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Direttiva Commissione Ue 2014/80/Ue

Inquinamento e deterioramento - Monitoraggio e protezione delle acque sotterranee - Modifica all'allegato II della direttiva 2006/118/Ce

Ultima versione disponibile al 13/10/2024

Commissione europea

Direttiva 20 giugno 2014, n. 2014/80/Ue

(Guue 20 giugno 2014 n. L182)

Direttiva che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento

 

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/118/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento 1 , in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1) Sulla base della prima revisione a norma dell'articolo 10 della direttiva 2006/118/Ce, non sono disponibili informazioni sufficienti per determinare nuove norme di qualità per le acque sotterranee di cui all'allegato I della suddetta direttiva per gli inquinanti, ma, ai sensi dell'articolo 8 di tale direttiva, è necessario modificare l'allegato II alla luce degli adeguamenti tecnici.

(2) Al fine di migliorare la comparabilità dei valori soglia è necessario applicare principi comuni per la determinazione dei livelli di fondo.

(3) Vi è un rischio considerevole che la presenza di azoto e fosforo nelle acque sotterranee conduca a un'eutrofizzazione delle acque superficiali connesse e degli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente. Oltre ai nitrati, già iscritti nell'allegato I della direttiva 2006/118/Ce, e all'ammonio, incluso nell'allegato II di tale direttiva, è opportuno che nel determinare i valori soglia gli Stati membri tengano conto anche dei nitriti, che contribuiscono al tenore totale di azoto e di fosforo in quanto tali o sotto forma di fosfati.

(4) Va riconosciuta la necessità di ottenere nuove informazioni e di adottare eventuali provvedimenti in merito ad altre sostanze che rappresentano un potenziale rischio. Pertanto, è opportuno elaborare un elenco di controllo per gli inquinanti delle acque sotterranee nell'ambito della strategia comune di attuazione per la direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aumentare la disponibilità di dati di monitoraggio sulle sostanze che presentano un rischio reale o potenziale per i corpi idrici sotterranei, in modo da agevolare l'identificazione delle sostanze, compresi gli inquinanti emergenti, per i quali si dovrebbero fissare norme di qualità per le acque sotterranee o valori soglia.

(5)  Le informazioni che gli Stati membri hanno fornito sugli inquinanti e gli indicatori per i quali sono stati stabiliti valori soglia, in particolare per quanto riguarda le metodologie in materia di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, si sono rivelati insufficienti, tanto che per i primi piani di gestione dei bacini idrografici non è stato possibile giungere a una comprensione e a un confronto adeguato dei risultati. Al fine di garantire la trasparenza di tale valutazione, è opportuno che siano chiarite e integrate le disposizioni relative alle informazioni da fornire. Tali informazioni dovrebbero inoltre agevolare il confronto dei risultati della valutazione sullo stato chimico in tutti gli Stati membri e contribuire a una potenziale futura armonizzazione delle metodologie volte a stabilire valori soglia per le acque sotterranee.

(6) Occorre pertanto modificare in tal senso la direttiva 2006/118/Ce.

(7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2006/118/Ce,

Ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 2006/118/Ce è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2014

Allegato

L'allegato II della direttiva 2006/118/Ce è così modificato: 1) nella parte A, il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3) Laddove elevati livelli di fondo di sostanze o ioni, o loro indicatori, siano presenti per motivi idrogeologici naturali, tali livelli di fondo nel pertinente corpo idrico sono presi in considerazione nella determinazione dei valori soglia. Nel determinare i livelli di fondo, è opportuno tenere presente i seguenti principi:

a) la determinazione dei livelli di fondo dovrebbe essere basata sulla caratterizzazione di corpi idrici sotterranei in conformità dell'allegato II della direttiva 2000/60/Ce e sui risultati del monitoraggio delle acque sotterranee, conformemente all'allegato V della medesima direttiva. La strategia di monitoraggio e l'interpretazione dei dati dovrebbero tenere conto del fatto che condizioni di flusso e la chimica delle acque sotterranee presentano variazioni a livello laterale e verticale;

