Danno ambientale e bonifiche

Giurisprudenza (Normativa regionale)

print

Sentenza Tar Abruzzo 13 maggio 2011, n. 318

Bonifiche - Diffida ad adottare le misure di sicurezza - Competenza provinciale - Disciplina speciale ex Dlgs 152/2006 - Prevale

Il Tar Abruzzo annulla un provvedimento comunale di diffida per la messa in sicurezza di un sito inquinato, compito che il “Codice ambientale” affida al Presidente della Provincia.
In quanto disciplina speciale di riferimento, argomenta il Giudice amministrativo abruzzese (sentenza 318/2011) richiamandosi a una recente sentenza del Consiglio di Stato (2249/2011), gli articoli 244, 250 e 253 del Dlgs 152/2006 (cd. “Codice ambientale”) che affidano alla Provincia il compito di diffidare il responsabile dell’inquinamento a mettere in atto le misure di sicurezza richieste, prevalgono sulla disciplina generale che affida al Sindaco la decretazione d’urgenza a tutela della salute pubblica (ex Dlgs 267/2000).
Le ordinanze sindacali contingibili e urgenti sono difatti utilizzabili solo laddove l’ordinamento non preveda altri mezzi ordinari, come nel caso in questione, visto che il “Codice ambientale” già prevede i sistemi per la bonifica dei siti inquinati, anche in via d’urgenza.

Tar Abruzzo

Sentenza 13 maggio 2011, n. 318

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 344 del 2010, proposto dalla:

(omissis) Srl, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis);

 

contro

Il Comune di Bolognano non costituitosi in giudizio;

 

per l'annullamento

del provvedimento di diffida n. 4069 del 17 giugno 2010 del Sindaco di Bolognano avente a oggetto la messa in sicurezza dell'area privata "ex Montecatini";

dell'atto di diffida n. 4070 del 17 giugno 2010 sempre del Sindaco avente a oggetto la messa in sicurezza di altra area adiacente, nonché, solo per il comparticolo "Z", anche l'ordine di presentazione dei risultati della caratterizzazione e analisi di rischio.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2011 il dott. (omissis) e udito l'avv. (omissis), per la società ricorrente, nessuno presente per il Comune resistente non costituitosi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

La ricorrente ditta fa presente di essere proprietaria di un'area individuata come sito contaminato, ai sensi del Dlgs152 del 2006, dal decreto del Ministero dell'ambiente 28 maggio 2008, nonché di un'area adiacente. Le due diffide riguardano la messa in sicurezza in via d'urgenza del sito nonché, solo per il comparticolo "Z", anche l'ordine di presentazione dei risultati della caratterizzazione e analisi di rischio.

A sostegno illustra i seguenti motivi di ricorso:

1. Difetto di competenza, in quanto sui siti ex articolo244 Dlgs152 del 2006 la competenza è della Provincia, con una normativa che deroga all'usuale competenza sindacale in materia.

2. Violazione e falsa applicazione degli articolocoli 242, 244, 245, 252 e 253 del Dlgs152 del 2006, difetto di istruttoria e sviamento.

La diffida andava rivolta unicamente al responsabile dell'inquinamento ma non al proprietario il quale ha solamente una facoltà e non un obbligo a intervenire per bonificare il sito. Nel caso anche in sede penale la responsabilità non è della ditta ricorrente ma di chi ha gestito per anni il polo chimico ivi esistente.

Infine, nel corso della pubblica udienza del 21 aprile 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

 

Diritto

Oggetto del presente ricorso sono due coeve diffide del Sindaco di Bolognano la prima n. 4069 del 17 giugno 2010 avente a oggetto la messa in sicurezza dell'area privata "ex Montecatini" la seconda n. 4070 avente ad oggetto la messa in sicurezza di altra area adiacente, nonché, solo per il comparticolo "Z", anche l'ordine di presentazione dei risultati della caratterizzazione e analisi di rischio.

Va rilevato che, ai sensi degli articolo 242 e 244 Dlgs3 aprile 2006 n. 152, l'obbligo di bonifica è posto in capo al responsabile dell'inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l'onere di ricercare ed individuare, mentre il proprietario non responsabile dell'inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera "facoltà" di effettuare interventi di bonifica (Consiglio Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885). Il nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione riscontrata deve essere accertato applicando la regola probatoria del "più probabile che non": pertanto, il suo positivo riscontro può basarsi anche su elementi indiziari, quali la tipica riconducibilità dell'inquinamento rilevato all'attività industriale condotta sul fondo (Tar Piemonte Torino, sez. I, 24 marzo 2010, n. 1575).

Infine dal combinato disposto degli articolo 244, 250 e 253 del Codice ambiente si ricava, infatti, che, nell'ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali in esame da particolo del responsabile dell'inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso, e sempreché non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati, le opere di recupero ambientale sono eseguite dalla p.a. competente, che potrà rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi (Tar Toscana Firenze, sez. II, 03 marzo 2010, n. 594).

Orbene, nel caso in esame l'ordine diffida è di provenienza comunale, laddove la normativa citata affida tale compito al Presidente della Provincia. Tale disciplina normativa va considerata speciale, e quindi prevalente sulla normativa che affida al Sindaco la decretazione d'urgenza a tutela della salute pubblica; inoltre le ordinanze contingibili e urgenti sono utilizzabili solo ove l'ordinamento non preveda altri mezzi ordinari, e nel caso è il Codice dell'ambiente a prevedere i sistemi per la bonifica dei siti inquinati, anche in via di urgenza (sulla questione si veda in termini anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 aprile 2011 n. 2249).

Da quanto detto emerge la fondatezza di tutte e due le censure: la prima d'incompetenza in quanto il Sindaco ha emesso un'ordinanza — diffida al di fuori delle sue competenze in materia, e la seconda in quanto il nesso causale tra inquinamento e destinatario del provvedimento non risulta affatto provato. Anzi, nell'ambito del procedimento penale n. 10426/2007 è stata accertata l'estraneità della ditta ricorrente all'inquinamento in parola, risalente a tutta evidenza al periodo in cui nella zona operava uno stabilimento chimico.

Per quanto Spaillustrato il ricorso va accolto e gli atti gravati annullati.

Le spese di giudizio, secondo la nota regola codicistica, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione.

Condanna il Comune di Bolognano al pagamento a favore della ditta ricorrente delle spese e onorari di giudizio che liquida in euro 2.000 (due mila) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

 

Depositata in Segreteria il 13 maggio 2011

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598