Cambiamenti climatici

Normativa Vigente

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Regolamento Commissione Ue 206/2014/Ue

Gas a effetto serra - Modifica il regolamento (Ue) n. 601/2012

Ultima versione disponibile al 08/05/2024

Commissione europea

Regolamento 4 marzo 2014, n. 206/2014/Ue

(Guue 5 marzo 2014 n. L65)

Regolamento che modifica il regolamento (Ue) n. 601/2012 per quanto concerne il potenziale di riscaldamento globale per i gas ad effetto serra diversi dal CO2

 

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, considerando quanto segue:

(1) L’allegato VI del regolamento (Ue) n. 601/2012 della Commissione1 determina il potenziale di riscaldamento globale (Gwp) dei gas ad effetto serra diversi dal CO2 .

(2) La decisione 15/CP.17 2 della Conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc), al fine di attuare gli orientamenti Ipcc del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra (2006 Ipcc Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories) stilati dal gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, stabilisce che, a partire dal 2015 e fino a nuova decisione della Conferenza delle parti della convenzione Unfccc, i valori di GWP utilizzati dalle parti per calcolare l’equivalente-biossido di carbonio delle emissioni di origine antropica prodotte dalle fonti e l’assorbimento dei gas serra tramite pozzi sono quelli elencati nell’allegato III della decisione 15/CP.17.

(3) Per garantire la coerenza della pertinente legislazione dell’Unione con le metodologie impiegate nell’ambito del processo Unfccc, il regolamento (Ue) n. 601/2012 deve essere modificato di conseguenza.

(4) Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/Ce, le quote rilasciate a partire dal 1° gennaio 2013 sono valide per le emissioni prodotte durante un periodo di otto anni con inizio il 1° gennaio 2013.

L’adeguamento del quantitativo di quote da rilasciare a decorrere dal 1° gennaio 2013 ai sensi dell’articolo 9 bis, paragrafo 1, di tale direttiva è stabilito tenendo conto dei valori di Gwp di cui all’allegato III della decisione 15/CP.17 della Conferenza delle parti della convenzione Unfccc. Poiché il regolamento (Ue) n. 601/2012 si applica dal 1° gennaio 2013, è opportuno che anche il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data, affinché vi sia coerenza tra i dati sulle emissioni di gas a effetto serra comunicati durante l’intero periodo di scambio di otto anni.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

L’allegato VI del regolamento (Ce) n. 601/2012 è modificato secondo quanto figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2014

Allegato

La tabella 6 dell’allegato VI del regolamento (Ce) n. 601/2012 è sostituita dalla seguente:

"Tabella 6: Potenziale di riscaldamento globale

 

Gas Potenziale di riscaldamento globale
No2 298 t CO2(e) /t N2O
CF4 7.390 t CO2(e) /t CF4
C2F6 12.200 t CO2(e) /t CF2

 

 

 

 

 

Note ufficiali

1.

Regolamento (Ue) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 181 del 12 luglio 2012, pag. 30).

2.

FCCC/CP/2011/9/Add.2, pag. 23.

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