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Regolamento Commissione Ue 254/2013/Ue
Tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento 1907/2006 (Reach) - Modifiche al regolamento 340/2008/Ce
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- Rettifica pubblicata sulla Guue 22 marzo 2013 n. L82 (23/03/2013)
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Commissione europea
Regolamento 20 marzo 2013, n. 254/2013/Ue
(Gu 21 marzo 2013 n. L79)
Regolamento che modifica il regolamento (Ce) n. 340/2008 della Commissione relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach)
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce, in particolare l'articolo 74, paragrafo 1, e l'articolo 132,
considerando quanto segue:
(1) In base alla revisione del regolamento (Ce) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), eseguita a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, di tale regolamento, è opportuno modificare diversi aspetti del regolamento.
(2) Per motivi di certezza giuridica è opportuno chiarire le conseguenze dei pagamenti tardivi all'agenzia. L'agenzia non deve rimborsare le tariffe o gli oneri pagati prima che una domanda sia stata respinta. Tuttavia, le tariffe o gli oneri pagati dopo che è stata respinta una domanda devono essere rimborsati in quanto pagamenti indebiti.
(3) Per quanto riguarda gli aggiornamenti di una registrazione relativi a richieste di riservatezza, è opportuno che le tariffe siano applicate in modo coerente, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta. Per quanto riguarda gli aggiornamenti di una registrazione, diversi dagli aggiornamenti della fascia di tonnellaggio, è opportuno prevedere la possibilità per il dichiarante di richiedere un'estensione del secondo termine di pagamento della tariffa corrispondente al fine di concedere a quest'ultimo un periodo supplementare per effettuare il pagamento.
(4) Per motivi di certezza giuridica è inoltre opportuno chiarire le disposizioni esistenti sulle tariffe ridotte per richieste di riservatezza presentate come domande congiunte o dai dichiaranti capofila.
(5) Per quanto riguarda le tariffe per le domande a norma dell'articolo 62 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 e gli oneri per le revisioni delle autorizzazioni a norma dell'articolo 61 di tale regolamento, ogni scenario di esposizione non deve più essere automaticamente considerato un unico impiego, poiché il numero di impieghi supplementari richiesti in una domanda di autorizzazione o in una relazione di revisione dell'autorizzazione potrebbe non corrispondere al numero di scenari di esposizione inclusi in tali domande.
(6)Occorre inoltre specificare che l'agenzia deve emettere una fattura che copra la tariffa o l'onere di base, nonché tutti gli oneri e le tariffe supplementari, inclusi i casi di domande di autorizzazione congiunte e relazioni di revisione congiunte.
(7)L'agenzia può richiedere le prove dell'applicabilità delle condizioni di riduzione delle tariffe e degli oneri o di esenzione. Al fine di accertare il sussistere di tali presupposti è necessario prescrivere la presentazione di tali prove in una delle lingue ufficiali dell'Unione oppure, qualora esse siano disponibili solo in un'altra lingua, insieme a una traduzione giurata in una delle lingue ufficiali dell'Unione.
(8)Inoltre, in seguito alla revisione delle tariffe e degli oneri conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 340/2008, in base all'applicabile tasso di inflazione media annuale del 3,1% per il mese di aprile 2012 pubblicato da Eurostat, è opportuno adeguare le tariffe e gli oneri ordinari a tale tasso.
(9)Le tariffe e gli oneri ridotti attuali applicati alle microimprese e alle piccole e medie imprese (Pmi) devono essere ulteriormente ridotti al fine di minimizzare l'onere normativo e le numerose difficoltà pratiche affrontate dalle Pmi per adeguarsi alle prescrizioni Reach, in particolare l'obbligo di registrazione, come indicato nella relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni conformemente all'articolo 117, paragrafo 4, del regolamento Reach e all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento Clp e riesame di taluni elementi del regolamento Reach in conformità all'articolo 75, paragrafo 2, e all'articolo 138, paragrafi 2, 3 e 6, dello stesso regolamento1 .
