Sostanze pericolose

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Commissione delle Comunità europee

Regolamento 16 aprile 2008, n. 340/2008/Ce

(Guue 17 aprile 2008 n. L 107)

Regolamento relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach)

 

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce1 , in particolare l'articolo 74, paragrafo 1 e l'articolo 132, considerando quanto segue:

(1) È necessario stabilire la struttura e gli importi delle tariffe e degli oneri riscossi dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche, di seguito "l'agenzia", nonché le modalità di pagamento.

(2) La struttura e l'importo delle tariffe devono tenere conto delle mansioni che vanno eseguite dall'agenzia e dalle autorità competenti a norma del regolamento (Ce) n. 1907/2006 e vanno fissate a un livello che garantisca che gli importi riscossi, insieme alle altre fonti di reddito dell'agenzia a norma dell'articolo 96, paragrafo 1 del regolamento (Ce) n. 1907/2006, siano sufficienti a coprire il costo dei servizi forniti. Le tariffe fissate per la registrazione devono inoltre tenere conto dei lavori da eseguire a norma del titolo VI del regolamento (Ce) n. 1907/2006.

(3) È necessario fissare una tariffa per la registrazione delle sostanze in funzione della fascia di tonnellaggio di tali sostanze. Tuttavia, non vanno riscosse tariffe per le registrazioni di cui all'articolo 74, paragrafo 2 del regolamento (Ce) n. 1907/2006.

(4) Nel caso della registrazione di sostanze intermedie isolate, presentata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'articolo 18, paragrafi 2 o 3 oppure dell'articolo 19 del regolamento (Ce) n. 1907/2006, vanno riscosse tariffe specifiche.

(5) Anche per le domande presentate a norma dell'articolo 10, lettera a), punto xi) del regolamento (Ce) n. 1907/2006 va richiesto il pagamento di una tariffa.

(6) Una tariffa va riscossa per gli aggiornamenti delle registrazioni. In particolare, va versata una tariffa per l'aggiornamento della fascia di tonnellaggio, per le modifiche di identità del dichiarante che riguardano una modifica della personalità giuridica e per talune modifiche nello stato delle informazioni contenute nella registrazione.

(7) Una tariffa va riscossa per la notifica delle informazioni relative alle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (Ppord) conformemente all'articolo 9 del regolamento (Ce) n. 1907/2006. Un onere va riscosso inoltre per qualsiasi domanda di proroga di un'esenzione dall'obbligo generale di registrazione per le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi.

(8) Una tariffa va riscossa per la presentazione di una domanda di autorizzazione. Tale tariffa deve consistere di una tariffa di base, che copre una sola sostanza, un solo impiego e un solo richiedente, e di tariffe supplementari per qualsiasi sostanza, impiego o richiedente supplementare oggetto della domanda. Inoltre, un onere va riscosso per la presentazione di una relazione di revisione.

(9) Tariffe e oneri ridotti vanno applicati nel caso di talune domande congiunte. Tariffe e oneri ridotti vanno applicati inoltre alle microimprese e alle piccole e medie imprese (Pmi) ai sensi della raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

(10) Nel caso di un rappresentante esclusivo la valutazione dell'applicabilità della riduzione per le Pmi, in relazione a un'operazione specifica, deve essere effettuata facendo riferimento agli effettivi, al fatturato e ai rendiconti finanziari del fabbricante, del fabbricante di un preparato o del produttore di un articolo non stabiliti nella Comunità che è rappresentato da tale rappresentante esclusivo, incluse le informazioni pertinenti da imprese connesse e partner del fabbricante, del fabbricante di un preparato o del produttore di un articolo non stabiliti nella Comunità, conformemente alla raccomandazione 2003/361/Ce.

(11) Le riduzioni previste dal presente regolamento devono essere applicate in base a una dichiarazione dell'entità che ritiene di avervi diritto. La presentazione di informazioni false va contrastata mediante l'imposizione di un onere amministrativo da parte dell'agenzia e, se del caso, di una pena pecuniaria dissuasiva da parte degli Stati membri.

(12) Una tariffa va riscossa per qualsiasi ricorso presentato a norma dell'articolo 92 del regolamento (Ce) n. 1907/2006. Il relativo importo deve tenere conto della complessità del lavoro richiesto.

(13) Le tariffe e gli oneri devono essere riscossi solo in euro.

(14) Una parte delle tariffe e degli oneri riscossi dall'agenzia va trasferita alle autorità competenti degli Stati membri, come compenso per il lavoro dei relatori dei comitati dell'agenzia e, se del caso, per le altre mansioni previste dal regolamento (Ce) n. 1907/2006. La percentuale massima delle tariffe e degli oneri da trasferire alle autorità competenti degli Stati membri deve essere determinata dal consiglio di amministrazione dell'agenzia, previo parere favorevole della Commissione.

(15) Per fissare gli importi da trasferire alle autorità competenti degli Stati membri e ogni remunerazione necessaria in relazione a qualsiasi altra mansione concordata svolta per l'agenzia, il consiglio di amministrazione dell'agenzia deve osservare il principio della sana gestione finanziaria di cui all'articolo 27 del regolamento (Ce, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee 2 . Esso deve inoltre garantire che l'agenzia continui a disporre di risorse finanziarie sufficienti per svolgere le proprie mansioni, tenendo conto delle stime degli stanziamenti di bilancio esistenti e pluriennali e deve tenere conto della quantità del lavoro incombente per le autorità competenti degli Stati membri.

(16) I termini ultimi per il pagamento delle tariffe e degli oneri riscossi a norma del presente regolamento vanno fissati tenendo conto delle scadenze delle procedure di cui al regolamento (Ce) n. 1907/2006. In particolare, la prima scadenza di pagamento di una tariffa relativa alla presentazione di un fascicolo di registrazione o di una domanda di aggiornamento deve essere fissata tenendo conto dei termini entro cui l'agenzia deve effettuare il controllo di completezza della domanda. Allo stesso modo, la prima scadenza per il pagamento delle tariffe relative a notifiche riguardanti l'esenzione dall'obbligo di registrazione per le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi va fissata tenendo conto dei termini di cui all'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (Ce) n. 1907/2006. Tuttavia, è opportuno che l'agenzia fissi un secondo termine di pagamento ragionevole per i casi in cui il pagamento non sia effettuato entro la prima scadenza.

(17) È opportuno adeguare le tariffe e gli oneri previsti dal presente regolamento per tenere conto dell'inflazione, sulla base dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat in conformità del regolamento (Ce) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati 3 .

(18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (Ce) n. 1907/2006,

Ha adottato il presente regolamento:

Capo I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa gli importi e le modalità di pagamento delle tariffe e degli oneri riscossi dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche, di seguito "l'agenzia", a norma del regolamento (Ce) n. 1907/2006.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "Pmi", una piccola o media impresa oppure una microimpresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/Ce;

b) "media impresa", un'impresa di dimensioni medie ai sensi della raccomandazione 2003/361/Ce;

c) "piccola impresa", un'impresa di piccole dimensioni ai sensi della raccomandazione 2003/361/Ce;

d) "microimpresa", un'impresa di dimensioni estremamente piccole ai sensi della raccomandazione 2003/361/Ce.

Capo II

Tariffe e oneri

Articolo 3

Tariffe per le registrazioni presentate a norma degli articoli 6, 7 o 11 del regolamento (Ce) n. 1907/2006

1. In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, l'agenzia riscuote una tariffa per la registrazione di una sostanza conformemente all'articolo 6, 7 o 11 del regolamento (Ce) n. 1907/2006.

Tuttavia non viene riscossa alcuna tariffa per la registrazione di una sostanza in una quantità da 1 a 10 tonnellate, qualora la domanda di registrazione contenga tutte le informazioni di cui all'allegato VII del regolamento (Ce) n. 1907/2006, conformemente alle disposizioni dell'articolo 74, paragrafo 2 di detto regolamento.

2. Qualora la domanda di registrazione di una sostanza in una fascia da 1 a 10 tonnellate non contenga tutte le informazioni di cui all'allegato VII del regolamento (Ce) n. 1907/2006, l'agenzia riscuote una tariffa, conformemente all'allegato I del presente regolamento.

L'agenzia riscuote una tariffa per ogni registrazione di una sostanza in quantità pari o superiore a 10 tonnellate, conformemente all'allegato I.

3. Nel caso di una domanda congiunta l'agenzia riscuote una tariffa ridotta da ogni dichiarante, conformemente all'allegato I.

Tuttavia, se un dichiarante presenta separatamente parte delle informazioni pertinenti di cui all'articolo 10, lettera a), punti iv), vi), vii) e ix) del regolamento (Ce) n. 1907/2006, l'agenzia riscuote da tale dichiarante la tariffa per una presentazione individuale, conformemente all'allegato I del presente regolamento.

4. Se il dichiarante è una Pmi, l'agenzia riscuote una tariffa ridotta, conformemente alla tabella 2 dell'allegato I.

5. Le tariffe dovute a norma dei paragrafi da 1 a 4 devono essere versate entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della fattura al dichiarante da parte dell'agenzia.

Tuttavia, le fatture concernenti la registrazione di una sostanza preregistrata presentata all'agenzia nel corso dei due mesi precedenti il termine di registrazione pertinente di cui all'articolo 23 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di notifica della fattura al dichiarante da parte dell'agenzia.

6. Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di cui al paragrafo 5, l'agenzia stabilisce una seconda scadenza di pagamento. Nel caso in cui il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, la registrazione viene respinta.

7. Qualora la registrazione sia stata respinta perché il dichiarante ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, le tariffe versate in relazione a tale registrazione non vengono rimborsate o accreditate al dichiarante.

7. Qualora la registrazione sia stata respinta perché il dichiarante ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, gli importi versati in relazione a tale registrazione prima che essa sia stata respinta non vengono rimborsati o accreditati al dichiarante.

Articolo 4

Tariffe dell’articolo 17, paragrafo 2, dell’articolo 18, paragrafo 2 o paragrafo 3 e dell’articolo 19 del regolamento (Ce) per le registrazioni presentate a norma n. 1907/2006

1. In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, l'agenzia riscuote una tariffa per la registrazione di sostanze intermedie isolate in sito o trasportate conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 2 o paragrafo 3 o all'articolo 19 del regolamento (Ce) n. 1907/2006.

Tuttavia non viene riscossa alcuna tariffa per la registrazione di una sostanza intermedia isolata in sito o trasportata in una quantità da 1 a 10 tonnellate, qualora la domanda di registrazione contenga tutte le informazioni di cui all'allegato VII del regolamento (Ce) n. 1907/2006, conformemente alle disposizioni dell'articolo 74, paragrafo 2 di detto regolamento.

Le tariffe di cui al presente articolo sono applicabili unicamente alla registrazione di sostanze intermedie isolate in sito o trasportate presentata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'articolo 18, paragrafo 2 o paragrafo 3 o dell'articolo 19 del regolamento (Ce) n. 1907/2006. Per le registrazioni di sostanze intermedie che richiedono le informazioni specificate all'articolo 10 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 sono applicabili le tariffe di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

2. Qualora la domanda di registrazione di una sostanza intermedia isolata in sito o trasportata in una fascia da 1 a 10 tonnellate non contenga tutte le informazioni di cui all'allegato VII del regolamento (Ce) n. 1907/2006, l'agenzia riscuote una tariffa, conformemente all'allegato II del presente regolamento.

L'agenzia riscuote una tariffa per ogni registrazione di una sostanza isolata in sito o trasportata in quantità pari o superiore a 10 tonnellate, conformemente all'allegato II.

3. Nel caso di una domanda congiunta l'agenzia riscuote una tariffa ridotta da ogni dichiarante, conformemente all'allegato II.

Tuttavia, se il dichiarante presenta separatamente parte delle informazioni pertinenti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere c) e d), oppure all'articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (Ce) n. 1907/2006, l'agenzia riscuote da tale dichiarante la tariffa per una presentazione individuale, conformemente all'allegato II del presente regolamento.

4. Se il dichiarante è una Pmi, l'agenzia riscuote una tariffa ridotta, conformemente alla tabella 2 dell'allegato II.

5. Le tariffe dovute a norma dei paragrafi da 1 a 4 devono essere versate entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della fattura al dichiarante da parte dell'agenzia.

Tuttavia, le fatture concernenti la registrazione di una sostanza preregistrata presentata all'agenzia nel corso dei due mesi precedenti il termine di registrazione pertinente di cui all'articolo 23 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di notifica della fattura al dichiarante da parte dell'agenzia.

6. Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di cui al paragrafo 5, l'agenzia stabilisce una seconda scadenza di pagamento. Nel caso in cui il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, la registrazione viene respinta.

7. Qualora la registrazione sia stata respinta perché il dichiarante ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, gli importi versati in relazione a tale registrazione non vengono rimborsati o accreditati al dichiarante.

7. Qualora la registrazione sia stata respinta perché il dichiarante ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, gli importi versati in relazione a tale registrazione prima che essa sia stata respinta non vengono rimborsati o accreditati al dichiarante.

Articolo 5

Tariffe per l'aggiornamento delle registrazioni a norma dell'articolo 22 del regolamento (Ce) n. 1907/2006

1. In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo l'agenzia riscuote una tariffa per l'aggiornamento di una registrazione conformemente all'articolo 22 del regolamento (Ce) n. 1907/2006.

Tuttavia l'agenzia non riscuote una tariffa per i seguenti tipi di aggiornamento di una registrazione:

a) modifica da una fascia di tonnellaggio più alta a una più bassa;

b) modifica da una fascia di tonnellaggio più bassa a una più alta se il dichiarante ha già versato la tariffa per la fascia di tonnellaggio più alta;

c) modifica dello stato giuridico o dell'identità del dichiarante, a condizione che non comporti una modifica della personalità giuridica;

d) modifica della composizione della sostanza;

e) informazioni su nuovi impieghi, inclusi gli impieghi sconsigliati;

f) informazioni su nuovi rischi connessi con la sostanza;

g) modifica della classificazione e dell'etichettatura della sostanza;

h) modifica della relazione sulla sicurezza chimica;

i) modifica delle istruzioni sulla sicurezza d'uso;

j) notifica della necessità di elaborare un test di cui all'allegato IX o all'allegato X del regolamento (Ce) n. 1907/2006;

k) richiesta di rendere accessibili informazioni precedentemente riservate.

2. L'agenzia riscuote una tariffa per l'aggiornamento della fascia di tonnellaggio conformemente alle tabelle 1 e 2 dell'allegato III.

Per gli altri aggiornamenti l'agenzia riscuote le tariffe di cui alle tabelle 3 e 4 dell'allegato III.

Per modificare l'accesso concesso alle informazioni nella registrazione l'agenzia riscuote una tariffa per ogni voce aggiornata, conformemente alle tabelle 3 e 4 dell'allegato III.

Nel caso di un aggiornamento riguardante sommari di studio o sommari esaurienti di studio l'agenzia riscuote una tariffa per ogni sommario di studio o sommario esauriente di studio aggiornato.

3. Nel caso di aggiornamento di una domanda congiunta l'agenzia riscuote una tariffa ridotta da ogni dichiarante che presenta l'aggiornamento, conformemente all'allegato III.

Tuttavia, se parte delle informazioni pertinenti di cui all'articolo 10, lettera a), punti iv), vi), vii) e ix), all'articolo 17, paragrafo 2, lettere c) e d) oppure all'articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (Ce) n. 1907/2006, è presentata separatamente, l'agenzia riscuote la tariffa per una presentazione individuale, conformemente all'allegato III del presente regolamento.

4. Se il dichiarante è una Pmi, l'agenzia riscuote una tariffa ridotta, conformemente all'allegato III.

Tuttavia, nei casi di aggiornamenti che comportano la modifica dell'identità del dichiarante, la riduzione per le Pmi è applicabile solo se la nuova entità è una Pmi.

5. Le tariffe dovute a norma dei paragrafi da 1 a 4 devono essere versate entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della fattura al dichiarante da parte dell'agenzia.

6. Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di cui al paragrafo 5, l'agenzia stabilisce una seconda scadenza di pagamento.

Nel caso in cui il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, per gli aggiornamenti della fascia di tonnellaggio presentati a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (Ce) n. 1907/2006, la domanda di aggiornamento viene respinta.

Qualora il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine per altri aggiornamenti, l'aggiornamento viene respinto previa notifica del dichiarante da parte dell'agenzia. Qualora il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, nel caso di altri aggiornamenti, l'agenzia respinge l'aggiornamento. Su richiesta del dichiarante l'agenzia estende il secondo termine, purché la richiesta di estensione sia presentata entro il secondo termine. Qualora il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, l'agenzia respinge la richiesta di aggiornamento.

7. Qualora l'aggiornamento sia stato respinto perché il dichiarante non ha trasmesso le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, gli importi versati in relazione a tale aggiornamento non sono rimborsati o accreditati al dichiarante.

7. Qualora l'aggiornamento sia stato respinto perché il dichiarante ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, gli importi versati in relazione a tale aggiornamento prima che esso sia stato respinto non vengono rimborsati o accreditati al dichiarante.

Articolo 6

Tariffe per le domande a norma dell'articolo 10, lettera a), punto xi) del regolamento (Ce) n. 1907/2006

1. In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, l'agenzia riscuote una tariffa per ogni domanda a norma dell'articolo 10, lettera a), punto xi) del regolamento (Ce) n. 1907/2006.

2. L'agenzia riscuote una tariffa per ogni oggetto di una domanda, conformemente all'allegato IV.

Nel caso di una domanda relativa a sommari di studio o sommari esaurienti di studio l'agenzia riscuote una tariffa per ogni sommario di studio o sommario esauriente di studio richiesto.

3. Nel caso di una richiesta che si riferisce a una domanda congiunta l'agenzia riscuote una tariffa ridotta da ogni dichiarante, conformemente all'allegato I.

3. Nel caso di una richiesta che si riferisce a una domanda congiunta l'agenzia riscuote una tariffa ridotta da ogni dichiarante, conformemente all'allegato IV. Nel caso di una richiesta presentata dal dichiarante capofila l'agenzia riscuote una tariffa ridotta solo dal dichiarante capofila, conformemente all'allegato IV.

4. Se la domanda è presentata da una Pmi, l'agenzia riscuote una tariffa ridotta, conformemente alla tabella 2 dell'allegato IV.

