Commercianti di rifiuti, chiarimenti sulle fideiussioni
Rifiuti
Per l’Albo gestori restano valide ed efficaci le fideiussioni presentate per l’iscrizione alla categoria 8 (commercianti e intermediari di rifiuti) e già accettate dalle Sezioni competenti entro il 22 settembre 2011.
Nel caso di fideiussioni già presentate ex Dm 8 ottobre 1996 per le quali non è ancora intervenuta l’accettazione della Sezione competente, al contrario, le imprese dovranno presentare un’apposita appendice per adeguare il contratto a quanto previsto dal nuovo Dm 20 giugno 2011, oppure una nuova fideiussione.
Il tutto – precisa infine l’Albo nazionale gestori ambientali nella circolare 1151/2011 — a meno che che l’importo garantito dalle fideiussioni presentate entro il 22 settembre 2011, ma non ancora accettate, risulti pari o superiore a quello stabilito per la stessa classe d’iscrizione dal Dm 20 giugno 2011, nel qual caso le stesse saranno ritenute valide senza necessità di adeguamento.
Adeguamento fideiussioni categoria 8 (intermediari e commercianti)
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941