Rifiuti

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Lazio 28 febbraio 2012, n. 2013

Deliberazione Albo gestori 15/2010 - Limitazione numerica all'assunzione dell'incarico di responsabile esterno - Parametro esclusivamente quantitativo - Congruità con le esigenze di proporzionalità - Non sussiste

Tar Lazio

Sentenza 28 febbraio 2012, n. 2013

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

 

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 3633 del 2011, proposto da:

Consiglio nazionale dei Chimici, in persona del Presidente (omissis);

 

contro

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del Ministro p.t.;

Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, in persona del legale rappresentante p.t.;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t.,costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

nei confronti di

Consiglio nazionale degli Ingegneri, non costituitosi in giudizio

 

per l'annullamento

— della Deliberazione 15/12/2010 prot. n. 02/Cn/Albo del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali;

— della Deliberazione 19/01/2011 prot. n. 01/ALBO/CN del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Considerato in fatto e in diritto:

a) che il Consiglio nazionale dei Chimici impugna la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo nazionale dei gestori ambientali del 15 dicembre 2010, con cui sono stati fissati i criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8 (intermediazione e commercio dei rifiuti) e la successiva deliberazione del 19 gennaio 2011, avente ad oggetto l'entrata in vigore della precedente deliberazione;

b) che l'oggetto del contendere nella presente sede riguarda la "revisione dei requisiti per l'iscrizione degli intermediari e dei commercianti di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi di cui alle precedenti deliberazioni n. 003 del 16 luglio 1999 e n. 009 del 4 aprile 2000";

c) che in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera d) della deliberazione del 15 dicembre 2010 stabilisce che il responsabile tecnico delle imprese che intendano iscriversi all'albo nella categoria 8 "può essere un professionista esterno all'organizzazione dell'impresa che ricopra lo stesso incarico per non più di dieci imprese iscritte all'Albo";

d) che parte ricorrente contesta in questa sede questa limitazione numerica, ispirata, a detta dell'Amministrazione, dalla "necessità di limitare il numero delle imprese che possono essere assistite contemporaneamente da uno stesso responsabile tecnico in attesa della revisione delle competenze e della responsabilità dello stesso";

e) che parte ricorrente sostiene (in sintesi):

— che l'Amministrazione non ha specificato le ragioni giustificative di tale limitazione, la quale lede l'interesse dei professionisti (tra cui i chimici) ad esercitare liberamente la professione, anche avvalendosi di sostituti e ausiliari;

— che il Dm 28 aprile 1998, n. 406 — e la successiva deliberazione del Comitato del 16 luglio 1999, n. 3 — riservano il ruolo di responsabile tecnico ai soggetti muniti dei prescritti requisiti di idoneità ed esperienza professionale, senza prevedere limiti numerici;

— che il criterio quantitativo introdotto dall'Amministrazione con la deliberazione impugnata in questa sede prescinde dalla professionalità e dall'idoneità tecnica specifica e contrasta con gli articoli 33, comma 5 e 41 della Costituzione, anche in relazione alla normativa professionale dei chimici;

— che il limite numerico neppure garantisce il buon andamento del sistema, dato che al riguardo sono maggiormente rilevanti la dimensione tecnico-organizzativa delle imprese e la rilevanza delle questioni da affrontare;

— che normalmente l'ordinamento non pone limiti numerici all'assunzione di incarichi da parte dei professionisti;

— che le delibere impugnate contrastano con i principi comunitari di libero mercato, di non discriminazione, di concorrenza, trasparenza e proporzionalità, in relazione alla direttiva 2006/123/Ce, dell'articolo 56 del Tfue e del Dlgs n. 59/2010;

f) che il ricorso è fondato, per l'assorbente considerazione che la censurata limitazione esclusivamente quantitativa si appalesa manifestamente irragionevole in relazione allo scopo perseguito, ossia all'esigenza di assicurare la salvaguardia della qualità delle prestazioni professionali in funzione della tutela ambientale;

— che infatti è logico ritenere, alla stregua della comune esperienza, che il solo parametro quantitativo non appare congruo con l'esigenza di perseguire le predette finalità nel rispetto del principio di proporzionalità e senza pregiudicare oltre lo stretto necessario, con limitazioni non giustificate, la posizione di libertà e autonomia professionale — tutelata dall'ordinamento nazionale e comunitario — degli operatori del settore;

— che in linea di principio il parametro quantitativo risulta quindi irragionevole se isolatamente considerato, in quanto esso postulerebbe quantomeno l'integrazione con profili di carattere dimensionale e qualitativo, in quanto gli oneri connessi alla prestazione professionale non possono non essere correlati anche alla dimensione delle imprese coinvolte e alle problematiche gestionali specifiche delle stesse;

g) che quindi gli atti impugnati vanno annullati nella parte concernente la predetta limitazione numerica all'assunzione degli incarichi in questione ("non più di dieci imprese iscritte all'Albo"), con assorbimento dei profili di censura non esaminati;

h) che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, attesa la novità e la peculiarità della questione

 

PQM

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

 

Depositata in Segreteria il 28 febbraio 2012

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