5. La data in cui le tariffe riscosse relativamente a una domanda sono ricevute dall'agenzia viene considerata data di ricevimento della domanda.

Articolo 7

Tariffe e oneri per le notifiche a norma dell'articolo 9 del regolamento (Ce) n. 1907/2006

1. 1. L'agenzia riscuote una tariffa conforme alla tabella 1 dell'allegato V per ogni notifica di esenzione dall'obbligo generale di registrazione per le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, qui di seguito "Ppord" a norma dell'articolo 9 del regolamento (Ce) n. 1907/2006.

Se la notifica è presentata da una Pmi, l'agenzia riscuote una tariffa ridotta, conformemente alla tabella 1 dell'allegato V.

2. L'agenzia riscuote un onere conforme alla tabella 2 dell'allegato V per ogni domanda di proroga dell'esenzione dall'obbligo generale di registrazione per le Ppord a norma dell'articolo 9 del regolamento (Ce) n. 1907/2006.

Se la domanda è presentata da una Pmi, l'agenzia riscuote un onere ridotto, conformemente alla tabella 2 dell'allegato V.

3. Le tariffe pagabili a norma del paragrafo 1 devono essere versate entro 7 giorni di calendario dalla data di notifica della fattura da parte dell'agenzia al fabbricante, importatore o produttore di articoli che ha presentato la notifica.

Gli oneri di cui al paragrafo 2 devono essere pagati entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica della fattura da parte dell'agenzia al fabbricante, importatore o produttore di articoli che ha presentato la domanda di estensione.

4. Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di cui al paragrafo 3, l'agenzia stabilisce una seconda scadenza di pagamento.

Nel caso in cui il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, la notifica o la domanda di proroga viene respinta.

5. Qualora la notifica o la domanda di proroga sia stata respinta perché il dichiarante ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe o degli oneri entro i termini, gli importi versati in relazione a tale notifica o domanda di proroga non vengono rimborsati o accreditati al soggetto che ha presentato la notifica o la domanda.

5. Qualora la notifica o la domanda di proroga sia stata respinta perché il fabbricante, l'importatore o il produttore ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe o degli oneri entro i termini, gli importi versati in relazione a tale notifica o domanda di proroga prima essa sia stata respinta non vengono rimborsati o accreditati al soggetto che ha presentato la notifica o la domanda.

Articolo 8

Tariffe per le domande di cui all'articolo 62 del regolamento (Ce) n. 1907/2006

1. In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'agenzia riscuote una tariffa per ogni domanda di autorizzazione di una sostanza a norma dell'articolo 62 del regolamento (Ce) n. 1907/2006.

2. L'agenzia riscuote una tariffa di base per ogni domanda di autorizzazione di una sostanza, conformemente all'allegato VI. La tariffa di base copre la domanda di autorizzazione di una sola sostanza, di un solo impiego e di un solo richiedente.

L'agenzia riscuote una tariffa supplementare conforme all'allegato VI del presente regolamento per ogni impiego supplementare, per ogni sostanza supplementare che rientri nella definizione di gruppo di sostanze di cui alla sezione 1, punto 5 dell'allegato XI del regolamento (Ce) n. 1907/2006 e che sia oggetto della domanda e per ogni richiedente supplementare nella domanda.

Ai fini del presente paragrafo ogni scenario di esposizione è considerato un impiego diverso.

L'agenzia emette una fattura relativa alla tariffa di base e a ogni tariffa supplementare applicabile, incluso nel caso di una domanda congiunta di autorizzazione.

2. L'agenzia riscuote una tariffa di base per ogni domanda di autorizzazione di una sostanza, conformemente all'allegato VI. La tariffa di base copre la domanda di autorizzazione di una sola sostanza e di un solo impiego.

L'agenzia riscuote una tariffa supplementare, come stabilito nell'allegato VI del presente regolamento, per ogni impiego supplementare e per ogni sostanza supplementare che rientri nella definizione di gruppo di sostanze, di cui all'allegato XI, punto 1.5, del regolamento (Ce) n. 1907/2006 e che sia oggetto della domanda. Non viene riscossa alcuna tariffa supplementare se la domanda di autorizzazione è presentata da più di un richiedente.

Se i richiedenti che presentano una domanda di autorizzazione congiunta hanno dimensioni diverse, per tale domanda viene riscossa la tariffa più elevata applicabile a uno qualsiasi dei richiedenti.

Se viene presentata una domanda di autorizzazione congiunta, i richiedenti si adoperano per ripartire la tariffa in modo equo, trasparente e non discriminatorio, in particolare per quanto riguarda le Pmi.

L'agenzia emette una fattura relativa alla tariffa di base e a ogni tariffa supplementare applicabile.

3. Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una media impresa o da due o più Pmi, tra cui l'impresa più grande è una media impresa, l'agenzia riscuote una tariffa di base ridotta e tariffe supplementari ridotte conformemente alla tabella 2 dell'allegato VI.

Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una piccola impresa o da due o più Pmi, tra cui l'impresa più grande è una piccola impresa, l'agenzia riscuote una tariffa di base ridotta e tariffe supplementari ridotte conformemente alla tabella 3 dell'allegato VI.

Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una o più microimprese, l'agenzia riscuote una tariffa di base ridotta e tariffe supplementari ridotte conformemente alla tabella 4 dell'allegato VI.

4. La data in cui le tariffe riscosse per una domanda di autorizzazione sono ricevute dall'agenzia viene considerata data di ricevimento della domanda.

Articolo 9

Oneri per le revisioni delle autorizzazioni a norma dell'articolo 61 del regolamento (Ce) n. 1907/2006

1. In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'agenzia riscuote un onere per ogni presentazione di una relazione di revisione a norma dell'articolo 61 del regolamento (Ce) n. 1907/2006.

2. L'agenzia riscuote un onere di base per la presentazione di ogni relazione di revisione conformemente all'allegato VII. L'onere di base copre la presentazione della relazione di revisione per una sola sostanza, un solo impiego e un solo richiedente.

L'agenzia riscuote un onere supplementare conformemente all'allegato VII del presente regolamento per ogni impiego supplementare, per ogni sostanza supplementare che rientri nella definizione di gruppo di sostanze di cui alla sezione 1, punto 5 dell'allegato XI del regolamento (Ce) n. 1907/2006 e che sia oggetto della relazione di revisione, e per ogni entità supplementare oggetto della relazione di revisione.

Ai fini del presente paragrafo ogni scenario di esposizione è considerato un impiego diverso.

L'agenzia emette una fattura relativa all'onere di base e a ogni onere supplementare applicabile, incluso nel caso di una relazione di revisione congiunta.

2. L'agenzia riscuote un onere di base per la presentazione di ogni relazione di revisione conformemente all'allegato VII. L'onere di base copre la presentazione di una relazione di revisione per una sostanza e un impiego.

L'agenzia riscuote una tariffa supplementare, come stabilito nell'allegato VII del presente regolamento, per ogni impiego supplementare e per ogni sostanza supplementare che rientri nella definizione di gruppo di sostanze riportata nell'allegato XI, punto 1.5, del regolamento (Ce) n. 1907/2006 e che sia oggetto della relazione di revisione. Non viene riscossa alcuna tariffa supplementare se la relazione di revisione è presentata da più di una parte.

Se le entità che presentano una relazione di revisione congiunta hanno dimensioni diverse, per tale presentazione viene riscosso l'onere più elevato applicabile a uno qualsiasi dei richiedenti.

Se viene presentata una relazione di revisione congiunta, i titolari dell'autorizzazione si adoperano per ripartire la tariffa in modo equo, trasparente e non discriminatorio, in particolare per quanto riguarda le Pmi.

L'agenzia emette una fattura relativa all'onere di base e a ogni onere supplementare applicabile.

3. Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una media impresa o da due o più Pmi, tra cui l'impresa più grande è una media impresa, l'agenzia riscuote un onere di base ridotto e oneri supplementari ridotti conformemente alla tabella 2 dell'allegato VII.

Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una piccola impresa o da due o più Pmi, tra cui l'impresa più grande è una piccola impresa, l'agenzia riscuote un onere di base ridotto e oneri supplementari ridotti conformemente alla tabella 3 dell'allegato VII.

Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una o più microimprese, l'agenzia riscuote un onere di base ridotto e oneri supplementari ridotti conformemente alla tabella 4 dell'allegato VII.

4. La data in cui gli oneri riscossi per la presentazione di una relazione di revisione sono ricevuti dall'agenzia viene considerata data di ricevimento della relazione.

Articolo 10

Tariffe per i ricorsi contro una decisione dell'agenzia a norma dell'articolo 92 del regolamento (Ce) n. 1907/2006

1. L'agenzia riscuote una tariffa, conformemente all'allegato VIII del presente regolamento, per ogni presentazione di un ricorso contro una decisione dell'agenzia a norma dell'articolo 92 del regolamento (Ce) n. 1907/2006.

2. Se il ricorso è presentato da una Pmi, l'agenzia riscuote una tariffa ridotta conformemente alla tabella 2 dell'allegato VIII.

3. Se il ricorso è considerato non ammissibile da parte della commissione di ricorso, le tariffe versate non sono rimborsate.

