Sicurezza sul lavoro

Normativa Vigente

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Consiglio dei Ministri

Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 32

(Gu 5 aprile 2013 n. 80)

Attuazione della direttiva 2007/30/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 89/391/Cee, 83/477/Cee, 91/383/Cee, 92/29 /Cee e 94/33/Ce ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni all'Unione europea sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2007/30/Ce del Parlamento europeo e delConsiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/Cee del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/Cee, 91/383/Cee, 92/29/Cee e 94/33/Ce ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica;

Vista la legge 7 luglio 2009, n.88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2008,ed in particolare l'articolo 1, recante delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, l'articolo 2, recante principi e criteri direttivi generali della delega legislativa, nonché l'Allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81,e successive modificazioni, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Vista la direttiva 89/391/Cee del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

Vista la direttiva 83/477/Cee del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensidell'articolo 8 della direttiva 80/1107/Cee);

Vista la direttiva 91/383/Cee del Consiglio che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale;

Vista la direttiva 92/29/Cee del Consiglio riguardante le prescrizioni minime di sicurezzae di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi;

Vista la direttiva 94/33/Ce del Consiglio relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 30 novembre 2012;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottata nella riunione del 20 dicembre 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati;

Considerato che la competente Commissione parlamentare del Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nei termini prescritti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Recepimento della direttiva 2007/30/Ce e semplificazione della documentazione

1. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dopo la lettera i) è inserita la seguente: "i-bis) redigere ogni cinque anni una relazione sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/Cee del Consiglio e delle altre direttive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/Cee, 91/383/Cee, 92/29/Cee e 94/33/Ce, con le modalità previste dall'articolo 17-bis della direttiva 89/391/Cee del Consiglio".

2. La prima delle relazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera i-bis), del decreto legislativo n. 81 del 2008, come introdotta dal comma 1, relativa al periodo 2007-2012, è predisposta entro il 30 giugno 2013.

Articolo 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 2013

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