(10)Per riequilibrare la distribuzione di tariffe e oneri tra diverse classi di dimensione d'impresa è opportuno ridurre ulteriormente le tariffe e gli oneri del 4 % per quanto riguarda la registrazione e del 3,5 % per quanto riguarda l'autorizzazione, tenendo conto, da un lato, dei costi dell'agenzia e dei relativi costi dei servizi forniti dalle autorità competenti degli Stati membri e, dall'altro, dell'ulteriore riduzione di tariffe e oneri per le Pmi e del numero di Pmi interessate.
(11) L'adeguamento generale delle tariffe e degli oneri è fissato ad un livello tale che, insieme a altre fonti di entrate dell'agenzia a norma dell'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 1907/2006, è sufficiente a coprire i costi dei servizi forniti.
(12) Occorre pertanto modificare il regolamento (Ce) n. 340/2008.
(13) Per motivi di certezza giuridica il presente regolamento non deve essere applicato alle domande valide che sono pendenti alla data della sua entrata in vigore.
(14) Poiché le sostanze soggette a un regime transitorio di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 1907/2006 devono essere registrate entro il 31 maggio 2013, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (Ce) n. 1907/2006,
Ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
Il regolamento (Ce) n. 340/2008 è così modificato:
(1) All'articolo 3, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
"7.Qualora la registrazione sia stata respinta perché il dichiarante ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, gli importi versati in relazione a tale registrazione prima che essa sia stata respinta non vengono rimborsati o accreditati al dichiarante."
(2)All'articolo 4, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
"7.Qualora la registrazione sia stata respinta perché il dichiarante ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, gli importi versati in relazione a tale registrazione prima che essa sia stata respinta non vengono rimborsati o accreditati al dichiarante."
(3) L'articolo 5 è così modificato:
(a) Al paragrafo 2, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti commi:
"Per modificare l'accesso concesso alle informazioni nella registrazione l'agenzia riscuote una tariffa per ogni voce aggiornata, conformemente alle tabelle 3 e 4 dell'allegato III.
Nel caso di un aggiornamento riguardante sommari di studio o sommari esaurienti di studio l'agenzia riscuote una tariffa per ogni sommario di studio o sommario esauriente di studio aggiornato."
3) L'articolo 5 è così modificato:
a) Al paragrafo 2, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti commi:
"Per modificare l'accesso concesso alle informazioni nella registrazione l'agenzia riscuote una tariffa per ogni voce aggiornata, conformemente alle tabelle 3 e 4 dell'allegato III.
Nel caso di un aggiornamento riguardante sommari di studio o sommari esaurienti di studio l'agenzia riscuote una tariffa per ogni sommario di studio o sommario esauriente di studio aggiornato.";
b) Al paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Qualora il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, nel caso di altri aggiornamenti, l'agenzia respinge l'aggiornamento. Su richiesta del dichiarante l'agenzia estende il secondo termine, purché la richiesta di estensione sia presentata entro il secondo termine. Qualora il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, l'agenzia respinge la richiesta di aggiornamento.";
(b) Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
"7. Qualora l'aggiornamento sia stato respinto perché il dichiarante ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, gli importi versati in relazione a tale aggiornamento prima che esso sia stato respinto non vengono rimborsati o accreditati al dichiarante."
1. Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
"7. Qualora l'aggiornamento sia stato respinto perché il dichiarante ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, gli importi versati in relazione a tale aggiornamento prima che esso sia stato respinto non vengono rimborsati o accreditati al dichiarante."
(4) All'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nel caso di una richiesta che si riferisce a una domanda congiunta l'agenzia riscuote una tariffa ridotta da ogni dichiarante, conformemente all'allegato IV. Nel caso di una richiesta presentata dal dichiarante capofila l'agenzia riscuote una tariffa ridotta solo dal dichiarante capofila, conformemente all'allegato IV."
(5) All'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. Qualora la notifica o la domanda di proroga sia stata respinta perché il fabbricante, l'importatore o il produttore ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe o degli oneri entro i termini, gli importi versati in relazione a tale notifica o domanda di proroga prima essa sia stata respinta non vengono rimborsati o accreditati al soggetto che ha presentato la notifica o la domanda."
