Albo gestori, “conto proprio” possibile per i veicoli immatricolati “conto terzi”
Rifiuti
L’Albo gestori ha accolto il ricorso di un’impresa avverso la decisione di una Sezione regionale che aveva negato l’iscrizione ex articolo 212, comma 8 del Dlgs 152/2006, di un veicolo immatricolato ad uso di terzi.
Lo si apprende dalla circolare 30 novembre 2012, prot. n. 1463, grazie alla quale l’Albo gestori ambientali si uniforma a quanto recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione (sentenza 13725/2012), chiamata ad esprimersi in un caso di trasporto merci in conto proprio effettuato con un veicolo autorizzato per il conto terzi dall’Albo nazionale degli autotrasportatori.
Pur essendo effettivamente previsti per l’esercizio dei due tipi di attività provvedimenti abilitativi distinti ex legge 298/1974, sottolinea la Cassazione, quello relativo al trasporto per conto di terzi è subordinato a requisiti più rigorosi e può quindi essere considerato comprensivo anche del conto proprio. Sarebbe infatti ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo “maggiore”, si debba munire anche del “minore”.
Diventa così possibile l’iscrizione all’Albo gestori ex articolo 212, comma 8 del Dlgs 152/2006 (trasporto di rifiuti in conto proprio) dei veicoli autorizzati al trasporto merci conto terzi.
Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi - Stralcio
Trasporto di merci in conto proprio - Autorizzazione per il trasporto terzi - Requisiti più rigorosi - Titolo maggiore e titolo minore - Licenza per il conto proprio - Compresa
Iscrizione per il trasporto in conto proprio dei rifiuti dei veicoli immatricolati per il conto terzi
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