Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Lazio 10 luglio 2013, n. 6857

Albo nazionale gestori ambientali - Requisiti di iscriti - Moralità - Articolo 10, comma 2, lettera f), n. 2, Dm 406/1998 - Irragionevolezza - Annullamento

Annullata la norma che non consente ai soggetti condannati ad almeno un anno di reclusione per delitti contro la pubblica amministrazione di iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali.
L’articolo 10, comma 2, lettera f), n. 2 del Dm 406/1998 (regolamento istitutivo dell’Albo nazionale gestori), annullato dal Tar di Roma con la sentenza 6857/2013, “esclude” dall’Albo anche i soggetti condannati per delitti contro la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero in materia tributaria. Per il Giudice amministrativo la disposizione è “irragionevole e contraria al principio di uguaglianza”, poiché richiama delitti che non hanno alcuna relazione con l’ambiente senza contemplare allo stesso tempo fattispecie di maggior gravità (come i delitti contro la persona).
Fermi restando i n. 1 e 3 della lettera f), che precludono l’ingresso all’Albo dei soggetti condannati a pena detentiva per reati contro l’ambiente o alla reclusione non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo, la norma risulta “ancora più irragionevole” laddove fa salva la sospensione condizionale della pena e la riabilitazione ai fini dell’iscrizione all’Albo, senza considerare altre fattispecie che producono gli stessi effetti come l’indulto. Da qui l’annullamento delle delibere con cui l’Albo aveva negato l’iscrizione a un soggetto “indultato”.

Tar Lazio

Sentenza 10 luglio 2013, n. 6857

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 2149 del 2012, proposto da:

(omissis) Cosimo, rappresentato e difeso dagli avv.ti (omissis);

 

contro

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'economia e delle finanze, Albo nazionale gestori ambientali – Sezione regionale Lombardia, in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

 

per l'annullamento

del provvedimento n. 4319/2012 dell'Albo nazionale gestori ambientali – Sezione regionale Lombardia, con il quale è stata disposta la cancellazione del ricorrente dall'albo, nonché del provvedimento n. 334/2012, con il quale è stata respinta domanda del ricorrente di iscrizione in cat. 4 classe F; e del decreto del Ministro dell'ambiente 28.4.1998 n. 406, articolo 10, comma 2, lettera f) n. 2 e articoli 17 e 19;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2013 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

Il sig. Cosimo (omissis) è titolare di un'impresa individuale per il trasporto e il commercio di materiali ferrosi, per la quale aveva ottenuto l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali nella categoria 2 di cui all'articolo 8 del Dm 28.4.1998 n. 406 e alla classe F di cui all'articolo 9, comma 3, abilitato alla raccolta e al trasporto di rifiuti ferrosi non pericolosi avviati al recupero per una quantità annua non inferiore alle tremila tonnellate.

Approssimandosi la scadenza dell'iscrizione, il sig. (omissis) ne ha chiesto il rinnovo per la superiore categoria 4 della stessa classe F.

Nel novembre 2011 il Segretario dell'Albo gestori ambientali – Sezione Lombardia ha comunicato al sig. (omissis) il preavviso di rigetto della domanda di nuova iscrizione e l'avvio del procedimento disciplinare ex articolo 18 del Dm n. 406/1998. Secondo la nota di preavviso il sig. (omissis) non poteva essere iscritto all'albo per carenza del requisito di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f) n. 2 del Dm n. 406/1998, essendo stata accertata nei suoi confronti la comminatoria di una condanna penale alla reclusione superiore a un anno da pronunce passate in giudicato.

L'interessato presentava osservazioni in merito, rappresentando di essere stato destinatario in data 8.4.2011 di un provvedimento di indulto per la condanna subita. Peraltro con nota del 31.1.2012 gli sono stati comunicati i provvedimenti del Presidente della Sezione Lombardia dell'Albo nazionale gestori ambientali, con i quali è stata disposta la sua cancellazione dall'albo a decorrere dal 14.3.2012 e la reiezione della domanda di iscrizione per la categoria 4 classe F.

I provvedimenti e alcuni articoli del Dm n. 406/1998 sono impugnati con il presente ricorso, contestandosene l'irragionevolezza sotto il profilo della logicità, quindi nella specie del vizio di eccesso di potere. È altresì dedotta la carenza di istruttoria e l'omessa valutazione delle osservazioni presentate sul preavviso del novembre 2011.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ha presentato controdeduzioni sui motivi di ricorso.