(6) All'articolo 8, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"L'agenzia emette una fattura relativa alla tariffa di base e a ogni tariffa supplementare applicabile, incluso nel caso di una domanda congiunta di autorizzazione."
(7)All'articolo 9, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"L'agenzia emette una fattura relativa all'onere di base e a ogni onere supplementare applicabile, incluso nel caso di una relazione di revisione congiunta."
(8)All'articolo 13, paragrafo 3, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:
"Qualora le prove presentate all'agenzia non siano in una delle lingue ufficiali dell'Unione, tali prove sono corredate di una traduzione giurata in una delle lingue ufficiali."
(9) All'articolo 22 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2.La Commissione rivede inoltre in modo continuo il presente regolamento qualora diventino disponibili informazioni significative relative alle ipotesi di base riguardanti le entrate e le spese previste dell'agenzia. Entro il 31 gennaio 2015 la Commissione rivede il presente regolamento al fine di apportare eventuali modifiche, se del caso, tenendo conto in particolare dei costi dell'agenzia e dei costi relativi ai servizi forniti dalle autorità competenti degli Stati membri."
(10) Gli allegati da I a VIII del regolamento (Ce) n. 340/2008 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento
Articolo 2
Il presente regolamento non si applica alle domande valide che sono pendenti il 22 marzo 2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato
"Allegato I
Tariffe per le registrazioni presentate a norma degli articoli 6, 7 o 11 del regolamento (Ce) n. 1907/2006
Tabella
Tariffe ordinarie
Presentazione individuale | Presentazione congiunta | |
Tariffe per le sostanze da 1 a 10 tonnellate | 1 714 EUR | 1 285 EUR |
Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate | 4 605 EUR | 3 454 EUR |
Tariffe per le sostanze da 100 a 1 000 tonnellate | 12 317 EUR | 9 237 EUR |
Tariffe per le sostanze superiori a 1 000 tonnellate | 33 201 EUR | 24 901 EUR |
Tabella 2
Tariffe ridotte per le pmi
Media impresa (presentazione individuale) |
Media impresa (presentazione congiunta) |
Piccola impresa (presentazione individuale) |
Piccola impresa (presentazione congiunta) |
Microimpresa (presentazione individuale) |
Microimpresa (presentazione congiunta) |
|
Tariffe per le sostanze da 1 a 10 tonnellate | 1 114 EUR | 835 EUR | 600 EUR | 450 EUR | 86 EUR | 64 EUR |
Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate | 2 993 EUR | 2 245 EUR | 1 612 EUR | 1 209 EUR | 230 EUR | 173 EUR |
Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate | 8 006 EUR | 6 004 EUR | 4 311 EUR | 3 233 EUR | 616 EUR | 462 EUR |
Tariffe per le sostanze superiori a 1 000 tonnellate | 21 581 EUR | 16 185 EUR | 11 620 EUR | 8 715 EUR | 1 660 EUR | 1 245 EUR |
Allegato II
Tariffe per le registrazioni presentate a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, dell’articolo 18, paragrafi 2 e 3 o dell’articolo 19 del regolamento (Ce) n 1907/2006
Tabella 1
Tariffe ordinarie
Presentazione individuale | Presentazione congiunta | |
Tariffa | 1 714 EUR | 1 285 EUR |
Tabella 2
Tariffe ridotte per le pmi
Media impresa (presentazione individuale) |
Media impresa (presentazione congiunta) |
Piccola impresa (presentazione individuale) |
Piccola impresa (presentazione congiunta) |
Microimpresa (presentazione individuale) |
Microimpresa (presentazione congiunta) |
|
Tariffe | 1 114 EUR | 835 EUR | 600 EUR | 450 EUR | 86 EUR | 64 EUR |
Allegato III
Tariffe per l’aggiornamento delle registrazioni a norma dell’articolo 22 del regolamento (Ce) n 1907/2006
Tabella 1
Tariffe ordinarie per l’aggiornamento della fascia di tonnellaggio
