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Normativa Vigente

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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 7 novembre 2016 

(Gu 30 novembre 2016, n.280)

Criteri da applicare per la fissazione dei valori limite di emissione in atmosfera degli impianti degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare

Visto l'articolo 271, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo agli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, ai sensi del quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, adotta, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, apposite linee guida recanti i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione degli impianti di bioraffinazione, quale parametro vincolante di valutazione da parte delle autorità competenti;

Visto l'articolo 271, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nel quale si prevedono le modalità di individuazione dei valori limite di emissione in atmosfera da applicare agli impianti ed alle attività degli stabilimenti;

Visti gli articoli 29-sexies e 29-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in cui si prevedono le modalità di individuazione dei valori limite di emissione da applicare agli stabilimenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 ottobre 2013, n. 139 concernente specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili;

Sentito il Ministro della salute;

Decreta:

Articolo 1

Finalità e oggetto

1. Il presente decreto, ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, individua i criteri da applicare per la fissazione dei valori limite di emissione in atmosfera degli impianti degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti.

Articolo 2

Definizioni

1. Si applicano le definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal decreto ministeriale 9 ottobre 2013, n. 139.

Articolo 3

Valori limite di emissione in atmosfera degli impianti degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti

1. Nell'allegato 1 al presente decreto sono stabiliti i valori limite di riferimento per gli impianti di combustione alimentati a biomasse combustibili applicabili dalle autorità competenti in sede di primo rilascio, riesame o rinnovo periodico delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 29-sexies e 29-septies o dell'articolo 271, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Per i grandi impianti di combustione previsti dall'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alimentati con biomasse di cui è ammesso l'uso come combustibili, resta fermo il riferimento all'allegato II alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Per gli impianti ubicati in stabilimenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale l'autorità competente può imporre le misure supplementari di cui all'articolo 29-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 alla luce degli strumenti di programmazione o di pianificazione ambientale previsti dalla vigente normativa. In tali casi l'autorità competente, nella scelta delle misure supplementari, valuta come prima opzione le misure prescrivibili dalle autorizzazioni integrate ambientali per la prevenzione e la riduzione delle emissioni diffuse e fuggitive prodotte da trasporti, movimentazioni, stoccaggi e servizi, effettuati nello stabilimento. L'autorità competente può imporre misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecnologie disponibili attraverso la fissazione di appositi valori limite di emissione.

Roma, 7 novembre 2016

Allegato 1

Valori di emissione in atmosfera degli impianti di combustione alimentati a biomasse ubicati negli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti

1. Valori di emissione in atmosfera per gli impianti previsti dall'articolo 3, comma 1:

1.1 Impianti di combustione a biomasse solide (tenore di ossigeno nell'effluente gassoso dell'11%).

Potenza termica nominale installata (MW)
> 0,15 ÷ ≤ 0,5 > 0,5 ÷ ≤ 1 > 1 ÷ ≤ 5 > 5 ÷ ≤ 20 > 20 ÷ < 50
polveri [1] [5]

50 mg/Nm3

30 mg/Nm3 [1]

40 mg/Nm3

30 mg/Nm3 [1]

30 mg/Nm3

10 mg/Nm3 [2]

10 mg/Nm3 10 mg/Nm3
carbonio organico totale (COT) 50 mg/Nm3 50 mg/Nm3 30 mg/Nm3 20 mg/Nm3 20 mg/Nm3
monossido di carbonio (CO) 350 mg/Nm3 250 mg/Nm3 250 mg/Nm3 200 mg/Nm3 150 mg/Nm3
ammoniaca (NH3) [3] 10 mg/Nm3 10 mg/Nm3 10 mg/Nm3 10 mg/Nm3 10 mg/Nm3
ossidi di azoto (NO2) 350 mg/Nm3 300 mg/Nm3 200 mg/Nm3 200 mg/Nm3 [4] 200 mg/Nm3 [4]
ossidi di zolfo (SO2) 150 mg/Nm3 150 mg/Nm3 150 mg/Nm3 150 mg/Nm3 150 mg/Nm3

[1] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM10 negli ultimi tre anni civili.

[2] Valore guida per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM10 negli ultimi tre anni civili.

[3] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.

[4] Se è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il valore si applica come media giornaliera. Se non è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il valore si applica come media oraria.

1.2 Impianti di combustione a biomasse liquide (tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%)

Potenza termica nominale installata
≤ 5 MW > 5 ÷ < 50 MW
polveri 20 mg/Nm3 10 mg/Nm3
ossidi di azoto (NO2) 2 200 mg/Nm3 200 mg/Nm3
ossidi di zolfo (SO2) 200 mg/Nm3 200 mg/Nm3
monossido di carbo- nio (CO) 100 mg/Nm3 100 mg/Nm3
ammoniaca (NH3) [1] 10 mg/Nm3 10 mg/Nm3

[1] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.

1.3 Motori fissi a combustione interna a biomasse liquide (tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%).

Potenza termica nominale installata < 50 MW
polveri 20 mg/Nm3
ossidi di azoto (NO2) 200 mg/Nm3
ossidi di zolfo (SO2) 150 mg/Nm3
monossido di carbonio (CO) 200 mg/Nm3
composti organici volatili (COT) 50 mg/Nm3
ammoniaca (NH3) [1] 10 mg/Nm3

[1] Si applica nel caso siano adottati impianti di abbattimento per gli ossidi di azoto con urea o ammoniaca.

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