4. L'agenzia rimborsa le tariffe riscosse conformemente al paragrafo 1 del presente articolo se il direttore esecutivo dell'agenzia rettifica una decisione conformemente all'articolo 93, paragrafo 1 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 oppure se il ricorso è accolto.

5. Il ricorso è considerato ricevuto dalla commissione di ricorso quando le relative tariffe sono ricevute dall'agenzia.

Articolo 11

Altri oneri

1. Su richiesta di una delle parti può essere riscosso un onere per i servizi amministrativi e tecnici forniti dall'agenzia che non sono inclusi in altri oneri o tariffe di cui al presente regolamento. Il livello dell'onere tiene conto della quantità di lavoro.

Tuttavia, non sono soggetti a oneri il servizio di assistenza tecnica e l'assistenza fornita agli Stati membri di cui alle lettere h) ed i) dell'articolo 77, paragrafo 2 del regolamento (Ce) n. 1907/2006.

Il direttore esecutivo dell'agenzia può decidere di non riscuotere alcun onere dalle organizzazioni internazionali o dai paesi che richiedono assistenza all'agenzia.

2. Gli oneri per i servizi amministrativi devono essere versati entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della fattura da parte dell'agenzia.

3. Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di cui al paragrafo 2, l'agenzia stabilisce una seconda scadenza di pagamento.

Qualora il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, l'agenzia respinge la domanda.

4. In assenza di un accordo contrattuale contrario, gli oneri per i servizi tecnici devono essere pagati prima della fornitura del servizio.

5. Una classificazione dei servizi e degli oneri deve essere redatta dal consiglio di amministrazione dell'agenzia e adottata, previo parere favorevole della Commissione.

Articolo 12

Rappresentanti esclusivi

Nel caso di un rappresentante esclusivo di cui all'articolo 8 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 la valutazione dell'applicabilità della riduzione per le Pmi è effettuata facendo riferimento agli effettivi, al fatturato e ai rendiconti finanziari del fabbricante, del fabbricante di un preparato o del produttore di un articolo non stabiliti nella Comunità rappresentato da tale rappresentante esclusivo in relazione all'operazione pertinente, incluse le informazioni pertinenti da parte delle imprese collegate o partner del fabbricante, del fabbricante di un preparato o del produttore di un articolo non stabiliti nella Comunità, conformemente alla raccomandazione 2003/361/Ce.

Articolo 13

Riduzioni e esenzioni

1. La persona fisica o giuridica che ritenga di poter beneficiare degli tariffe o oneri ridotti di cui agli articoli da 3 a 10 deve informarne l'agenzia al momento della presentazione della registrazione, aggiornamento della registrazione, domanda, notifica, relazione di revisione o ricorso per cui è richiesto il pagamento.

2. La persona fisica o giuridica che ritenga di poter godere dell'esenzione dal pagamento delle tariffe a norma dell'articolo 74, paragrafo 2 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 deve informarne l'agenzia al momento della presentazione della registrazione.

3. L'agenzia può richiedere in qualunque momento le prove dell'applicabilità delle condizioni di riduzione delle tariffe e degli oneri o di esenzione.

Qualora le prove presentate all'agenzia non siano in una delle lingue ufficiali dell'Unione, tali prove sono corredate di una traduzione giurata in una delle lingue ufficiali.

4. Qualora una persona fisica e giuridica dichiari di avere diritto a una riduzione o esenzione ma non possa dimostrarlo, l'agenzia riscuote per intero le tariffe o gli oneri, nonché un onere amministrativo.

Qualora la persona fisica e giuridica che dichiara di poter godere di una riduzione abbia già versato una tariffa o un onere ridotti, ma non possa dimostrare di avere diritto a tale riduzione, l'agenzia riscuote il saldo della tariffa o dell'onere per intero, nonché un onere amministrativo.

L'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5 è applicabile mutatis mutandis.

Capo III

Pagamento di remunerazioni da parte dell'Agenzia

Articolo 14

Trasferimento di fondi agli Stati membri

1. Una percentuale delle tariffe e degli oneri raccolti a norma del presente regolamento è trasferita alle autorità competenti degli Stati membri nei casi seguenti:

a) quando l'autorità competente dello Stato membro notifica all'agenzia la conclusione di una procedura di valutazione di una sostanza a norma dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (Ce) n. 1907/2006;

b) quando l'autorità competente ha designato un membro del comitato per la valutazione dei rischi che funge da relatore nel contesto di una procedura di autorizzazione, anche nel contesto di una revisione;

c) quando l'autorità competente dello Stato membro ha designato un membro del comitato per l'analisi socioeconomica che funge da relatore nel contesto di una procedura di autorizzazione, anche nel contesto di una revisione;

d) quando l'autorità competente dello Stato membro ha designato un membro del comitato per la valutazione dei rischi che funge da relatore nel contesto di una procedura di restrizione;

e) quando l'autorità competente dello Stato membro ha designato un membro del comitato per l'analisi socioeconomica che funge da relatore nel contesto di una procedura di restrizione;

f) se del caso, per le altre mansioni eseguite dalle autorità competenti su richiesta dell'agenzia.

Se i comitati citati nel presente paragrafo decidono di designare un correlatore, il trasferimento è suddiviso tra il relatore e il correlatore.

2. Gli importi per ognuna delle mansioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo e la percentuale massima delle tariffe e degli oneri da trasferire alle autorità competenti dello Stato membro, nonché qualsiasi disposizione necessaria per il trasferimento, sono decisi e adottati dal consiglio di amministrazione dell'agenzia, previo parere favorevole della Commissione. Nel fissare gli importi da trasferire il consiglio di amministrazione dell'agenzia deve osservare i principi di economia, efficienza ed efficacia di cui all'articolo 27 del regolamento (Ce, Euratom) n. 1605/2002. Deve inoltre garantire che l'agenzia continui a disporre di risorse finanziarie sufficienti per assolvere i compiti di cui al regolamento (Ce) n. 1907/2006, tenendo conto degli stanziamenti di bilancio esistenti e delle stime pluriennali delle entrate, inclusa una sovvenzione comunitaria, e deve tenere conto della quantità di lavoro incombente per le autorità competenti degli Stati membri.

3. I trasferimenti di cui al paragrafo 1 sono effettuati solo dopo che la relazione pertinente è stata messa a disposizione dell'agenzia.

Tuttavia, il consiglio di amministrazione dell'agenzia può decidere di autorizzare il prefinanziamento o pagamenti intermedi a norma dell'articolo 81, paragrafo 1 del regolamento (Ce, Euratom) n. 1605/2002.

4. I trasferimenti di fondi di cui alle lettere da b) ad e) del paragrafo 1 sono volti a compensare le autorità competenti di uno Stato membro per il lavoro svolto dal relatore o correlatore e per ogni assistenza scientifica e tecnica connessa e non pregiudicano l'obbligo degli Stati membri di astenersi dal dare istruzioni incompatibili con l'indipendenza dell'agenzia.

Articolo 15

Altre remunerazioni

Nel fissare gli importi dei pagamenti effettuati per remunerare gli esperti o i membri designati dei comitati per i lavori svolti per l'agenzia a norma dell'articolo 87, paragrafo 3 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 il consiglio di amministrazione dell'agenzia deve tenere conto della quantità di lavoro richiesto e osservare i principi di economia, efficienza ed efficacia di cui all'articolo 27 del regolamento (Ce, Euratom) n. 1605/2002. Deve inoltre garantire che l'agenzia disponga di risorse finanziarie sufficienti per assolvere i compiti di cui al regolamento (Ce) n. 1907/2006, tenendo conto degli stanziamenti di bilancio esistenti e delle stime pluriennali delle entrate, inclusa una sovvenzione comunitaria.

Capo IV

Pagamento

Articolo 16

Modalità di pagamento

1. Le tariffe e gli oneri sono pagati in euro.

2. I pagamenti vanno effettuati solo dopo che l'agenzia ha emesso la relativa fattura, ad eccezione dei pagamenti da versare a norma dell'articolo 10.

3. I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario sul conto bancario dell'agenzia.

Articolo 17

Identificazione del pagamento

1. Ogni pagamento deve indicare come riferimento il numero della fattura, ad eccezione dei pagamenti dovuti a norma dell'articolo 10.

I pagamenti da versare a norma dell'articolo 10 devono indicare come riferimento l'identità degli appellanti e, se disponibile, il numero della decisione oggetto del ricorso.

2. Se non è possibile stabilire il fine del pagamento, l'agenzia stabilisce un termine entro il quale il pagatore deve comunicare per iscritto all'agenzia l'oggetto del pagamento. Se l'agenzia non riceve una comunicazione dell'oggetto del pagamento entro il termine indicato, il pagamento è considerato non valido e l'importo è rimborsato al pagatore.

Articolo 18

Data del pagamento

1. La data in cui l'importo del pagamento è accreditato per intero su un conto bancario dell'agenzia è considerata la data in cui è stato effettuato il pagamento.

2. Il termine di pagamento è considerato rispettato qualora sia prodotta una documentazione sufficiente a provare che il pagatore ha ordinato il trasferimento al conto bancario indicato sulla fattura entro il termine previsto.