Presentazione individuale | Presentazione congiunta | |
Da 1-10 tonnellate a 10-100 tonnellate | 2 892 EUR | 2 169 EUR |
Da 1-10 tonnellate a 100-1 000 tonnellate | 10 603 EUR | 7 952 EUR |
Da 1-10 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate | 31 487 EUR | 23 616 EUR |
Da 10-100 tonnellate a 100-1 000 tonnellate | 7 711 EUR | 5 783 EUR |
Da 10-100 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate | 28 596 EUR | 21 447 EUR |
Da 100-1000 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate | 20 885 EUR | 15663EUR |
Tabella 2
Tariffe ridotte per pmi per l’aggiornamento della fascia di tonnellaggio
Media impresa (presentazione individuale) |
Media impresa (presentazione congiunta) |
Piccola impresa (presentazione individuale) |
Piccola impresa (presentazione congiunta) |
Microimpresa (presentazione individuale) |
Microimpresa (presentazione congiunta) |
|
Da 1-10 tonnellate a 10-100 tonnellate | 1 880 EUR | 1 410 EUR | 1 012 EUR | 759 EUR | 145 EUR | 108 EUR |
Da 1-10 tonnellate a 100- 1 000 tonnellate | 6 892 EUR | 5 169 EUR | 3 711 EUR | 2 783 EUR | 530 EUR | 398 EUR |
Da 1-10 tonnellate a un ton nellaggio superiore a 1 000 tonnellate | 20 467 EUR | 15 350 EUR | 11 021 EUR | 8 265 EUR | 1 574 EUR | 1 181 EUR |
Da 1-100 tonnellate a 100- 1 000 tonnellate | 5 012 EUR | 3 759 EUR | 2 699 EUR | 2 024 EUR | 386 EUR | 289 EUR |
Da 10-100 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate | 18 587 EUR | 13 940 EUR | 10 008 EUR | 7 506 EUR | 1 430 EUR | 1 072 EUR |
Da 100-1 000 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate | 13 575 EUR | 10 181 EUR | 7 310 EUR | 5 482 EUR | 1 044 EU | 783 EUR |
Tabella 3
Tariffe per altri aggiornamenti
Tipo di aggiornamento | |||
Modifica dell'identità del dichiarante con una modifica della personalità giuridica |
1 607 EUR | ||
Tipo di aggiornamento | Presentazione individuale | Presentazione congiunta | |
Modifica dell'accesso concesso alle informazioni nella domanda: | Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi | EUR 4 820 | EUR 4 820 |
Fascia di tonnellaggio pertinente EUR |
EUR 1 205 | EUR 1 205 | |
Sommario di studio o sommario esauriente di studio | EUR 4 820 |
EUR 3 615 | |
Informazioni nella scheda di dati di sicurezza | EUR 3 213 | EUR 2 410 | |
Nome commerciale della sostanza | EUR 1 607 | EUR 1 205 | |
Designazione nella nomenclatura Iupac per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2007 non soggette a un regime transitorio |
EUR 1 607 | EUR 1 205 | |
Designazione nella nomenclatura Iupac per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2007 non soggette a un regime transitorio |
Tabella 4
Tariffe ridotte per pmi per altri aggiornamenti
Tipo di aggiornamento | Media impresa | Tipo di aggiornamento | Media impresa | ||||
Modifica dell’identità del dichiarante con una modifica della personalità giuridica | EUR 1 044 | EUR 562 | EUR 80 | ||||
Tipo di aggiornamento | Media impresa (presentazione individuale) | Media impresa (presentazione congiunta) | Piccola impresa (presentazione individuale) | Piccola impresa (presentazione congiunta) |
Micro- impresa (presentazione individuale) |
Micro- impresa (presentazione congiunta) |
|
Modifica dell’accesso concesso alle informazioni nella domanda: |
Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi | EUR 3 133 | EUR 2 350 | EUR 1 687 | EUR 1 265 | EUR 241 | EUR 181 |
Fascia di tonnellaggio pertinente | EUR 1 044 | EUR 783 | EUR 562 | EUR 422 | EUR 422 | EUR 60 | |
Sommario di studio o sommario esauriente di studio | EUR 3 133 | EUR 2 350 | EUR 2 350 | EUR 1 687 | EUR 241 | EUR 181 | |
Informazioni nella scheda di dati di sicurezza | EUR 2 088 | EUR 1 566 | EUR 1 125 | EUR 843 | EUR 161 | EUR 120 | |
