaria o il Sia (pianificazione, progettazione, appalto, autorizzazioni nazionali richieste, ecc.) (3) Data effettiva o prevista di inizio lavori della rete fognaria o del Sia Data prevista di fine lavori della rete fognaria o del Sia Previsione dei costi di investimento per la rete fognaria o il Sia (come da piano nazionale) Nome del fondo Ue che si prevede di utilizzare per completare la rete fognaria o il Sia (se del caso) (4) Importo dei fondi Ue (previsti) che s'intende richiedere per completare la rete fognaria o il Sia (se del caso) Eventuali osservazioni sulla rete fognaria o il Sia
Non conforme (Nc) (mm/aaaa) (mm/aaaa) (mm/aaaa) Eur Eur
Nc
Nc

(1) Sistemi individuali o sistemi adeguati (articolo 3, paragrafo 1, della direttiva).

(2) Stesso identificativo dell'agglomerato utilizzato per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva.

(3) Solo se alla data di riferimento la costruzione della rete fognaria o del Sia non è stata avviata.

(4) Ad esempio, Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), Fondo di coesione (Fc), prestito della Banca europea per gli investimenti (BEI), prestito della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), Fondo per la protezione dell'ambiente e l'efficienza energetica Epeef), Fondo sociale europeo (Fse) ecc.

 

B —Reti fognarie o Sia degli agglomerati di dimensioni pari e superiori a 2 000 a.e. per i quali i termini non erano scaduti (1) alla data di riferimento

Dati di base dell'agglomerato Misura o misure applicabili alle reti fognarie e Sia ex articolo 3
Identificativo dell'agglomerato (2) Denominazione dell'agglomerato Status dell'agglomerato Misura o misure previste per ottemperare all'articolo 3 (reti fognarie e Sia) Data effettiva o prevista di completamento delle misure preparatorie per la rete fognaria o il Sia (pianificazione, progettazione, appalto, autorizzazioni nazionali richieste, ecc.) (3) Data effettiva o prevista di inizio lavori della rete fognaria o del Sia Data prevista di fine lavori della rete fognaria o del Sia Previsione dei costi di investimento per la rete fognaria o il Sia (come da piano nazionale) Nome del fondo Ue che si prevede di utilizzare per completare la rete fognaria o il Sia (se del caso) (4) Importo dei fondi Ue (previsti) che s'intende richiedere per completare la rete fognaria o il Sia (se del caso) Eventuali osservazioni sulla rete fognaria o il Sia
Termini non scaduti (Tns) (mm/aaaa) (mm/aaaa) (mm/aaaa) Eur Eur
Tns
Tns

(1) Inclusi quelli definiti in virtù dei trattati di adesione.

(2) Stesso identificativo dell'agglomerato utilizzato per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva.

(3) Solo se alla data di riferimento la costruzione della rete fognaria o del Sia non è stata avviata.

(4) Ad esempio, Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), Fondo di coesione (Fc), prestito della Banca europea per gli investimenti (Bei), prestito della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), Fondo per la protezione dell'ambiente e l'efficienza energetica Epeef), Fondo sociale europeo (Fse) ecc.

 

Stato membro:

Tabella 3

A —Impianti di trattamento delle acque reflue urbane degli agglomerati di dimensioni pari e superiori a 2 000 a.e. non conformi alla data di riferimento (1)

Dati di base dell'impianto di trattamento Misura o misure degli impianti di trattamento ex articoli 4, 5 e 7 (2)
Identificativo dell'impianto di trattamento (3) Denominazione dell'impianto di trattamento Identificativo del o degli agglomerati serviti Nome del o degli agglomerati serviti Status dell'impianto di trattamento Motivo o motivi della mancata conformità Misura o misure per mettere a norma l'impianto di trattamento Carico in ingresso nell'impianto di trattamento alla data alla quale è previsto che l'impianto sia a norma (come da piano) Capacità organica nominale dell'impianto di trattamento (come da piano) Tipo di trattamento dell'impianto di trattamento (come da piano) Data effettiva o prevista di completamento delle misure preparatorie (pianificazione, progettazione, ecc.) (4) Data effettiva o prevista di inizio lavori Data effettiva o prevista di fine lavori Data alla quale è previsto che l'impianto sia a norma (12 mesi di campionamento) Previsione dei costi di investimento per l'impianto di trattamento (come da piano nazionale) Nome del fondo Ue che si prevede di utilizzare (se del caso) (5) Importo dei fondi Ue (previsti) Eventuali osservazioni sull'impianto di trattamento
Non conforme (Nc) Ad esempio, progettazione inadeguata/obsolescenza/nuovi obblighi/aumento del carico/ funzionamen- to difettoso ecc. a.e a.e 1, 2, 3-N, 3-P, 3-microbiologia, 3-altro (mm/aaaa) (mm/aaaa) (mm/aaaa) (mm/aaaa) Eur Eur
Nc
Nc

(1) La direttiva non obbliga a fornire informazioni sui singoli impianti degli agglomerati di dimensioni superiori a 10 000 a. e., per quanto concerne la mancata eliminazione del fosforo e dell'azoto, nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75 % per il fosforo totale e almeno al 75 % per l'azoto totale.

