News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 31 maggio 2011

Tar Veneto, niente Albo per i soggetti “indultati”

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

La deroga eccezionale che consente l'iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali dei soggetti condannati per reati ambientali, nel caso di riabilitazione e sospensione della pena, non comprende i casi di pena condonata ex legge 241/2006.

 

Secondo il Tar Veneto (sentenza 656/2001) la sospensione della pena rappresenta per il condannato una “misura nettamente più favorevole” rispetto all’indulto, il che esclude che si configuri la richiesta “equivalenza” tra le due misure, necessaria per ricomprendere i soggetti che hanno goduto dell’indulto nel campo di applicazione della deroga stabilita dall’articolo 10 del Dm 406/1998, destinata ai soggetti riabilitati o la cui pena sia stata sospesa.

 

Il diverso parere del Consiglio di Stato che con la sentenza 5695/2007 aveva esteso la “salvezza” prevista dal Dm 406/1998 all’indulto, nel rispetto di determinate condizioni e senza annullare l’articolo 10, comma 2, lettera f) in questione, fa difatti stato secondo il Tar Veneto soltanto tra le parti di quel giudizio.

 

documenti di riferimento
Sentenza Tar Veneto 18 aprile 2011, n. 656

Iscrizione all'Albo gestori - Riabilitazione e sospensione della pena - Deroga eccezionale - Indulto - Non rientra

Dm Ambiente 28 aprile 1998, n. 406

Regolamento Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

Sentenza Consiglio di Stato 5 novembre 2007, n. 5695

Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali - Articolo 10, comma 2 del Dm 406/1998 - Riabilitazione e della sospensione della pena - Indulto - Rientra

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