Territorio

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Lazio 1° ottobre 2012, n. 8203

Via - Dlgs 152/2006 - Impianto di coltivazione idrocarburi - Fascia di rispetto - Procedimento di Via - Regione interessata - Coinvolgimento - Necessità

 

In una procedura di Valutazione d'impatto ambientale (Via), la pubblicazione su un quotidiano nazionale dell'istanza rivolta all'Autorità competente per un determinato progetto deve essere contestuale alla presentazione dell'istanza medesima.

Il Tar Lazio (sentenza 1° ottobre 2012, n. 8201) ha così annullato il decreto del MinAmbiente con il quale veniva rilasciato giudizio favorevole, con prescrizioni, in ordine all’impatto ambientale di un programma di ricerca idrocarburi nell'area marina compresa tra l'Abruzzo e le Isole Tremiti per violazione del principio della partecipazione del pubblico alle decisioni in materia ambientale (articolo 24, Dlgs 152/2006).

Sulla stessa vicenda sempre il Tar Lazio (sentenza 1° ottobre 2012, n. 8203) ha poi dato ragione alla Regione Puglia che aveva impugnato il medesimo decreto per non essere stata coinvolta nel procedimento di Via. La Regione Puglia, ha sentenziato il Tar, non può infatti non considerarsi soggetto interessato (articoli 24 e 25, Dlgs 152/2006), stante l’impatto potenziale dell'intervento sull’ecosistema marino delle Isole Tremiti e sulle connesse attività di pesca.

 

Tar Lazio

Sentenza 1° ottobre 2012, n. 8203

 

 

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 6627 del 2011, proposto da:

Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti (omissis);

contro

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero Per i Beni e le attività culturali e Ministero dello sviluppo economico, in persona dei Ministri pro tempore, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

(omissis) Srl, in persona del suo rappresentante legale, rappresentata e difesa dagli avv.ti (omissis);

Regione Molise e Regione Abruzzo, in persona dei Presidenti pro tempore, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

del decreto 23.5.2011 n. 280 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con il quale è dichiarata la compatibilità ambientale del progetto di programma dei lavori collegato al permesso di ricerca idrocarburi d493 B.R.-E.L. al largo di Punta Penna, rilasciato alla (omissis) Srl (già (omissis) Srl);

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e di (omissis) Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

In data 6.4.2009 la (omissis) Srl — denominata dal 16.9.2009 (omissis) Srl – formulava istanza di compatibilità ambientale per la prima fase del programma dei lavori relativo a ricerca di idrocarburi nel sottofondo marino in un’area al largo della costa abruzzese di Punta Penna.

Previ pareri favorevoli acquisiti in fase interlocutoria, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, ha rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale degli interventi, con decreto 23.5.2011 n. 280.

La Regione Puglia formula il presente ricorso avverso il provvedimento ministeriale, lamentando di non essere stata consultata in ordine alla fattibilità degli interventi, né di aver ricevuto comunicazioni dirette in proposito.

Si sono costituiti in giudizio, chiamati in causa, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la (omissis) Srl, che nelle memorie prodotte affermano la correttezza ed esaustività della procedura seguita.

La causa è passata in decisione all’udienza del 7 giugno 2012.

 

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

La Regione Puglia, nella specie, va infatti considerata Regione (direttamente) interessata ai sensi degli articoli 24, comma 2, e 25, comma 2, del Dlgs 152/2006, anche se l’intervento si colloca al di fuori della fascia di rispetto di 12 miglia marine fissata dal nuovo testo dell’articolo 6, comma 17 del Dlgs 152/2006.

In primo luogo, va osservato che la fascia di rispetto è stabilita per delimitare un’area entro la quale vige il divieto assoluto delle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi; mentre le attività che si svolgono a distanza maggiore non sono vietate a priori, bensì assoggettate a una complessa valutazione, la quale non può non coinvolgere i prospicienti territori costieri (anche insulari) con le relative popolazioni, attesa l’unitarietà dell’ecosistema con le potenziali e attuali interrelazioni che esso presenta (cfr. la nozione di impatto ambientale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del Dlgs 152/2006). E infatti la legge n. 9/91 fa riferimento anche alle attività di prospezione che si svolgono sulla piattaforma continentale; mentre la primaria responsabilità dello Stato a tale riguardo, rilevante per il diritto internazionale, non esclude che nell’ordinamento interno acquistino rilevanza anche le posizioni delle articolazioni territoriali della Repubblica, in considerazione del particolare rango costituzionale delle stesse.

Alla stregua di queste premesse, sarebbe formalistico ritenere che il prescritto coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di Via, alla stregua degli articoli 24 e 25 del Dlgs 152/2006, riguardi solamente le attività incluse nel territorio e nelle acque territoriali, ma non la piattaforma continentale destinata allo sfruttamento economico delle risorse.

Con riferimento al caso in esame è sufficiente considerare che, considerate le notorie caratteristiche del Mare Adriatico, una distanza della sede dell’intervento di poche decine di chilometri dalle Isole Tremiti — che rientrano nel territorio della Regione Puglia — non può con ogni evidenza non considerarsi significativa al fine di coinvolgere la medesima regione nel procedimento di Via, in quanto l’impatto potenziale sull’ecosistema marino e sulle attività connesse alla pesca riguarda tutte le zone circostanti e non solamente quelle dell’Abruzzo.

La giurisprudenza ha già avuto modo di evidenziare come l’utilizzo della tecnica dell’air gun sia foriero di conseguenze che si ripercuotono anche a distanza, attesa la natura delle onde acustiche e le modalità tecniche dell’operazione, quantomeno con riferimento alla possibile migrazione della fauna marina in luoghi diversi da quelli direttamente interessati dal passaggio della nave (cfr. Tar Puglia — Lecce, sez. I, 14 luglio 2011, n. 1341). E in questa sede è sufficiente rimarcare il riferimento al carattere potenziale dell’impatto ambientale, in quanto non si tratta — con riferimento alle censure a carattere procedimentale — di pervenire a una valutazione in concreto sull’assenza di pregiudizio ambientale, ma più semplicemente di prefigurare, alla stregua di una considerazione prima facie, quali siano i territori anche soltanto potenzialmente coinvolti dalle conseguenze dell’intervento.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

 

PQM

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati: (omissis)

Depositata in segreteria il 1 ottobre 2012

 

 

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