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Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dpcm 20 luglio 2012

(Gu 3 ottobre 2012 n. 231)

Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000 n. 60, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 ("Norme in materia ambientale") che recepisce la citata direttiva 2000/60/Ce, e in particolare la Parte III;

Vista la legge 14 novembre 1995 n. 481, istitutiva delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ed in particolare il suo articolo 2;

Vista la legge 26 marzo 2010 n. 42, di conversione del decreto-legge n. 2 del 2010, che ha introdotto il comma 186-bis all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, il quale ha disposto la soppressione delle Autorità di ambito territoriale ottimale ed ha disposto che le regioni attribuiscano con legge le funzioni già esercitate dalle autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Vista la legge del 12 luglio 2011 n. 106, di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che ha istituito l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua ed in particolare l'articolo 10, comma 15 che ha assegnato all'Agenzia nazionale per la regolazione e vigilanza in materia di acqua le competenze già attribuite dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 18 luglio 2011;

Visto l'articolo 21, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha soppresso la Commissione nazionale di vigilanza sulle risorse idriche;

Visto l'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge del 22 dicembre 2011 n. 214, che, con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, ha previsto il subentro dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nelle funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici, stabilendo che siano esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto l'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge del 22 dicembre 2011 n. 214, che ha previsto che le funzioni da trasferire siano individuate mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Considerata la Comunicazione interpretativa della Commissione europea COM (2000) 477 (Politica di tariffazione per una gestione più sostenibile delle Risorse Idriche) del 26 luglio 2000, che, in linea con le recenti iniziative volte ad attribuire maggior peso a strumenti di natura economica nell'ambito delle politiche ambientali, promuove la tariffazione dei servizi idrici quale mezzo per garantire un uso più sostenibile delle risorse idriche ed il recupero dei costi dei servizi idrici nell'ambito di ogni specifico settore economico. Ciò anche al fine di contribuire a fare in modo che gli obiettivi ambientali stabiliti dalla direttiva possano essere raggiunti in maniera efficace dal punto di vista dei costi.

Considerato che la direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 (direttiva quadro in materia di acque), recepita con il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che traccia i principi in tema di gestione della risorsa idrica, ha tra i suoi principali obiettivi la prevenzione e riduzione dell'inquinamento, la promozione di un utilizzo sostenibile della risorsa, la protezione dell'ambiente, nonché la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità; per il conseguimento di tali obiettivi, la direttiva impone un approccio integrato al governo della risorsa, che superi la storica tripartizione della "difesa dalle acque/difesa del suolo", "tutela delle acque e obiettivi di qualità", "gestione del servizio idrico integrato";

Considerato che anche la direttiva 2007/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 (cd direttiva "alluvioni"), recepita con il decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 istituisce un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità, in coerenza e coordinamento con gli obiettivi della direttiva 2000/60/Ce;

Considerato che la comunicazione in materia di carenza idrica e siccità (COM 2007/414) e il Libro bianco sull'adattamento ai cambiamenti climatici (COM 2009/147) richiedono che si proceda entro il corrente anno alla definizione del Piano nazionale di adattamento al fine, tra l'altro, di diminuire la vulnerabilità e aumentare la resilienza delle risorse idriche per prevenire le conseguenze negative e i danni derivanti dai cambiamenti climatici;

Considerato che spetta al Ministro dell'ambiente, ai sensi del comma 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, adottare le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque;

Considerato altresì che:

— le attività preliminari alla definizione dei costi per i vari settori d'impiego dell'acqua attengono alla funzione d'indirizzo e coordinamento tipica dell'autorità di governo della risorsa;

— per la gestione sostenibile delle risorse idriche, la direttiva stabilisce che il sistema di gestione unica ed integrata delle acque deve essere basato sulle unità geografiche ed idrologiche naturali, i bacini idrografici, e che la gestione degli stessi, soprattutto se di ridotte dimensioni (oppure se le acque sotterranee localizzate in un bacino confluiscono di fatto nel bacino idrografico adiacente), debbano avere un unico coordinamento a livello di distretto idrografico;

— le misure individuate nella pianificazione di bacino ai fini del raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2000/60/Ce debbono essere il risultato di un'analisi in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria, in coerenza con l'analisi economica di cui all'articolo 9 della direttiva 2000/60/Ce e all'articolo 119 del decreto legislativo n. 152/2006, e che debbono garantire il recupero integrale del costo dei servizi idrici, ovvero la quantificazione dei costi finanziari, ambientali e della risorsa tenendo conto del principio "chi inquina paga";

— la gestione integrata della risorsa, come prevista dalla direttiva 2000/60/Ce e dalle direttive ad essa strettamente connesse 2006/118/Ce e 2007/60/Ce, deve tenere conto dei differenti usi della stessa, della sua tutela quantitativa e qualitativa, delle ripercussioni che i cambiamenti climatici comportano sul governo integrato della risorsa stessa, richiedendo pertanto a tal fine il completamento del riassetto della governance e una ottimale definizione di ruoli e competenze tra livelli distrettuali e regionali;

— il servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, sebbene rappresenti una parte minoritaria rispetto agli altri usi della risorsa, è considerato prioritario e deve essere opportunamente garantito e tutelato anche attraverso una gestione secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità;

— la legge del 22 dicembre 2011, n. 214 affronta alcuni aspetti attinenti alla materia del servizio idrico integrato, attribuendo all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas le funzioni di regolazione, con particolare riferimento alla determinazione della tariffa e al controllo del servizio idrico integrato, prevedendo che esse siano esercitate con i poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481;

