Bonifiche, la diffida è di compentenza provinciale
Danno ambientale e bonifiche

Il Tar Abruzzo annulla un provvedimento comunale di diffida ai fini della messa in sicurezza di un sito inquinato, compito che il “Codice ambientale” affida al Presidente della Provincia.
In quanto disciplina speciale di riferimento, argomenta il Giudice amministrativo abruzzese (sentenza 318/2011) richiamandosi a una recente sentenza del Consiglio di Stato (2249/2011), gli articoli 244, 250 e 253 del Dlgs 152/2006 (cd. “Codice ambientale”) che affidano alla Provincia il compito di diffidare il responsabile dell’inquinamento a mettere in atto le misure di sicurezza richieste, prevalgono sulla disciplina generale che affida al Sindaco la decretazione d’urgenza a tutela della salute pubblica (ex Dlgs 267/2000).
Le ordinanze sindacali contingibili e urgenti sono difatti utilizzabili solo laddove l’ordinamento non preveda altri mezzi ordinari, come nel caso in questione, visto che il “Codice ambientale” già prevede i sistemi per la bonifica dei siti inquinati, anche in via d’urgenza.
Bonifiche - Diffida ad adottare le misure di sicurezza - Competenza provinciale - Disciplina speciale ex Dlgs 152/2006 - Prevale
Bonifiche - Articolo 244, Dlgs 152/2006 - Diffida a mettere in atto le misure di sicurezza - Bonifiche di interesse nazionale - Competenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte VI - Risarcimento del danno ambientale
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