Cambiamenti climatici

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Decisione Commissione Ue 2011/745/Ue

Settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio - Decisione che modifica le decisioni 2010/2/Ue e 2011/278/Ue

Ultima versione disponibile al 28/04/2024

Commissione europea

Decisione 11 novembre 2011, n. 2011/745/Ue

(Guue 17 novembre 2011 n. L 299)

Decisione che modifica le decisioni 2010/2/Ue e 2011/278/Ue per quanto riguarda i settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la Direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio , in particolare l'articolo 10 bis, paragrafi 1 e 13,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2010/2/Ue della Commissione determina, a norma della Direttiva 2003/87/Ce , un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

(2) La decisione 2011/278/Ue della Commissione stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della Direttiva 2003/87/Ce .

(3) In conformità all'articolo 10 bis, paragrafo 13, secondo comma, della Direttiva 2003/87/Ce , ogni anno la Commissione può aggiungere all'elenco dei settori e sottosettori un settore o un sottosettore ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. È necessario dimostrare in una relazione analitica che, a seguito di una modifica avente un impatto sostanziale sulle attività del settore o sottosettore, questo risponde ai criteri di cui di cui all'articolo 10 bis, paragrafi da 14 a 17, della direttiva.

(4) Per determinare i settori o i sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la Commissione valuta, a livello dell'Unione, in quale misura il settore o il sottosettore interessato, al pertinente livello di disaggregazione, sia in grado di trasferire il costo diretto delle quote necessarie e i costi indiretti derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia elettrica, a seguito dell'attuazione della Direttiva 2003/87/Ce , sui prezzi dei prodotti, senza che ciò comporti la perdita di una quota importante di mercato a vantaggio di impianti meno efficienti in termini di emissioni di carbonio al di fuori del territorio dell'Unione. Tali valutazioni devono essere basate sul prezzo medio del carbonio calcolato in funzione della valutazione dell'impatto della Commissione che accompagna il pacchetto di misure di attuazione degli obiettivi dell'Unione sui cambiamenti climatici e le energie rinnovabili per il 2020 e, se disponibili, sui dati relativi agli scambi commerciali, alla produzione e al valore aggiunto degli ultimi tre anni per ciascun settore o sottosettore.

(5) Alcuni settori o sottosettori — ad esempio il settore della fabbricazione di mattoni e tegole — che, dati i vincoli di tempo, non sono stati analizzati integralmente o per i quali i dati erano limitati o di qualità insufficiente, non sono stati aggiunti all'elenco pubblicato nell'allegato della decisione 2010/2/Ue.

(6) Il settore "Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta" (codice Nace 2640) è stato riesaminato nel 2010. Tale esame qualitativo ha evidenziato che il mercato presenta caratteristiche problematiche, quali l'intensificarsi degli scambi commerciali e in particolare una tendenza sempre più forte a importare dai paesi produttori a basso costo, una concorrenza internazionale sempre maggiore, una parte significativa della produzione dell'Unione a carico di piccole e medie imprese e margini di profitto modesti negli anni sottoposti a valutazione rispetto al costo aggiuntivo del CO2, situazione che limita la capacità degli impianti di investire per ridurre le emissioni. Sulla base dell'impatto combinato di tali fattori, il settore deve essere considerato come esposto ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

(7) L'individuazione di nuovi impianti repertoriati nel "Catalogo indipendente comunitario delle operazioni (CITL)", utilizzato come base fondamentale per calcolare il costo diretto delle quote, ha inoltre permesso di dimostrare che il settore "Produzione di sale" (codice Nace 1440) risponde ai criteri quantitativi di cui all'articolo 10 bis, paragrafi da 14 a 17, della Direttiva 2003/87/Ce . È pertanto opportuno includere detto settore nell'elenco dei settori o sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. L'individuazione degli impianti repertoriati nel CITL come appartenenti al suddetto settore non ha alcuna incidenza sullo status di altri settori o sottosettori in termini di rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