La conferma dell'ordine di versamento emesso dall'istituto finanziario è considerata una prova sufficiente. Tuttavia, se il versamento richiede l'impiego del metodo di pagamento bancario elettronico Swift, la conferma dell'ordine di versamento consiste in una copia del rapporto Swift, timbrato e firmato da un funzionario debitamente autorizzato di un istituto finanziario.

Articolo 19

Pagamento insufficiente

1. Si considera rispettato il termine di pagamento solo se l'importo delle tariffe o degli oneri è stato versato per intero entro il termine previsto.

2. Se una fattura riguarda un gruppo di operazioni, l'agenzia può attribuire un sottopagamento a una qualsiasi delle operazioni. I criteri per l'attribuzione dei pagamenti sono stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'agenzia.

Articolo 20

Rimborso degli importi pagati in eccesso

1. Le disposizioni per il rimborso al pagatore degli importi in eccesso di una tariffa o di un onere sono fissate dal direttore esecutivo dell'agenzia e pubblicate sul sito web dell'agenzia.

Tuttavia, se l'importo pagato in eccesso è inferiore a 100 EUR e la parte in questione non ha espressamente richiesto un rimborso, l'importo in eccesso non viene rimborsato.

2. Non è possibile conteggiare gli importi pagati in eccesso come anticipi di futuri pagamenti all'agenzia.

Capo V

Disposizioni finali

Articolo 21

Stato di previsione

Per stabilire lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'agenzia per l'esercizio finanziario seguente conformemente all'articolo 96, paragrafo 5 del regolamento (Ce) n. 1907/2006, il consiglio di amministrazione dell'agenzia include una previsione specifica delle entrate provenienti da tariffe e oneri distinte da qualsiasi sovvenzione comunitaria.

Articolo 22

Revisione

1. Le tariffe e gli oneri di cui al presente regolamento sono rivisti annualmente tenendo conto del tasso di inflazione rilevato mediante l'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat in conformità del regolamento (Ce) n. 2494/95. La prima revisione va effettuata entro il 1° giugno 2009.

2. La Commissione rivede inoltre in modo continuo il presente regolamento qualora diventino disponibili informazioni significative relative alle ipotesi di base riguardanti le entrate e le spese previste dell'agenzia. Entro il 1o gennaio 2013 la Commissione rivede il presente regolamento al fine di apportare eventuali modifiche, se del caso, tenendo conto in particolare dei costi dell'agenzia e dei costi relativi ai servizi forniti dalle autorità competenti degli Stati membri.

2. La Commissione rivede inoltre in modo continuo il presente regolamento qualora diventino disponibili informazioni significative relative alle ipotesi di base riguardanti le entrate e le spese previste dell'agenzia. Entro il 31 gennaio 2015 la Commissione rivede il presente regolamento al fine di apportare eventuali modifiche, se del caso, tenendo conto in particolare dei costi dell'agenzia e dei costi relativi ai servizi forniti dalle autorità competenti degli Stati membri.

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2008.

 

Allegato I

Tariffe per le registrazioni presentate a norma degli articoli 6, 7 o 11 del regolamento (Ce) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

Presentazione individuale Presentazione congiunta
Tariffe per le sostanze da 1 a 10 tonnellate 1.600 1.200
Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate 4.300 3.225
Tariffe per le sostanze da 100 a 1 000 tonnellate 11.500 8.625
Tariffe per le sostanze superiori a 1 000 tonnellate 31.000 23.250
Presentazione individuale Presentazione congiunta
Tariffe per le sostanze da 1 a 10 tonnellate 1 714 EUR 1 285 EUR
Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate 4 605 EUR 3 454 EUR
Tariffe per le sostanze da 100 a 1 000 tonnellate 12 317 EUR 9 237 EUR
Tariffe per le sostanze superiori a 1 000 tonnellate 33 201 EUR 24 901 EUR
Presentazione individuale Presentazione congiunta
Tariffe per le sostanze da 1 a 10 tonnellate 1.739 Eur 1.304 Eur
Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate 4.674 Eur 3.506 Eur
Tariffe per le sostanze da 100 a 1.000 tonnellate 12.501 Eur 9 376 Eur
Tariffe per le sostanze superiori a 1.000 tonnellate 33.699 Eur 25.274 Eur

 

Tabella 2

Tariffe ridotte per le Pmi

Media impresa

(Presentazione individuale)

Media impresa

(Presentazione congiunta)

Piccola impresa

(Presentazione individuale)

Piccola impresa

(Presentazione congiunta)

Microimpresa

(Presentazione individuale)

Microimpresa

(Presentazione congiunta)

Tariffe per le sostanze da 1 a 10 tonnellate 1.120 840 640 480 160 120
Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate 3.010 2.258 1.720 1.290 430 323
Tariffe per le sostanze da 100 a 1 000 tonnellate 8.050 6.038 4.600 3.450 1.150 863
Tariffe per le sostanze superiori a 1 000 tonnellate 21.700 16.275 12.400 9.300 3.100 2.325

Media impresa

(presentazione individuale)

Media impresa

(presentazione congiunta)

Piccola impresa

(presentazione individuale)

Piccola impresa

(presentazione congiunta)

Microimpresa

(presentazione individuale)

Microimpresa

(presentazione congiunta)

Tariffe per le sostanze da 1 a 10 tonnellate 1.114 EUR 835 EUR 600 EUR 450 EUR 86 EUR 64 EUR
Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate 2.993 EUR 2.245 EUR 1.612 EUR 1.209 EUR 230 EUR 173 EUR
Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate 8.006 EUR 6.004 EUR 4.311 EUR 3.233 EUR 616 EUR 462 EUR
Tariffe per le sostanze superiori a 1 000 tonnellate 21.581 EUR 16.185 EUR 11.620 EUR 8.715 EUR 1.660 EUR 1 245 EUR

Media impresa (presentazione individuale)

Media impresa (presentazione congiunta) Piccola impresa (presentazione individuale) Piccola impresa (presentazione congiunta) Microimpresa (presentazione individuale) Microimpresa (presentazione congiunta)
Tariffe per le sostanze da 1 a 10.tonnellate 1.131 Eur 848 Eur 609 Eur 457 Eur 87 Eur 65 Eur
Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate 3.038 Eur 2.279 Eur 1.636 Eur 1.227 Eur 234 Eur 175 Eur
Tariffe per le sostanze da 100 a 1.000 tonnellate 8.126 Eur 6 094 Eur 4.375 Eur 3.282 Eur 625 Eur 469 Eur
Tariffe per le sostanze superiori a 1.000 tonnellate 21.904 Eur 16 428 Eur 11.795 Eur 8.846 Eur 1.685 Eur 1.264 Eur

 

Allegato II

Tariffe per le registrazioni presentate a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'articolo 18, paragrafo paragrafi 2 o 3 e paragrafi 2 e 3 o dell'articolo 19 del regolamento (Ce) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe Ordinarie

Presentazione individuale Presentazione congiunta
Tariffe 1.600 1.200
Presentazione individuale Presentazione congiunta
Tariffa 1.714 EUR 1.285 EUR
Presentazione individuale Presentazione congiunta
Tariffa 1.739 Eur 1.304 Eur

 

Tabella 2

Tariffe ridotte per Pmi

Media impresa

 

(Presentazione individuale)

Media impresa

 

(Presentazione congiunta)

Piccola impresa

 

(Presentazione individuale)

Piccola impresa

 

(Presentazione congiunta)

Micro-impresa

 

(Presentazione individuale)

Micro-impresa

 

(Presentazione congiunta)

Tariffe   
1.120 840 640 480 160 120
Media impresa
(presentazione individuale)
Media impresa
(presentazione congiunta)
Piccola impresa
(presentazione individuale)
Piccola impresa
(presentazione congiunta)
Microimpresa
(presentazione individuale)
Microimpresa
(presentazione congiunta)
Tariffe 1.114 EUR 835 EUR 600 EUR 450 EUR 86 EUR 64 EUR
Media impresa (presentazione individuale) Media impresa (presentazione congiunta) Piccola impresa (presentazione individuale) Piccola impresa (presentazione congiunta) Microimpresa (presentazione individuale) Microimpresa (presentazione congiunta)
Tariffa 1.131 Eur 848 Eur 609 Eur 457 Eur 87 Eur 65 Eur

 

Allegato III

Tariffe per l'aggiornamento delle registrazioni a norma dell'articolo 22 del regolamento (Ce) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie per l'aggiornamento della fascia di tonnellaggio

Presentazione individuale Presentazione congiunta
Da 1-10 tonnellate a 10-100 tonnellate 2.700 2.025
Da 1-10 tonnellate a 100-1 000 tonnellate 9.900 7.425
Da 1-10 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate 29.400 22.050
Da 10-100 tonnellate a 100-1 000 tonnellate 7.200 5.400
Da 10-100 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate 26.700 20.025
Da 100-1 000 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate 19.500 14.625
Presentazione individuale Presentazione congiunta
Da 1-10 tonnellate a 10-100 tonnellate 2.892 EUR 2.169 EUR
Da 1-10 tonnellate a 100-1 000 tonnellate 10.603 EUR 7.952 EUR
Da 1-10 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate 31.487 EUR 23.616 EUR
Da 10-100 tonnellate a 100-1 000 tonnellate 7.711 EUR 5.783 EUR
Da 10-100 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate 28.596 EUR 21.447 EUR
Da 100-1000 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate 20.885 EUR 15.663EUR
Presentazione individuale Presentazione congiunta
Da 1-10 tonnellate a 10-100 tonnellate 2.935 Eur 2.201 Eur
Da 1-10 tonnellate a 100-1.000 tonnellate 10.762 Eur 8.071 Eur
Da 1-10 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1.000 tonnellate 31.960 Eur 23.970 Eur
Da 10-100 tonnellate a 100-1.000 tonnellate 7.827 Eur 5.870 Eur
Da 10-100 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1.000 tonnellate 29 025 Eur 21.768 Eur
Da 100-1.000 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1.000 tonnellate 21.198 Eur 15.898 Eur

