Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

print

Sentenza Tar Veneto 6 agosto 2012, n. 1113

Energia - Autorizzazione impianto a fonti rinnovabili - Ricorso contro il provvedimento - Legittimazione processuale - Comitato - Requisiti - Carattere non occasionale - Necessità

Un comitato formatosi al solo scopo di opporsi alla realizzazione di un impianto a fonti rinnovabili non possiede il requisito della "non occasionalità" nella tutela ambientale indispensabile per la legittimazione processuale.
Il Tar del Veneto con la sentenza 6 agosto 2012, n. 1113 ha ribadito una consolidata giurisprudenza sul tenore della legge 349/1986. Per i Giudici i comitati spontanei possono essere legittimati ad agire in giudizio, ma devono perseguire in modo non occasionale i valori ambientali nella loro più generale accezione.
In altre parole il comitato non deve essere sorto al solo scopo, come nel caso di specie, di impedire la realizzazione dell'impianto a fonti rinnovabili oggetto di causa; si trattava di un impianto a biogas regolarmente autorizzato con autorizzazione unica impugnata dai ricorrenti, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di legittimazione attiva ex articolo 35 comma 1 lettera b), Codice del processo amministrativo (Dlgs 104/2010).

Parole chiave Parole chiave: Energia | Energie rinnovabili | Autorizzazioni | Energie rinnovabili | Biogas / Biometano | Disposizioni trasversali/Aua | Autorizzazioni | Procedure semplificate | Associazioni / Ong / Onlus | Biogas / Biometano

Tar Veneto

Sentenza 6 agosto 2012, n. 1113

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 1296 del 2011, proposto da:

Comitato (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis) Sas di (omissis) & C., rappresentati e difesi dagli avvocati (omissis).

 

contro

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) ed (omissis);

 

nei confronti di

Società agricola (omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis), (omissis).

notiziandone

Comune di Piombino Dese, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis).

 

per l'annullamento

a) della delibera di giunta regionale n. 354 del 29 marzo 2011, pubblicata sul Bur n. 35 del 13 maggio 2011, recante l'autorizzazione alla società agricola (omissis) a costruire ed esercitare un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biogas di origine agricola in Comune di Piombino Dese;

b) della determinazione della conferenza dei servizi del 21 luglio 2010 di rilasciare la suddetta autorizzazione;

c) del provvedimento del Servizio ispettorato regionale per l'agricoltura di Padova 12 agosto 2010 di approvazione del piano aziendale della società agricola fossetta;

d) del verbale istruttorio di conclusione del procedimento del 20 gennaio 2011;

e) degli atti in data 23 giugno 2010 di indizione e convocazione della conferenza dei servizi;

f) dell'atto 21 giugno 2010 con cui è stata accertata la procedibilità dell'istanza di autorizzazione presentata dalla società agricola fossetta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto, di Società agricola (omissis) e di Comune di Piombino Dese;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2012 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

In data 22 marzo 2010 la società agricola (omissis) presentava una domanda per il rilascio di una autorizzazione unica regionale, prevista dall'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003, al fine di realizzare un impianto per la produzione di energia elettrica mediante impiego di biogas ricavato da biomassa di origine vegetale e zootecnica.

Una parte dell'impianto veniva realizzata non in base all'autorizzazione regionale, bensì in forza di una DIA edilizia presentata il 15 giugno 2010 e mediante lavori eseguiti successivamente al deposito dell'istanza di autorizzazione, ma prima che la Regione approvasse il progetto.

La Dia veniva, poi, annullata dal Comune con provvedimento successivamente impugnato dai ricorrenti (Rg. n. 1084/2011).

A seguito della presentazione dell'istanza di autorizzazione, nel marzo 2010, la Regione provvedeva ad indire la conferenza di servizi che, a sua volta, approvava il piano di realizzazione dell'opera e, ciò, contestualmente all'introduzione di una serie di prescrizioni.

Nel marzo 2011 la Giunta regionale deliberava, definitivamente, di autorizzare la costruzione e l'esercizio dell'impianto.

