Tar Veneto, niente Albo per i soggetti “indultati”
Rifiuti
La deroga eccezionale che consente l'iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali dei soggetti condannati per reati ambientali, nel caso di riabilitazione e sospensione della pena, non comprende i casi di pena condonata ex legge 241/2006.
Secondo il Tar Veneto (sentenza 656/2001) la sospensione della pena rappresenta per il condannato una “misura nettamente più favorevole” rispetto all’indulto, il che esclude che si configuri la richiesta “equivalenza” tra le due misure, necessaria per ricomprendere i soggetti che hanno goduto dell’indulto nel campo di applicazione della deroga stabilita dall’articolo 10 del Dm 406/1998, destinata ai soggetti riabilitati o la cui pena sia stata sospesa.
Il diverso parere del Consiglio di Stato che con la sentenza 5695/2007 aveva esteso la “salvezza” prevista dal Dm 406/1998 all’indulto, nel rispetto di determinate condizioni e senza annullare l’articolo 10, comma 2, lettera f) in questione, fa difatti stato secondo il Tar Veneto soltanto tra le parti di quel giudizio.
Iscrizione all'Albo gestori - Riabilitazione e sospensione della pena - Deroga eccezionale - Indulto - Non rientra
Regolamento Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali - Articolo 10, comma 2 del Dm 406/1998 - Riabilitazione e della sospensione della pena - Indulto - Rientra
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