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Normativa Vigente

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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 6 luglio 2016

(Gu 16 luglio 2016 n. 165)

Recepimento della direttiva 2014/80/Ue della Commissione del 20 giugno 2014 che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Vista la direttiva 2006/118/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento del 12 dicembre 2006 e, in particolare, l'allegato II;

Vista la direttiva 2014/80/Ue della Commissione che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/Ce;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni e, in particolare, l'allegato 1 alla parte terza così come modificato dall'allegato 3 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, e, in particolare, l'articolo 8, comma 1 che prevede l'adozione di decreti del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle sviluppo economico ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per la modifica degli allegati tecnici;

Considerata la necessità di adeguare, in particolare, la lettera B, parte A al paragrafo A.2 dell'allegato 1 della parte terza del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di renderlo conforme agli obblighi comunitari;

Vista la nota prot. 1520 del 28 marzo 2013 con cui il Cnr-Irsa ha trasmesso la relazione sulla "Valutazione del rischio ambientale e sanitario associato alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (Pfas)", che ha evidenziato una situazione di contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche nei corpi idrici superficiali e nelle acque potabili della provincia di Vicenza;

Considerata la necessità, a seguito degli esiti dello studio del Cnr-Irsa, di includere nella valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee le sostanze perfluoro-alchiliche, mediante l'introduzione dei relativi valori soglia per i corpi idrici sotterranei;

Vista la nota prot. 1584 del 16 gennaio 2014, dell'Istituto superiore di sanità con la quale viene proposto un valore soglia per l'acido perfluoroottansolfonico (Pfos);

Vista la proposta tecnica, del gruppo di lavoro istituito con i decreti direttoriali prot. n. 4819 TRI/DI/N del 20 dicembre 2013 e prot. n. 4898/TRI/DI/N del 17 marzo 2014, formulata con nota prot. n. 5433 del 28 novembre 2014 del Cnr Irsa, relativa alla definizione di standard di qualità ambientale e di valori soglia per alcune sostanze perfluoro-alchiliche;

Acquisita la proposta tecnica del gruppo di lavoro, riportata nel resoconto del 7 marzo 2016;

Acquisito il parere favorevole del Ministero dello sviluppo economico trasmesso con la nota prot. n. 11788 del 18 maggio 2016;

Acquisito il parere favorevole del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmesso con la nota prot. n. 5768 del 26 maggio 2016;

Adotta

il seguente decreto:

Articolo 1

Modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

1. La lettera B, "Buono stato chimico delle acque sotterranee" parte A dell'allegato 1 della parte terza del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente

"B. ACQUE SOTTERRANEE

Buono stato delle acque sotterranee

Parte A — Buono stato chimico

Nella tabella 1 è riportata la definizione di buono stato chimico delle acque sotterranee.

Tabella 1 — Definizione del buono stato chimico

Elementi Stato Buono
Generali

La composizione chimica del corpo idrico sotterraneo è tale che le concentrazioni di inquinanti:

- non presentano effetti di intrusione salina;

- non superano gli standard di qualità ambientale di cui alla tabella 2 e i valori soglia di cui alla tabella 3 in quanto applicabili;

- non sono tali da impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e 77 del decreto n. 152 del 2006 per le acque superficiali connesse né da comportare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimico di tali corpi né da recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo.

Conduttività Le variazioni della conduttività non indicano intrusioni saline o di altro tipo nel corpo idrico sotterraneo.

A.1 — Standard di qualità

Nella tabella 2 sono inclusi gli standard di qualità individuati a livello comunitario.

Tabella 2 — Standard di qualità

PARAMETRO Standard di qualità
Nitrati 50 mg/L
Sostanze attive nei pesticidi, compresi i loro pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione *

0,1 μg/L

0,5 μg/L (totale) **

(*) Per pesticidi si intendono i prodotti fitosanitari e i biocidi, quali definiti all'articolo 2, rispettivamente del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

(**) "Totale" significa la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio, compresi i corrispondenti metaboliti e i prodotti di degradazione e reazione.

— I risultati dell'applicazione degli standard di qualità per i pesticidi ai fini del presente decreto non pregiudicano i risultati delle procedure di valutazione di rischio prescritte dal decreto, n. 194 del 1995 dal decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e dal decreto n. 174 del 2000.