Ritenuto necessario:

— assicurare al più presto una governance complessiva e unitaria per la risorsa idrica, avviando al contempo l'istituzione delle Autorità di distretto e dando attuazione alla parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 adottando i necessari atti amministrativi, pervenendo definitivamente ad un assetto istituzionale nazionale coerente con i principi della direttiva 2000/60/Ce;

— adottare un quadro normativo improntato ad una logica unitaria della difesa idrogeologica, della gestione integrata dell'acqua e del governo delle risorse idriche; rendere operative le autorità di bacino distrettuali; portare a definitiva e rapida approvazione i piani di gestione dei distretti idrografici e i relativi programmi di azione;

— che ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tenga conto dei principi comunitari con particolare riferimento a quelli inerenti le politiche di tariffazione, quali il principio del "chi inquina paga" e il principio della copertura integrale del costo del servizio finanziario, ambientale e della risorsa (principio del full cost recovery);

Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata del 10 maggio 2012;

Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Articolo 1

Funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare continua ad esercitare le funzioni in materia di servizi idrici non trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 3, ed in particolare:

a) adotta gli indirizzi per assicurare il coordinamento ad ogni livello di pianificazione delle funzioni inerenti gli usi delle risorse idriche, individuando obiettivi generali e priorità di intervento;

b) adotta gli indirizzi e fissa gli standard di qualità della risorsa ai sensi della Parte III del Dlgs n. 152/2006 e delle direttive comunitarie di settore;

c) definisce criteri e indirizzi per favorire il risparmio idrico, l'efficienza nell'uso della risorsa idrica e per il riutilizzo delle acque reflue;

d) definisce i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori d'impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività in attuazione del principio del recupero integrale del costo del servizio e del principio "chi inquina paga";

e) definisce i criteri per la determinazione della copertura dei costi relativi ai servizi idrici, diversi dal servizio idrico integrato e da ciascuno dei singoli servizi che lo compongono nonché dai servizi di captazione e adduzione a usi multipli e dai servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori d'impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività;

f) definisce gli obiettivi generali di qualità del servizio idrico integrato sul territorio nazionale, sentite le Regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;

g) può definire indirizzi per realizzare, attraverso una modulazione differenziata della tariffa, una perequazione solidaristica tra ambiti diversamente forniti di risorse idriche.

Articolo 2

Finalità e principi ispiratori della regolazione del settore idrico

1. Le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo. La regolazione del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, persegue le seguenti finalità:

a) garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale;

b) definizione di un sistema tariffario equo, certo, trasparente, non discriminatorio;

c) tutela dei diritti e degli interessi degli utenti;

d) gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario;

e) attuazione dei principi comunitari "recupero integrale dei costi", compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e "chi inquina paga", ai sensi degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/Ce.

Articolo 3

Individuazione delle funzioni di regolazione del servizio idrico integrato trasferite all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas esercita, secondo i principi indicati, le seguenti funzioni di regolazione e controllo del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono:

a) definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso; a tal fine, prevede premialità e penalità, esercita poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irroga, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, propone al soggetto affidante la sospensione o la cessazione dell'affidamento; determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti. Resta ferma la facoltà in capo agli enti affidanti di prevedere nei contratti di servizio livelli minimi ed obiettivi migliorativi rispetto a quelli previsti dall'Autorità che ne tiene conto ai fini della definizione della tariffa;

b) predispone, ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una o più convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra Autorità competenti all'affidamento del servizio e soggetti gestori;

c) definisce le componenti di costo — inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione — per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego, in conformità ai criteri e agli obiettivi stabiliti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e), f);

d) predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, di cui alla precedente lettera c) sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge e fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe;

e) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le autorità competenti e i gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191;1

f) approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle Amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti.

g) adotta direttive per la trasparenza della contabilità e per la separazione contabile e amministrativa dei gestori del servizio idrico integrato o di suoi segmenti, nonché la rendicontazione periodica dei dati gestionali ai fini dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, assicurando la corretta disaggregazione di costi e ricavi per funzione svolta, per area geografica e categoria di utenza, valutando i costi delle singole prestazioni, anche ai fini di un confronto comparativo;

h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, su richiesta del Governo, delle Regioni e dei soggetti che affidano il servizio;

i) può formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;

l) tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami istanze segnalazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 12, lettera m) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e determinando ove possibile obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti stessi;

m) integra la relazione al Governo e al Parlamento di cui all'articolo 2, comma 12, lettera i) della legge n. 481 con un'apposita sezione avente particolare riferimento allo stato e alle condizioni del servizio idrico integrato;

n) svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, assicurando l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti. A tal fine il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, d'intesa con l'Autorità per l'energia, trasferisce gli archivi, la documentazione ed i database informatici relativi alle funzioni di cui al presente articolo;

o) d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce ulteriori programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.2

2. L'Autorità per l'energia, in assenza di standard o indirizzi emanati da parte delle Autorità a tal fine competenti, o qualora non disponga di riferimenti normativi o regolamentari funzionali allo svolgimento delle proprie funzioni, nelle more della emanazione dei provvedimenti in materia, procede comunque sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.

Articolo 4

Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

 

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2012.

Note redazionali

1.

Lettera annullata "nella parte in cui si riferisce anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano" dalla sentenza della Corte Costituzionale 21 maggio 2014, n. 137.

2.

Lettera annullata "nella parte in cui si riferisce anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano" dalla sentenza della Corte Costituzionale 21 maggio 2014, n. 137.

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