Bonifiche, nessun obbligo per il proprietario incolpevole
Danno ambientale e bonifiche


Il Consiglio di Stato esclude che il Dlgs 152/2006 imponga la bonifica di un sito inquinato al proprietario non responsabile della contaminazione, ma interroga l’Ue sulla compatibilità di tale interpretazione con il principio del “chi inquina paga”.
Chiamato ad esprimersi in Adunanza plenaria sulla dibattuta questione relativa agli obblighi del proprietario del sito non responsabile nel caso di rilevata contaminazione dello stesso, il Consiglio di Stato (ordinanza 21/2013) ha enunciato il principio di diritto in base al quale gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione oppure, nel caso questa non sia individuabile o non provveda, alla P.a. (con diritto di rivalsa sul proprietario nei limiti del valore di mercato del sito).
Questo perché il Dlgs 152/2006 (Codice ambientale), “disciplina esaustiva della materia non integrabile dal Codice civile”, opera una “chiara e netta distinzione” tra la figura del responsabile dell'inquinamento e quella del proprietario del sito che non abbia causato o concorso a causare la contaminazione.
Dubbi permangono tuttavia sulla conformità di tale quadro normativo con i principi fondamentali dell’Ue in materia ambientale e in particolare con quello del “chi inquina paga”. A tal fine il CdS ha deciso di inoltrare alla Corte di Giustizia Ue un’apposita questione interpretativa.
Bonifiche - Proprietario del sito incolpevole - Obbligo di eseguire messa in sicurezza e bonifica - Titolo V, Parte IV, Dlgs 152/2006 - Escluso - Possibile conflitto con il principio "chi inquina paga" - Interpretazione pregiudiziale Corte di Giustizia Ue - Richiesta
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941