Nome commerciale della sostanza | EUR 1 044 | EUR 783 | EUR 562 | EUR 422 | EUR 80 | EUR 60 | |
Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all’articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2007 non soggette a un regime transitorio |
EUR 1 044 | EUR 783 | EUR 562 | EUR 422 | EUR 80 | EUR 60 | |
Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all’articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2007 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi |
EUR 1 044 | EUR 783 | EUR 562 | EUR 422 | EUR 80 | EUR 60 |
AllegatoIV
Tariffe per le domande a norma dell’articolo 10, lettera a), punto xi) del regolamento (CE) n 1907/2006
Tabella 1
Tariffe ordinarie
Oggetto della domanda di riservatezza | Presentazione individuale | Presentazione congiunta |
Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi | 4 820 EUR | 3 615 EUR |
Fascia di tonnellaggio pertinente | 1 607 EUR | 1 205 EUR |
Sommario di studio o sommario esauriente di studio | 4 820 EUR | 3 615 EUR |
Informazioni nella scheda di dati di sicurezza | 3 213 EUR | 2 410 EUR |
Nome commerciale della sostanza | 1 607 EUR | 1 205 EUR |
Designazione nella nomenclatura Iupac per le sostanze di cui all’articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (Ce) n. 1907/2007 non soggette a un regime transitorio |
1 607 EUR | 1 205 EUR |
Designazione nella nomenclatura Iupac per le sostanze di cui all’articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (Ce) n. 1907/2007 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi |
1 607 EUR | 1 205 EUR |
Tabella 2
Tariffe ridotte per le pmi
Oggetto della domanda di riservatezza | Media impresa (presentazione individuale) | Media impresa (presentazione congiunta) | Piccola impresa (presentazione individuale) | Piccola impresa (presentazione congiunta) | Microimpresa (presentazione individuale) | Microimpresa (presentazione congiunta) |
Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi | 3 133 EUR | 2 350 EUR | 1 687 EUR | 1 265 EUR | 241 EUR | 181 EUR |
Fascia di tonnellaggio pertinente | 1 044 EUR | 783 EUR | 562 EUR | 422 EUR | 80 EUR | 60 EUR |
Sommario di studio o sommario esauriente di studio | 3 133 EUR | 2 350 EUR | 1 687 EUR | 1 265 EUR | 241 EUR | 181 EUR |
Informazioni nella scheda di dati di sicurezza | 2 088 EUR | 1 566 EUR | 1 125 EUR | 843 EUR | 161 EUR | 120 EUR |
Nome commerciale della sostanza | 1 044 EUR | 783 EUR | 562 EUR | 422 EUR | 80 EUR | 60 EUR |
Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all’articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2007 non soggette a un regime transitorio |
1 044 EUR | 783 EUR | 562 EUR | 422 EUR | 80 EUR | 60 EUR |
Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all’articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2007 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi |
1 044 EUR | 783 EUR | 562 EUR | 422 EUR | 80 EUR | 60 EUR |
Allegato V
Tariffe e oneri per la notifica di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD) a norma dell’articolo 9 del Regolamento (Ce) n 1907/2006
Tabella 1
Tariffe per la notifica di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi
Tariffa ordinaria | 536 EUR |
Tariffa ridotta per medie imprese | 348 EUR |
Tariffa ridotta per piccole imprese | 187 EUR |
Tariffa ridotta per microimprese | 27 EUR |
Tabella 2
Oneri per la proroga dell’esenzione ppord
Onere ordinario | 1 071 EUR |
Onere ridotto per medie imprese | 696 EUR |
Onere ridotto per piccole imprese | 375 EUR |
Onere ridotto per microimprese | 54 EUR |
Allegato VI
Tariffe per le domande di autorizzazione a norma dell’articolo 62 del regolamento (CE) n 1907/2006
Tabella 1
Tariffe ordinarie
Tariffa di base | 53 300 EUR |
Tariffa supplementare per sostanza | 10 660 EUR |
