News - Aggiornamento normativo

Danno ambientale e bonifiche

Milano, 30 novembre 2011

Bonifiche, la diffida è di compentenza provinciale

Danno ambientale e bonifiche

(Alessandro Geremei)

Il Tar Abruzzo annulla un provvedimento comunale di diffida ai fini della messa in sicurezza di un sito inquinato, compito che il “Codice ambientale” affida al Presidente della Provincia.

 

In quanto disciplina speciale di riferimento, argomenta il Giudice amministrativo abruzzese (sentenza 318/2011) richiamandosi a una recente sentenza del Consiglio di Stato (2249/2011), gli articoli 244, 250 e 253 del Dlgs 152/2006 (cd. “Codice ambientale”) che affidano alla Provincia il compito di diffidare il responsabile dell’inquinamento a mettere in atto le misure di sicurezza richieste, prevalgono sulla disciplina generale che affida al Sindaco la decretazione d’urgenza a tutela della salute pubblica (ex Dlgs 267/2000).

 

Le ordinanze sindacali contingibili e urgenti sono difatti utilizzabili solo laddove l’ordinamento non preveda altri mezzi ordinari, come nel caso in questione, visto che il “Codice ambientale” già prevede i sistemi per la bonifica dei siti inquinati, anche in via d’urgenza.

documenti di riferimento
Sentenza Tar Abruzzo 13 maggio 2011, n. 318

Bonifiche - Diffida ad adottare le misure di sicurezza - Competenza provinciale - Disciplina speciale ex Dlgs 152/2006 - Prevale

Sentenza Consiglio di Stato 12 aprile 2011, n. 2249

Bonifiche - Articolo 244, Dlgs 152/2006 - Diffida a mettere in atto le misure di sicurezza - Bonifiche di interesse nazionale - Competenza

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte VI - Risarcimento del danno ambientale

Dlgs 18 agosto 2000, n. 267

Testo Unico Enti locali - Stralcio

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