 

Tabella 2

Tariffe ridotte per le Pmi per l'aggiornamento della fascia di tonnellaggio

Media impresa

 

(Presentazione individuale)

Media impresa

 

(Presentazione congiunta)

Piccola impresa

 

(Presentazione individuale)

Piccola impresa

 

(Presentazione congiunta)

Micro-impresa

 

(Presentazione individuale)

Micro-impresa

 

(Presentazione congiunta)

Da 1-10 tonnellate a 10-100 tonnellate 1.890 1.418 1.080 810 270 203
Da 1-10 tonnellate a 100-1 000 tonnellate 6.930 5.198 3 960 2.970 990 743
Da 1-10 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate 20.580 15.435 11.760 8.820 2.940 2.205
Da 10-100 tonnellate a 100-1 000 tonnellate 5.040 3.780 2.880 2.160 720 540
Da 10-100 tonnellate a un tonnellag-gio superiore a 1 000 tonnellate 18.690 14.018 10.680 8.010 2.670 2.003
Da 100-1 000 tonnellate a un tonnellag-gio superiore a 1 000 tonnellate 13.650 10.238 7.800 5.850 1.950 1.463
Media impresa
(presentazione individuale)
Media impresa
(presentazione congiunta)
Piccola impresa
(presentazione individuale)
Piccola impresa
(presentazione congiunta)
Microimpresa
(presentazione individuale)
Microimpresa
(presentazione congiunta)
Da 1-10 tonnellate a 10-100 tonnellate 1.880 EUR 1.410 EUR 1.012 EUR 759 EUR 145 EUR 108 EUR
Da 1-10 tonnellate a 100- 1 000 tonnellate 6.892 EUR 5.169 EUR 3.711 EUR 2.783 EUR 530 EUR 398 EUR
Da 1-10 tonnellate a un ton­ nellaggio superiore a 1 000 tonnellate 20.467 EUR 15.350 EUR 11.021 EUR 8.265 EUR 1.574 EUR 1.181 EUR
Da 1-100 tonnellate a 100- 1 000 tonnellate 5.012 EUR 3.759 EUR 2.699 EUR 2.024 EUR 386 EUR 289 EUR
Da 10-100 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate 18.587 EUR 13.940 EUR 10.008 EUR 7.506 EUR 1.430 EUR 1.072 EUR
Da 100-1 000 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000 tonnellate 13.575 EUR 10.181 EUR 7.310 EUR 5.482 EUR 1.044 EU 783 EUR
Media impresa (presentazione individuale) Media impresa (presentazione congiunta) Piccola impresa (presentazione individuale) Piccola impresa (presentazione congiunta) Microimpresa (presentazione individuale) Microimpresa (presentazione congiunta)
Da 1-10 tonnellate a 10-100 tonnellate 1.908 Eur 1.431 Eur 1.027 Eur 770 Eur 147 Eur 110 Eur
Da 1-10 tonnellate a 100-1.000 tonnellate 6 995 Eur 5.246 Eur 3.767 Eur 2.825 Eur 538 Eur 404 Eur
Da 1-10 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1.000 tonnellate 20 774 Eur 15.580 Eur 11.186 Eur 8.389 Eur 1.598 Eur 1.198 Eur
Da 10-100 tonnellate a 100-1.000 tonnellate 5.087 Eur 3.816 Eur 2.739 Eur 2.055 Eur 391 Eur 294 Eur
Da 10-100 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1.000 tonnellate 18.866 Eur 14.150 Eur 10.159 Eur 7.619 Eur 1.451 Eur 1.088 Eur
Da 100-1.000 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1.000 tonnellate 13.779 Eur 10.334 Eur 7.419 Eur 5.564 Eur 1.060 Eur 795 Eur

 

Tabella 3

Tariffe per altri aggiornamenti

Tipo di aggiornamento
Modifica dell'identità del dichiarante con una modifica della personalità giuridica 1.500
Tipo di aggiornamento Presentazione individuale Presentazione congiunta
Modifica dell'accesso concesso alle informazioni nella domanda (per elemento) 1.500 1.125
Tipo di aggiornamento
Modifica dell'identità del dichiarante
con una modifica della personalità giuridica
1.607 EUR
Tipo di aggiornamento Presentazione individuale Presentazione congiunta
Modifica dell'accesso concesso alle informazioni nella domanda: Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi EUR 4.820 EUR 4.820
Fascia di tonnellaggio pertinente
EUR
EUR 1.205 EUR 1.205
Sommario di studio o sommario esauriente di studio EUR 4.820
EUR 3.615
Informazioni nella scheda di dati di sicurezza EUR 3.213 EUR 2.410
Nome commerciale della sostanza EUR 1.607 EUR 1.205
Designazione nella nomenclatura Iupac per le sostanze
di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (Ce) n. 1907/2007 non soggette a un regime transitorio
EUR 1.607 EUR 1.205
Designazione nella nomenclatura Iupac per le sostanze
di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (Ce) n. 1907/2007 non soggette a un regime transitorio
Tipo di aggiornamento
Modifica dell'identità del dichiarante con una modifica della personalità giuridica 1.631 Eur
Tipo di aggiornamento Presentazione individuale Presentazione congiunta
Modifica dell'accesso concesso alle informazioni nella domanda Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi 4.892 Eur 3.669 Eur
Fascia di tonnellaggio pertinente 1.631 Eur 1.223 Eur
Sommario di studio o sommario esauriente di studio 4.892 Eur 3.669 Eur
Informazioni nella scheda di dati di sicurezza 3.261 Eur 2.446 Eur
Nome commerciale della sostanza 1.631 Eur 1.223 Eur
Designazione nella nomenclatura Iupac per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (Ce) n. 1907/2006 non soggette a un regime transitorio 1.631 Eur 1.223 Eur
Designazione nella nomenclatura Iupac per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (Ce) n. 1907/2006 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi 1.631 Eur 1.223 Eur

 

Tabella 4

Tariffe ridotte per le Pmi per altri aggiornamenti

Tipo di aggiornamento Media impresa Media impresa Piccola impresa
Modifica dell'identità del dichiarante con una modifica della personalità giuridica 1.050 600 150
Tipo di aggiornamento Media impresa (presentazione individuale Media impresa (presentazione congiunta) Piccola impresa (presentazione individuale) Piccola impresa (presentazione congiunta) Micro-impresa (presentazione individuale) Micro-impresa (presentazione congiunta)
Modifica dell'accesso concesso alle informazioni nella domanda (per elemento) 1.050 788 600 450 150 113
Tipo di aggiornamento Media impresa Tipo di aggiornamento Media impresa
Modifica dell’identità del dichiarante con una modifica della personalità giuridica EUR 1.044 EUR 562 EUR 80
Tipo di aggiornamento Media impresa (presentazione individuale) Media impresa (presentazione congiunta) Piccola impresa (presentazione individuale) Piccola impresa (presentazione
congiunta)
Micro- impresa (presentazione
individuale)
Micro- impresa (presentazione
congiunta)
Modifica dell’accesso
concesso
alle informazioni
nella domanda:
Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi EUR 3.133 EUR 2.350 EUR 1.687 EUR 1.265 EUR 241 EUR 181
Fascia di tonnellaggio pertinente EUR 1.044 EUR 783 EUR 562 EUR 422 EUR 422 EUR 60
Sommario di studio o sommario esauriente di studio EUR 3.133 EUR 2.350 EUR 2.350 EUR 1.687 EUR 241 EUR 181
Informazioni nella scheda di dati di sicurezza EUR 2.088 EUR 1.566 EUR 1.125 EUR 843 EUR 161 EUR 120
Nome commerciale della sostanza EUR 1.044 EUR 783 EUR 562 EUR 422 EUR 80 EUR 60
Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all’articolo 119, paragrafo
1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2007 non soggette
a un regime transitorio
EUR 1044 EUR 783 EUR 562 EUR 422 EUR 80 EUR 60
Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all’articolo 119, paragrafo
1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2007 utilizzate come prodotto intermedio
nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi
EUR 1.044 EUR 783 EUR 562 EUR 422 EUR 80 EUR 60
Tipo di aggiornamento Media impresa Piccola impresa Microimpresa

Modifica dell'identità del dichiarante con una modifica della personalità giuridica