(2) L'articolo 7 si riferisce solo agli agglomerati di dimensioni inferiori a 10 000 a.e. che scaricano in acque litoranee.

(3) Stesso identificativo dell'impianto di trattamento utilizzato per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva.

(4) Solo se alla data di riferimento la costruzione dell'impianto di trattamento non è stata avviata.

(5) Ad esempio, Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), Fondo di coesione (Fc), prestito della Banca europea per gli investimenti (Bei), prestito della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), Fondo per la protezione dell'ambiente e l'efficienza energetica Epeef), Fondo sociale europeo (Fse) ecc.

B —Impianti di trattamento degli agglomerati di dimensioni pari e superiori a 2 000 a.e. per i quali i termini non erano scaduti (1) alla data di riferimento (2)

Dati di base dell'impianto di trattamento Misura o misure degli impianti di trattamento ex articoli 4, 5 e 7(2)
Identificativo dell'impianto di trattamento (3) Denominazione dell'impianto di trattamento Identificativo del o degli agglomerati serviti Nome del o degli agglomerati serviti Status dell'impianto di trattamento Misura o misure per mettere a norma l'impianto di trattamento Carico in ingresso nell'impianto di trattamento alla data alla quale è previsto che l'impianto sia a norma (come da piano) Capacità organica nominale dell'impianto di trattamento (come da piano) Tipo di trattamento dell'impianto di trattamento (come da piano) Data effettiva o prevista di completamento delle misure preparatorie (pianificazione, progettazione, ecc.)(4) Data effettiva o prevista di inizio lavori Data effettiva o prevista di fine lavori Data alla quale è previsto che l'impianto sia a norma (12 mesi di campionamento) Previsione dei costi di investimento per l'impianto di trattamento (come da piano nazionale) Nome del fondo Ue che si prevede di utilizzare (se del caso)(5) Importo dei fondi Ue (previsti) Eventuali osservazioni sull'impianto di trattamento
Termini non scaduti (Tns) a.e a.e 1, 2, 3-N, 3-P, 3-microbiologia, 3-altro (mm/aaaa) (mm/aaaa) (mm/aaaa) (mm/aaaa) Eur Eur
Tns
Tns

(1) Ivi compresi i termini stabiliti dai trattati di adesione oppure mediante la definizione di nuove aree sensibili (articolo 5).

(2) La direttiva non obbliga a fornire informazioni sui singoli impianti degli agglomerati di dimensioni superiori a 10 000 a. e., per quanto concerne la mancata eliminazione del fosforo e dell'azoto, nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75 % per il fosforo totale e almeno al 75 % per l'azoto totale.

(3) Stesso identificativo dell'impianto di trattamento utilizzato per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva.

(4) Solo se alla data di riferimento la costruzione dell'impianto di trattamento non è stata avviata.

(5) Ad esempio, Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), Fondo di coesione (Fc), prestito della Banca europea per gli investimenti (Bei), prestito della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), Fondo per la protezione dell'ambiente e l'efficienza energetica Epeef), Fondo sociale europeo (Fse) ecc.

 

Stato membro:

Tabella 4

Capacità organica nominale totale attuale e prevista e costi di investimento a livello nazionale

Periodo considerato Situazione attuale e prevista Capacità organica nominale totale attuale o prevista di tutti gli impianti di trattamento alla fine del periodo Costi di investimento attuali o previsti delle reti fognarie (nuove e ammodernate) Costi di investimento attuali o previsti degli impianti di trattamento (nuovi e ammodernati)
Attuale/prevista a.e. milioni di euro (2) milioni di euro (2)
Dal 1° gennaio XXXX a fine XXXX(1) Attuale
Dal 1° gennaio XXXX a fine XXXX Prevista
Dal 1° gennaio XXXX a fine XXXX Prevista Dal Prevista
Dal 1° gennaio XXXX a fine XXXX Prevista Dal Prevista
Dal 1° gennaio XXXX a fine XXXX Prevista Dal Prevista
Dal 1° gennaio XXXX a fine XXXX Prevista Dal Prevista
Dal 1° gennaio XXXX a fine XXXX Prevista Dal Prevista
Dal 1° gennaio XXXX a fine XXXX Prevista Dal Prevista

(1) Scegliere l'ultimo periodo o anno noto.

