Rifiuti

Normativa Vigente

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Commissione europea

Regolamento 23 gennaio 2013, n. 57/2013/Ue

(Guue 24 gennaio 2013 n. L 21)

Regolamento che modifica il regolamento (Ce) n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi non appartenenti all'Ocse

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato del regolamento (Ce) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'Ocse sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti è stato modificato dal regolamento (Ue) n. 674/2012.

(2) Conformemente all'articolo 37, paragrafi 1 e 2 del regolamento (Ce) n. 1013/2006, la Commissione ha tenuto conto della risposta della Malaysia alla sua richiesta scritta. La Malaysia ha successivamente confermato per iscritto che le informazioni fornite nella sua risposta in relazione alla sottovoce B1100 — zinco commerciale solido e alle voci B3010 e GH013 non rispecchiano la legislazione e le procedure in vigore, che non vietano le importazioni di tali rifiuti. Ha chiesto pertanto che la procedura sia modificata e che l'opzione c) sostituisca l'opzione a) per la sottovoce B1100 — zinco commerciale solido e che l'opzione d) sostituisca l'opzione a) per le voci B3010 e GH013.

(3) Ai fini di tale rettifica e tenuto conto dell'impatto sugli operatori economici, l'allegato del regolamento (Ce) n. 1418/2007 va pertanto modificato di conseguenza,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (Ce) n. 1418/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2013

Allegato

 

L'allegato del regolamento (Ce) n. 1418/2007 è così modificato:

1) la voce seguente, relativa alla Malaysia:

"B1020-B1100"

è sostituita dalle voci seguenti:

"B1020-B1100, eccetto zinco commerciale solido della voce B1100

della voce B1100:

— zinco commerciale solido";

 

 

2) la voce seguente, relativa alla Malaysia:

"B3010"

è sostituita dalla voce seguente:

"B3010";

 

3) la voce seguente, relativa alla Malaysia:

"GG030-GH013"

è sostituita dalle voci seguenti:

"GG030-GG040
GH013".

 

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