Il ricorrente ha presentato memoria di replica e conclusiva.

La causa è passata in decisione all'udienza del 9.5.2013.

 

Diritto

Il regolamento per la disciplina dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, approvato con decreto 28.4.1998 n. 406 del Ministero dell'ambiente, indica all'articolo 10, comma 2, i requisiti per l'iscrizione all'albo, e alla lettera f) esclude coloro che: 1) abbiano riportato condanna passata in giudicato a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente; 2) abbiano riportato condanna passata in giudicato alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria.

Peraltro sono fatti "salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena".

La disciplina dell'esclusione dall'albo per ragioni concernenti la moralità personale prevede, dunque, due differenti ipotesi. La prima concerne l'accertamento di reati ambientali concluso da condanna a pena detentiva, la seconda, invece, l'accertamento di delitti in alcuni settori che abbia comportato la condanna alla reclusione non inferiore a un anno.

Mentre la logica della prima fattispecie astratta è di immediata evidenza, volendosi escludere dall'attività — anche in funzione preventiva – i soggetti riconosciuti colpevoli di illeciti penali contro l'ambiente, le ragioni a presidio delle ipotesi di condanna di cui al n. 2 non appaiono chiare.

Non solo, infatti, sono richiamati delitti in materie che non hanno alcuna relazione con la tutela dell'ambiente, ma sono altresì escluse fattispecie penali di maggior gravità e di più rilevante impatto sociale (ad esempio, i delitti contro la persona). La predetta ipotesi regolamentare di preclusione appare, pertanto, contraria non soltanto alle esigenze di ragionevolezza dell'organizzazione amministrativa, ma altresì al principio di uguaglianza sostanziale laddove, definendo i casi di esclusione dall'albo per ragioni di moralità, equipara a coloro che hanno commesso reati contro l'ambiente i soggetti che sono stati dichiarati colpevoli di illeciti penali per fatti che nulla hanno a che vedere con la tutela ambientale e, al tempo stesso, consente l'iscrizione a soggetti che abbiano commesso delitti in fattispecie di maggiore gravità e di maggior rilievo per l'opinione pubblica.

Ma ancora più irragionevoli sono le previste ipotesi di non applicabilità della norma preclusiva, indicate esclusivamente nella sospensione della pena e nella riabilitazione. Quest'ultima, com'è noto, consente l'estinzione delle pene accessorie e la cancellazione degli effetti giuridici della condanna (articolo 178 C.p.), mentre la sospensione condizionale della pena, decorso il tempo prescritto, comporta l'estinzione del reato (articolo 167 C.p.). Peraltro nella formulazione normativa del citato articolo 10 Dm n. 406/1998l la sospensione della pena consente l'iscrizione all'albo mentre sono ancora decorrenti i termini per l'estinzione del reato, e quindi con condanna sospesa ma valida agli effetti giuridici.

Se, peraltro, la logica delle suddette fattispecie impedienti degli effetti preclusivi delle condanne penali ai fini dell'iscrizione all'albo risiede nell'intervenuta giuridica estinzione della condanna accessoria, nel caso della riabilitazione, o del reato, nel caso della sospensione (ovvero nell'attesa dell'estinzione del reato, se la sospensione condizionale è in corso), appare del tutto irragionevole non considerare altre fattispecie che producano gli stessi effetti ovvero in misura più ampia, come l'indulto – di cui gode il ricorrente – che estingue la pena principale (articolo 174 C.p.).

Le censure di irragionevolezza rivolte avverso le contestate norme del regolamento ministeriale — articolo 10, comma 2, lettera f) n. 2, nonché articoli 17 e 19 laddove dispongono il diniego di iscrizione e la cancellazione dall'albo nazionale gestori ambientali quali attività vincolate conseguenti all'accertamento delle ipotesi preclusive di cui all'articolo 10 – sono perciò fondate e determinano l'accoglimento del ricorso, con annullamento del regolamento ministeriale in parte qua e delle determinazioni applicative con le quali sono stati disposti la cancellazione del sig. (omissis) dall'albo e il rigetto della sua domanda di nuova iscrizione per categoria superiore.

Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.

 

PQM

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

 

Depositata in Segreteria il 10 luglio 2013

 

 

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