(2) Indicare in euro al prezzo corrente, con una data di riferimento (mm/aaaa) e precisando se l'IVA è inclusa.

 

Stato membro:

Tabella 5

Altri aspetti da considerare nella stesura dei programmi nazionali Le eventuali risposte devono essere fornite sotto forma di testo libero (1)

Argomento Presente nel programma
Stato d'avanzamento del programma nazionale

Quando è stato redatto il programma nazionale e a quando risale l'ultimo (eventuale) aggiornamento?

Il programma nazionale è stato adottato quale strumento giuridicamente vincolante? In caso affermativo, che tipo di strumento?

Qual è la durata prevista del programma nazionale?

Determinanti principali

Quali sono i determinanti principali del piano nazionale: garantire la conformità, garantire la manutenzione e la ristrutturazione ecc.?

È possibile avere una ripartizione dei costi inerenti a ciascun determinante?

Nessi con altri atti normativi dell'Ue

In che misura le azioni del programma nazionale sono state inserite nei corrispondenti piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (2)?

Ferme restando le aree sensibili designate ai sensi della direttiva 91/271/Cee, il programma nazionale prevede azioni determinate dall'esistenza di aree protette di cui all'allegato IV della direttiva 2000/60/Ce (acque di balneazione, Natura 2000, molluschicoltura, acqua potabile ecc.)? In caso affermativo, illustrare tali azioni.

Il programma nazionale è stato valutato ai sensi della direttiva 2001/42/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (3)? In caso affermativo, fornire precisazioni.

Il programma nazionale è collegato alla graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e all'arresto o alla graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie (articolo 4 della direttiva 2000/60/Ce)? In caso affermativo, illustrare gli interventi in tal senso.

Il programma nazionale è collegato alla direttiva 2008/56/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (ad esempio, riduzione dei rifiuti marini)? In caso affermativo, fornire precisazioni.

Il programma nazionale è collegato a convenzioni o commissioni internazionali? In caso affermativo, descrivere in che modo. Sono previste azioni per creare nuove aree sensibili ai sensi dell'allegato II.A, lettera c), della direttiva 91/271/Cee? In caso affermativo, illustrare tali azioni.

Sono previste azioni per applicare requisiti più rigorosi al fine di conformarsi agli articoli 4, paragrafo 3, e 5, paragrafo 3, e all'allegato I.B.4, della direttiva 91/271/Cee? In caso affermativo, fornire precisazioni.

Utilizzo dei fondi Ue

Qual è l'importo dei fondi Ue previsto per l'attuazione delle azioni del programma nazionale?

Qual è la ripartizione dei fondi Ue utilizzati?

Sistemi di informazione

Il programma nazionale è pubblicato online? Dove?

Esiste un sistema online che consenta di seguire regolarmente l'attuazione del programma nazionale? Fornire precisazioni.

Altri obblighi della direttiva 91/271/Cee

Vi sono azioni ritenute necessarie per garantire prestazioni sufficienti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane nelle normali condizioni climatiche locali (articolo 10 e allegato I.B)?

Sono previste azioni per ridurre le tracimazioni causate da piogge violente (articolo 3, paragrafo 2 e allegato I.A)?

Sono previste azioni per attuare l'articolo 7?

Sono previste azioni per promuovere il riutilizzo delle acque reflue trattate (articolo 12, paragrafo 1)?

Sono previste azioni per attuare l'articolo 14, concernente la gestione dei fanghi?

Sono previste azioni per ridurre gli scarichi di acque reflue industriali nelle reti fognarie onde garantire la conformità con gli obblighi dell'allegato I.C?

Altro

Illustrare nel dettaglio ogni ricerca in corso o prevista in materia di sviluppi innovativi nel settore delle strutture igienico-sanitarie.

Sono utilizzati fondi Ue a questo riguardo?

(1) Ad esempio, un programma nazionale vigente è considerato una risposta alla richiesta della tabella 5.

(2) Direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (Gu L 327, del 22.12.2000, pag. 1)

(3)Direttiva 2001/42/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (Gu L 197, del 21.7.2001, pag. 30)

(4) Direttiva 2008/56/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (Gu L 164, del 25.6.2008, pag. 19)

 

Note ufficiali

1.

Decisione n. 1386/2013/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" (Gu L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

2.

COM(2014) 177 final.

3.

 

COM(2012) 746 final.

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