I ricorrenti provvedevano all'impugnativa della delibera di Giunta (reg. n. 354) del 29 marzo 2011, recante l'autorizzazione alla società agricola (omissis) a costruire ed esercitare un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biogas di origine agricola in Comune di Piombino Dese e, ciò, unitamente alla determinazione della Conferenza di servizi assunta in data 21 luglio 2010, in quanto tale, diretta al rilascio di suddetta autorizzazione, e, ancora, dei rimanenti atti in epigrafe citati.

Nel presente giudizio si costituiva la Regione Veneto, la società agricola (omissis) (controinteressata) e interveniva altresì il Comune di Piombino Dese (intervento ad adiuvandum).

All'udienza del 4 luglio 2012, uditi i procuratori delle parti e precisate le rispettive conclusioni, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

 

Diritto

Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito precisati.

In primo luogo va dichiarata la carenza di legittimazione a ricorrere nei confronti del Comitato (omissis). L'esame dello statuto di detto Comitato evidenzia come il fine prioritario ed esclusivo dello stesso debba essere individuato nel … "promuovere e sostenere tutte le iniziative finalizzate ad evitare la realizzazione dell'impianto a biogas nella nostra zona"…. L'ambito di incidenza dell'attività del Comitato sopra citato è inoltre circoscritta, sempre dallo Statuto all'"ambito territoriale del Comune di Piombino". Ne consegue come sia del tutto evidente l'insussistenza, nei confronti di detto Comitato, di quei requisiti di "non occasionalità" nella tutela ambientale ritenuti indispensabili, sulla base di un orientamento prevalente, ai fini di fondare la legittimazione ad agire del ricorso. L'esame degli atti citati dimostra come l'attività di detto Comitato si esaurisce, essendone assolutamente circoscritta, nel perseguimento di un unico scopo, vale a dire nell'opposizione alla realizzazione dell'impianto di cui si tratta, senza avere a riferimento la tutela dei valori ambientali nella loro più generale accezione come richiesto dalla Giurisprudenza prevalente (Consiglio di Stato Sezione VI n. 3107 del 23 maggio 2011).

Sulla base di quanto sopra deve pertanto dichiararsi, per quanto concerne il Comitato (omissis), l'inammissibilità del ricorso, per mancanza di legittimazione attiva, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35 comma 1 lettera b) del Codice del processo amministrativo.

Deve al contrario ritenersi esistente la legittimazione ad agire, unitamente all'interesse a ricorrere, nei confronti dei rimanenti ricorrenti, in quanto tutti proprietari confinanti con l'area in cui incide l'impianto di cui si tratta e, quindi, potenziali soggetti idonei ad essere lesi dalla realizzazione di detta opera.

Ma a prescindere dalla sussistenza di detta ultima legittimazione il ricorso deve ritenersi comunque infondato e va nel merito rigettato.

È certamente infondato il primo motivo con il quale i ricorrenti deducono la violazione dell'articolo 44 della legge regionale 11/2004 nella parte in cui, si afferma, l'inesistenza — e per quanto riguarda i contro interessati — dell'indispensabile rapporto di connessione tra l'attività di produzione dell'energia elettrica e l'attività di coltivazione e allevamento, connessione che sarebbe stata illegittimamente attestata dal provvedimento del 12 agosto 2010, emanato dal Servizio ispettorato regionale per l'agricoltura di Padova (c.d. Sira). Il ricorrente ritiene che sussista la violazione della delibera di Giunta regionale n. 3178/2004 lettera d) punto 3 secondo cui l'attività di produzione di energia, generata dal trattamento di biomasse e reflui zootecnici, è considerata "agricola" (e attività connessa alla coltivazione del fondo) qualora abbia ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente (con una percentuale maggiore del 50%) dalla coltivazione del fondo stesso. Per il ricorrente il soggetto controinteressato non raggiungerebbe la disponibilità della superficie minima richiesta e, ciò, renderebbe illegittime l'approvazione del piano aziendale e l'autorizzazione unica regionale.

