Albo gestori: recupero e smaltimento tra attività intermediari
Rifiuti
L’impresa di raccolta e trasporto regolarmente iscritta che affida ad altri soggetti iscritti alcuni dei propri servizi, non deve iscriversi nella categoria 8 dell’Albo (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione).
Il Comitato nazionale dell’Albo gestori sottolinea difatti che l’articolo 183, comma 1, lettera l) del Dlgs 152/2006, individua come intermediario/commerciante di rifiuti l’impresa che “dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi”, e non le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti stessi.
Si ricorda che la categoria 8 dell’Albo nazionale gestori (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi) è diventata recentemente “operativa” a seguito del Dlgs 205/2010; a seguito delle indicazioni dell’Albo gestori ambientali, gli operatori già in attività avrebbero dovuto iscriversi allo stesso entro il 19 aprile 2011.
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