News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 3 ottobre 2011

Commercianti di rifiuti, chiarimenti sulle fideiussioni

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Per l’Albo gestori restano valide ed efficaci le fideiussioni presentate per l’iscrizione alla categoria 8 (commercianti e intermediari di rifiuti) e già accettate dalle Sezioni competenti entro il 22 settembre 2011.

 

Nel caso di fideiussioni già presentate ex Dm 8 ottobre 1996 per le quali non è ancora intervenuta l’accettazione della Sezione competente, al contrario, le imprese dovranno presentare un’apposita appendice per adeguare il contratto a quanto previsto dal nuovo Dm 20 giugno 2011, oppure una nuova fideiussione.

 

Il tutto – precisa infine l’Albo nazionale gestori ambientali nella circolare 1151/2011 — a meno che che l’importo garantito dalle fideiussioni presentate entro il 22 settembre 2011, ma non ancora accettate, risulti pari o superiore a quello stabilito per la stessa classe d’iscrizione dal Dm 20 giugno 2011, nel qual caso le stesse saranno ritenute valide senza necessità di adeguamento.

 

documenti di riferimento
Circolare Albo nazionale gestori ambientali 30 settembre 2011, n. 1151

Adeguamento fideiussioni categoria 8 (intermediari e commercianti)

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