— Quando per un determinato corpo idrico sotterraneo si considera che gli standard di qualità in materia possono impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali specificati agli articoli 76 e 77 del decreto n. 152 del 2006 per i corpi idrici superficiali connessi o provocare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di tali corpi o un danno significativo agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo sono stabiliti valori soglia più severi conformemente all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 e al presente allegato. I programmi e le misure richiesti in relazione a tali valori soglia si applicano anche alle attività che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 92 del decreto n. 152 del 2006.

A.2 — Valori soglia ai fini del buono stato chimico

1. Il superamento dei valori soglia di cui alla tabella 3, in qualsiasi punto di monitoraggio è indicativo del rischio che non siano soddisfatte una o più condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c, punti 1, 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30.

I valori soglia di cui alla tabella 3 si basano sui seguenti elementi: l'entità delle interazioni tra acque sotterranee ed ecosistemi acquatici associati ed ecosistemi terrestri che dipendono da essi; l'interferenza con legittimi usi delle acque sotterranee, presenti o futuri; la tossicità umana, l'ecotossicità, la tendenza alla dispersione, la persistenza e il loro potenziale di bioaccumulo.

Tabella 3 — Valori soglia da considerare per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee

PARAMETRO

Numero Chemical AbstractsService (CAS)

VALORI SOGLIA (μg L-1)

VALORI SOGLIA*

(μg L-1)

(interazione acque superficiali)

ELEMENTI IN TRACCIA
Antimonio 7440-36-0 5
Arsenico 7440-38-2 10
Boro 7440-42-8 1000
Cadmio ** 7440-43-9 5

0,08 (Classe 1)

0,09 (Classe 2)

0,15 (Classe 3)

0,25 (Classe 4)

Cromo Totale 7440-47-3 50
Cromo VI non applicabile 5
Mercurio 7439-97-6 1 0,07 ***
Nichel 7440-02-0 20 4 (SQA biodisponibile)
Piombo 7439-92-1 10 1,2 (SQA biodisponibile)
Selenio 7782-49-2 10
Vanadio 7440-62-2 50
COMPOSTI E IONI INORGANICI
Cianuro libero 57-12-5 50
Fluoruro 16984-48-8 1500
Nitrito 14797-65-0 500
Fosfato 98059-61-1
Solfato 18785-72-3 250 (mg L-1)
Cloruro 16887-00-6 250 (mg L-1)
Ammoniaca (ione ammonio) 14798-03-9 500
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
Benzene 71-43-2 1
Etilbenzene 100-41-4 50
Toluene 108-88-3 15
Para-xilene 106-42-3 10
POLICLICI AROMATICI
Benzo(a)pirene 50-32-8 0,01 1,7 x10-4
Benzo(b)fluorantene 205-99-2 0,1 0,017***
Benzo(k)fluorantene 207-08-9 0,05 0,017***
Benzo(g,h,i,)perilene 191-24-2 0,01 8,2 x10-3***
Dibenzo(a,h)antracene 53-70-3 0,01
Indeno(1,2,3-c,d)pirene 193-39-5 0,1
ALIFATICI CLORURATI
Triclorometano 67-66-3 0,15
Cloruro di Vinile 75-01-4 0,5
1,2 Dicloroetano 107-06-2 3
Tricloroetilene + Tetracloroetilene (79-01-6) +(127-18-4) 10
Esaclorobutadiene 87-68-3 0,15 0,05
1,2 Dicloroetilene 540-59-0 60
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
Dibromoclorometano 124-48-1 0,13
Bromodiclorometano 75-27-4 0,17
NITROBENZENI
Nitrobenzene 98-95-3 3,5
CLOROBENZENI
Clorobenzene 108-90-7 40
1,4 Diclorobenzene 106-46-7 0,5
1,2,4 Triclorobenzene 120-82-1 190
Triclorobenzeni 12002-48-1 0,4
Pentaclorobenzene 608-93-5 5 0,007
Esaclorobenzene 118-74-1 0,01 0,005
PESTICIDI
Aldrin 309-00-2 0,03
β-esaclorocicloesano 319-85-7 0,1 0,02 (Somma degli esaclorocicloesani)
DDT totale **** non applicabile 0,1 0,025
p,p'-DDT 50-29-3 0,01
Dieldrin 60-57-1 0,03
Sommatoria (aldrin, dieldrin, endrin, isodrin) (309-00-2), (60-57-1), (72-20-8), (465-73-6) 0,01
DIOSSINE E FURANI
Sommatoria PCDD, PCDF non applicabile 4x10-6
ALTRE SOSTANZE
PCB***** non applicabile 0,01
Idrocarburi totali (espressi come n-esano) non applicabile 350
Conduttività (μScm –1 a 20°C) - acqua non aggressiva. non applicabile 2500
COMPOSTI PERFLUORURATI
Acido perfluoropentanoico (PFPeA) 2706-90-3 3
Acido perfluoroesanoico (PFHxA) 307-24-4 1
Acido perfluorobutansolfonico (PFBS) 375-73-5 3
Acido perfluoroottanoico (PFOA) 335-67-1 0,5 0,1
Acido perfluoroottansolfonico (PFOS) 1763-23-1 0,03 6,5x10-4