Sul punto va al contrario rilevato come il Sira, non solo ha approvato il piano aziendale presentato dai ricorrente, ma ha affermato proprio l'esistenza di detto rapporto di connessione e, ciò, in considerazione delle produzioni vegetali aziendali ottenibili e dei reflui zootecnici generati dall'allevamento aziendale di bovini da carne, rilevando come l'efficacia dei requisiti riconducibili debba essere considerata esistente, non necessariamente al momento iniziale di presentazione della documentazione richiesta, bensì anche in un momento successivo e, comunque, "al momento dell'efficacia dell'impianto". Deve pertanto essere rigettata l'eccezione di parte ricorrente a ciò ostando sia la considerazione sopra citata sia, ancora, il rilievo circa l'esattezza dei computi posti in essere dal Sira, sufficienti da soli a raggiungere il requisito minimo di superficie necessari a poter fronteggiare la produzione di energia.

Va ugualmente rigettato il secondo motivo del ricorso con il quale il ricorrente sostiene l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto l'impianto sarebbe incluso in zona E2 di tutela ambientale, mentre per gli impianti di cui si tratta sussisterebbe un'area apposita classificata "DA-Agroindustriale".

In realtà la semplice lettura dell'articolo 12 comma 7 del Dlgs 387/2003 contrasta con la prospettazione di parte ricorrente nel momento in cui prevede che ... "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".

Il motivo è pertanto infondato.

Con il terzo motivo l'illegittimità degli atti infondati viene ricondotta alla constatazione in base alla quale i "primi" lavori di realizzazione dell'impianto debbano ritenersi anch'essi illegittimi in quanto realizzati sulla base di quanto previsto da una semplice Dia. Anche detto motivo deve considerarsi infondato laddove non considera come la Regione abbia comunque emanato, seppur in una fase immediatamente successiva alla Dia, il provvedimento di autorizzazione unica previsto dal Dlgs n. 387/2003, provvedimento comunque sufficiente a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla normativa speciale e a legittimare la realizzazione dell'opera nella sua interezza.

Deve essere rigettato anche il quarto e ultimo motivo. Con esso parte ricorrente evidenzia l'illegittimità della convocazione della conferenza di servizi, posta in essere in un momento in cui la controinteressata non aveva provveduto a presentare tutta la documentazione richiesta. L'esame del verbale della conferenza di servizi evidenzia, al contrario, come la società agricola Fossetta avesse provveduto a presentare la documentazione richiesta in una fase comunque antecedente alla convocazione della riunione. Solo in una fase successiva vi è stata la convocazione della stessa conferenza e l'assunzione della decisione favorevole alla realizzazione dell'opera di cui si tratta. Si consideri ancora come nessuna illegittimità può essere ricollegata, come vorrebbe parte ricorrente, alla circostanza in base alla quale la conferenza abbia provveduto all'emanazione del parere favorevole in un'unica seduta allo svolgimento sia della fase istruttoria quanto di quella decisoria e, quindi, senza prevedere lo svolgimento di una pluralità di sessioni. Sul punto deve condividersi l'argomentazione di parte resistente nella parte in cui evidenzia l'insussistenza di motivi ostativi e norme di alcun genere, idonee a sancire l'illegittimità di una decisione così assunta e, ciò, laddove quest'ultima risulti confortata, in sede di approvazione, dalla votazione unanime dei partecipanti.

In conclusione il ricorso è infondato e va nel merito rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

a) dichiara, per quanto concerne il Comitato (omissis), l'inammissibilità del ricorso, per mancanza di legittimazione attiva, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35 comma 1 lettera b) del Codice del processo amministrativo;

b) rigetta il ricorso in quanto infondato e con riferimento ai restanti ricorrenti;

c) Condanna le parti soccombenti, in solido tra di loro e da dividersi per parti uguali (unitamente all'interveniente ad adiuvandum nella species il Comune di Piombino Dese), al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna parte costituita per complessivi euro 4.000,00 (quattromila//00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 6 agosto 2012.

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598