1.060 Eur 571 Eur 82 Eur
Tipo di aggiornamento Media impresa (presentazione individuale) Media impresa (presentazione congiunta) Piccola impresa (presentazione individuale) Piccola impresa (presentazione congiunta) Microimpresa (presentazione individuale) Microimpresa (presentazione congiunta)
Modifica dell'accesso concesso alle informazioni nella domanda Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi 3.180 Eur 2.385 Eur 1.712 Eur 1.284 Eur 245 Eur 183 Eur
Fascia di tonnellaggio pertinente 1.060 Eur 795 Eur 571 Eur 428 Eur 82 Eur 61 Eur
Sommario di studio o sommario esauriente di studio 3.180 Eur 2.385 Eur 1.712 Eur 1.284 Eur 245 Eur 183 Eur
Informazioni nella scheda di dati di sicurezza 2.120 Eur 1.590 Eur 1.141 Eur 856 Eur 163 Eur 122 Eur
Nome commerciale della sostanza 1.060 Eur 795 Eur 571 Eur 428 Eur 82 Eur 61 Eur
Designazione nella nomenclatura Iupac per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (Ce) n. 1907/2006 non soggette a un regime transitorio 1.060 Eur 795 Eur 571 Eur 428 Eur 82 Eur 61 Eur
Designazione nella nomenclatura Iupac per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (Ce) n. 1907/2006 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi 1.060 Eur 795 Eur 571 Eur 428 Eur 82 Eur 61 Eur

Allegato IV

Tariffe per le domande a norma dell'articolo 10, lettera a), punto xi) del regolamento (Ce) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

Oggetto della domanda di riservatezza Presentazione individuale Presentazione congiunta
Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi 4.500 3.375
Fascia di tonnellaggio pertinente 1.500 1.125
Sommario di studio o sommario esauriente di studio 4.500 3.375
Informazioni nella scheda di dati di sicurezza 3.000 2.250
Nome commerciale della sostanza 1.500 1.125
Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze pericolose non soggette a un regime transitorio 1.500 1.125
Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze pericolose utilizzate come prodotto intermedio, nell'attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nell'attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico 1.500 1.125
Oggetto della domanda di riservatezza Presentazione individuale Presentazione congiunta
Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi 4.820 EUR 3.615 EUR
Fascia di tonnellaggio pertinente 1.607 EUR 1.205 EUR
Sommario di studio o sommario esauriente di studio 4.820 EUR 3.615 EUR
Informazioni nella scheda di dati di sicurezza 3.213 EUR 2.410 EUR
Nome commerciale della sostanza 1.607 EUR 1.205 EUR
Designazione nella nomenclatura Iupac per le sostanze di cui all’articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(Ce) n. 1907/2007 non soggette a un regime transitorio
1.607 EUR 1.205 EUR
Designazione nella nomenclatura Iupac per le sostanze di cui all’articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(Ce) n. 1907/2007 utilizzate come prodotto intermedio
nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi
1.607 EUR 1.205 EUR

Oggetto della domanda di riservatezza

Presentazione individuale

Presentazione congiunta
Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi 4.892 Eur 3.669 Eur
Fascia di tonnellaggio pertinente 1.631 Eur 1.223 Eur
Sommario di studio o sommario esauriente di studio 4.892 Eur 3.669 Eur
Informazioni nella scheda di dati di sicurezza 3.261 Eur 2.446 Eur
Nome commerciale della sostanza 1.631 Eur 1.223 Eur
Designazione nella nomenclatura Iupac per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (Ce) n. 1907/2006 non soggette a un regime transitorio 1.631 Eur 1.223 Eur
Designazione nella nomenclatura Iupac per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (Ce) n. 1907/2006 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi 1.631 Eur 1.223 Eur

 

Tabella 2

Tariffe ridotte per Pmi

Oggetto della domanda di riservatezza Media impresa (presentazione individuale) Media impresa (presentazione congiunta) Piccola impresa (presentazione individuale) Piccola impresa (presentazione congiunta) Micro-impresa (presentazione individuale) Micro-impresa (presentazione congiunta)
Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi 3.150 2.363 1.800 1.350 450 338
Fascia di tonnellaggio pertinente 1.050 788 600 450 150 113
Sommario di studio o sommario esauriente di studio 3.150 2.363 1.800 1.350 450 338
Informazioni nella scheda di dati di sicurezza 2.100 1.575 1.200 900 300 225
Nome commerciale della sostanza 1.050 788 600 450 150 113
Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze pericolose non soggette a un regime transitorio 1.050 788 600 450 150 113
Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze pericolose utilizzate come prodotto intermedio, nell'attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nell'attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico 1.050 788 600 450 150 113
Oggetto della domanda di riservatezza Media impresa (presentazione individuale) Media impresa (presentazione congiunta) Piccola impresa (presentazione individuale) Piccola impresa (presentazione congiunta) Microimpresa (presentazione individuale) Microimpresa (presentazione congiunta)
Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi 3.133 EUR 2.350 EUR 1.687 EUR 1.265 EUR 241 EUR 181 EUR
Fascia di tonnellaggio pertinente 1.044 EUR 783 EUR 562 EUR 422 EUR 80 EUR 60 EUR
Sommario di studio o sommario esauriente di studio 3.133 EUR 2.350 EUR 1.687 EUR 1.265 EUR 241 EUR 181 EUR
Informazioni nella scheda di dati di sicurezza 2.088 EUR 1.566 EUR 1.125 EUR 843 EUR 161 EUR 120 EUR
Nome commerciale della sostanza 1.044 EUR 783 EUR 562 EUR 422 EUR 80 EUR 60 EUR
Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all’articolo
119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2007 non soggette a un regime transitorio
1.044 EUR 783 EUR 562 EUR 422 EUR 80 EUR 60 EUR
Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all’articolo
119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2007 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti
e ai processi
1.044 EUR 783 EUR 562 EUR 422 EUR 80 EUR 60 EUR
Oggetto della domanda di riservatezza Media impresa (presentazione individuale) Media impresa (presentazione congiunta) Piccola impresa (presentazione individuale) Piccola impresa (presentazione congiunta) Microimpresa (presentazione individuale) Microimpresa (presentazione congiunta)
Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi 3.180 Eur 2.385 Eur 1.712 Eur 1.284 Eur 245 Eur 183 Eur
Fascia di tonnellaggio pertinente 1.060 Eur 795 Eur 571 Eur 428 Eur 82 Eur 61 Eur
Sommario di studio o sommario esauriente di studio 3.180 Eur 2.385 Eur 1.712 Eur 1.284 Eur

245 Eur

183 Eur
Informazioni nella scheda di dati di sicurezza 2.120 Eur 1.590 Eur 1.141 Eur 856 Eur 163 Eur 122 Eur
Nome commerciale della sostanza 1.060 Eur 795 Eur 571 Eur 428 Eur 82 Eur 61 Eur
Designazione nella nomenclatura Iupac per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (Ce) n. 1907/2006 non soggette a un regime transitorio 1.060 Eur 795 Eur 571 Eur 428 Eur 82 Eur 61 Eur
Designazione nella nomenclatura Iupac per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (Ce) n. 1907/2006 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi 1.060 Eur 795 Eur 571 Eur 428 Eur 82 Eur 61 Eur

Allegato V

Tariffe e oneri per la notifica di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (Ppord) a norma dell'articolo 9 del regolamento (Ce) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe per la notifica di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi

Tariffe per la notifica di Ppord

Tariffa ordinaria 500
Tariffa ridotta per medie imprese 350
Tariffa ridotta per piccole imprese 200
Tariffa ridotta per microimprese 50
Tariffa ordinaria 536 EUR
Tariffa ridotta per medie imprese 348 EUR
Tariffa ridotta per piccole imprese 187 EUR
Tariffa ridotta per microimprese 27 EUR
Tariffa ordinaria 544 Eur
Tariffa ridotta per le medie imprese 353 Eur
Tariffa ridotta per le piccole imprese 190 Eur
Tariffa ridotta per le microimprese 27 Eur

 

Tabella 2

Oneri per la proroga dell'esenzione Ppord

Onere ordinario 1.000
Onere ridotto per medie imprese 700
Onere ridotto per piccole imprese 400
Onere ridotto per microimprese 100
Onere ordinario 1.071 EUR
Onere ridotto per medie imprese 696 EUR
Onere ridotto per piccole imprese 375 EUR
Onere ridotto per microimprese 54 EUR
Onere ordinario 1.087 Eur
Onere ridotto per le medie imprese 707 Eur
Onere ridotto per le piccole imprese 380 Eur
Onere ridotto per le microimprese 54 Eur

Allegato VI

Tariffe per le domande di autorizzazione a norma dell'articolo 62 del regolamento (Ce) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

Tariffa di base 50.000 EUR
Tariffa supplementare per sostanza 10.000 EUR
Tariffa supplementare per impiego 10.000 EUR
Tariffa supplementare per richiedente Se il richiedente supplementare non è una Pmi: 37.500 EUR
Se il richiedente supplementare è una media impresa: 30.000 EUR
Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18.750 EUR
Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 5.625 EUR
Tariffa di base 53.300 EUR
Tariffa supplementare per sostanza 10.660 EUR
Tariffa supplementare per impiego 10.660 EUR
Tariffa supplementare per richiedente Se il richiedente supplementare non è una PMI: 39.975 EUR
Se il richiedente supplementare è una media impresa: 29.981 EUR
Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 17.989 EUR
Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 3 998 EUR
Tariffa di base 54.100 Eur
Tariffa supplementare per sostanza 10.820 Eur
Tariffa supplementare per impiego 10.820 Eur
Tariffa supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare non è una PMI: 40.575 Eur