Note alla tabella 3:

(*) Tali valori sono cautelativi anche per gli ecosistemi acquatici e si applicano ai corpi idrici sotterranei che alimentano i corpi idrici superficiali e gli ecosistemi terrestri dipendenti. Le regioni, sulla base di una conoscenza approfondita del sistema idrologico superficiale e sotterraneo, possono applicare ai valori di cui alla colonna (*) fattori di attenuazione o diluizione. In assenza di tale conoscenza, si applicano i valori di cui alla medesima colonna.

(**) Per il cadmio e composti i valori dei valori soglia variano in funzione della durezza dell'acqua classificata secondo le seguenti quattro categorie: Classe 1: < 50 mg L-1 CaCO3, Classe 2: da 50 a < 100 mg L-1 CaCO3, Classe 3: da 100 a < 200 mg L-1 CaCO3 e Classe 4: ≥ 200 mg L-1 CaCO3.

(***) Tali valori sono espressi come SQA CMA (massime concentrazioni ammissibili) di cui al decreto legislativo n. 172/2015.

(****) Il DDT totale comprende la somma degli isomeri p,p'-DDT (1,1,1-tricloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano; CAS 50-29-3), o,p'-DDT (1,1,1-tricloro-2(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano; CAS 789-02-6), p,p'-DDE (1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etilene; CAS 72-55-9) e p,p'-DDD (1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano; CAS 72-54-8).

(*****) Il valore della sommatoria deve far riferimento ai seguenti congeneri: 28, 52, 77, 81, 95, 99, 101, 105, 110, 114, 118, 123, 126, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 156, 157, 167, 169, 170, 177, 180, 183, 187, 189.

— Per i pesticidi per cui sono stati definiti i valori soglia si applicano tali valori in sostituzione dello standard di qualità individuato alla tabella 2.

— Per i metalli il valore dello standard di qualità si riferisce alla concentrazione disciolta, cioè alla fase disciolta di un campione di acqua ottenuta per filtrazione con un filtro da 0,45 µm.

— Per tutti gli altri parametri il valore si riferisce alla concentrazione totale nell'intero campione di acqua

2. Laddove elevati livelli di fondo di sostanze o ioni, o loro indicatori, siano presenti per motivi idrogeologici naturali, tali livelli di fondo nel pertinente corpo idrico sono presi in considerazione nella determinazione dei valori soglia. Nel determinare i livelli di fondo, è opportuno tenere presente i seguenti principi:

a) la determinazione dei livelli di fondo dovrebbe essere basata sulla caratterizzazione di corpi idrici sotterranei in conformità dell'allegato 1 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, e sui risultati del monitoraggio delle acque sotterranee, conformemente al presente allegato. La strategia di monitoraggio e l'interpretazione dei dati dovrebbero tenere conto del fatto che condizioni di flusso e la chimica delle acque sotterranee presentano variazioni a livello laterale e verticale;

b) in caso di dati di monitoraggio limitati, dovrebbero essere raccolti ulteriori dati. Nel contempo si dovrebbe procedere a una determinazione dei livelli di fondo basandosi su tali dati di monitoraggio limitati, se del caso mediante un approccio semplificato che prevede l'uso di un sottoinsieme di campioni per i quali gli indicatori non evidenziano nessuna influenza risultante dall'attività umana. Se disponibili, dovrebbero essere tenute in considerazione anche le informazioni sui trasferimenti e i processi geochimici;

c) in caso di dati di monitoraggio delle acque sotterranee insufficienti e di scarse informazioni in materia di trasferimenti e processi geochimici, dovrebbero essere raccolti ulteriori dati e informazioni. Nel contempo si dovrebbe procedere a una stima dei livelli di fondo, se del caso basandosi su risultati statistici di riferimento per il medesimo tipo di falda acquifera in altri settori per cui sussistono dati di monitoraggio sufficienti.";

Al fine di fornire gli elementi utili alla valutazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei, sono rese disponibili le seguenti linee guida nazionali predisposte dagli istituti scientifici nazionali di riferimento:

— una linea guida recante la procedura da seguire per il calcolo dei valori di fondo entro il 31 dicembre 2016.

