Commercio rifiuti, Albo gestori cambia requisiti responsabili tecnici
Rifiuti
Sale a quaranta (dalle dieci attuali) il numero di imprese iscritte nella categoria 8 dell’Albo che potranno affidare allo stesso “soggetto” esterno l’incarico di responsabile tecnico.
Lo ha stabilito il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali, con la delibera n. 4 del 18 aprile 2012 di modifica della delibera 2/2010.
La novità arriva a seguito della sentenza 2013/2012 con la quale il Tar Lazio ha annullato la delibera 2/2010, laddove stabiliva – ante delibera 4/2012 — un limite esclusivamente quantitativo (10 imprese) al numero di soggetti che possono essere contemporanemente assistiti dallo stesso responsabile tecnico esterno.
A seguito dei rilievi del Tar, l’Albo gestori ha provveduto ad integrare tale limite quantitativo con profili di carattere dimensionale e qualitativo, stabilendo che all’interno del nuovo limite complessivo di quaranta imprese non più di cinque possano essere iscritte nella classe a), non più di dieci nella classe b), non più di venti nella classe c) e non più di trenta nella classe d).
Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8 - Responsabile tecnico - Modifiche alla deliberazione n. 2/2010
Deliberazione Albo gestori 15/2010 - Limitazione numerica all'assunzione dell'incarico di responsabile esterno - Parametro esclusivamente quantitativo - Congruità con le esigenze di proporzionalità - Non sussiste
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