b) in caso di dati di monitoraggio limitati, dovrebbero essere raccolti ulteriori dati. Nel contempo si dovrebbe procedere a una determinazione dei livelli di fondo basandosi su tali dati di monitoraggio limitati, se del caso mediante un approccio semplificato che prevede l'uso di un sottoinsieme di campioni per i quali gli indicatori non evidenziano nessuna influenza risultante dall'attività umana. Se disponibili, dovrebbero essere tenute in considerazione anche le informazioni sui trasferimenti e i processi geochimici;

c) in caso di dati di monitoraggio delle acque sotterranee insufficienti e di scarse informazioni in materia di trasferimenti e processi geochimici, dovrebbero essere raccolti ulteriori dati e informazioni. Nel contempo si dovrebbe procedere a una stima dei livelli di fondo, se del caso basandosi su risultati statistici di riferimento per il medesimo tipo di falda acquifera in altri settori per cui sussistono dati di monitoraggio sufficienti.";

2) nella parte B, punto 1, sono aggiunte le voci seguenti: "Nitriti Fosforo (totale)/fosfati (*)

(*) Gli Stati membri possono decidere se determinare valori soglia per il fosforo (totale) o per i fosfati.";

3) la parte C è sostituita dalla seguente:

"Parte C

Informazioni che gli Stati membri devono fornire in relazione agli inquinanti ed ai relativi indicatori per i quali sono stati stabiliti valori soglia

Gli Stati membri riassumono nei piani di gestione dei bacini idrografici da presentare in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/Ce informazioni sulle modalità di applicazione della procedura illustrata nella parte A del presente allegato.

In particolare essi comunicano:

a) informazioni su ciascuno dei corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio, comprese le seguenti indicazioni:

i) le dimensioni dei corpi;

ii) ciascun inquinante o indicatore di inquinamento in base a cui i corpi idrici sotterranei sono caratterizzati come a rischio;

iii) gli obiettivi di qualità ambientale a cui il rischio è connesso, tra cui gli usi legittimi, reali o potenziali, del corpo idrico e il rapporto tra i corpi idrici sotterranei e le acque superficiali connesse e agli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente;

iv)  nel caso di sostanze presenti naturalmente, i livelli di fondo naturali nei corpi idrici sotterranei;

v) informazioni sui superamenti se i valori soglia sono oltrepassati;

b) i valori soglia, applicabili a livello nazionale, di distretto idrografico o della parte di distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio dello Stato membro, oppure a livello di corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei;

c) il rapporto tra i valori soglia e ciascuno dei seguenti elementi:

i)  nel caso di sostanze presenti naturalmente, i livelli di fondo;

ii)  le acque superficiali connesse e gli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente;

iii) gli obiettivi di qualità ambientale e altre norme per la protezione dell'acqua esistenti a livello nazionale, unionale o internazionale;

iv) qualsiasi informazione pertinente in materia di tossicologia, ecotossicologia, persistenza e potenziale di bioaccumulo nonché tendenza alla dispersione degli inquinanti;

d) la metodologia per determinare i livelli di fondo sulla base dei principi di cui alla parte A, punto 3;

e) le ragioni per cui non sono stati stabiliti valori soglia per gli inquinanti e gli indicatori identificati nella parte B;

f) elementi chiave della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, compresi il livello, il metodo e il periodo di aggregazione dei risultati di monitoraggio, la definizione dell'entità del superamento considerata accettabile e il relativo metodo di calcolo, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punto i), e al punto 3 dell'allegato III.

Qualora uno dei dati di cui alle lettere da a) a f), non sia incluso nei piani di gestione dei bacini idrografici, gli Stati membri ne adducono i motivi nei suddetti piani."

Note ufficiali

1.

GU L372 del 27.12.2006, pag. 19.

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