— una linea guida sulla metodologia per la valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione degli inquinanti nelle acque sotterranee entro il 30 giugno 2017.

A.2.1 Applicazione degli standard di qualità ambientale e dei valori soglia

1. La conformità del valore soglia e dello standard di qualità ambientale deve essere calcolata attraverso la media dei risultati del monitoraggio, riferita al ciclo specifico di monitoraggio, ottenuti in ciascun punto del corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei.

2. Il risultato è sempre espresso indicando lo stesso numero di decimali usato nella formulazione dello standard.

3. I metodi analitici da utilizzare per la determinazione dei vari analiti previsti nelle tabelle del presente Allegato fanno riferimento alle più avanzate tecniche di impiego generale. Tali metodi sono tratti da raccolte di metodi standardizzati pubblicati a livello nazionale o a livello internazionale e validati in accordo con la norma Uni/Iso/En 17025.

4. Per le sostanze inquinanti per cui allo stato attuale non esistono metodiche analitiche standardizzate a livello nazionale e internazionale si applicano le migliori tecniche disponibili a costi sostenibili riconosciute come appropriate dalla comunità analitica internazionale. I metodi utilizzati, basati su queste tecniche, presentano prestazioni minime pari a quelle elencate nel punto 6 e sono validati in accordo con la norma Uni/Iso/En 17025.

5. a) per le sostanze per cui non sono presenti metodi analitici normalizzati, in attesa che metodi analitici validati ai sensi della Iso 17025 siano resi disponibili da Ispra, in collaborazione con Irsa-Cnr ed Iss, il monitoraggio sarà effettuato utilizzando le migliori tecniche disponibili, sia da un punto di vista scientifico che economico.

b) I risultati delle attività di monitoraggio pregresse, per le sostanze inquinanti di cui al punto 4, sono utilizzati a titolo conoscitivo.

A.2.2 Aggiornamento piani di gestione

Nei piani di gestione dei bacini idrografici, riesaminati e riaggiornati in conformità all'articolo 117 del decreto n. 152/2006, sono inserite le seguenti informazioni sulle modalità di applicazione della procedura illustrata nella parte A del presente allegato: a) informazioni su ciascuno dei corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei caratterizzati come a rischio:

— le dimensioni dei corpi idrici;

— ciascun inquinante o indicatore di inquinamento in base a cui i corpi idrici sotterranei sono caratterizzati come a rischio;

— gli obiettivi di qualità ambientale a cui il rischio è connesso, tra cui gli usi legittimi, reali o potenziali, del corpo idrico e il rapporto tra i corpi idrici sotterranei e le acque superficiali connesse e agli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente;

— nel caso di sostanze presenti naturalmente, i livelli di fondo naturali nei corpi idrici sotterranei;

— informazioni sui superamenti se i valori soglia sono oltrepassati;

b) i valori soglia, applicabili a livello nazionale, di distretto idrografico o della parte di distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio nazionale, oppure a livello di corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei;

c) il rapporto tra i valori soglia e ciascuno dei seguenti elementi:

— nel caso di sostanze presenti naturalmente, i livelli di fondo;

— le acque superficiali connesse e gli ecosistemi terrestri che ne dipendono direttamente;

— gli obiettivi di qualità ambientale e altre norme per la protezione dell'acqua esistenti a livello nazionale, unionale o internazionale;

— qualsiasi informazione pertinente in materia di tossicologia, ecotossicologia, persistenza e potenziale di bioaccumulo nonché tendenza alla dispersione degli inquinanti;

d) la metodologia per determinare i livelli di fondo sulla base dei principi di cui alla parte A, punto 3;

e) le ragioni per cui non sono stati stabiliti valori soglia per gli inquinanti e gli indicatori identificati nella tabella 3 del presente allegato.

f) elementi chiave della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, compresi il livello, il metodo e il periodo di aggregazione dei risultati di monitoraggio, la definizione dell'entità del superamento considerata accettabile e il relativo metodo di calcolo, conformemente all'articolo 4, comma 2, lettera c), punto 1), e al punto 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30.

Qualora uno dei dati di cui alle lettere da a) a f), non sia incluso nei piani di gestione dei bacini idrografici, le motivazioni dell'esclusione sono inserite nei suddetti piani.

Articolo 2

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2016

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