Se il richiedente supplementare è una media impresa: 30 431 Eur

Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18.259 Eur

Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4.058 Eur

Tariffa di base

54.100 Eur

Tariffa supplementare per sostanza

10.820 Eur

Tariffa supplementare per impiego

48 690 Eur

Tabella 2

Tariffe ridotte per imprese medie le medie imprese

Tariffa di base 40.000 EUR
Tariffa supplementare per sostanza 80.000 EUR
Tariffa supplementare per impiego 80.000 EUR
Tariffa supplementare per richiedente Se il richiedente supplementare è una media impresa: 30 000 EUR
Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18 750 EUR
Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 5 625 EUR
Tariffa di base 39.975 EUR
Tariffa supplementare per sostanza 7.995 EUR
Tariffa supplementare per impiego 7.995 EUR
Tariffa supplementare per richiedente Se il richiedente supplementare è una media impresa: 29.981 EUR
Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 17.989 EUR
Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 3 998 EUR
Tariffa di base 40.575 Eur
Tariffa supplementare per sostanza 8.115 Eur
Tariffa supplementare per impiego 8.115 Eur
Tariffa supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare è una media impresa: 30 431 Eur

Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18.259 Eur

Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4.058 Eur

Tariffa di base

40.575 Eur

Tariffa supplementare per sostanza

8.115 Eur

Tariffa supplementare per impiego

36.518 Eur

 

Tabella 3

Tariffe ridotte per le piccole imprese

Tariffa di base 25.000 EUR
Tariffa supplementare per sostanza 5.000 EUR
Tariffa supplementare per impiego 5.000 EUR
Tariffa supplementare per richiedente Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18.750 EUR
Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 5.625 EUR
Tariffa di base 23.985 EUR
Tariffa supplementare per sostanza 4.797 EUR
Tariffa supplementare per impiego 4.797 EUR
Tariffa supplementare per richiedente Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 17.989 EUR
Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 3 998 EUR
Tariffa di base 24.345 Eur
Tariffa supplementare per sostanza 4.869 Eur
Tariffa supplementare per impiego 4.869 Eur
Tariffa supplementare per richiedente

Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18.259 Eur

Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4.058 Eur

Tariffa di base

24.345 Eur

Tariffa supplementare per sostanza

4.869 Eur

Tariffa supplementare per impiego

21.911 Eur

 

Tabella 4

Tariffe ridotte per le microimprese

Tariffa di base 7.000 EUR
Tariffa supplementare per sostanza 1.500 EUR
Tariffa supplementare per impiego 1.500 EUR
Tariffa supplementare per richiedente Richiedente supplementare: 5.625 EUR
Tariffa di base 5.330 EUR
Tariffa supplementare per sostanza 1.066 EUR
Tariffa supplementare per impiego 1.066 EUR
Tariffa supplementare per richiedente Richiedente supplementare: 3.998 EUR
Tariffa di base 5.410 Eur
Tariffa supplementare per sostanza 1.082 Eur
Tariffa supplementare per impiego 1.082 Eur
Tariffa supplementare per richiedente Richiedente supplementare: 4.057 Eur

Tariffa di base

5 410 Eur

Tariffa supplementare per sostanza

1.082 Eur

Tariffa supplementare per impiego

4.869 Eur

Allegato VII

Oneri per la revisione di un'autorizzazione a norma dell'articolo 61 del regolamento (Ce) n. 1907/2006

Tabella 1

Oneri ordinari

Onere di base 50.000 EUR
Onere supplementare per impiego 10.000 EUR
Onere supplementare per sostanza 10.000 EUR
Onere supplementare per richiedente Se il richiedente supplementare non è una Pmi: 37.500 EUR
Se il richiedente supplementare è una media impresa: 30.000 EUR
Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18.750 EUR
Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 5.625 EUR
Onere di base 53.300 EUR
Onere supplementare per impiego 10.660 EUR
Onere supplementare per sostanza 10.660 EUR
Onere supplementare per richiedente Se il richiedente supplementare non è una PMI: 39.975 EUR
Se il richiedente supplementare è una media impresa: 29.981 EUR
Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 17.989 EUR
Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 3 998 EUR
Onere di base 54.100 Eur
Onere supplementare per impiego 10.820 Eur
Onere supplementare per sostanza 10.820 Eur
Onere supplementare per richiedente Se il richiedente supplementare non è una PMI: 40.575 Eur
Se il richiedente supplementare è una media impresa: 30 431 Eur
Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18.259 Eur
Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4.058 Eur

Onere di base

54.100 Eur

Onere supplementare per sostanza

10.820 Eur

Onere supplementare per impiego

48 690 Eur

 

Tabella 2

Oneri ridotti per le medie imprese

Onere di base 40.000 EUR
Onere supplementare per impiego 8.000 EUR
Onere supplementare per sostanza 8.000 EUR
Onere supplementare per richiedente Se il richiedente supplementare è una media impresa: 30.000 EUR
Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18.750 EUR
Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 5.625 EUR
Onere di base 39.975 EUR
Onere supplementare per impiego 7.995 EUR
Onere supplementare per sostanza 7.995 EUR
Onere supplementare per richiedente Se il richiedente supplementare è una media impresa: 29.981 EUR
Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 17.989 EUR
Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 3 998 EUR
Onere di base 40.575 Eur
Onere supplementare per impiego 8.115 Eur
Onere supplementare per sostanza 8.115 Eur
Onere supplementare per richiedente Se il richiedente supplementare è una media impresa: 30 431 Eur
Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18.259 Eur
Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4.058 Eur

Onere di base

40.575 Eur

Onere supplementare per sostanza

8.115 Eur

Onere supplementare per impiego

36.518 Eur

 

Tabella 3

Oneri ridotti per piccole imprese

Onere di base 25.000 EUR
Onere supplementare per impiego 5.000 EUR
Onere supplementare per sostanza 5.000 EUR
Onere supplementare per richiedente Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18.750 EUR
Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 5.625 EUR
Onere di base 23.985 EUR
Onere supplementare per impiego 4.797 EUR
Onere supplementare per sostanza 4.797 EUR
Onere supplementare per richiedente Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 17.989 EUR
Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 3 998 EUR
Onere di base 24.345 Eur
Onere supplementare per impiego 4.869 Eur
Onere supplementare per sostanza 4.869 Eur
Onere supplementare per richiedente Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18.259 Eur
Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4.058 Eur

Onere di base

24.345 Eur

Onere supplementare per sostanza

4.869 Eur

Onere supplementare per impiego

21.911 Eur

Tabella 4

Tariffe ridotte per microimprese Oneri ridotti per le microimprese

Tariffa di base 7.000 EUR
Tariffa supplementare per sostanza 1.500 EUR
Tariffa supplementare per impiego 1.500 EUR
Tariffa supplementare per richiedente Richiedente supplementare: 5.625 EUR
Onere di base 5.330 EUR
Onere supplementare per impiego 1.066 EUR
Onere supplementare per sostanza 1.066 EUR
Onere supplementare per richiedente Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 3 998 EUR
Onere di base 5.410 Eur
Onere supplementare per impiego 1.082 Eur
Onere supplementare per sostanza 1.082 Eur
Onere supplementare per richiedente Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4.058 Eur

Onere di base

5 410 Eur

Onere supplementare per sostanza

1.082 Eur

Onere supplementare per impiego

4.869 Eur

Allegato VIII

Tariffe per i ricorsi a norma dell'articolo 92 del regolamento (Ce) n. 1907/2006

Tabella 1

Tariffe ordinarie

Ricorso contro una decisione a norma: Tariffa
Dell'articolo 9 o 20 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 2.200
Dell'articolo 27 o 30 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 4.400
Dell'articolo 51 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 6.600
Ricorso contro una decisione a norma: Tariffa
dell’articolo 9 o 20 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 2.356 EUR
dell’articolo 27 o 30 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 4.712 EUR
dell’articolo 51 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 7.069 EUR
Ricorso contro una decisione a norma: Tariffa
dell'articolo 9 o 20 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 2.392 Eur
dell'articolo 27 o 30 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 4.783 Eur
dell'articolo 51 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 7.175 Eur

 

Tabella 2

Tariffe ridotte per le Pmi

Ricorso contro una decisione a norma: Tariffa
Dell'articolo 9 o 20 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 1.800
Dell'articolo 27 o 30 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 3.600
Dell'articolo 51 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 5.400
Ricorso contro una decisione a norma: Tariffa
dell’articolo 9 o 20 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 1.767 EUR
dell’articolo 27 o 30 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 3.534 EUR
dell’articolo 51 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 5.301 EUR"
Ricorso contro una decisione a norma: Tariffa

dell'articolo 9 o 20 del regolamento (Ce) n. 1907/2006

1.794 Eur
dell'articolo 27 o 30 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 3.587 Eur

dell'articolo 51 del regolamento (Ce) n. 1907/2006

5.381 Eur

 

Note ufficiali

1.

Gu L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella Gu L 136 del 29.5.2007, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (Ce) n. 1354/2007 del Consiglio (Gu L 304 del 22.11.2007, pag. 1).

2.

Gu L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo regolamento (Ce) n. 1525/2007 (Gu L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

3.

Gu L 257 del 27.10.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (Ce) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

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