(8) Alcuni settori che nella decisione 2010/2/Ue non sono stati ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio al livello Nace-4 sono stati disaggregati e sono stati valutati alcuni sottosettori corrispondenti che presentano alcune caratteristiche aventi un impatto notevolmente diverso dal resto del settore. Qualora la valutazione concluda che i settori o sottosettori potrebbero essere chiaramente distinti da altri settori o sottosettori sulla base di caratteristiche specifiche e che rientrano nei criteri quantitativi di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 15 o 16, della Direttiva 2003/87/Ce , essi possono essere inclusi nell'elenco dei prodotti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Occorre pertanto includere nell'elenco i settori "Pasta di cacao (tranne quella con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti)", "Burro, grasso e olio di cacao" e "Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti".

(9) Poiché le analisi supplementari richieste ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della decisione 2010/2/Ue sono state effettuate, è opportuno che detto comma sia soppresso. La Commissione non ha riscontrato alcun elemento che attesti l'intensità degli scambi necessaria a giustificare l'inclusione dei settori interessati nell'elenco dei settori e sottosettori ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2010/2/Ue e 2011/278/Ue.

(11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Modifiche alla decisione 2010/2/Ue

La decisione 2010/2/Ue è così modificata:

1) all'articolo 1, il secondo comma è soppresso;

2) l'allegato della decisione 2010/2/Ue è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Modifiche all'allegato I della decisione 2011/278/Ue

L'allegato I della decisione 2011/278/Ue è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2011

Allegato I

 

Allegato I

L'allegato della decisione 2010/2/Ue è così modificato:

1) al punto 1.2, nella tabella è inserita la voce seguente:

Codice Nace Descrizione
"1440 Produzione di sale"

2) il testo al punto 2 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Al di fuori del livello Nace-4, sulla base dei criteri quantitativi di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 15 o 16, della direttiva 2003/87/Ce";

b) dopo la voce 155154, sono inserite le seguenti voci:

Codice Prodcom Descrizione
"15841100 Pasta di cacao (tranne quella con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti)
15841200 Burro, grasso e olio di cacao
15841300 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti";

3) al punto 3, dopo la voce 2416 è inserita la seguente voce:

Codice Nace Descrizione
"2640 Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta"

Allegato II

 

Allegato II

Nell'allegato I della decisione 2011/278/Ue, le voci corrispondenti ai parametri di riferimento per "mattoni da rivestimento", "mattoni per pavimentazione" e "tegole" sono sostituite come di seguito:

Parametro di riferimento Definizione dei prodotti inclusi Definizione dei processi e delle emissioni inclusi (limiti del sistema) Esposizione alla rilocalizzazione del carbonio determinata ai sensi della decisione 2010/2/Ue per gli anni 2013 e 2014 Valore del parametro di riferimento (quote/t)
"Mattoni da rivestimento Mattoni da rivestimento con densità > 1.000 kg/m3 utilizzati per opere in muratura, in base alla norma En 771— 1, esclusi i mattoni per pavimentazione, mattoni di clinker e mattoni da paramento cotti in atmosfera riducente (blue braised) Sono incluse tutte le lavorazioni legate, direttamente o indirettamente, ai processi di produzione: preparazione delle materie prime e dell'impasto ceramico, formatura, essiccazione, cottura e finitura dei prodotti e trattamento dei fumi 0,139
Mattoni per pavimentazione Laterizi per pavimentazione, conformi alla norma En 1344 Sono incluse tutte le lavorazioni legate, direttamente o indirettamente, ai processi di produzione: preparazione delle materie prime e dell'impasto ceramico, formatura, essiccazione, cottura e finitura dei prodotti e trattamento dei fumi 0,192
Tegole Coperture in laterizio conformi alla norma En 1304:2005, esclusi gli elementi cotti in atmosfera riducente (blue braised) ed i pezzi speciali per le coperture Sono incluse tutte le lavorazioni legate, direttamente o indirettamente, ai processi di produzione: preparazione delle materie prime e dell'impasto ceramico, formatura, essiccazione, cottura e finitura dei prodotti e trattamento dei fumi 0,144"

 

 

 

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