Tariffa supplementare per impiego | 10 660 EUR |
Tariffa supplementare per richiedente | Se il richiedente supplementare non è una PMI: 39 975 EUR |
Se il richiedente supplementare è una media impresa: 29 981 EUR | |
Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 17 989 EUR | |
Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 3 998 EUR |
Tabella 2
Tariffe ridotte per medie imprese
Tariffa di base | 39 975 EUR |
Tariffa supplementare per sostanza | 7 995 EUR |
Tariffa supplementare per impiego | 7 995 EUR |
Tariffa supplementare per richiedente | Se il richiedente supplementare è una media impresa: 29 981 EUR |
Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 17 989 EUR | |
Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 3 998 EUR |
Tabella 3
Tariffe ridotte per piccole imprese
Tariffa di base | 23 985 EUR |
Tariffa supplementare per sostanza | 4 797 EUR |
Tariffa supplementare per impiego | 4 797 EUR |
Tariffa supplementare per richiedente | Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 17 989 EUR |
Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 3 998 EUR |
Tabella 4
Tariffe ridotte per le microimprese
Tariffa di base | 5 330 EUR |
Tariffa supplementare per sostanza | 1 066 EUR |
Tariffa supplementare per impiego | 1 066 EUR |
Tariffa supplementare per richiedente | Richiedente supplementare: 3 998 EUR |
Allegato VII
Oneri per la revisione di un’autorizzazione a norma dell’articolo 61 del regolamento (Ce) n 1907/2006
Tabella 1
Oneri ordinari
Onere di base | 53 300 EUR |
Onere supplementare per impiego | 10 660 EUR |
Onere supplementare per sostanza | 10 660 EUR |
Onere supplementare per richiedente | Se il richiedente supplementare non è una PMI: 39 975 EUR |
Se il richiedente supplementare è una media impresa: 29 981 EUR | |
Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 17 989 EUR | |
Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 3 998 EUR |
Tabella 2
Oneri ridotti per medie imprese
Onere di base | 39 975 EUR |
Onere supplementare per impiego | 7 995 EUR |
Onere supplementare per sostanza | 7 995 EUR |
Onere supplementare per richiedente | Se il richiedente supplementare è una media impresa: 29 981 EUR |
Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 17 989 EUR | |
Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 3 998 EUR |
Tabella 3
Oneri ridotti per piccole imprese
Onere di base | 23 985 EUR |
Onere supplementare per impiego | 4 797 EUR |
Onere supplementare per sostanza | 4 797 EUR |
Onere supplementare per richiedente | Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 17 989 EUR |
Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 3 998 EUR |
Tabella 4
Oneri ridotti per microimprese
Onere di base | 5 330 EUR |
Onere supplementare per impiego | 1 066 EUR |
Onere supplementare per sostanza | 1 066 EUR |
Onere supplementare per richiedente | Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 3 998 EUR |
Allegato VIII
Tariffe per i ricorsi a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n 1907/2006
Tabella 1
Tariffe ordinarie
Ricorso contro una decisione a norma: | Tariffa |
dell’articolo 9 o 20 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 | 2 356 EUR |
dell’articolo 27 o 30 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 | 4 712 EUR |
dell’articolo 51 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 | 7 069 EUR |
Tabella 2
Tariffe ridotte per le pmi
Ricorso contro una decisione a norma: | Tariffa |
dell’articolo 9 o 20 del regolamento (CE) n. 1907/2006 | 1 767 EUR |
dell’articolo 27 o 30 del regolamento (CE) n. 1907/2006 | 3 534 EUR |
dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1907/2006 | 5 301 EUR" |
Note ufficiali
Com(2013) 49 final, SWD(2013) 25 final.